• Non ci sono risultati.

Allegato n. 2)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Allegato n. 2)"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Allegato n. 2) NORME PER I CONCORRENTI

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione di idoneo documento di riconoscimento, con fotografia, rilasciato da un’autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno dopo che sia stato dato inizio alla prova d’esame non saranno ammessi alla prova stessa.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove scritte muniti dell’occorrente per scrivere.

4. I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Durante lo svolgimento della prova scritta non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

E’ altresì assolutamente vietato l’uso di telefonini o di strumenti informatici;

il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

5. Ai concorrenti saranno consegnate in ciascuno dei giorni d’esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il concorrente dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci. Il Presidente della Commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della consegna.

Al termine di ogni giorno d’esame, viene assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

Entro le ventiquattro ore successive la conclusione dell’ultima prova d’esame, si procederà alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l’intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova d’esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

Riferimenti

Documenti correlati

Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la

Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo

Il Presidente comunica che l’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’articolo 150 del Regolamento interno, con propria determinazione, ha designato il Vicepresidente dell’Assemblea

 di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena anche in conseguenza dell’accertamento della positività al COVID-19 ovvero ad altra misura sanitaria di

[r]

 Considerata la necessità di rendere fruibili nell’applicativo esse3 gli appelli d’esame non più erogati (V.O. 509/99) attraverso la funzione “Esami Comuni”.  Preso

GESTIONE DEGLI ANIMALI INFETTI PARASSITARI E DELLE ZOONOSI (4 CFU) SSD VARI. Fulvio MARSILIO Angela DI CESARE

sediamento dell’organismo specificato. Nei casi in cui l’organismo ufficiale responsabile conclude che è possibile eradicare l’organismo specificato, tenendo conto delle