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PROCEDURA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER AUSILI E PROTESI REALIZZATI DAL CENTRO PROTESI DI VIGORSO DI BUDRIO Gara n. CUI 01165400589201900684 Cig 8495663AE2 Allegato 2 CAPITOLATO

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Allegato 2

CAPITOLATO

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER AUSILI E PROTESI REALIZZATI DAL CENTRO PROTESI DI VIGORSO DI BUDRIO

Gara n. CUI 01165400589201900684 Cig 8495663AE2

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Sommario

PREMESSE ... 4

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO ... 4

ART. 2 - DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO ... 5

ART. 3 - SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ... 6

ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ... 7

4.1 TIPOLOGIA DELLE SPEDIZIONI ... 7

4.2 MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLE SPEDIZIONI ... 7

4.3 MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA ... 9

4.4 MODALITA’ DI GESTIONE E TRACCIABILITÀ DELLE SPEDIZIONI ... 10

4.5 FORNITURA DI MATERIALE PER LE SPEDIZIONI ... 12

ART. 5 – REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO ... 12

ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ... 13

ART. 7 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO ... 14

ART. 8 - PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LE ATTREZZATURE E GLI AUTOMEZZI ... 15

ART. 9 - VERIFICHE DI CONFORMITA’ ... 16

9.1 GESTIONE E TRACCIATURA DELLE SPEDIZIONI ... 16

9.2 FORNITURA DEL MATERIALE PER LE SPEDIZIONI ... 16

9.3 TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE SPEDIZIONI ... 16

ART. 10 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO ... 17

ART. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO ... 18

ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALI ... 19

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 21

ART. 14 - ESECUZIONE IN DANNO ... 22

ART. 15 - RECESSO ... 23

ART. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ... 23

ART. 17 - SUBAPPALTO ... 24

ART. 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ... 26

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ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI ... 26

ART. 20 - DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO ... 26

ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ... 26

ART. 22 - RINVIO NORMATIVO ... 26

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PREMESSE

Il Centro protesi di Vigorso di Budrio è una Struttura dell’INAIL che si occupa della riabilitazione e del reinserimento degli infortunati. Tra le attività specifiche del Centro Protesi rientra anche la produzione di dispositivi tecnici quali protesi, ortesi ed ausili, destinati ai propri assistiti.

Le attività di recapito sono, pertanto, indispensabili per il Centro Protesi, ai fini della corretta erogazione delle prestazioni protesiche agli assistiti (consegna a domicilio di protesi e ausili).

Il presente capitolato detta la disciplina per lo svolgimento del servizio di ritiro dei suddetti dispositivi tecnici dal Centro protesi e consegna verso i propri assistiti presenti su tutto il territorio nazionale isole comprese, nonché verso le altre strutture collegate al Centro protesi in appresso indicate.

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è il servizio di movimentazione e trasporto di colli (pacchi, scatole, contenitori voluminosi) contenenti protesi, ortesi e ausili, presidi sanitari per conto del Centro protesi di Vigorso di Budrio.

In particolare, il servizio prevede:

1) il ritiro, con frequenza giornaliera, di colli contenenti protesi, ortesi e ausili di diversa volumetria e peso, dal Centro Protesi, e consegna verso i propri assistiti, (persone diversamente abili), presenti su tutto il territorio nazionale isole comprese, nonché verso le altre strutture collegate al Centro protesi.

Le strutture che attualmente utilizzeranno il servizio sono le seguenti:

- Centro Protesi, Via Rabuina, 14 – Vigorso di Budrio (BO);

- Centro Protesi – Filiale di Roma – c/o il C.T.O “Andrea Alesini”, Via S. Nemesio, 21 – Roma (RM);

- Centro Protesi – Filiale di Lamezia Terme;

- Punto di assistenza di Roma c/o il C.T.O “Andrea Alesini”, Via S. Nemesio, 21 – Roma (RM);

- Punto di assistenza di Milano c/o la Direzione Regionale Lombardia - C.So Di Porta Nuova, 19 - Milano (MI).

- Punto di assistenza di Bari c/o la Direzione Regionale Puglia - Corso Trieste 29, - Bari (BA);

- Punto di assistenza di Napoli c/o la Direzione Regionale Campania - Via Nuova Poggioreale, - Napoli (NA);

- Punto di assistenza di Venezia c/o la Sede di Venezia Terraferma - Via Della Pila 51, 30175 Venezia (VE);

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- Punti di assistenza di Torino e di Palermo, attualmente ubicati rispettivamente in corso Galileo Ferraris e in via dei Cantieri, per i quali si fa riserva di comunicare i nuovi indirizzi;

fatta salva l’attivazione di ulteriori strutture che potranno essere interessate dal servizio nel corso della vigenza contrattuale.

2) il ritiro, “a richiesta”, di plichi e pacchi dalle suddette strutture e consegna presso il domicilio degli assisti e viceversa.

ART. 2 - DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO

Il contratto avrà una durata di due anni dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio. Alla scadenza, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La data di avvio delle prestazioni risulterà da apposito verbale firmato dal Dec e dal Ruac.

Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra il Ruac e il Dec e recare la firma congiunta di entrambe le parti. Dopo la sottoscrizione il verbale deve essere trasmesso al Rup.

L’importo complessivo presunto del servizio per il periodo di due anni è pari a Euro 180.000,00, oltre IVA.

Il costo della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, è stato stimato in misura pari a circa il 45% del valore totale essendo tale costo particolarmente variabile in relazione ai mezzi di trasporto utilizzati e ai chilometri da percorrere.

Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, per la presente procedura di gara non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3 e 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Pertanto, l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

È comunque onere dell’Affidatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso, i cui costi risultano assorbiti nella più complessiva organizzazione dell’Istituto e dell’appaltatore.

L’Affidatario riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il servizio in oggetto.

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L’Affidatario assume interamente su di sé, esentandone l’Inail, tutte le responsabilità in materia di valutazione economica dell’affidamento e, pertanto, non può eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

L’Inail si riserva, inoltre, la piena ed insindacabile facoltà, di recedere anticipatamente dal contratto per motivi organizzativi e/o, nel corso del rapporto contrattuale, di sospendere ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento in relazione alle proprie esigenze organizzative, mediante preavviso da comunicare all’Affidatario con lettera raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima, con conseguente riduzione proporzionale del canone contrattuale.

ART. 3 - SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO In coerenza con l’attuale modello organizzativo, il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti, struttura in cui è incardinato anche il Responsabile Unico del Procedimento che si avvarrà, nella fase dell’esecuzione del contratto, del Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec), il quale sarà nominato all’interno della struttura destinataria del servizio (Centro Protesi di Vigorso di Budrio) ed avrà il compito di rilasciare il certificato di verifica di conformità, di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi secondo quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ai sensi di quanto previsto negli articoli 101 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.

In particolare, effettua le operazioni di verifica di conformità delle prestazioni oggetto del contratto ovvero coordina e controlla le suddette operazioni di verifica di conformità effettuate dagli assistenti con funzione di direttori operativi/direttori operativi i quali, nel rispetto delle disposizioni impartite dal DEC e a lui direttamente riferendo, verificano che iservizi siano eseguiti nei tempi e modi stabiliti negli atti di gara e siano conformi alle previsioni contrattuali.

Il Dec è il responsabile dei rapporti con il Ruac per i servizi svolti e costituisce interfaccia unica della stazione appaltante nei confronti dell’Affidatario.

L’Affidatario comunica alla stazione appaltante, in sede di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac) che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto, nonché la continuità operativa del servizio e al quale l’Inail potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato, allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac si intendono come presentate direttamente all’Affidatario.

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ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 4.1 TIPOLOGIA DELLE SPEDIZIONI

Come indicato al precedente art. 1 sono previste due tipologie di servizi a cui corrispondono altrettante tipologie di spedizioni:

1) spedizioni giornaliere:

rientrano in questa tipologia tutte le spedizioni con le seguenti caratteristiche:

- Peso del singolo collo non superiore a Kg. 70;

- Dimensioni del pacco non superiori a cm 450 cm come somma delle tre dimensioni,

- Per consegna al piano di colli di peso non superiore a Kg 30 e dimensioni non superiori a 250 cm come somma delle tre dimensioni, e in caso di spedizione multicollo (intesa come consegna al medesimo destinatario) con numero dei colli non superiore a 6;

2) spedizioni a richiesta:

Nel caso in cui una spedizione sia composta di colli eccedenti i seguenti limiti di peso e/o dimensioni:

- PESO: per singolo collo 70 kg;

- DIMENSIONI: per singolo collo: 450 cm come somma delle tre dimensioni;

- Per consegna al piano di colli di peso superiore a Kg 30 e/o dimensioni superiori a 250 cm come somma delle tre dimensioni, e in caso di spedizione multicollo (intesa come consegna al medesimo destinatario) con numero dei colli superiore a 6.

Nei suddetti casi, verrà predisposto un ordine da parte della Struttura richiedente la spedizione, tramite apposita funzione del sistema informatico di cui al successivo punto 4.4, che riporti i chilometri di percorrenza della spedizione e consenta di richiedere gli eventuali servizi aggiuntivi previsti all’articolo 5 per i servizi a richiesta (facchinaggio, consegna al piano, automezzo con sponda, consegna concordata, fornitura materiale per imballo e confezionamento imballaggio).

4.2 MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLE SPEDIZIONI

Il processo in oggetto inizia successivamente al caricamento della merce con relativo documento di trasporto e termina con la consegna del plico o pacco.

Il processo, tra l’altro, include il trasporto, lo scarico, la movimentazione interna alle strutture e la consegna del plico o pacco, secondo le seguenti modalità:

A) SPEDIZIONI IN PARTENZA DAL CENTRO PROTESI O DALLE STRUTTURE COLLEGATE A.1) Predisposizione del materiale da spedire

Il personale dell’Istituto provvederà alla predisposizione del materiale da spedire, in plichi e pacchi e provvederà alla predisposizione della Lettera di Vettura, mediante

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collegamento al sistema informatico di cui al successivo punto 4.4, che, inserita nella apposita busta porta etichetta, verrà apposta su ogni plico/pacco.

Con particolare riferimento a quanto previsto al citato punto 4.4, l’Affidatario dovrà garantire lo scambio delle informazioni (lettere di vettura, tracking spedizione ed esiti di consegna, dati di fatturazione) necessarie per la gestione delle spedizioni mediante il canale telematico tra i sistemi informatici dell’Istituto e quelli dell’Impresa stessa, utilizzando protocolli di comunicazione standard e interagendo sia in FTP che in HTTP (web services). Gli oneri per eventuali sviluppi software per l’interfacciamento del sistema dell’Affidatario con il sistema informatico del Centro Protesi, saranno a carico dell’Affidatario.

Tutti i plichi e/o pacchi da spedire giornalmente di cui al punto 1) del precedente art.

1, verranno sistemati, a cura del Cento Protesi di Vigorso di Budrio, su bancali e messi in sicurezza mediante l’avvolgimento di una pellicola di cellophane per evitare che le scatole accatastate sul bancale possano cadere nel corso della movimentazione o del trasporto.

Per il ritiro e la consegna dei colli potrà essere richiesto l’utilizzo di un mezzo di trasporto dotato di sponda idraulica. In tal caso verrà riconosciuto il corrispettivo di cui all’articolo 5 del presente capitolato.

A.2) Ritiro del materiale

Il ritiro del materiale dovrà di norma essere effettuato negli orari di seguito indicati:

- per i ritiri con periodicità giornaliera di cui al punto 1) del precedente art. 1 in orario pomeridiano compreso tra le ore 14.30 e le ore 15.30;

- per i ritiri a chiamata mediante prenotazione effettuata attraverso il sistema informatico, con l’indicazione del luogo e dell’orario del ritiro. In particolare le prenotazioni andranno inoltrate entro le ore 12.00 ed il ritiro del materiale da spedire dovrà essere effettuato entro le ore 16 della stessa giornata della richiesta.

B) RITIRI DA EFFETTUARE PRESSO IL DOMICILIO DEGLI ASSISTITI

Su richiesta del Centro Protesi o di una struttura ad esso collegata il ritiro dovrà essere effettuato dal piano dell’abitazione dell’assistito (punto due del precedente art. 1).

In tal caso, sarà cura della struttura INAIL richiedente fornire tutti i dati necessari per effettuare il ritiro del materiale presso il domicilio dell’assistito.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno forniti: il nominativo e indirizzo dell’assistito, struttura destinataria della consegna, peso presunto della spedizione, ecc..

In caso di ritiro presso l’abitazione dell’assistito è necessario fornire eventuale materiale per l’imballaggio e provvedere all’imballaggio stesso.

Il personale dell’Affidatario provvederà alla predisposizione del materiale da spedire ed alla compilazione della Lettera di Vettura.

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Il servizio dovrà essere svolto in modo da non danneggiare i pavimenti, le parti verniciate, le tappezzerie, i mobili, le attrezzature e quant’altro presente nei locali di ritiro e consegna delle spedizioni.

4.3 MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA

Tutte le consegne del materiale dovranno avvenire al piano dell’abitazione dell’assistito nei tempi e con le modalità di seguito indicate in relazione alla tipologia di spedizione, previo preavviso telefonico.

Considerata la tipologia dei destinatari delle spedizioni (assistiti Inail), tutte le consegne, sia standard che espresse, dovranno avvenire nelle fasce orarie dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Inoltre, qualora l’assistito ne faccia richiesta, l’Affidatario dovrà provvedere al ritiro dei rifiuti da imballaggio del materiale consegnato, senza ulteriori oneri aggiuntivi.

In ordine ai tempi di consegna sono individuate due tipologie di spedizioni:

- Spedizioni standard per le quali l’Affidatario si impegna ad effettuare la relativa consegna entro 2 giorni lavorativi successivi al ritiro per tutto il territorio nazionale ed entro 3 giorni lavorativi successivi al ritiro per consegne verso le isole e la Calabria;

- Spedizioni espresse per le quali l’Affidatario si impegna ad effettuare la relativa consegna entro 24 dal ritiro per tutto il territorio nazionale ed entro 48 ore dal ritiro per consegne verso le isole e la Calabria.

Per le spedizioni verso le strutture INAIL la consegna dovrà essere effettuata entro le ore 12:00.

Per tutte le tipologie di spedizione è prevista la consegna al piano.

L’avvenuto recapito sarà comprovato dalla lettera di vettura datata e firmata dal destinatario o da persona autorizzata. Tali dati dovranno essere accessibili alla stazione appaltante sul sistema informatico di cui al successivo punto 4.4.

Nel caso in cui si verificasse un impedimento alla consegna, l’Affidatario ha l’obbligo di giustificarne la causa e di comunicarla all’INAIL aggiornando tempestivamente i dati della spedizione nel sistema informatico di cui al successivo punto 4.4. In particolare:

a) Nel caso di mancata consegna per Destinatario Assente, l’Affidatario è tenuto a lasciare in loco un avviso di mancata consegna con le istruzioni per richiedere la riconsegna gratuita della spedizione entro i 7 giorni lavorativi successivi. Il servizio di giacenza è gratuito. Decorso tale periodo senza che la consegna sia stata effettuata, il plico dovrà essere restituito al mittente.

b) In caso di mancata consegna per destinatario sconosciuto o indirizzo errato e/o inesistente l’Affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione alla struttura richiedente la spedizione per acquisire le informazioni necessarie alla ripetizione della spedizione. In caso di mancato riscontro da parte della struttura richiedente

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entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta i plichi dovranno essere restituiti al mittente negli stessi tempi previsti per la spedizione stessa.

c) In caso di mancata consegna per perdita (anche accidentale) danneggiamento e distruzione, l’Affidatario è tenuto alla ripetizione a suo carico della spedizione e al risarcimento dei danni subiti nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 1693 e 1696 del codice civile come da ultimo modificato dall’art. 10 del D.Lgs. n. 286 del 2005.

Resta salva la facoltà per l’Istituto dell’esecuzione in danno di cui al successivo art.

16 del presente capitolato, nonché quella di richiedere il risarcimento di ulteriori eventuali danni.

Tutto il materiale spedito e per qualche ragione non consegnato dovrà essere restituito al mittente.

4.4 MODALITA’ DI GESTIONE E TRACCIABILITÀ DELLE SPEDIZIONI

L’Affidatario deve mettere a disposizione dell’INAIL un sistema informatico su piattaforma web, cui collegarsi tramite login e password, che consenta:

- la compilazione delle Lettere di Vettura;

- la tracciabilità nel tempo di quanto spedito;

- la prenotazione delle spedizioni a richiesta, con indicazione dei chilometri di percorrenza della spedizione e possibilità di richiedere gli eventuali servizi aggiuntivi previsti all’articolo 5 (facchinaggio, consegna al piano, sponda, consegna concordata, ecc).

In particolare tutte le spedizioni effettuate devono essere tracciabili via internet e/o via telefono in modo da avere un avviso tempestivo in caso di problemi e/o avere conferma della effettuata consegna. La tracciatura digitale del pacco dovrà essere effettuata a partire dalla presa in carico della spedizione da parte dell’affidatario, fino alla consegna al destinatario, evitando che una eventuale perdita del documento cartaceo di accompagnamento possa rappresentare un problema per la spedizione o il ritiro dello stesso. In particolare si richiede che i pacchi siano dotati di etichettature o altri strumenti, a cura dell’Affidatario, per garantire il riconoscimento del pacco anche in caso di smarrimento della lettera di vettura.

Dovrà inoltre essere garantito il monitoraggio delle spedizioni con particolare riferimento a:

- tracciatura di tutti i dettagli e spostamenti della spedizione (ad esempio, data di ritiro, identificativo della spedizione, numero dei colli della spedizione, data ed ora della consegna e nominativo della persona incaricata a ricevere la spedizione);

- tracciatura delle consegne non effettuate, con indicazione della relativa motivazione;

- possibilità di scaricare un prospetto riepilogativo in formato elettronico contenente i dati delle spedizioni relative ad un determinato intervallo di tempo;

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- possibilità, per ciascuna spedizione, di effettuare il download della lettera di vettura datata e firmata dal destinatario in formato pdf a comprova dell’avvenuta consegna, impostando un filtro sia sui i dati di spedizione sia sull’anagrafica dell’assistito.

Tali dati, da intendersi riservati ad ogni effetto di legge, potranno essere consultati esclusivamente dall’INAIL e pertanto, l’Affidatario dovrà garantire che alla banca dati in questione non possano accedere soggetti terzi. I dati relativi alle consegne dovranno essere consultabili da parte dell’INAIL per almeno 12 mesi oltre la scadenza del contratto.

Il sistema informatico dovrà altresì consentire la prenotazione del ritiro di spedizioni a richiesta, con l’indicazione del luogo e dell’orario del ritiro.

L’Affidatario è responsabile del puntuale, corretto e tempestivo funzionamento del servizio informatico e dei flussi logistici ad esso collegati.

In caso di non funzionamento di detto sistema informatico, l’Affidatario dovrà mettere a disposizione degli utilizzatori del servizio sistemi alternativi per la corretta gestione delle spedizioni.

Il software del servizio informatico dovrà essere libero, reperibile e compatibile su qualsiasi computer o strumento informatico.

L’Affidatario dovrà garantire le necessarie performance, la sicurezza dei dati e dei sistemi tramite un opportuno piano di continuità operativa (tramite sistemi di disaster recovery, sicurezza, ridondanza, backup, ecc.) dei sistemi utilizzati.

È a carico dell’Affidatario l’adeguamento del database e del software correlato, a fronte di necessità di modifica del tracciato dei flussi di interscambio. Particolare attenzione deve essere prestata agli aspetti del sistema informatico e della formazione degli operatori dell’Affidatario nel rispetto delle norme sulla sicurezza del trattamento dei dati personali e sensibili.

L’Affidatario dovrà abilitare a tale sistema informatico gli utenti che saranno comunicati dalla Stazione Appaltante e mettere a disposizione degli stessi idonea formazione.

L’abilitazione degli utenti dovrà essere completata entro la data di avvio delle prestazioni contrattuali e entro 5 giorni dalla data di comunicazione di modifica o integrazione dei nominativi, inoltrata dalla Direzione centrale acquisti al Ruac.

All’atto dell’avvio delle prestazioni, l’Affidatario deve garantire la completa funzionalità del sistema informatico per la gestione e tracciabilità delle spedizioni che dovrà essere in grado di garantire quanto previsto dal presente capitolato (ed in particolare la prenotazione delle spedizioni, la compilazione e gestione delle lettere di vettura da parte degli utenti abilitati, la tracciatura delle spedizioni, la gestione delle giacenze, la richiesta del materiale per le spedizioni, il monitoraggio delle spedizioni e l’elaborazione dei relativi report, nonché l’interfacciamento con il sistema informatico del Centro Protesi).

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Entro tale termine dovrà essere garantita altresì l’attivazione delle utenze abilitate all’utilizzo dello stesso, e la consegna della prima fornitura del materiale necessario alle spedizioni.

4.5 FORNITURA DI MATERIALE PER LE SPEDIZIONI

Nel servizio è inclusa la fornitura del seguente materiale necessario alle spedizioni che non dovrà comportare oneri aggiuntivi per l’Istituto:

- la fornitura iniziale di n. 30 bancali per il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e il reintegro degli stessi entro 48 ore dalla richiesta;

- la fornitura delle buste porta etichette in plastica trasparenti autoincollanti, da applicare su ogni spedizione per l’inserimento delle Lettere di Vettura;

- tutto il materiale e attrezzature necessarie per procedere alla stampa delle Lettere di Vettura qualora il sistema informatico di cui al precedente punto 4.4 non consenta agli utilizzatori del servizio di stampare le stesse sulla comune carta formato A4.

Il reintegro del suddetto materiale dovrà avvenire entro 3 giorni dalla relativa richiesta inoltrata all’Affidatario via fax o posta elettronica ai contatti indicati dallo stesso Affidatario, ovvero attraverso apposita funzione del sistema informatico.

ART. 5 – REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO 1. spedizioni giornaliere:

per tale tipologia verranno applicati i corrispettivi, comprensivi di ogni eventuale spesa addizionale al trasporto, di cui al listino allegato 1/D decurtati del ribasso offerto in sede di gara, da applicare ad ogni singola voce di prezzo del listino stesso.

I corrispettivi saranno applicati tenendo in considerazione sia il peso reale che volumetrico di ogni singola spedizione, assumendo come valore tassabile quello maggiore tra peso reale e quello volumetrico.

Ai fini dell’individuazione del peso volumetrico della spedizione il rapporto peso /volume sarà calcolato rapportando ogni metro cubo di volume a 200 Kg di peso.

In caso di spedizione multicollo il peso tassabile sarà dato dalla somma del peso tassabile di tutti i colli facenti parte della singola spedizione.

In caso di spedizione espressa, il corrispettivo della spedizione sarà maggiorato del 25%.

2. spedizioni a richiesta:

per tali spedizioni al costo della singola spedizione come sopra definito, e in base ai servizi aggiuntivi eventualmente richiesti, verranno aggiunti i seguenti corrispettivi:

- utilizzo di mezzo con sponda €. 15,00;

- facchinaggio €. 30,00;

- imballaggio €. 20,00;

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- consegna al piano €. 20,00;

- consegna concordata (con appuntamento fissato nella richiesta) €. 6,00;

- costo aggiuntivo per ogni chilogrammo di peso tassabile della spedizione, in relazione alla distanza tra il punto di ritiro e il punto di consegna della spedizione, secondo le fasce chilometriche di cui alla seguente tabella:

Fascia chilometrica Costo aggiuntivo al Kg

0 – 100 km €. 0,18

101 – 250 km €. 0,22

251 – 400 km €. 0,26

401 – 550 km €. 0,30

551 – 700 km €. 0,34

701 – 850 km €. 0,38

Oltre 851 km €. 0,42

In caso di possibilità di utilizzo di più tragitti alternativi, ai fini dell’individuazione della fascia chilometrica verrà preso in considerazione il tragitto più breve.

Tutti i prezzi indicati si intendono al netto dell’IVA.

ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’Affidatario del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che in ordine all’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri relativi.

In particolare l’affidatario del servizio dovrà osservare le disposizioni di cui al D.lgs. n.

81 del 2008 in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ai fini di quanto sopra stabilito, l’affidatario dovrà impegnarsi a presentare la relativa documentazione su eventuale richiesta dell'INAIL.

L’Affidatario, inoltre, si impegna, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, ad applicare nei confronti dei lavoratori l’osservanza di tutte le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su

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base nazionale; nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata del servizio. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Qualora a carico dell’affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico dell’affidatario, il quale, inoltre, assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento dell’affidatario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

ART. 7 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione del servizio oggetto dell’appalto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente capitolato e dalla normativa di riferimento.

I servizi oggetto del presente capitolato non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore, dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.).

L’Affidatario si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

Il servizio ha valenza di pubblico interesse, pertanto, in caso di scioperi del personale o in caso di assenze per altra causa di forza maggiore, da comunicare tempestivamente per iscritto alla Stazione Appaltante, dovrà essere assicurato un idoneo servizio di emergenza.

Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà dell'Inail o di qualsivoglia soggetto, l'affidatario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Istituto al riguardo.

I dipendenti dell'Affidatario sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

In particolare, l'Affidatario deve curare che il proprio personale durante l’espletamento del servizio:

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- vesta decentemente e sia munito di cartellino di riconoscimento;

- abbia sempre con sé un documento di identità personale;

- segnali subito al proprio Responsabile diretto, le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;

- tenga sempre un contegno corretto;

- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio;

- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

L’Affidatario dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l’acquisizione di competenza nell’applicare correttamente le tecniche operative per la corretta gestione del servizio.

ART. 8 - PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LE ATTREZZATURE E GLI AUTOMEZZI L’Affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

L’Affidatario dovrà eseguire il servizio con mezzi e risorse proprie fatta salva la possibilità di ricorrere al subappalto o di ricorrere ai fornitori di servizi ai sensi della letterac-bis) del comma 3 dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016, di cui al successivo art. 17.

Dovranno altresì essere impiegati veicoli costantemente in regola con la normativa vigente, regolarmente immatricolati, muniti delle necessarie autorizzazioni, in regola con gli aggiornamenti degli standard previsti dalla normativa europea in materia di inquinamento atmosferico e dotati di permesso per l’accesso alla ZTL, ove richiesto.

Per ogni veicolo adibito al servizio di trasporto del presente capitolato l’Affidatario dovrà essere in possesso di Polizza Assicurativa RCA, RCT e RCO con massimali in termini di legge.

L’INAIL si riserva di effettuare ogni tipo di controllo sullo svolgimento del servizio.

Resta comunque inteso che l‘INAIL è del tutto esonerato da ogni eventuale responsabilità derivante dalla gestione del servizio.

Il servizio dovrà essere assicurato dall’Affidatario mediante l’utilizzo di mezzi con caratteristiche e numero adeguati alle richieste, pertanto, nel corso dell’appalto non potrà eccepito alcun diniego alla Stazione appaltante per l’esecuzione di un determinato servizio per indisponibilità di mezzo adeguato o di mezzi in numero adeguato. Inoltre, ove prescritto dalle vigenti normative e comunque ove richiesto, dovranno obbligatoriamente essere utilizzati mezzi dotati di sponda idraulica.

Ogni e qualunque onere inerente l’utilizzo dei mezzi sono di esclusiva responsabilità ed onere dell’Affidatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante.

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ART. 9 - VERIFICHE DI CONFORMITA’

L’Affidatario si obbliga a consentire all’Inail di procedere in qualsiasi momento alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In particolare i controlli riguarderanno:

9.1 GESTIONE E TRACCIATURA DELLE SPEDIZIONI

Il sistema informatico per la gestione e tracciatura delle spedizioni oggetto del presente capitolato allo scopo di certificare che lo stesso sia stato in grado di garantire quanto previsto all’articolo 4.4 del presente capitolato.

Tali verifiche di conformità consisteranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

- verifica della disponibilità di tutte le funzioni richieste quali la prenotazione delle spedizioni, la compilazione e gestione delle lettere di vettura da parte degli utenti abilitati, la tracciatura delle spedizioni, la gestione delle giacenze, la richiesta del materiale per le spedizioni, il monitoraggio delle spedizioni e l’elaborazione dei relativi report;

- verifica del corretto interfacciamento con il sistema informatico del Centro protesi.

9.2 FORNITURA DEL MATERIALE PER LE SPEDIZIONI

Mensilmente si procederà alla verifica di conformità sulla fornitura ed il reintegro del materiale necessario per le spedizioni come descritto al precedente articolo 4.5.

La verifica di conformità verificherà sia la rispondenza tra quanto richiesto e quanto fornito, sia il rispetto dei tempi di consegna previsti dal citato articolo 4.5.

9.3 TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE SPEDIZIONI

Il servizio di spedizione è sottoposto a verifica di conformità da parte dei soggetti incaricati volta a verificare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il rispetto dei tempi di ritiro previsti dal presente capitolato;

- il rispetto dei tempi di consegna per le tipologie di spedizione di cui al punto 4.3;

- la gestione delle mancate consegne per destinatario assente con consegna del relativo avviso contenente le istruzioni per la ripetizione della consegna stessa;

- la corretta gestione delle spedizioni non consegnate per destinatario sconosciuto o indirizzo errato e/o inesistente, con verifica della tempestiva comunicazione al mittente della mancata consegna e richiesta delle istruzioni per la ripetizione della spedizione;

- la condotta del personale utilizzato dall’Affidatario nello svolgimento del servizio,

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con verifica presso i destinatari dell’avvenuta consegna al piano, dell’utilizzo dei mezzi con sponda ove richiesta, della effettiva consegna dell’avviso in caso di destinatario assente.

Entro cinque giorni decorrenti dalla scadenza di ogni mese, gli assistenti con funzione di direttori operativi/direttori operativi procedono, sulla base delle risultanze del sistema informatico, al controllo dell’esatto adempimento delle prestazioni effettuate dal fornitore nel mese precedente, redigendo apposita attestazione da inviare al Dec ai fini del rilascio dei certificati di verifica di conformità.

ART. 10 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Il Dec, con il supporto degli assistenti con funzione di direttori operativi/direttori operativi, entro cinque giorni decorrenti dalla scadenza del mese cui si riferiscono le spedizioni, rilascia i certificati di verifica di conformità e li trasmette al Rup ai fini dell’emissione dei certificati di pagamento.

Il Rup dopo aver ricevuto i certificati di verifica di conformità con esito positivo rilascia, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento degli stessi, il certificato di pagamento delle prestazioni mensili, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura.

In caso di esito negativo dei predetti controlli, gli assistenti con funzione di direttori operativi/direttori operativi indicano, nell’attestato da trasmettere al Dec per la redazione del certificato di verifica di conformità, le inadempienze contrattuali contestate e il Dec propone al Rup l’applicazione delle penali previste dal successivo art. 12.

Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal Dec in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda dell’Affidatario, dal Rup, che decide in via definitiva.

Nel caso in cui nei certificati di verifica di conformità siano evidenziati inadempimenti o ritardi rispetto ai termini pattuiti per l’esecuzione dei servizi, il Rup procede all’applicazione delle penali, con le modalità di cui al successivo art. 12, ed indica nel certificato di pagamento il relativo ammontare.

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto i gli assistenti con funzione di direttori operativi/direttori operativi emetteranno l’attestato per la conformità delle attività svolte fino alla scadenza contrattuale e lo trasmetteranno al Dec per il rilascio del certificato di conformità e per il successivo inoltro al Rup per l’emissione dell’ultimo certificato di pagamento nonché per lo svincolo della cauzione prestata dall’Affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.

Il Rup, dopo aver ricevuto il certificato di verifica di conformità con esito positivo relativo al termine delle prestazioni contrattuali rilascia, entro il termine di 5 gg.

lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso, il certificato di pagamento dello

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svincolo delle ritenute di garanzia operate, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs.

n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura.

ART. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

A seguito dell’emissione del certificato di pagamento di cui al precedente articolo 10, l’Affidatario potrà inviare la fattura in formato elettronico all’Inail, Direzione centrale acquisti, che ne effettuerà la liquidazione entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art.

30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI). Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione Centrale Acquisti alla quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse, è il seguente: 7JN1MF.

Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dall’Affidatario dovranno riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S”, che, come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti e consente all’Inail il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice CIG, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, che per il presente affidamento è il N.

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Qualora, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., l’Istituto ricevesse la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 10, il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di verifica di conformità.

Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l’Affidatario dovrà compilare con il valore SIMEA il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_Fattura PA_tabellare_1.0.pdf

ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE

1.2.6<RiferimentoAmministrazione> SIMEA

(19)

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica l’art.

30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’INAIL entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L’Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a €. 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18/01/2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALI

Nel caso in cui l’Affidatario non rispettasse le clausole del presente capitolato e in ciascun ordinativo, l’Inail avrà la facoltà di applicare le penali previste nell’art. 10 delle

“Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi” di cui al Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mepa e quelle appresso indicate e/o di risolvere il rapporto ai sensi del successivo art. 13, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali, nel complesso, non potranno superare il 10% dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.

L’affidatario sarà assoggettato alle seguenti penali:

A) Per ogni giorno di ritardo non imputabile all’Inail, né a causa di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.), saranno applicate le seguenti penali, salvo il risarcimento del maggior danno:

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1) una penale pari all’1‰ dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per l’avvio delle prestazioni;

2) una penale pari all’1‰ del corrispettivo netto dovuto per il totale delle spedizioni effettuate nello stesso mese in cui si verifica il ritardo:

- per ogni giorno di ritardo nel ritiro del materiale da spedire oltre i termini previsti dal presente Capitolato;

- per ogni giorno di ritardo nella consegna oltre i termini previsti dall’art. 4.3 del presente Capitolato;

- per ogni giorno di ritardo nella consegna dei materiali necessari alle spedizioni, oltre i termini di cui all’art. 4.5 del presente Capitolato;

- per ogni giorno di ritardo nella abilitazione degli utenti nei tempi di cui all’art.

4.4 del presente Capitolato.

B) In caso di inadempimenti diversi dal ritardo, l’Inail applicherà le seguenti penali:

 in caso di malfunzionamento del sistema informatico per oltre 24 ore verrà applicata la penale giornaliera di €. 100,00.

 per ogni spedizione non consegnata al piano verrà applicata una penale forfettaria di €. 100,00;

 in caso di comunicazione di comportamento scorretto del personale dell’Affidatario addetto al servizio nei confronti dei destinatari delle spedizioni verrà applicata una penale forfettaria di €. 150,00, per ogni evento segnalato;

 qualora venga accertato che in caso di mancata consegna l’Affidatario non ha eseguito le corrette procedure per la ripetizione del servizio (rilascio di avviso per destinatario assente, comunicazione al mittente di destinatario sconosciuto o indirizzo errato) verrà applicata una penale forfettaria di €. 50,00 per ogni spedizione non consegnata;

 in caso di consegna con ritardo del 10% del complesso delle spedizioni effettuate nel mese, verrà applicata la penale forfettaria di €. 50,00; in caso di superamento del 10% verrà applicata una penale di €. 100,00.

 in caso di mancato preavviso telefonico ovvero di consegna al di fuori delle fasce orarie di cui al precedente art. 4.3 verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni mancanza.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nell’ordinativo, in tali casi saranno applicate le predette penali sino al momento in cui il servizio sarà eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Le penali da ritardo sono applicate immediatamente all’Affidatario che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato

(21)

dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti all’Affidatario.

Le inadempienze di cui alla precedente lettera B) vengono contestate per iscritto dal Dec al Ruac.

A tal fine il Dec fissa un termine non inferiore a 5 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, ovvero dalla data di ricezione del reclamo sul sistema informatico ovvero dalla data di ricezione del reclamo attraverso altri mezzi (pec, mail, raccomandata ecc.), entro il quale il Ruac dovrà far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni.

Qualora entro il predetto termine il Ruac non invii le proprie controdeduzioni, ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, il Dec propone al Rup l’applicazione delle penali che potranno essere applicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

Il Rup, verificate le motivazioni, dà corso all’applicazione della penale indicando nel certificato di pagamento da inviare al Ruac, l’importo che sarà trattenuto dalla relativa fattura.

Le penali, a qualsiasi titolo comminate, non possono superare il 10% dell’importo netto contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.

13.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno il diritto dell’applicazione della penale.

Ferma restando l’applicazione delle penali, in caso di ritardi superiori a cinque giorni lavorativi, nonché in tutte le ipotesi in cui l’Inail debba sopperire ad inadempienze nell’adempimento del contratto da parte dell’Affidatario, l’Inail si riserva la facoltà di rivolgersi ad altro operatore economico, con l’onere per l’Affidatario di rimborsare le eventuali maggiori spese sostenute.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Durante lo svolgimento del contratto, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali deve svolgersi il servizio, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

(22)

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del D. Lgs.

50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

d) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’Affidatario di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’Affidatario medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

In caso di mancata erogazione del servizio ovvero di reiterato esito negativo dei certificati di verifica di conformità, l’Inail può risolvere il contratto fatti salvi l’ulteriore danno e/o l’esecuzione in danno.

Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, il Dec svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l’Affidatario si rifiuti o ritardi nell’esecuzione del servizio, l'Inail si riserva di procedere ad affidare il servizio a terzi, in danno dell’Affidatario inadempiente.

All’Affidatario inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall’Inail rispetto a quelle previste dal contratto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Affidatario, senza pregiudizio dei diritti dell’Inail sui beni dell’Affidatario. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Affidatario inadempiente.

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L’esecuzione in danno non esime dall’Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato l’esecuzione in danno.

ART. 15 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs.

159/2011, l’Inail può recedere dal contratto in qualunque momento con le modalità di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

ART. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L’Affidatario, prima della stipula del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs.

n. 50/2016, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs.

50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno dell'affidatario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

L’Affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi

(24)

dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto con l’emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate nell’ultimo mese di vigenza contrattuale prima della scadenza del contratto. In tale certificato il Dec attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l’avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all’Affidatario che ne abbia necessità di esibirla all’istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall’art. 103, comma 5, D.Lgs.

n. 50/2016.

Il pagamento delle prestazioni rese nell’ultimo mese è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell’art 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 - SUBAPPALTO

L’Affidatario può affidare in subappalto i servizi in conformità alle disposizioni dell’art.

105 del D.Lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 7 e 18 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi, l’Affidatario formula apposita richiesta e deposita copia autentica del contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso la Direzione Centrale Acquisti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la medesima Direzione, l’Affidatario trasmette altresì:

a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;

b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

(25)

Il subappalto sarà autorizzato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Inail non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Dec procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. In ogni caso, l’autorizzazione all’esecuzione del subappalto si intende subordinata alla ricorrenza di ogni altro presupposto previsto dalla normativa vigente (es. normativa in materia di documentazione antimafia).

Gli eventuali contratti tra l’Affidatario subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal Dec il quale, in caso di inosservanza da parte dell’Affidatario delle disposizioni di cui all’art. 105 del citato decreto, provvede a darne tempestiva segnalazione al Rup.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, la Direzione interessata appaltante revocherà l’autorizzazione.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, l’Impresa deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del Contratto.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D. Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di

(26)

soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

ART. 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.

L’Affidatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l’esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, del D.Lgs. 101/2018 delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L’Affidatario si impegna altresì ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dall’Amministrazione in applicazione della medesima normativa.

Il legale rappresentante dell’Affidatario, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 101/2018; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

L’Affidatario sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di copia, stampa e bollo - e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

ART. 20 - DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO

A tutti gli effetti contrattuali, l’Affidatario deve eleggere domicilio legale in Roma, indicandone l’indirizzo prima della stipula del contratto.

ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al presente affidamento è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 22 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla specifica normativa di settore, nonché dalle Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi di cui al Bando MEPA “Servizi” e dalle norme contenute nel

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Capitolato d’oneri e nell’allegato 6 al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di Logistica” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Sottocategoria 1: Servizi di movimentazione e magazzinaggio e Sottocategoria 3: Servizi di facchinaggio).

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