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ECONOMIA E BILANCIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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ECONOMIA E BILANCIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Università degli Studi «LUMSA» - Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo Corso di laurea Magistrale in economia e management

DOCENTE- PROF. ROBERTOAGNELLO

Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni Prof. Roberto Agnello

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Quaderno n.3

PRINCIPI CONTABILI GENERALI E APPLICATI

PER GLI ENTI PUBBLICI IN CONTABILITA’ FINANZIARIA

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Prof. Roberto Agnello Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni

PRINCIPI CONTABILI APPLICATI PER GLI ENTI PUBBLICI IN CONTABILITA’

FINANZIARIA

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

I principi contabili applicati sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

3

Principi generali o postulati di bilancio degli enti pubblici in contabilità finanziaria

ü

Competenza finanziaria

ü

Prudenza

ü

Annualità

ü

Unitarietà

ü

Universalità

ü

Integrità

ü

Veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità

ü

Rilevanza

ü

Flessibilità

ü

Congruità

ü

Coerenza

ü

Continuità e costanza

ü

Comparabilità e della verificabilità

ü

Neutralità

ü

Pubblicità

ü

Equilibrio di bilancio

ü

Competenza economica

ü

Prevalenza della sostanza sulla forma

Prof. Roberto Agnello

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Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni

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Principio

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

ì Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.

§ La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile.

La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

§ E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

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APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA:

Un caso pratico e la sua interpretazione:

Se un Comune emette con cadenza mensile i bollettini per il «servizio di refezione scolastica» gestita mediante appalto esterno e ne riscuote direttamente le tariffe… quando devono essere imputati gli accertamenti e gli impegni relativi alle obbligazioni attive e passive riferite alle prestazioni erogate agli utenti e ai servizi ottenuti dall’appaltatore?

Competenza entrate

Se le prestazioni rese dal Comune vengono bollettate mensilmente (poniamo che mensilmente siano emesse le bollette relative al mese in questione) nel mese di dicembre dell’esercizio «n» il Comune ha già maturato il diritto di credito e potrà accertare l’entrata nell’esercizio «n».

Competenza uscite

Il diritto di credito dell’appaltatore del Comune (fornitore) è subordinato alla liquidazione da parte del Comune della relativa spesa. La liquidazione avverrà in base all’acquisizione della fattura trasmessa dall’appaltatore e alla verifica da parte dell’Ente della prestazione resa.

In conclusione si può affermare che il concetto di esigibilità (scadenza) dell’obbligazione ai fini dell’imputazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, va interpretato nel senso che l’obbligazione è esigibile nel momento in cui una prestazione è stata resa, sia per le obbligazioni attive che per quelle passive.

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che:

§ garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso nel rispetto del principio di competenza finanziaria (rafforzata);

§ rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse;

§ è formato unicamente da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

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Il fondo pluriennale vincolato

In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato”

sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1. quota risorse accertate negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2. risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, a copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

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Principio

PRUDENZA

ì Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

ì Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Premesso che il principio contabile prevede di accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.

• A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata

“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti:

la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi (e non più cinque).

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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a. nel bilancio in sede di assestamento;

b. nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.

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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

§ Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.

§ Non sono oggetto di svalutazione:

o i crediti da altre amministrazioni pubbliche, o i crediti assistiti da fidejussione,

o le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa,

o le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate che l’ente deve riscuotere per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. In questi casi il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale.

§ Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

§ A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell’avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

§ L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

ESEMPIO - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

N.1 - In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

1. Individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

2. Calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

§ media semplice à sia media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui;

§ rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

§ media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

E’ possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio.

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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

ESEMPIO - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

N.2 - In corso di esercizio necessario (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito per il punto 1), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

A tal fine:

§ si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento, e

§ si individua l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi.

N.3 - In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

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Principio

ANNUALITÀ

ì I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi o di gestione coincidenti con l'anno solare.

ì Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate SULLA BASE DI UNA PROGRAMMAZIONE di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

ì Il metodo di redazione del bilancio individuato dal Legislatore è definito “scorrevole”: ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione di un ulteriore esercizio e di tutti gli esercizi considerati nel bilancio e con l’indicazione, per tutti gli esercizi, degli impegni di spesa già assunti alla data di elaborazione del documento.

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Principio

UNITARIETÀ

ì La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d’esercizio.

ì E’ il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione.

ì Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

ì I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.

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Principio

VERIDICITÀ, ATTENDIBILITÀ, CORRETTEZZA, E COMPRENSIBILITÀ

ì Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

ì Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

ì Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l’enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

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Principio INTEGRITÀ

ì Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

ì Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

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Principio

SIGNIFICATIVITÀ E RILEVANZA

ì Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.

ì Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

ì L’informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall’errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

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Principio

UNIVERSALITÀ

ì Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell’esercizio e degli andamenti dell’amministrazione, anche nell’ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.

ì Sono incompatibili con il principio dell’universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative – che non abbiano autonomia gestionale – che non transitano nel bilancio.

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Principio

EQUILIBRIO DI BILANCIO

ì

L’osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

ì

L’equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

ì

Il principio dell’equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio.

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Equilibrio definito nella Legge 24 dicembre 2012, n. 243

I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

§ un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

§ un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Se, in sede di rendiconto di gestione, l’ente registra un valore negativo dei saldi deve adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.

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Equilibrio definito nella Legge 24 dicembre 2012, n. 243

ì Se, in sede di rendiconto di gestione, l’ente registra un valore positivo dei saldi può destinarlo:

ì all’estinzione dei debiti;

ì al finanziamento di spese di investimento

ì Nel caso di mancato conseguimento dell’equilibrio gestionale e sino al ripristino delle condizioni di equilibrio, sono applicate delle specifiche sanzioni.

ì Lo Stato, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti in materia di concorso al

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

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Equilibrio definito nella Legge 24 dicembre 2012, n. 243

Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità̀ del debito pubblico

Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità̀ del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche:

§ i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato, determinano la misura del contributo (incluso tra le spese) dovuto dagli Enti al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;

§ il contributo è ripartito tra gli Enti tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall’andamento del ciclo economico.

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Equilibrio definito nella Legge 24 dicembre 2012, n. 243

Ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali:

§ è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;

§ può essere effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonchè́ le modalità di copertura degli oneri

corrispondenti;

§ sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata.

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A LIVELLO CENTRALE: I PARAMETRI DI MAASTRICHT Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di

convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a

livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht:

ü Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/PIL inferiore al 3%

ü Debito pubblico delle AA.PP./PIL convergente verso il 60%.

L'indebitamento netto della P.A. costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

§ Indebitamento netto = entrate finali - spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte Cosa è il patto di stabilità

interna?

PATTO DI STABILITA’

INTERNA

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Patto di stabilità interna Come funziona il Patto di Stabilità interna

Il Patto di Stabilità Interno è da assumersi come una cornice normativa invalicabile i cui contenuti economici vengono modificati ogni anno in modo diverso (a partire dal 1999) a seconda degli obiettivi programmatici che vengono fissati in ciascun anno, tenendo conto dei risultati raggiunti nel corso dell’anno precedente.

Nel predisporre ed approvare la manovra di finanza pubblica annuale:

§ si analizzano le previsioni sul relativo andamento;

§ si decidendo l’entità e la tipologia delle misure correttive da porre in atto per l’anno successivo.

Le regole fissate nel Patto di Stabilità Interno vanno inquadrate tra i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (Titolo V della Costituzione).

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Principio

FLESSIBILITÀ

ì

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.

ì

Il principio di flessibilità è volto a trovare all’interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

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Principio

CONGRUITÀ

ì La congruità consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

ì La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

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Principio

COERENZA

ì Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale.

ì La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi.

ì Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

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Principio

CONTINUITÀ E DELLA COSTANZA

ì

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l’amministrazione pubblica è costituita.

ì

Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti.

ì

L’eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un’ eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.

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Principio

COMPARABILITÀ E VERIFICABILITÀ

ì

Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali.

ì

Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione.

ì

L’informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria.

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Principio

NEUTRALITÀ O IMPARZIALITÀ

ì

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

ì

L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d’esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

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Principio

PUBBLICITÀ

ì

Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell’amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

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Prof. Roberto Agnello Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni

ESEMPI DI ALCUNI OBBLIGHI DI TRASPARENZA NELLA P.A.

• Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 in una specifica sezione del sito istituzionale.

• Gli enti locali sono tenuti a pubblicare le informazioni sui servizi erogati ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n.

33/2013

• Se l’amministrazione pubblica nell’albo pretorio on line documenti, informazioni e dati per i quali sussistono anche obblighi di trasparenza è comunque tenuta a pubblicarli all’interno della sezione

“Amministrazione trasparente”.

• Secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato di tipo aperto (ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale), e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni ma con obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

• Gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 prevedono che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli atti concessori che dispongono vantaggi economici superiori a 1.000 euro.

• Con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sussiste l’obbligo di pubblicare l’elenco degli immobili posseduti e dei canoni di affitto dall’amministrazione, senza tuttavia indicare i nominativi dei locatari o comunque gli elementi idonei ad identificarli.

• …..

35

Principio

COMPETENZA ECONOMICA

ì Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano “utilità economiche” cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari.

ì Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

ì La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione.

Prof. Roberto Agnello

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Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni

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Prof. Roberto Agnello Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni

IL SISTEMA DI CONTABILITA’ INTEGRATO: FINANZIARIO ED ECONOMICO PATROMONIALE L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

§ predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;

§ consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);

§ permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;

§ predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;

§ consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;

§ conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

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IL SISTEMA DI CONTABILITA’ INTEGRATO: FINANZIARIO ED ECONOMICO PATROMONIALE Le Amministrazioni in contabilità finanziaria devono adottare un sistema contabile integrato, che garantisca la registrazione unitaria, completa, cronologica delle operazioni di gestione nell’aspetto finanziario, economico e patrimoniale:

ì Il sistema di contabilità economico-patrimoniale affianca, con finalità soltanto conoscitive quello di contabilità finanziaria (sistema principale);

ì Al fine di consentire la rilevazione congiunta (Co.Fi – Co.Ge.) dei fatti di gestione, in linea generale:

§ Ricavi/proventisono imputati alla competenza economica nell’esercizio in cui è stato registrato l’ACCERTAMENTO delle entrate in Co.Fi.

§ Costi/onerisono imputati alla competenza economica nell’esercizio in cui è stata registrata la LIQUIDAZIONE delle spese in Co.Fi.

§ Viene adottato un comune piano dei conti integrato costituito da conti che rilevano contestualmente le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico- patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.

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Prof. Roberto Agnello Corso di economia e bilancio delle pubbliche amministrazioni

ll piano dei conti integrato, costituito dall’elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali è unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche (con i necessari adeguamenti in considerazione delle caratteristiche peculiari dei singoli comparti) e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.

E’ previsto solo per le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria ed è stato elaborato in funzione delle esigenze del monitoraggio della finanza pubblica.

Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e, ove previsti, con gli articoli, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti territoriali in contabilità finanziaria fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti.

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Matrice di transizione/correlazione tra i moduli

Le modalità di redazione del piano dei conti secondo la legge n. 196/2009 non erano chiare.

L’affiancamento alla contabilità finanziaria della contabilità economico- patrimoniale si spingeva perché avvenisse ex post e solo sugli schemi di bilancio.

Si è invece lavorato a una struttura integrata nella quale le transazioni sono registrate contestualmente nei tre moduli evitando modalità di riconciliazione ex post.

La correlazione tra le scritture contabili della contabilità finanziaria con quelle tipiche della contabilità economico patrimoniale è tanto più diretta quanto più si articola il PF.

Tali correlazioni sono stabilite ex ante.

Pertanto l’applicazione del PDC costituisce, per gli utenti fino ad oggi abituati alla sola tenuta della contabilità finanziaria, strumento di autoformazione.

PIANO DEI CONTI INTEGRATO Applicabile agli enti in contabilità finanziaria

PIANO FINANZIARIO - PF

STATO PATRIMONIALE - SP CONTO ECONOMICO - CE Voci del Piano finanziario che

alimentano il CE e/o lo SP

Voci di costi e ricavi alimentate direttamente dal PF Variazioni numerarie che non

alimentano CE e/o SP

Voci di attivo e passivo alimentate direttamente dal PF

Voci del CE non alimentate da variazioni numerarie Voci dello SP non alimentate da

variazioni numerarie

Definizione dei principi contabili

M. Anzalone, [2013], Il processo di armonizzazione delle amministrazioni pubbliche: il piano dei conti integrato, la Finanza locale, Maggioli.

Il piano dei conti: struttura Piano dei conti integrato

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