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COMUNE DI BIASSONO Via San Martino (MB) COPIA

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C

OMUNE DI

BIASSONO

Via San Martino 9

20853 (MB) COPIA www.biassono.org

S

ETTORE

S

VILUPPO DEL

T

ERRITORIO

PROPONENTE: U

FFICIO

U

RBANISTICA

/S.U.A.P./C

OMMERCIO

DETERMINAZIONE N. 231 DEL 13/05/2016

OGGETTO: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR LOMBARDIA IN

MERITO AL RICORSO PROMOSSO DA COOPERATIVA CAMELIA SOC. COOP. A R.L. +

8 COME AL PROTOCOLLO RUBRICATI (NOTIFICATI A MEZZO POSTA). CIG

Z9B19D58B5.

(2)

C

OMUNE DI

BIASSONO

Via San Martino 9 20853 (MB) www.biassono.org

DETERMINAZIONE N. 231 DEL 13/05/2016

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

UFFICIO

URBANISTICA/S.U.A.P./COMMERCIO

OGGETTO: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR LOMBARDIA IN MERITO AL RICORSO PROMOSSO DA COOPERATIVA CAMELIA SOC. COOP. A R.L. + 8 COME AL PROTOCOLLO RUBRICATI (NOTIFICATI A MEZZO POSTA). CIG Z9B19D58B5.

IL CAPO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

PREMESSO che la Giunta Comunale con atto n. 63 del 09.05.2016 ha provveduto a deliberare la difesa in giudizio dell’ente nel ricorso per l’annullamento previa tutela cautelare del provvedimento del Comune di Biassono prot. 2389 del 15.02.2016 a firma del Capo Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Biassono, avente ad oggetto “determinazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione a seguito del rilascio della compatibilità paesistica”, promosso da:

1. COOPERATIVA CAMELIA A R.L.(C.F./P.I. 0201175096) con sede in 20853 Biassono (MB) via Regina Margherita n. 3/b, in persona degli amministratori, legali rappresentanti pro tempore, Bianchi Franco (C.F. BNC FNC 57D26 D286Q), FAVERO WILLIAM (C.F. FVR WLM 72P10 F704F), MERONI ENZO (MRN NZE 61L04 F704Z), Buratti Maria Luisa (C.F. BRT MLS 50P53 M017U), GIFUNI PASQUALE (C.F. GFN PQL 67C11 F704B), PINTO RODOLFO (C.F.

PNTRLF91D18 H501V), PINTO SERENA (C.F. PNT SRN 87C67 F839P), elettivamente domiciliata in Milano, via Caradosso n. 8 presso lo Studio legale degli avvocati prof. Cocco Giovanni (C.F. CCC GNN 49°16 F839E) e Salomoni Luciano (C.F. SLM LCN 73T19 F205T) ha promosso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per l’annullamento previa tutela cautelare del provvedimento del Comune di Biassono prot. 2389 del 15.02.2016 a firma del Capo Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Biassono, avente ad oggetto “determinazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione a seguito del rilascio della compatibilità paesistica” pervenuto e rubricato al protocollo n. 6630 del 21.04.2016 (notificato a mezzo posta);

2. signor FAVERO WILLIAM (C.F. FVR WLM 72P10 F704F) in proprio nonché nella qualità di amministratore di Cooperativa Camelia a r.l.(C.F./P.I. 0201175096) con sede in 20853 Biassono (MB) via Regina Margherita n. 3/b, elettivamente domiciliato in Milano, via Caradosso n. 8 presso lo Studio legale degli avvocati prof. Cocco Giovanni (C.F. CCC GNN 49°16 F839E) e Salomoni Luciano (C.F. SLM LCN 73T19 F205T) ha promosso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per l’annullamento previa tutela cautelare del provvedimento del Comune di Biassono prot. 2389 del 15.02.2016 a firma del Capo Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Biassono, avente ad oggetto “determinazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione a seguito del rilascio della compatibilità

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paesistica” pervenuto e rubricato al protocollo n. 6632 del 21.04.2016 (notificato a mezzo posta);

3. signor BIANCHI FRANCO RENATO (C.F. BNC FNC 57D26 D268Q) in proprio nonché nella qualità di amministratore di Cooperativa Camelia a r.l.(C.F./P.I. 0201175096) con sede in 20853 Biassono (MB) via Regina Margherita n. 3/b, elettivamente domiciliato in Milano, via Caradosso n. 8 presso lo Studio legale degli avvocati prof. Cocco Giovanni (C.F. CCC GNN 49°16 F839E) e Salomoni Luciano (C.F. SLM LCN 73T19 F205T) ha promosso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per l’annullamento previa tutela cautelare del provvedimento del Comune di Biassono prot. 2389 del 15.02.2016 a firma del Capo Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Biassono, avente ad oggetto “determinazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione a seguito del rilascio della compatibilità paesistica” pervenuto e rubricato al protocollo n. 6831 del 26.04.2016 (notificato a mezzo posta);

4. signor GIFUNI PASQUALE (C.F. GFN PQL 67C11 F704B) in proprio, elettivamente domiciliato in Milano, via Caradosso n. 8 presso lo Studio legale degli avvocati prof. Cocco Giovanni (C.F.

CCC GNN 49°16 F839E) e Salomoni Luciano (C.F. SLM LCN 73T19 F205T) ha promosso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per l’annullamento previa tutela cautelare del provvedimento del Comune di Biassono prot. 2389 del 15.02.2016 a firma del Capo Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Biassono, avente ad oggetto

“determinazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione a seguito del rilascio della compatibilità paesistica” pervenuto e rubricato al protocollo n. 6832 del 26.04.2016 (notificato a mezzo posta);

5. signora BURATTI MARIA LUISA (C.F. BRT MLS 50P53 M017U) in proprio, nonché nella qualità di amministratore di Cooperativa Camelia a r.l.(C.F./P.I. 0201175096) con sede in 20853 Biassono (MB) via Regina Margherita n. 3/b, elettivamente domiciliato in Milano, via Caradosso n. 8 presso lo Studio legale degli avvocati prof. Cocco Giovanni (C.F. CCC GNN 49°16 F839E) e Salomoni Luciano (C.F. SLM LCN 73T19 F205T) ha promosso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per l’annullamento previa tutela cautelare del provvedimento del Comune di Biassono prot. 2389 del 15.02.2016 a firma del Capo Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Biassono, avente ad oggetto “determinazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione a seguito del rilascio della compatibilità paesistica” pervenuto e rubricato al protocollo n. 6833 del 26.04.2016 (notificato a mezzo posta);

6. signor GIFUNI PASQUALE (C.F. GFN PQL 67C11 F704B) in proprio, nonché nella qualità di amministratore di Cooperativa Camelia a r.l.(C.F./P.I. 0201175096) con sede in 20853 Biassono (MB) via Regina Margherita n. 3/b, elettivamente domiciliato in Milano, via Caradosso n. 8 presso lo Studio legale degli avvocati prof. Cocco Giovanni (C.F. CCC GNN 49°16 F839E) e Salomoni Luciano (C.F. SLM LCN 73T19 F205T) ha promosso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per l’annullamento previa tutela cautelare del provvedimento del Comune di Biassono prot. 2389 del 15.02.2016 a firma del Capo Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Biassono, avente ad oggetto “determinazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione a seguito del rilascio della compatibilità

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paesistica” pervenuto e rubricato al protocollo n. 6834 del 26.04.2016 (notificato a mezzo posta);

7. signora PINTO SERENA (C.F. PNT SRN 87C67 F839P) in proprio, nonché nella qualità di amministratore di Cooperativa Camelia a r.l.(C.F./P.I. 0201175096) con sede in 20853 Biassono (MB) via Regina Margherita n. 3/b, elettivamente domiciliato in Milano, via Caradosso n. 8 presso lo Studio legale degli avvocati prof. Cocco Giovanni (C.F. CCC GNN 49°16 F839E) e Salomoni Luciano (C.F. SLM LCN 73T19 F205T) ha promosso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per l’annullamento previa tutela cautelare del provvedimento del Comune di Biassono prot. 2389 del 15.02.2016 a firma del Capo Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Biassono, avente ad oggetto “determinazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione a seguito del rilascio della compatibilità paesistica” pervenuto e rubricato al protocollo n. 6835 del 26.04.2016 (notificato a mezzo posta);

8. signor MERONI ENZO (C.F. MRN NZE 61L04 F704Z) in proprio, nonché nella qualità di amministratore di Cooperativa Camelia a r.l.(C.F./P.I. 0201175096) con sede in 20853 Biassono (MB) via Regina Margherita n. 3/b, elettivamente domiciliato in Milano, via Caradosso n. 8 presso lo Studio legale degli avvocati prof. Cocco Giovanni (C.F. CCC GNN 49°16 F839E) e Salomoni Luciano (C.F. SLM LCN 73T19 F205T) ha promosso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per l’annullamento previa tutela cautelare del provvedimento del Comune di Biassono prot. 2389 del 15.02.2016 a firma del Capo Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Biassono, avente ad oggetto “determinazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione a seguito del rilascio della compatibilità paesistica” pervenuto e rubricato al protocollo n. 6836 del 26.04.2016 (notificato a mezzo posta);

9. signor PINTO RODOLFO (C.F. PNT RLF 91D18 H501V) in proprio, nonché nella qualità di amministratore di Cooperativa Camelia a r.l.(C.F./P.I. 0201175096) con sede in 20853 Biassono (MB) via Regina Margherita n. 3/b, elettivamente domiciliato in Milano, via Caradosso n. 8 presso lo Studio legale degli avvocati prof. Cocco Giovanni (C.F. CCC GNN 49°16 F839E) e Salomoni Luciano (C.F. SLM LCN 73T19 F205T) ha promosso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per l’annullamento previa tutela cautelare del provvedimento del Comune di Biassono prot. 2389 del 15.02.2016 a firma del Capo Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Biassono, avente ad oggetto “determinazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione a seguito del rilascio della compatibilità paesistica” pervenuto e rubricato al protocollo n. 6837 del 26.04.2016 (notificato a mezzo posta);

CONSIDERATO che nella citata deliberazione la Giunta provvedeva a dare mandato al Capo Settore Sviluppo del Territorio, in base alle disposizioni di cui all’art. 16 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per individuare ed incaricare, ai sensi del successivo art.

53, stante l’impellente scadenza riferita alla richiesta di sospensiva pendente nel ricorso oggetto del presente provvedimento, il legale al quale affidare l’incarico per la difesa ed il patrocinio dell’Ente, provvedendo conseguentemente al relativo impegno di spesa;

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FATTO PRESENTE che, secondo l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato (sez. V, 11 maggio 2012, n. 730; sez. V, 07.02.2012, n. 650; sez. IV, 29.01.2008, n. 263), il singolo servizio legale inteso come mera prestazione di patrocinio in giudizio, si configura quale contratto d’opera intellettuale, ovvero come contratto di lavoro autonomo e in quanto tale il suo conferimento, pur presidiato dalle disposizioni comunitarie che tutelano la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura di stampo selettivo, incompatibile con la struttura della fattispecie, che si caratterizza, stante l’aleatorietà del giudizio, per la non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e quindi per la mancanza di basi oggettive su cui fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina prevista dal codice dei contratti;

ATTESO che l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale esula dalla nozione di

“consulenza”, essendo volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale dell'Ente, e pertanto non trova applicazione l'art. 3, cc. 54 e 57, della Legge n. 244/2007 (Tar Campania, Salerno, sezione II, sentenza 28 maggio 2015, n. 1197);

ATTESO altresì che la scelta del procuratore alle liti può considerarsi non come affidamento per le c.d. specifiche tecniche ma per la fiducia riposta nel legale dall'organo esecutivo;

RICORDATO che con determinazione n. 110 del 25.03.2013 il Segretario Generale, ai sensi dell’artt. 52 e 53 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, nonché al fine di dare concreta attuazione ai principi generali di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, procedeva alla emanazione di un avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati per la consulenza e/o la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’ente nei settori del diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro;

EVIDENZIATO che nell’avviso pubblico venivano specificate le modalità di affidamento degli incarichi ed in particolar modo si stabiliva che per ciascun incarico di difesa e rappresentanza in giudizio dell’Ente, si sarebbe provveduto a selezionare il professionista, attingendo dall’elenco relativo al settore di specializzazione nei modi e forme nello stesso contenuti;

RITENUTO, per la causa in oggetto, dover procedere all’individuazione del legale di fiducia del Comune di Biassono come da mandato attribuito con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.

63 del 09.05.2016 avente esperienza nel settore del diritto amministrativo, quale ramo di diritto pubblico nel quale si inquadra la materia oggetto del ricorso;

CONSIDERATO che per la difesa in giudizio in oggetto è stato individuato all’interno del citato elenco, il nominativo dell’Avvocato Francesco BASILE con Studio Legale in Via Santa Segreta n. 6 in Milano tenuto anche conto delle attinenze, affinità e specificità degli argomenti trattati in causa con precedenti incarichi conferiti;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dall’avvocato Francesco BASILE comunicata con e- mail in atti al protocollo n. 7670 del 06.05.2016 che espone con un preventivo di spesa di €uro 10.705,50 (imponibile € 7.500,00; € 937,50 per 12,50% SG; e € 377,50 per 4% CNAP; € 1930,50 per IVA 22%), ipotizzando la redazione del controricorso, delle memorie conclusionale di replica e la

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partecipazione alle udienze, con la precisazione che l’importo sarà da integrarsi, eventualmente, all’atto della emissione di nota a saldo variabile a seconda dell’attività effettivamente prestata;

VISTE le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n° 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO la Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 19/04/2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2016 e il Bilancio pluriennale 2016/2018;

RITENUTO dover procedere in merito con il relativo incarico ed impegno di spesa al fine di consentire agli uffici competenti di fornire all’avvocato il necessario supporto di informazioni e documentazione prodromiche alla stesura degli atti di giudizio nell’interesse esclusivo del Comune di Biassono;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l’ articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 107, 3° comma e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 DETERMINA

1) in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 09.05.2016, di affidare all’avvocato Francesco BASILE (Partita IVA 02683950964), con Studio Legale in Via Santa Segreta n. 6 in Milano, il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune di Biassono nei ricorsi promossi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia dai soggetti in premessa indicati e generalizzati ai numeri da 1 a 9 i cui dati identificativi e le generalizzazioni sono qui date per integralmente riportate, tutti, elettivamente domiciliati in Milano, via Caradosso n. 8 presso lo Studio legale degli avvocati prof. Cocco Giovanni (C.F. CCC GNN 49°16 F839E) e Salomoni Luciano (C.F. SLM LCN 73T19 F205T), per l’annullamento previa tutela cautelare del provvedimento del Comune di Biassono prot. 2389 del 15.02.2016 a firma del Capo Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Biassono, avente ad oggetto “determinazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione a seguito del rilascio della compatibilità paesistica”;

2) di impegnare la complessiva spesa di € 10.705,50 (imponibile € 7.500,00; € 937,50 per 12,50%

SG; e € 377,50 per 4% CNAP; € 1930,50 per IVA 22% ), secondo il seguente prospetto:

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ANNO

esigibilità CAP. DENOMINAZIONE CAPITOLO

PIANO DEI CONTI

FINANZIARIO 5° LIV. IMPORTO TOTALE €

2016 1380

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTI -

006 4.000,00

ANNO

esigibilità CAP. DENOMINAZIONE CAPITOLO

PIANO DEI CONTI

FINANZIARIO 5° LIV. IMPORTO TOTALE €

2016 5321

SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI PRELIMINARI COLLAUDI

E CONSULENZE TECNICHE

002 6.705,50

ipotizzando la redazione del controricorso, delle memorie conclusionale di replica e la partecipazione alle udienze, con la precisazione che l’importo sarà da integrarsi, eventualmente, all’atto della emissione di nota a saldo variabile a seconda dell’attività effettivamente prestata;

3) di stabilire che l’incarico dovrà svolgersi in conformità al disciplinare d’incarico da sottoporre alla firma del legale del quale, con la presente determinazione, si adotta lo schema tipo allegato;

4) di dare atto che la somma indicata verrà liquidata una volta in possesso della relativa documentazione fiscale e secondo le modalità di pagamento concordate nel disciplinare;

5) di dare atto che il professionista è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio, verificandone in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte del professionista stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ed è stato attribuito l’identificativo “CIG Z9B19D58B5 ”;

6) il Professionista è tenuto agli obblighi di condotta previsti dal DPR 16.04.2013 n. 62

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, come disciplinato dall’art. 2 comma 3 del medesimo decreto;

7) di stabilire che l’incarico troverà adeguata pubblicazione sul sito internet del Comune di Biassono in conformità alla legislazione vigente;

8) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 e dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013;

(8)

9) di dare atto che le conseguenti procedure ai sensi della legge 266/05 e all’inoltro dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica provvederà il competente ufficio finanziario dell’Ente;

10) di dare altresì atto, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Capo Settore Sviluppo del Territorio arch. Danilo Lavelli

Allegato:

- accettazione incarico;

- schema del disciplinare.

(9)

Comune di BIASSONO

Provincia di Monza e Brianza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore Sviluppo del Territorio nr.250 del 12/05/2016

12/05/2016

Data: Importo: 4,000.00

Oggetto: OGGETTO: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR LOMBARDIA IN MERITO AL RICORSO PROMOSSO DA COOPERATIVA CAMELIA SOC. COOP. A R.L. + 8 COME AL PROTOCOLLO RUBRICATI (NOTIFICATI A MEZZO POSTA) CIG Z9B19D58B5

Bilancio

Anno: 2016

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 - Segreteria generale

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 35,800.00

22,070.16 4,000.00 26,070.16 9,729.84 Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 20,000.00

15,949.89 4,000.00 19,949.89

Disponibilità residua: 50.11

Capitolo: 1380

Oggetto: SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTI -

Progetto: GESTIONE SERVIZI DI SEGRETERIA SEGRETERIA

SEGRETERIA Resp. servizio:

2016 505/0 Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 505/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 505/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

AVVOCATO FRANCESCO BASILE Beneficiario:

...

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Giuseppe Maffucci SIOPE: 1331 - Spese per liti (patrocinio legale)

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

BIASSONO li, 12/05/2016

Z9B19D58B5 C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.006 Patrocinio legale

(10)

Comune di BIASSONO

Provincia di Monza e Brianza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore Sviluppo del Territorio nr.250 del 12/05/2016

12/05/2016

Data: Importo: 6,705.50

Oggetto: OGGETTO: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR LOMBARDIA IN MERITO AL RICORSO PROMOSSO DA COOPERATIVA CAMELIA SOC. COOP. A R.L. + 8 COME AL PROTOCOLLO RUBRICATI (NOTIFICATI A MEZZO POSTA) CIG Z9B19D58B5

Bilancio

Anno: 2016

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 6 - Ufficio tecnico

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 111,886.00

46,929.38 6,705.50 53,634.88 58,251.12 Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 35,000.00

9,857.31 6,705.50 16,562.81 Disponibilità residua: 18,437.19 Capitolo: 5321

Oggetto: SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI PRELIMINARI COLLAUDI E CONSULENZE TECNICHE

Progetto: GESTIONE SERVIZI URBANISTICA ED EDILIZA PRIVATA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA SPORTELLO UNICO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA SPORTELLO UNICO Resp. servizio:

2016 506/0 Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 506/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 506/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

AVVOCATO FRANCESCO BASILE Beneficiario:

...

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Giuseppe Maffucci SIOPE: 1307 - Incarichi professionali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

BIASSONO li, 12/05/2016

Z9B19D58B5 C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.002 Altre spese legali

(11)

Comune di BIASSONO

Pareri

250

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR LOMBARDIA IN MERITO AL RICORSO PROMOSSO DA COOPERATIVA CAMELIA SOC. COOP. A R.L. + 8 COME AL PROTOCOLLO RUBRICATI (NOTIFICATI A MEZZO POSTA). CIG Z9B19D58B5.

2016

Ufficio Urbanistica/S.U.A.P./Commercio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Sviluppo del Territorio

Nr. adozione settore: 5 Nr. adozione generale: 231 13/05/2016

Data adozione:

12/05/2016 Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Giuseppe MAFFUCCI Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario Sintesi parere:

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