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Accordo quadro ai sensi dell’art

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Academic year: 2022

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Ufficio Attività Strumentali

Processo Lavori, manutenzioni approvvigionamenti mediante procedure negoziate

Oggetto: ROMA – Via Tuscolana, 1548.

Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del d. lgs. n. 50/2016 e sm.i. per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 50/2016.

(CIG 73498643A5) LETTERA D’INVITO.

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, autorizzata con Determinazione a contrarre del Direttore Regionale n. 918 del 21 dicembre 2017, e considerato che codesta Impresa:

 con nota prot. n. ………….del ……… ha manifestato la volontà di partecipare alla stessa;

 a seguito del sorteggio pubblico, avvenuto in data 17 gennaio 2018, è stata estratta a sorte e quindi selezionata tra i 20 operatori economici che, quale numero massimo di concorrenti previsto nell’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito INAIL – Sez. Amministrazione Trasparente, potranno partecipare alla procedura in oggetto

s’invita a presentare offerta in base alle modalità, condizioni e clausole riportate nella presente lettera e nei relativi allegati, specificando che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato per brevità anche come “Codice”), agli atti attuativi nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.

L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica da effettuarsi presso il Complesso immobiliare sito in Roma – Via Tuscolana, 1548, mediante la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art.

54 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il ricorso all’accordo quadro è motivato dall’esigenza di avere a disposizione uno strumento contrattuale flessibile che consenta di assicurare la funzionalità e l’efficienza del suddetto Complesso immobiliare, tenuto conto che, pur nell’ambito di condizioni generali prefissate a monte e di interventi delineati in linea di massima nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, gli interventi stessi non sono ad oggi predeterminati in maniera esaustiva e definitiva nel numero, nel periodo di esecuzione e nella compiuta localizzazione.

Per quanto riguarda la descrizione sommaria delle opere oggetto di affidamento si fa espresso rinvio all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Classificazione

Processo: Lavori, manutenzioni approvvigionamenti mediante procedure negoziate

Macroattività: Acquisizione di lavori forniture e servizi Attività: Gestione gare di lavori

Tipologia: Lettera d’invito

Fascicolo: Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria presso il Complesso immobiliare in Roma – Via Tuscolana, 1548

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LUOGO DI ESECUZIONE

Il Complesso immobiliare in cui si svolgeranno i lavori è sito in Roma – Via Tuscolana, 1548, è di proprietà dell’INAIL ed è attualmente locato al Ministero dell’Interno.

L’area del lotto di sedime del complesso edilizio si estende per 22.080 mq.

Il complesso, destinato ad uso uffici, si compone di n. 2 blocchi interconnessi, rispettivamente di 7 e 8 piani, comprendenti uffici, sale conferenze e per formazione, archivi, bar/mensa, parcheggi interrati e parcheggi scoperti per auto e motoveicoli.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E MODALITA’ DI ESECUZIONE

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi nell’ambito del presente accordo quadro saranno affidati dall’INAIL in base alla procedura di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto e regolati sia dalle condizioni generali contenute negli elaborati di gara relativi al presente accordo quadro che da quelle specificate di volta in volta nei singoli contratti applicativi e relativi allegati o negli ordinativi d’intervento, se trattasi di lavori ad esecuzione non indifferibile.

I lavori oggetto di affidamento sono distinti in relazione al differente livello di priorità nell’esecuzione e sono classificabili in: lavori programmabili, lavori urgenti ma non improcrastinabili e lavori di pronto intervento ad esecuzione indifferibile, da eseguirsi nei tempi e con le modalità di esecuzione previste dal Capitolato Speciale d’Appalto ed in particolare dall’art. 8.

CATEGORIE DEI LAVORI ED IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’appalto è costituito da un unico lotto d’importo complessivo pari ad € 495.000,00 oltre I.V.A., di cui € 479.780,00 soggetti a ribasso ed € 15.220,00 presuntivamente stimati quali costi della sicurezza e non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 23, comma 16 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le categorie di cui si compone l’accordo quadro, la loro incidenza percentuale presunta e gli importi relativi a ciascuna di esse sono i seguenti:

Lavori di manutenzione

straordinaria

Categoria Classifica Qualificazione obbligatoria

Importo Incidenza percentuale

presunta OG 11 – Impianti

tecnologici

Prevalente I SI € 395.000 80,00%

OG 1 – Edifici civili e industriali

Scorporabile I SI € 100.000 20,00%

Il corrispettivo d’appalto è assoggettato all’aliquota IVA del 22% che, per effetto del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 che ha esteso anche all’INAIL l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (“Split payment I.V.A.”), sarà corrisposta direttamente all’erario.

Il corrispettivo complessivamente dovuto per il presente accordo quadro sarà pari alla sommatoria dei lavori affidati con i contratti applicativi e gli ordinativi d’intervento, al netto del ribasso unico percentuale offerto in gara.

Gli importi dei contratti applicativi e degli ordinativi d’intervento oggetto del presente accordo quadro saranno contabilizzati in base ai prezzi e e con le modalità di cui all’art. 14 del Capitolato

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Speciale d’Appalto, rimanendo fissi ed invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro, con esclusione della revisione prezzi e fatte salve le eventuali maggiorazioni previste dal Capitolato Speciale per le lavorazioni che dovessero svolgersi in orario notturno o festivo.

L’importo totale dell’accordo quadro costituisce tetto massimo di spesa e non configura alcun obbligo a carico dell’INAIL di ordinare prestazioni fino al raggiungimento di questo limite né costituisce per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

Non essendo predeterminabile il numero e l’esatta tipologia degli interventi di manutenzione che saranno effettuati nell’ambito dell’accordo quadro, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, presuntivamente stimati in € 155.455,00 ai sensi dell’art. 23, comma 16 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’importo dei costi della sicurezza è stato stimato meramente in via presuntiva, non essendo preventivabili a priori gli interventi manutentivi da eseguirsi nell’ambito del presente accordo quadro, e, pertanto, fermo restando il loro non assoggettamento al ribasso offerto, l’esatto importo di detti costi sarà compiutamente quantificato nei singoli contratti applicativi, tenuto conto di quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

La durata dell’accordo quadro è di 18 (diciotto) mesi consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto normativo.

L’accordo quadro cesserà di produrre effetti e si riterrà comunque concluso al raggiungimento del tetto massimo di spesa e anche se ciò avvenisse prima del termine di scadenza.

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’INAIL ha facoltà di prorogare il suddetto termine limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi – o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto normativo che regola il presente accordo quadro.

Nel caso in cui prima della scadenza contrattuale dell’accordo quadro l’INAIL non si sia avvalsa di tale facoltà, dopo la scadenza del termine di vigenza del presente accordo quadro non potranno essere sottoscritti ulteriori contratti applicativi od emessi ordinativi d’intervento, restando consentito esclusivamente il completamento dei lavori previsti dai contratti applicativi e dagli ordinativi d’intervento emessi in data antecedente la scadenza dell’accordo quadro e sempre che il corrispettivo dei lavori affidati rientri nei limiti dell’importo massimo di spesa.

L’INAIL si riserva di effettuare la consegna dei lavori anticipata in via d’urgenza ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 32, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Le imprese invitate possono partecipare alla procedura in oggetto in forma singola o associata secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e purchè in possesso dei requisiti previsti dalla presente lettera d’invito.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

E’ vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare alla gara anche in forma individuale.

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, all’atto dell’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di affidamento.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato ed in caso d’inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.

E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di affidamento che dopo la procedura di aggiudicazione.

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Nel caso dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Qualora la consorziata sia, a sua volta, un consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

AVVALIMENTO

Come previsto dall’art. 89 del Codice l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.

45 del Codice. può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L’avvalimento non è ammesso:

 relativamente ai requisiti della categoria OG 11 ai sensi dell’art. 89, comma 11 del

d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248;

 per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (es. iscrizione alla CCIAA).

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara presentando un proprio DGUE, unitamente alla documentazione prevista in caso di avvalimento al punto 2 del paragrafo “Contenuto della Busta “A” - Documentazione amministrativa”.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’INAIL in relazione alle prestazioni oggetto di contratto.

E’ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’impresa non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito entro i limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti pubblici e all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, con esclusione dei lavori di pronto intervento ad esecuzione indifferibile.

Le lavorazioni della categoria prevalente OG 11 sono subappaltabili entro il limite del 30%

dell’importo delle stesse ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 2016.

Le lavorazioni della categoria OG 1 sono subappaltabili al 100%.

In ogni caso il subappalto non potrà superare il 30% dell’importo complessivo dei lavori di ogni singolo contratto applicativo.

All’atto dell’offerta il concorrente deve indicare nel DGUE (Documento di gara unico europeo)- Parte II - Sez. D la volontà di avvalersi del subappalto, specificando le categorie e le lavorazioni oggetto dello stesso.

Prima della sottoscrizione di ciascun contratto applicativo l’appaltatore dovrà, in ogni caso, confermare la volontà di avvalersi del subappalto, precisando le relative lavorazioni che intende subappaltare con specifico riferimento ai lavori oggetto del contratto ed a condizione che le stesse siano ricomprese fra quelle espressamente indicate all’atto di presentazione dell’offerta.

E’ fatto divieto di subappalto qualora detto intendimento non sia stato espressamente manifestato all’atto di presentazione dell’offerta.

L’INAIL provvederà al pagamento diretto del subappaltatore in tutti i casi previsti dall’art. 105, comma 13 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mentre, nei restanti casi, i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che, entro venti giorni dal relativo pagamento, dovrà trasmettere

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all’INAIL copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore con indicazione delle ritenute di cui all’art. 30, comma 5-bis del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito i seguenti elaborati di progetto:

- Relazione di fattibilità tecnico-economica di progetto - Capitolato Speciale di Appalto

- DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze) Standard

- Schema di contratto normativo, che detta la regolamentazione generale dei lavori oggetto dell’Accordo quadro.

Il progetto è stato validato in data 20 dicembre 2017 dal Responsabile del procedimento Ing.

Raoul Avizzano ed è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017.

Ai sensi dell’art. 74, comma 1 del d. lgs. n. 50/2016 la documentazione di gara sopra indicata è accessibile e visualizzabile gratuitamente sul sito dell’INAIL – Sez. Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.

Per esigenze di riservatezza connesse alla particolare destinazione ed utilizzo dell’immobile oggetto di manutenzione non sarà possibile prendere visione delle planimetrie di progetto, in luogo delle quali potrà farsi comunque riferimento all’Allegato A al Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla descrizione degli impianti tecnologici.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:

1) per i quali sussistono cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;

2) che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del d. lgs. del 2001 n. 165;

3) che non soddisfino i requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di cui all’art. 84 del d. lgs. n. 50/2016, come specificati nel successivo paragrafo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura di affidamento in oggetto gli operatori economici concorrenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti:

 requisiti di ordine generale:

- insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

 requisiti d’idoneità professionale:

 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

 in caso di cooperativa iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive, istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23/06/2004

 in caso di consorzi tra imprese artigiane ex l. n. 443/1985 iscrizione all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.

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 requisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici:

 attestazione SOA in corso di validità rilasciata per la categoria prevalente OG 11 – Impianti tecnologici – classifica I^

 attestazione SOA in corso di validità rilasciata per la categoria scorporabile OG 1 – Edifici civili e industriali” – classifica I^

o, in alternativa, trattandosi di lavori d’importo inferiore ad € 150.000, possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data d’invito a partecipare non inferiore all’importo di € 100.000, corrispondente all’importo dei lavori relativo alla categoria scorporabile OG 1;

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data d’invito a partecipare: nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lett. a);

- adeguata attrezzatura tecnica.

Gli operatori economici che non risultino in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG 1 dovranno dichiarare il possesso dei requisiti sopra indicati negli appositi riquadri del DGUE (Parte IV – lett. c – Capacità tecniche e professionali – punti 1a) e 13) e trasmettere i documenti che comprovano il possesso dei suddetti requisiti mediante procedura AVCPass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Per la presentazione della documentazione sopra indicata l’aggiudicatario potrà fare riferimento ai mezzi di prova di cui ai punti b), a-i) e i) dell’All. XVII del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i: i bilanci di cui al punto b) dovranno essere completi della nota di avvenuto deposito presso l’Agenzia delle Entrate.

Per i raggruppamenti temporanei d’imprese il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai sensi dell’art. 84 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere posseduto ed attestato secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 6 del Codice.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2 lett. c) e 46, comma 1, lett. f) possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per eseguire le prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate che non sono state designate per l’esecuzione contrattuale.

Per l’esecuzione dell’opere di cui all’art. 1, comma 2 lett. a), b), c), d), e), f) g) del d.m.

22 gennaio 2008 n. 37 le imprese esecutrici e gli installatori devono essere abilitati ai sensi dell’art. 3 del decreto ed essere in possesso di almeno uno tra i requisiti tecnico-professionali previsti dal successivo art. 4.

Il requisito dovrà essere comprovato dall’esecutore in fase di sottoscrizione del contratto normativo che regola l’accordo quadro: in caso di sua mancanza non si procederà alla stipula del contratto.

SOPRALLUOGHI

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Il sopralluogo presso il sito interessato dall’accordo quadro è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di affidamento.

Si rappresenta sin d’ora che l’accesso ai luoghi sarà subordinato alle risultanze dei controlli di sicurezza effettuati dal Ministero dell’Interno che potrà pertanto impedire l’accesso stesso a suo insindacabile giudizio.

I soggetti che effettueranno il sopralluogo, inoltre, saranno accompagnati dal personale tecnico dell’INAIL e degli addetti del citato Ministero e potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni feriali dal 15 al 26 marzo 2018 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00.

I concorrenti devono inoltrare apposita richiesta nei giorni dal 12 al 14 marzo 2018, comunicando i dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telelfonico, recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo e l’indirizzo di PEC od e-mail a cui far pervenire la risposta.

La richiesta dovrà pervenire sia all’indirizzo PEC del committente: lazio@postacert.inail.it che ai seguenti indirizzi e-mail:

Sig.ra Laura Ricciolini – Responsabile del Processo Lavori, manutenzioni, approvvigionamenti mediante procedure negoziate – l.ricciolini@inail.it – Tel. 06 36437417

D.ssa Maria Iannotta – Responsabile del Subprocesso Lavori, manutenzioni, approvvigionamenti mediante procedure negoziate – m.iannotta@inail.it - Tel. 06 36437138

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento d’identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento d’identità del delegante.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purchè munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purchè munito dalla delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando o consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

L’INAIL rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la visita.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE L’aggiudicazione avverrà tramite ricorso al criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 - lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso unico percentuale offerto sull’importo dell’accordo quadro posto a base di gara, al netto dei costi per la sicurezza.

In caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque e al fine di determinare la soglia di anomalia dell’offerta si provvederà, in sede di gara, al sorteggio di uno fra i metodi elencati dall’art. 97, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come già previsto nell’avviso di avvio d’indagine di mercato relativo alla procedura in oggetto, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in base al metodo sorteggiato, semprechè il numero delle offerte ammesse sia pari almeno a dieci.

Qualora, invece, le offerte ammesse risultassero inferiori a 10, ma comunque superiori a 5, per quelle risultate anormalmente basse l’INAIL richiederà al concorrente di presentare, per iscritto ed entro 15 giorni dalla data di richiesta, delle spiegazioni sul prezzo offerto, provvedendo all’esclusione del concorrente in tutti i casi in cui le giustificazioni non pervengano nel termine

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previsto o non provino sufficientemente il rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 del succitato art. 97.

L’INAIL può, in ogni caso, procedere alla valutazione della congruità di un’offerta se ritenuta anormalmente bassa.

All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia valutata congrua.

L’INAIL si riserva, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

CHIARIMENTI

Gli eventuali chiarimenti relativi alla procedura di affidamento in oggetto potranno essere richiesti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo di posta PEC:

lazio@postacert.inail.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito dell’INAIL – Sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano entro le ore 12,00 del giorno 13 aprile 2018 esclusivamente al seguente indirizzo: INAIL – DIREZIONE REGIONALE LAZIO – Ufficio Attività Strumentali - Via Nomentana, 74 - 00161 Roma.

In caso di consegna a mano il plico dovrà essere consegnato presso le stanze nn. 7 e 5 site al piano II° della Direzione Regionale Lazio dell’INAIL, tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9,00 alle ore 15,00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proceniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all’esterno, le seguenti informazioni relative all’operatore economico concorrente:

 denominazione e ragione sociale;

 partita IVA e/o codice fiscale;

 indirizzo;

 numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni.

e la seguente dicitura: “(CIG 73498643A5)”- OFFERTA PER L’ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016 PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE IN ROMA – VIA TUSCOLANA, 1548

SCADENZA OFFERTE: ore 12,00 del 13 aprile 2018 – NON APRIRE”.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico deve contenere al suo interno DUE buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto di affidamento e le rispettive diciture:

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 Busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

 Busta “B” – OFFERTA ECONOMICA.

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da comprometterne la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Contenuto della Busta “A” – Documentazione amministrativa

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione (All. A) da rendersi in bollo e contenenti tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, ecc.)

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede e PEC) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/quali consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore dell’operatore economico concorrente che, qualora partecipi nelle forme sotto indicate, dovrà essere:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti quello della mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti quello di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice quello del consorzio medesimo.

Il concorrente allega alla domanda:

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;

b) copia conforme all’originale della procura in caso di domanda sottoscritta da un procuratore

2) DGUE (Documento di gara unico europeo) da rendersi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, quale dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente attesta di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e di soddisfare i criteri di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici richiesti nella presente lettera d’invito (All. B).

Il DGUE relativo alla procedura in oggetto è disponibile in formato editabile sul sito dell’INAIL al seguente indirizzo: Inail –Sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e, poiché non contenente la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di

cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice conseguente all’entrata in vigore del d. lgs. 19 aprile 2017 n. 56, deve essere integrato dalla dichiarazione di cui al successivo

punto 6.

In relazione alle dichiarazioni contenute nella parte III-Sez. A del DGUE si richiama quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

Al fine di consentire a questa stazione appaltante la valutazione sia sull’applicazione delle misure di autodisciplina (self-cleaning) che sull’effettività delle misure poste in essere dal concorrente e la conseguente decisione in ordine ad un’esclusione o meno del medesimo, si evidenzia l’obbligo d’inserire i dati relativi alla tipologia di reato commesso, alla durata

(10)

della condanna inflitta, all’eventuale comminazione di pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione con specificazione della durata come pure tutte le altre informazioni richieste nel modello DGUE.

Nel DGUE, inoltre, dovrà essere espressamente riportata la volontà del concorrente di avvalersi del subappalto, indicando le lavorazioni o parti di esse per le quali s’intende ricorrere al subappalto.

La mancata espressa manifestazione dell’intendimento di avvalersi del subappalto all’atto di presentazione dell’offerta non determina l’esclusione dalla procedura, ma comporta l’impossibilità di subappaltare con conseguente obbligo di assumere in proprio l’esecuzione delle relative lavorazioni.

In caso di ricorso all’avvalimento è necessario compilare tutta la sez. C del DGUE ed allegare, per ciascuna ausiliaria, anche la seguente documentazione:

a) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

b) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria con la quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’accordo quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (All. F);

c) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’accordo quadro. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

e) PASSOE dell’ausiliaria

In caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia secondo quanto previsto dall’art. 89, comma 1 del Codice, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di consorzi operativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

3) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2 della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente.

4) Ricevuta in originale o in copia autentica del versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C. per un importo pari ad € 35,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l’INAIL accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento la stazione appaltante esclude

il concorrente dalla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

(11)

5) Garanzia provvisoria, da costituirsi a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara e precisamente d’importo pari ad

€ 9.900,00 (novemilanovecento//00).

La garanzia provvisoria dovrà:

 essere corredata da una dichiarazione d’impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituite

 essere costituita secondo le forme e con le modalità previste dall’art. 93, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la sottoscrizione del contratto.

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

In caso di prestazione di garanzia fidejussoria, questa dovrà:

 contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

 essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o, in caso di consorzi di cui all’art.

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

 risultare conforme agli schemi tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice;

 essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative in possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice;

 avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, completa di impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, su richiesta dell’INAIL, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

 prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c) l’operatività della suddetta garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INAIL;

 riportare l’autentica della sottoscrizione.

L’importo della garanzia e dell’eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità all’art. 93, comma 7 del Codice.

(12)

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto

con obbligo dell’aggiudicatario di presentare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella misura e secondo le modalità previste.

E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta, con onere di dimostrazione di tale condizione a carico dell’operatore economico. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es:

marcatura temporale).

E’ sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

6) Dichiarazione integrativa (All. C) resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.

n. 445/2000, secondo il modello predisposto ed allegato alla presente lettera d’invito.

7) Patto di Integrità (All. G), approvato con Determina del Presidente dell’INAIL del 4 giugno 2014 n. 149, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 17 della Legge

n. 190/2012 e nell’ambito delle misure attuative delle strategie di prevenzione e della corruzione previste dal Piano Nazionale Anticorruzione dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), debitamente sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale del soggetto concorrente o da persona dotata di potere di rappresentanza e in grado di impegnare legalmente l’impresa.

La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto d’integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50/2016.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto d’integrità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. n. 190/2012.

8) Attestazione di avvenuto sopralluogo (All. H), debitamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la visita e dal tecnico dell’INAIL presente al sopralluogo

9) Documentazione e dichiarazioni relative ai soggetti associati:

 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, sulle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

 Per i consorzi ordinari già costituiti:

- copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato come capofila;

- dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, sulle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:

- dichiarazione in cui si attesta:

(13)

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, che gli operatori economici del costituendo R.T.I o consorzio ordinario, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (All.

E).

Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.

n. 445/2000.

Contenuto della busta “B” – Offerta economica

La Busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica (All. D), nella quale dovranno essere espressamente indicati i seguenti elementi:

 il ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere e specificato sino alla terza cifra decimale, offerto sull’importo posto a base di gara, al netto di I.V.A. nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

 la stima dei costi aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza e connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di affidamento.

 la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso in lettere.

Per quanto riguarda il ribasso percentuale offerto i decimali eventualmente non indicati saranno considerati pari a “zero”.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

Qualora l’offerta non sia in regola con la legge sul bollo, la medesima sarà ammessa e ritenuta valida, ma sarà soggetta a regolarizzazione fiscale secondo le disposizioni di cui al d.p.r.

26.10.1972 n. 642.

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa, prorogabile eventualmente fino al momento dell’aggiudicazione efficace.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta dai soggetti aventi il potere d’impegnare legalmente l’operatore economico concorrente.

In caso di offerta presentata da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) non ancora costituiti l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici costituenti i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari.

Sono escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Sono considerate irregolari le offerte:

 che non rispettano i documenti di gara;

 che sono state ricevute in ritardo rispetto al termine di scadenza previsto dalla presente lettera d’invito;

 giudicate dall’INAIL anormalmente basse.

Sono ritenute inammissibili le offerte:

a) per le quali si ritengano sussistenti gli estremi per un’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

(14)

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate tramite la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50/2016.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fidejussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Al fine della sanatoria l’INAIL assegna al concorrente un termine massimo di dieci giorni dalla data di richiesta per provvedere alla presentazione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, specificando il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, potranno essere chieste ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine previsto l’INAIL procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura .

L’INAIL si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati anche al di fuori delle ipotesi di soccorso istruttorio.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta l’indirizzo PEC al quale dovranno essere inviate le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’INAIL e gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara in oggetto s’intendono validamente ed efficacemente eseguiti qualora resi all’indirizzo PEC di questa stazione appaltante: lazio@postacert.inail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

(15)

Il concorrente dovrà riportare nel DGUE (v. Parte II: informazioni sull’operatore economico) il proprio indirizzo PEC nonché il numero di fax che verrà utilizzato solo ed esclusivamente in caso d’impossibilità di utilizzo della PEC.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ufficio Attività Strumentali della Direzione Regionale Lazio dell’INAIL all’indirizzo PEC lazio@postacert.inail.it o, se impossibilitati, a mezzo fax al n. 06-88466501: diversamente l’INAIL declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

In relazione a quanto previsto dall’art. 36, comma 5 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’INAIL procederà alla verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto in capo all’aggiudicatario mediante l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile

dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici a seguito della delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 come aggiornata con Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

A tal fine tutti i soggetti invitati alla procedura in oggetto dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni riportate nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

La prima seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa avverrà in data 16 aprile 2018 alle ore 11,00 presso l’INAIL - Direzione Regionale per il Lazio – Via Nomentana, 74 (piano terra – Sala Riunioni) - 00161 Roma e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese invitate oppure altri soggetti in possesso di specifica delega conferita loro dai suddetti rappresentanti.

Le operazioni di gara potranno subire variazioni e aggiornamenti relativi agli orari e ai giorni in cui si terranno le sedute: a tal fine ciascun concorrente è tenuto a prendere visione delle eventuali variazioni ed aggiornamenti mediante consultazione diretta del sito dell’INAIL – Sez.

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti in corrispondenza della procedura oggetto della presente lettera d’invito.

In conformità a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 76 del d. lgs. n. 50/2016, successivamente alla valutazione della documentazione amministrativa sarà pubblicato sul sito dell’INAIL, al link sopra indicato ed entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni relativamente alla procedura in oggetto.

I soggetti invitati riceveranno, entro due giorni dalla sua adozione, apposita comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del suddetto provvedimento con indicazione del collegamento informatico dove verranno resi disponibili i relativi atti.

Avverso detto provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 204 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione.

Dopo l’apertura delle offerte economiche il Responsabile unico del procedimento verificherà le eventuali offerte risultate anomale al fine di predisporre la proposta di aggiudicazione di cui agli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice.

Verificata la proposta di aggiudicazione, l’INAIL aggiudicherà l’appalto con relativo invio delle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, solo all’esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario efficace.

(16)

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria con interpello del secondo in graduatoria.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppere a quest’ultimo, l’INAIL procederà scorrendo la graduatoria.

L’INAIL si riserva, altresì, di:

 estendere la verifica dei requisiti anche agli altri partecipanti alla procedura di affidamento di cui alla presente lettera d’invito ai sensi dell’art. 36, comma 5 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 revocare l’aggiudicazione nei casi consentiti dalle norme vigenti e/o per motivate circostanze, anche sopravvenute.

In base a quanto previsto dall’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, trattandosi di affidamento basato su un accordo quadro ex art. 54 del Codice, non si applica il termine dilatorio (standing- still) di cui al comma 9 del citato art. 32.

La sottoscrizione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d. lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Qualora l’INAIL proceda ai sensi degli artt. 88 comma 4-bis e 92, comma 3 del d. lgs. n.

159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La sottoscrizione del contratto, che avverrà mediante scrittura privata, ha luogo entro 45 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, fatto salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario o l’ipotesi di esecuzione in via d’urgenza di cui all’art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici.

La documentazione per la sottoscrizione del contratto che, a pena di decadenza, dovrà essere presentata entro i 15 giorni successivi alla data di richiesta, è la seguente:

 garanzia definitiva, da prestarsi nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 103 del d.

lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 polizza assicurativa a garanzia dei rischi di esecuzione e della responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 103, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da costituirsi secondo le modalità previste dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto;

 dichiarazione sottoscritta, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 dal legale rappresentante

dell’impresa affidataria che, in conformità a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., dovrà riportare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul

quale dovranno essere effettuati i pagamenti relativi al presente accordo quadro, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Raoul Avizzano – e-mail: r.avizzano@inail.it - tel. 06 36437449.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d. lgs. n. 196 del

(17)

30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della procedura di affidamento regolata dalla presente lettera d’invito e per le specifiche finalità ad essa correlate.

IL DIRIGENTE dott. Riccardo Chieppa

Elenco degli allegati:

Allegato 1/A – domanda di partecipazione Allegato 1/B – DGUE

Allegato 1/C – Dichiarazione integrativa Allegato 1/D – Offerta economica

Allegato 1/E – Dichiarazione ex art. 48, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016 Allegato 1/F – Dichiarazione impresa ausiliaria

Allegato 1/G – Patto d’integrità

Allegato 1/H – Attestazione di sopralluogo

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