Sede Centrale
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Roma, 24 settembre 2010 Prot. n.n. 142/2010/RS/MPS/rb
Ai Coordinatori Regionali INCA Direttori Comprensoriali INCA Agli Uffici Zona INCA
Al Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti Al Dipartimento Ambiente e Territorio Salute e Sicurezza
Alle Categorie Nazionali CGIL LORO SEDI
Oggetto: Circolare Inps n. 119 del 7 settembre 2010. Istruzioni operative invio telematico certificati di malattia ai datori di lavoro pubblici e privati.
Sommario: I datori di lavoro devono inoltrare la richiesta di invio degli attestati tramite PEC all’indirizzo di Posta certificata della Sede Inps utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai medici. Slittano al 31 gennaio 2011 le eventuali sanzioni per i medici che non inviano on-line il certificato di malattia.
Care compagne, Cari compagni
A quasi 1 anno dall'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150/2009, in particolare della parte relativa all'invio telematico della certificazione di malattia all'Inps, vengono segnalate dagli stessi medici e dalle strutture sindacali ancora molte criticità sulla procedura telematica (pin, collegamenti internet, gestione, tempi etc.), tanto da “aver
costretto” attorno ad un tavolo la Commissione tecnica1 -incaricata di procedere al collaudo del sistema- e i sindacati medici.
In quella sede, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico della certificazione di malattia da parte del medico, la Commissione, viste le difficoltà oggettive segnalate, ha chiesto al Ministro Renato Brunetta una proroga fino al 31 gennaio 2011.
Fino a questa data, pertanto, i medici, che dovessero incontrare difficoltà nell'invio telematico del certificato di malattia, non subiranno conseguenze. Non ci sarà illecito disciplinare e non rischieranno il licenziamento in caso di “omissioni reiterate”.
Sottolineiamo che, come ampiamente riportato dai maggiori organi di stampa, i medici abilitati possono inviare il certificato al numero verde 800 013 577 tramite telefono fisso o mobile, nel caso in cui si verifichino difficoltà temporanee dovute alla mancanza di un pc o di una connessione internet.
Con la Circolare n. 119 del 7 settembre 2010 l’INPS fornisce indicazioni alle proprie sedi circa le modalità d’invio, alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicata dal datore di lavoro, delle attestazioni di malattia dei dipendenti.
Si tratta di una ulteriore modalità, prevista anche dal decreto del Ministero della Salute del 26.2.2010, che si aggiunge alle funzioni di consultazione sia dei certificati di malattia da parte del lavoratore, sia degli attestati di malattia da parte del datore di lavoro, sul sito web dell'Istituto.
Quando il dipendente si ammala, i medici di base e quelli convenzionati con il Servizio sanitario nazionale devono trasmettere – per via telematica – la certificazione di malattia del lavoratore al Sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'Economia.
Il SAC, a sua volta, provvede a inoltrare la certificazione all'Inps e ad attribuire il numero identificativo. Il medico stampa il certificato e l'attestato e li consegna al lavoratore
2.
Il certificato contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico (si tratta di una codifica numerica che permette di riconoscere, a livello internazionale, il tipo di malattia o di trauma) e il numero; l'attestato di malattia per il datore di lavoro è, invece, sprovvisto della diagnosi.
L'Inps – da parte sua – individua, tramite i dati dell'intestatario del certificato, il datore di lavoro al quale rende disponibili sul proprio sito internet, previo riconoscimento mediante Pin, le funzioni di consultazione e di stampa degli attestati di malattia.
Le medesime attività vengono anche consentite al lavoratore che, in relazione alle credenziali di accesso utilizzate, può visualizzare tutti i propri certificati (accesso con Pin) o il solo attestato (accesso con codice fiscale e numero del certificato).
1 Composta da rappresentanti del Dip. digitalizzazione della PA e l'innovazione tecnologica e del Dip. FP della P.
Consiglio dei Ministri, del Min. Salute, del Min dell'Economia e delle Finanze, dell'INPS, dell'INPDAP, della FNOMCeO e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
2 Tale procedimento è stato ampiamente illustrato con circolare Inca n. 68/2010
Con la circolare n. 119 l'Istituto indica le istruzioni operative per i datori di lavoro, pubblici e privati, e per le proprie sedi territoriali.
1. Datore di lavoro:
Richiede con la propria PEC 3 l'invio degli “attestati di malattia” (senza la diagnosi) dei propri dipendenti alla PEC dell'Inps territorialmente competente, il cui indirizzo è reperibile sul sito www.inps.it.
Pubbliche Amministrazioni: l'amministrazione richiedente si deve identificare con il codice fiscale e con progressivo INPDAP relativo alla “Sede di Servizio”. Essa può chiedere l’invio “accentrato” degli attestati di tutti i propri dipendenti, autorizzando l’Inps a tener conto del solo codice fiscale di identificazione dell’Amministrazione e a trascurare i progressivi INPDAP che, nelle denunce contributive, risultano essere le Sedi di servizio di dipendenza dei lavoratori.
Per le Aziende private: l’identificazione avviene con la comunicazione della matricola Inps. Nel messaggio l’azienda può chiedere, specificandole, di abbinare all’indirizzo di PEC mittente più matricole Inps (cioè più lavoratori) riferite all’azienda stessa.
2. Inps:
l'Istituto deve inviare alla posta elettronica certificata del datore di lavoro (pubblico e privato) gli attestati di malattia. Deve, inoltre, rendere visibile sul proprio sito, secondo le modalità precedentemente esposte, il certificato e l'attestato di malattia alla parti interessate.
3. Lavoratore:
Il lavoratore malato che ha diritto all'indennità economica a carico dell'Inps, non è tenuto a trasmettere all'Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità del medico certificatore di procede all'invio telematico.
In questo caso il lavoratore è tenuto a trasmettere al datore di lavoro, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato di malattia in forma cartacea consegnatogli dal medico, entro due giorni dal rilascio.
Ad ogni buon conto, il lavoratore, deve segnalare tempestivamente, come da CCNL, la propria assenza dal lavoro e l'indirizzo di reperibilità.
Infine, ribadiamo quanto già indicato nella nostra precedente circolare n. 68, e cioè , in questa fase e sino alla messa a regime del nuovo procedimento, di raccomandare al lavoratore di inviare comunque l'attestazione di malattia, entro i 2 giorni dal rilascio, per R/R al proprio datore di lavoro.
Tale invio è obbligatorio per i lavoratori privati ai quali il datore di lavoro non ha comunicato di avere chiesto all'Inps la trasmissione in via telematica dell'attestato di malattia; è raccomandabile per una prima fase anche per i dipendenti pubblici.
3 Utilizzando lo stesso indirizzo PEC al quale dovranno essere inviati gli attestati di malattia.
Nel caso in cui il medico non invia telematicamente la certificazione di malattia all'Inps, è necessario che il lavoratore la invii sia all'Inps che al datore di lavoro o amministrazione di appartenenza.
Ricordiamo che restano in vigore tutte le norme contrattuali relative agli adempimenti del lavoratore in caso di assenza per malattia.
TABELLA RIASSUNTIVA
DATORE DI LAVORO
Riceve la certificazione di malattia del dipendente
attraverso il lavoratore, se non ha richiesto all'inps la trasmissione telematica attraverso la PEC
attraverso la consultazione, tramite pin (presentando domanda di accreditamento allo sportello), sul sito INPS;
chiedendo all' INPS l'invio dell'attestato di malattia alla propria PEC (circ. Inps 119/2010).
LAVORATORE Riceve dal medico:
attestato di malattia (senza diagnosi);
certificato di malattia (diagnosi e prognosi);
può chiedere l'invio del certificato alla propria casella PEC.
Il lavoratore può:
consultare e stampare il certificato, dal sito INPS, con un codice di accesso;
consultare e stampare il solo attestato di malattia, dal sito INPS, inserendo numero del certificato e codice fiscale;
non è più tenuto ad inviare il certificato di malattia all'Inps (con le cautele già indicate dovute a una procedura non ancora a regime).
non è più tenuto ad inviare il certificato di malattia al datore di lavoro, semprechè, l'azienda abbia chiesto all'Inps la trasmissione telematica dei certificati
MEDICO
Si collega tramite PIN al SAC del Ministero e compila il certificato medico telematico;
stampa e consegna al lavoratore copia dell'attestato e del certificato di malattia;
in caso di impossibilità di consegna del certificato (assenza di strumenti telematici, visita domiciliare ecc.) invia la certificazione alla casella di posta elettronica (PEC) del lavoratore o in alternativa gli comunica il numero di protocollo del certificato (il lavoratore può così visualizzarlo e stamparlo).
L'INPS
trasmette l'attestato di malattia alla PEC del datore di lavoro (pubblico o privato);
permette al lavoratore la visualizzazione e la stampa degli attestati e certificati di malattia (tramite credenziali) e al datore di lavoro del solo attestato di malattia.
Cari saluti.
p. il Settore p. Il Collegio di Presidenza
M.P. Sparti – Roberto Scipioni F. Gasparri