• Non ci sono risultati.

Drammi individuali e disagio sociale: La Riforma Fornero delle Pensioni

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Drammi individuali e disagio sociale: La Riforma Fornero delle Pensioni"

Copied!
26
0
0

Testo completo

(1)

La Rete dei Comitati di Esodati, Mobilitati, Contributori Volontari, ”Quindicenni”, Donne ESMOL, Esonerati Pubblica Amm.ne,

Fondi di Settore e Licenziati

Ai Parlamentari della XVII Legislatura

“Drammi individuali e disagio sociale:

La Riforma Fornero delle Pensioni”

Revisione del 17 Febbraio 2014

COMITATO MOBILITATI MILANO - COMITATO ESODATI E PRECOCI D’ITALIA - COMITATO DIRIGENTI ESODATI - COMITATO ESODATI BANCARI - COMITATO AUTORIZZATI CONTRIBUTI VOLONTARI -

GRUPPO DONNE ESMOL (ESodate.MObilitate.Licenziate) - COMITATO MOBILITATI ROMA E NAPOLI - COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LIVORNO - COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LODI - COORDINAMENTO ESODATI ROMANI - “COORDINAMENTO MOBILITATI ESODATI ” MILANO -

COMITATO “I QUINDICENNI” - COMITATO FONDI DI SOLIDARIETA' di SETTORE FERROVIERI -

COMITATO ESONERATI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - COMITATO LICENZIATI - COMITATO ESODATI PARMA

(2)

Sommario

1. SINTESI 3

2. NECESSITÀ DELLA RIFORMA DELLE PENSIONI, COME ATTUATA DALLA MINISTRA FORNERO: UN PO’ DI

INFORMAZIONE, DA FONTI UFFICIALI, PER VALUTARNE IL VERO SIGNIFICATO 4

3. IL PROBLEMA DELLA SALVAGUARDIA DEI CITTADINI COLPITI DALLA “BRUTALITÀ” DELLA RIFORMA DELLE PENSIONI: QUALI SONO DAVVERO I CITTADINI COLPITI E COSA DOVREBBE SIGNIFICARE SALVAGUARDIA

NELL’EQUITÀ 7

4. SINTESI DEL PROCESSO NORMATIVO IN MATERIA PENSIONISTICA NEL PERIODO 2010-2012 14

5. SITUAZIONE ATTUALE DELLE SALVAGUARDIE 18

6. INTERVENTI LEGISLATIVI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DELLA SALVAGUARDIA TOTALE DEI LAVORATORI

“ESODATI” 20

7. UN PO’ DI RASSEGNA PER MEMORIA 23

8. I COMITATI IN RETE 26

(3)

1. Sintesi

La Rete dei Comitati fin dall’inizio di questa vicenda si è proposta come entità di confronto politico indipendente rappresentativa del complesso fenomeno, definito dai media in maniera non corretta e fuorviante come “esodati”.

Nel corso del 2012 la lotta intrapresa è stata portata e rappresentata presso i partiti ed i parlamentari della precedente legislatura.

Oggi, le Camere hanno subito un ricambio di oltre il 60% dei parlamentari, per cui riteniamo

fondamentale proporre il presente documento sia come promemoria per coloro che erano presenti nella precedente Legislatura sia come introduzione alla puntuale conoscenza del problema e dello stato dell’arte ad oggi.

La Rete dei Comitati vuole anche con questo far chiarezza sulla propria posizione, argomentandola, ai fini di un obiettivo di giustizia ed equità sociale e del corretto rapporto tra Stato e Cittadino che la Riforma del sistema previdenziale del dicembre 2011 ha gravemente compromesso.

Una riforma che, considerata la sua “non gradualità” e la sua valenza retroattiva, mostra la presenza di misure discriminatorie di chiara valenza anticostituzionale.

Il documento è stato diviso nei seguenti paragrafi:

1. Necessità della Riforma delle Pensioni, come attuata dalla Ministra Fornero: un po’ di informazione, da fonti ufficiali, per valutarne il vero significato

2. Salvaguardia dei cittadini penalizzati dalla “brutalità” della Riforma delle Pensioni: quali sono davvero i cittadini colpitie cosa dovrebbe significare salvaguardia nell’equità

3. Sintesi del processo normativo in materia pensionistica nel periodo 2010-2012 4. Categorie e logiche delle salvaguardie adottate

5. Lo stato attuale del problema sociale “Esodati” e gli interventi legislativi necessari

(4)

2. Necessità della Riforma delle Pensioni, come attuata dalla Ministra Fornero: un po’ di informazione, da fonti ufficiali, per valutarne il vero significato

Per quanto attiene allo sviluppo dell’attuale situazione normativa al riguardo, il dettaglio è riportato nel paragrafo “Sintesi del processo normativo in materia pensionistica nel periodo 2010-2012”.

In questa parte invece vogliamo sottolineare alcuni aspetti che sono fondamentali per

comprendere la portata (in termini di mancanza di correttezza e di equità) della riforma di cui alla L.

214/2011 art. 24.

Riteniamo fondamentale tale approccio nella convinzione che il tentativo, finora compiuto

vanamente, di “mettere una pezza” ad una ingiustizia tramite una soluzione rabberciata e parziale non potrà mai sanare il principio di equità verso tutti, generando pertanto comunque

discriminazione!

Anzitutto - e soprattutto perché le motivazioni sempre ed esclusivamente addotte dal Governo per giustificare l’introduzione delle norme erano assolutamente fuorvianti mentre altre ben più

significative sono state volutamente taciute all’opinione pubblica - si evidenzia che:

 Non è mai esistita alcuna riforma, di alcun tipo, realizzata per Decreto Legge, senza che vi sia almeno la specifica legge delega del Parlamento, ed il motivo è evidente e scritto nella Costituzione all’art. 77 (“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, … omissis ”). La Costituzione afferma che il Governo “NON PUO’”, per cui il

Presidente della Repubblica non avrebbe dovuto firmare, in assenza di una precisa “legge delega delle Camere” sulla materia pensionistica, senza la quale il Governo può emanare Decreti Legge solo con carattere di “PROVVEDIMENTI TEMPORANEI”. Né può valere, in quanto sarebbe in totale contraddizione con l’art. 77, l’eventuale approvazione del Decreto Legge a sanare il vulnus costituzionale poiché un atto costituzionalmente nullo non può essere sanato!!

 I Contributi Previdenziali costituiscono il “premio assicurativo” (circa il 33% della retribuzione) che i lavoratori e le imprese private versano all’ente assicuratore(INPS) per maturare, al termine del periodo lavorativo, la pensione. Ne scaturiscono immediatamente due considerazioni:

o La riforma “Dini” del 1994 ha imposto l’introduzione del sistema contributivo a partire dal 1995, per cui la pensione che si matura è calcolata in funzione dei contributi versati e non del valore della retribuzione media degli ultimi anni, come era con il precedente sistema retributivo (unica eccezione per coloro che al 1/1/1995 avevano già almeno 18 anni di contributi, per i quali mediamente nel 2012 i

contributi si attestano su almeno 35 anni di versamenti). Perciò la pensione che il dipendente riceverà è direttamente proporzionata a quanto individualmente è stato

(5)

versato: non vi è alcuna onere da parte della spesa pubblica per la pensione del lavoratore privato!!

o I lavoratori, oggi “quasi sessantenni”, non hanno goduto di alcun beneficio ma anzi hanno finora coperto le pensioni-baby e pensioni privilegiate precedenti alla riforma

“Dini”. Hanno versato tutti, ed anche oltre, i contributi necessari ad ottenere la dignitosa pensione che in una società civile ed onesta spetterebbe loro di diritto! Se non si rispetta questo patto, si sta commettendo un “furto” ai danni di tali cittadini e si sta violando il patto Stato-Cittadino!!

 In Italia, nonostante sia stata richiesta più volte da moltissimo tempo, non vi è una chiara separazione tra Previdenza ed Assistenza, con il risultato che diventano indistinguibili o confuse, scomparendo nell’ambito dello stesso Istituto, le spese a carico dei contributi dei lavoratori e delle imprese private da un lato e quelle realmente a carico della fiscalità generale dello Stato dall’altro. Ad esempio le pensioni di invalidità e quelle sociali dovrebbero chiaramente gravare sul bilancio pubblico e non sui contributi dei lavoratori.

Questa anomalia impedisce un effettivo e valido confronto con il bilancio pubblico degli altri Stati europei.

 Sulla base delle ultime Relazioni Annuali presentate al Parlamento, l’INPS da anni ha sempre dichiarato che il sistema pensionistico dei lavoratori dipendenti privati, basato sulla

normativa vigente fino al dicembre 2011, era da considerarsi in equilibrio per molti decenni.

 L’art. 24 della L. 214/2011 prevede l’accorpamento degli Istituti INPS (Dipendenti Privati) ed INPDAP (dipendenti pubblici). Il primo però risultava in attivo, e la sua gestione lo è ancor di più, mentre il secondo è in passivo di molti miliardi sia perché il suo datore di lavoro, lo Stato nel suo complesso, non ha effettuato tutti i corretti versamenti sia perché le aliquote contributive erano inferiori rispetto a quelle INPS (Fino al 31.12.1995 non esisteva nessuna Cassa di previdenza pubblica. Lo stato introitava il contributo versato dal lavoratore ed al momento del collocamento a riposo dello stesso, erogava la pensione con prelievo diretto da un apposito capitolo del bilancio statale. Solo dal 1/1/1996 le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione nell’apposita cassa previdenziale istituita presso l’INPDAP). E’ evidente che, a meno di un ripianamento del debito previdenziale accumulato dallo Stato nei confronti dei suoi ex dipendenti, dopo l’accorpamento dell’INPDAP nell’INPS i costi per le pensioni dei dipendenti pubblici ricadranno in buona parte sulla contribuzione dei dipendenti privati anziché sul bilancio pubblico. L’ultimo bilancio ex-INPDAP, relativo al 2012 e presentato nel 2013, mostra, in contrapposizione dell’attivo della gestione privata (INPS), un passivo sia economico che patrimoniale di alcuni miliardi di euro.

 Nessuna riforma pensionistica che abbia modificato così profondamente e radicalmente le norme previdenziali, in Italia ma anche negli altri Stati europei, è mai stata varata in mancanza di qualsiasi gradualità, ne’ ha mai comportato l’avvio immediato a regime delle norme definitive. La necessità di un adeguato periodo in anni di transitorio per mandare a regime la riforma è dettata da 2 aspetti: la mancata salvaguardia del rapporto Stato- Cittadino anche in merito alla sicurezza sociale che priva il Cittadino delle sue legittime

(6)

attese (si veda al proposito anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 822/1988); la necessità di non provocare situazioni sociali di enorme difficoltà ad intere fasce di popolazione. Pertanto il Governo Monti (ma anche coloro che troppo frettolosamente hanno approvato tale inutile Riforma) ha mostrato in questo frangente una incompetenza tale da provocare un disastro sociale enorme, oggi valutabile in almeno 500.000 famiglie direttamente poste in crisi economica, oltre quelle che sono state “tradite nelle loro attese”

i cui componenti non potranno abbandonare il posto di lavoro a vantaggio di possibile occupazione giovanile.

 Le pensioni di alcune categorie di soggetti sono state ritardate dall’immediato anche di 6-7 anni. Ad esempio, per le donne, una lavoratrice che avrebbe compiuto i 60 anni nel gennaio 2012, e che con le previgenti norme avrebbe potuto andare in pensione a partire dal

gennaio 2013, non potrà raggiungere l’agognata pensione prima di ulteriori 6-7 anni, a causa delle nuove norme previste in merito all’ottenimento della pensione di vecchiaia, laddove la progressione dell’aumento del requisito anagrafico ha una repentinità tale che la sottopone al continuo inseguimento dell’età pensionabile, come avviene nel paradossale perenne inseguimento in “Achille e la Tartaruga”[vedi Tabelle di sintesi e di confronto].

 In linea generale, le persone colpite duramente e direttamente dalla nuova riforma hanno compiuto oltre il 90% del loro percorso lavorativo e si vedono sottrarre, oramai prossime alla meta, quanto è loro diritto avendo versato tutti i contributi.

Tenuto conto di quanto sopra detto è di tutta evidenza che:

Non si è trattato di Riforma delle Pensioni, ma di manovra sulle pensioni con il solo scopo di fare cassa immediata destinando i contributi previdenziali (che sono soldi dei lavoratori) al risanamento del bilancio dello Stato. Al momento della sua approvazione non vi era alcuna reale necessità di Riforma delle Pensioni (così come non vi è a tutt’oggi), se non quella di limitare quelle privilegiate!!

L’esigenza di cassa immediata, di tipo molto classista, ha fatto sì che nessuna attenzione venisse posta al gravissimo problema sociale che si sarebbe creato, non prevedendo alcuna transizione ne’ alcuna gradualità tra nuovo e vecchio sistema!!

Sono stati violati diritti fondamentali dei Cittadini nel loro rapporto con lo Stato. Lo stesso ex presidente della Camera Fini durante la presentazione della Relazione INPS alla Camera nel maggio 2012 ebbe a sottolineare “evidenti profili di incostituzionalità che debbono essere sanati”

Che tali diritti fondamentali siano stati violati è testimoniato anche dalla consapevolezza del neo Presidente del Consiglio Enrico Letta che, nel suo discorso programmatico alle Camere nel febbraio del 29 Aprile 2013, ha affermato: << In particolare con i lavoratori "Esodati" la comunità ha rotto un patto, e la soluzione strutturale di questo problema e' un impegno prioritario di questo governo!>>

(7)

3. Il problema della Salvaguardia dei cittadini colpiti dalla

“brutalità” della Riforma delle Pensioni: quali sono davvero i cittadini colpiti e cosa dovrebbe significare salvaguardia nell’equità

Chiariti il reale contesto e le effettive finalità per le quali è stato varato il nuovo sistema pensionistico, appare ora necessario ricordare le azioni legislative ed il comportamento fin qui tenuto dall’insieme della classe politica (Governo e Parlamento), in relazione alla cosiddetta

“questione degli esodati” e in generale al tema delle salvaguardie.

Fin dal principio si è cercato di occultare volutamente le dimensioni del problema. Basti pensare che:

 già nel passaggio dal D.L. n. 201 del 6/12/2011 alla sua conversione nella L. 214/2011 del 22/12/2011 la Ministra Fornero modifica la sua valutazione sulle reali conseguenze sociali, conseguenti alla sua “Riforma”, passando dagli iniziali 50.000 soggetti destinatari di

salvaguardia ai 65.000. La Ministra Fornero, come da atti parlamentari, afferma alla Camera che, sulla base delle categorie previste dall’art. 24 comma 14, a fronte dell’aumento di risorse stanziate, nessuno rimarrà escluso dalle salvaguardie. Sarà smentita duramente (e senza provare vergogna non si dimetterà) da tutti i fatti successivi! Il primo sarà il Decreto Attuativo 1 giugno da lei stessa sottoscritto.

 Già quasi subito, viene smentita dalla legge Milleproroghe, nella quale vengono aggiunte ulteriori categorie di soggetti da salvaguardare

 A fine marzo 2012, grazie allo sforzo della Rete dei Comitati e alla visibilità offerta da alcune trasmissioni televisive, il problema degli Esodati conquista l’attenzione della discussione nazionale. Fino ad allora nessuna protesta, tranne affermazioni verbali dei leader sindacali.

 Ad aprile 2012, dopo l’audizione parlamentare del 9 aprile in cui ribadisce che i soggetti da salvaguardare sono 65.000, Fornero viene brutalmente smentita dall’INPS che apre il velo su dimensioni enormi, finora citate solo dai sindacati, da alcuni parlamentari del PD

particolarmente competenti in materia previdenziale e dai partiti di opposizione al Governo:

l’INPS viene tacciato di disfattismo e falsità e la ministra del lavoro minaccia i vertici dell’ente di “dimissioni forzate”. I numeri, per l’INPS, relativamente alle sole categorie definite dalla Legge sono 390.200, senza tener conto di altre situazioni gravissime come quelle dei licenziati o dipendenti di aziende fallite. Ma Fornero insiste fino al suo DM 1 giugno 2012 dove, arbitrariamente ed in violazione dei poteri a lei delegati dalla L. 214/2011 art. 24 comma 14 e 15, delimita ulteriormente con un palese abuso la platea dei

salvaguardati, inserendo nel Decreto “paletti” assolutamente non previsti nella Legge, al solo scopo di non superare il numero di 65.000.

 A Luglio 2012, in cambio del salvataggio della Ministra Fornero dal voto di sfiducia in Parlamento minacciato dal PD, sono salvaguardati altri 55.000 soggetti, con una ulteriore

(8)

palese violazione di legalità, laddove il Parlamento approva una Legge (6 Luglio 2012 cd Spending-review) che contiene il riferimento al DM 1 giugno 2012 che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 24 Luglio, e quindi assolutamente inesistente dal punto di vista normativo. In pratica il 6 Luglio i Parlamentari votano una legge senza che una sua parte, rappresentata dal contenuto del D.M. 1 Giugno 2012, sia stata ufficialmente pubblicata!!!!

Purtroppo lo scopo della norma è principalmente quello di coprire una vergogna

governativa nei confronti di accordi sottoscritti dal Ministero, ad esempio per il caso FIAT di Termini Imerese: vengono definite salvaguardie ad hoc poiché il Ministero era coinvolto in quell’accordo, come in altri.

 Mentre con l’aiuto di molti Parlamentari, principalmente di PD, Lega e IDV ,la Rete dei

Comitati lotta per trovare soluzione al dramma avviando il confronto sulla Proposta di Legge parlamentare 5103 alla Camera (che viene approvata all’unanimità in agosto dalla

Commissione Lavoro e rappresenta il primo e unico vero tentativo, seppure non

completamente esaustivo, di dare una soluzione alla questione “esodati”), il Governo nella persona della Ministra Fornero e del Sottosegretario Martone lavora continuamente per impedire la salvaguardia degli “esodati”, sia con interventi diretti in Parlamento sia con la complicità della Ragioneria dello Stato, che a tutt’oggi non riesce a dimostrare la

compatibilità delle sue valutazioni economiche al riguardo ove raffrontate con quelle, espresse dallo stesso Organo Istituzionale e relative ai risparmi ottenuti dalla Previdenza con l’art. 24 della Legge 214/2011. Addirittura in uno dei suoi interventi la Ministra del Lavoro informa che suddividerà i soggetti interessati in “meritevoli e non meritevoli” della salvaguardia dalle norme della sua riforma e , quindi, della pensione, introducendo così ulteriori discriminazioni che suonano come un insulto alla Costituzione stessa, in quanto intende chiaramente infangare un diritto inalienabile che appartiene a tutti i contribuenti della previdenza pubblica e che offende e uccide l’idea stessa di Stato.

 Le proteste e le manifestazioni si snodano lungo tutto il resto dell’anno, fino alla sospensione della discussione della PDL 5103 per la necessità di approvare la legge di stabilità, che produrrà, sotto forte pressione, ulteriori 10.130 salvaguardati in categorie non contigue e non sovrapponibili con le precedenti, in un marasma legislativo e procedurale che lascia sbigottiti. La Legislatura finisce così!!

La malcelata intenzione di non voler risolvere il problema generato dall’incompetenza e

dall’arroganza del Governo Monti si riassume con il semplicissimo fatto che, instaurato il nuovo Governo a presidenza Letta ad Aprile 2013, ben 16 mesi dopo il “fuoco amico del Governo Monti sui cittadini” restano sul terreno ancora circa 230.000 famiglie, cui si aggiungono le altre che nessun Governo prenderà mai in considerazione.

Con il nuovo Governo Letta gli “esodati” sperano di poter risolvere il loro dramma grazie anche alle parole che il nuovo Presidente del Consiglio declama con enfasi nel proprio discorso programmatico alle Camere dichiarando di volerlo risolvere in modo “strutturale”. Purtroppo si accorgeranno presto che alle parole non segue alcun fatto nuovo fino ad agosto 2013 quando con il Decreto Legge del 31 Agosto n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, viene

(9)

finalmente riconosciuta degna di salvaguardia la categoria dei “licenziati unilaterali a qualunque titolo” purtroppo, piegando ancora il “diritto” di ottenere la giusta pensione alle coperture finanziarie disponibili, limitando fortemente il numero dei salvaguardati di questa categoria a soli 6500 soggetti in funzione della data di licenziamento (non precedente al 1 Gennaio 2009 e non successiva al 31 Dicembre 2011) e alla data di decorrenza pensionistica (fissata per tutte le categorie di “salvaguardati” entro la fine del 2014).

Il trascorrere di altri 6 mesi non porta ad ulteriori schiarite per la “soluzione strutturale” del dramma degli esodati, ne’ altre nuove salvaguardie fino all’inclusione nella Legge di Stabilità per il 2014 di alcune modifiche relative all’ammissione alle salvaguardie di un contingente di nuovi 6000 Contributori Volontari già normativamente ammessi alle deroghe con il precedente decreto per i 10130, per i quali però l’ex ministro Fornero aveva (volutamente ?) dimenticato di definire le coperture finanziarie.

Al 10 Dicembre 2013 tutti i tentativi fatti da Parlamentari di varie forze politiche di far approvare ulteriori e risolutivi emendamenti nella Legge di Stabilità per il 2014, nel frattempo passata per l’approvazione dal Senato alla Camera, sono falliti mentre dopo estenuanti trattative tra gli stessi Parlamentari, i rappresentanti del Governo e la R.d.S. e’ stato presentato dallo stesso Governo ed approvato un emendamento che prevede l’ulteriore salvaguardia di altri 17000 “esodati” (oltre ai 6000 c.v. già inizialmente compresi nella L.d.S.) che maturino la decorrenza pensionistica entro i 36 mesi dall’approvazione della “riforma” Fornero, ancora una volta limitandone il numero alla

copertura finanziaria prevista di 950 Mln di Euro. In questo emendamento viene finalmente riconosciuto anche ai “mobilitati ordinari che non perfezionano il requisito pensionistico entro il periodo di fruizione della mobilità” il diritto di essere salvaguardati, purché maturino detto requisito entro i sei mesi dal termine della fruizione dell’ammortizzatore sociale. Salgono cosi a quasi 11 Mld di Euro le somme stanziate negli interventi di deroga alla riforma previdenziale Fornero previsti per gli “Esodati” a fronte di un risparmio in termini di minori spese pensionistiche, calcolato inizialmente dalla R.d.S. in 43 Mld. di Euro tra il 2013 e il 2021, ricalcolato dall’INPS in ben 81 Mld. di Euro per lo stesso periodo (vedi il “Rapporto attuariale INPS” del 2013 a pag. 12), e in oltre 340 Mld. da qui al 2050. Ma questo maggior risparmio, che potrebbe in parte essere utilizzato per la salvaguardia di tutti gli aventi diritto, e’ già sparito …. fagocitato per ripianare negli anni a venire il buco endemico del bilancio dello Stato.

Il caos normativo con le conseguenti salvaguardie effettuate a macchia di leopardo per tutte le categorie di “Esodati” prosegue lasciando nel dramma ancora decine e decine di migliaia di essi; nel frattempo un nuovo tentativo di soluzione della questione viene portato avanti dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati con una nuova Proposta di Legge unitaria che riprende,

migliorandoli, i contenuti della precedente P.d.L. 5103.

Tutti i tentativi (pur apprezzabili) fin qui portati avanti per risolvere il problema hanno generato chiaramente quanto segue:

FALSO MESSAGGIO - Si vuole far passare, fraudolentemente e senza alcun fondamento giuridico e Costituzionale, l’idea che la salvaguardia non debba essere un diritto del

(10)

cittadino rispetto al “contratto previdenziale” Stato-Cittadino (contrariamente a quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 822/1988), bensì debba essere definita sulla base di uno stato individuale, che per giunta potrebbe essere temporaneo, dipendente dalla propria condizione lavorativa. Ciò determina già in sé la prima discriminazione, tra chi perde il lavoro in un certo giorno e chi lo perde il giorno successivo, a parità di data di maturazione del diritto a pensione.

EMERGENZA UMANITARIA – con la legge 122/2010 è stato istantaneamente aumentato il periodo della finestra pensionistica da 3 a 12 mesi, prevedendo le salvaguardie con la vecchia finestra solo per 10000 soggetti già in mobilità. Per coloro che ne rimanevano esclusi si prospettava un periodo di fino a 9 mesi senza alcun reddito. Nel 2011, con norma successiva basata su un Decreto Ministeriale annuale che determina il fabbisogno

finanziario, veniva prevista per gli esclusi l’integrazione al sostegno del reddito prolungando l’erogazione dell’assegno di mobilità per il periodo necessario. Tali decreti, fondamentali per la sopravvivenza di questi soggetti e delle loro famiglie, sono stati sinora sempre emessi con colpevole ritardo superiore a un anno (ad esempio a gennaio 2013 è stato emesso il decreto di copertura finanziaria del 2012), e al 10 Dicembre 2013 ancora non era stato emanato il decreto per le esigenze dello stesso anno.

DISCRIMINAZIONE 1 - L’invenzione del limite numerico, reiterato nelle diverse norme fin qui approvate (L. 214/2011, L. 95/2012 e leggi di stabilità 2013 e 2014), determina differenza di trattamento tra i cittadini aventi gli stessi requisiti di accesso alla pensione, in palese

contraddizione con il dettato Costituzionale. Un caso tra i tanti che possono essere

esemplificati: nell’ambito di una medesima categoria 2 soggetti che hanno diversa posizione in graduatoria, qualsiasi sia il criterio di definizione della stessa, potrebbero trovarsi

facilmente nella situazione in cui il soggetto escluso potrebbe maturare nella stessa data, o anche prima del suo “compagno di viaggio”, il diritto alla pensione eppure si troverebbe escluso incomprensibilmente. In uno Stato civile, o presunto tale, non può esserci la lotteria dei diritti!!

DISCRIMINAZIONE 2 – Al fine fraudolento di far rientrare nei limiti numerici i soggetti definiti dalle norme ed evitare enormi moli di contenzioso successivo, i Decreti Attuativi hanno limitato, con enorme abuso di potere, la platea dei salvaguardati “inventando di sana pianta” paletti immotivati per le categorie definite (es. non aver lavorato nel periodo di Mobilità oppure non aver superato un certo reddito da rilavoro o aver versato almeno un contributo entro una certa data per i Contributori Volontari, etc.) e addirittura illogici, in base alle Leggi esistenti. Questa modalità di arbitrio fa scaturire discriminazione tra cittadini rispetto al loro diritto alla pensione.

DISCRIMINAZIONE 3 – Nell’identificazione delle categorie e dei criteri di salvaguardia, le norme non hanno tenuto conto che le disposizioni introdotte non si fondano su di uno spostamento “sic et simpliciter” dei parametri pensionistici precedenti, ma ne stravolgono completamente la logica, spesso combinandosi con le norme emanate con i due precedenti interventi legislativi in materia pensionistica (L. 122/2010 e L.111/2011) ed amplificandone

(11)

gli effetti negativi. Il caso più evidente è quello dei lavoratori in mobilità che “devono”

maturare il diritto secondo i requisiti precedenti alla L.214/2011 entro la fine dell’erogazione dell’assegno di mobilità. Purtroppo, il legislatore ha dimenticato che pochi mesi prima, era stata accelerata l’applicazione dell’aspettativa di vita per tutti e dell’adeguamento dell’età anagrafica per le donne. Il risultato è che moltissimi soggetti perdono la salvaguardia per tale motivo. L’illogicità della questione è di tale evidenza che lo stesso Ministero, come dichiarato dai Msg INPS 20600/2012 e 13343/2012, ha dovuto emanare una norma per garantire la salvaguardia a coloro che, a causa dell’aumento dell’aspettative di vita, ne avrebbero perso il diritto. E’ evidente che queste modalità di intervento non tutelano le donne, alle quali si applicano anche gli adeguamenti di età uomo-donna né tantomeno coloro che, mobilitati, maturerebbero il requisito pensionistico dei 40 anni oltre il termine della mobilità attraverso la contribuzione volontaria di poche settimane o mesi, i quali fino all’approvazione della Legge di Stabilità 2014 sono stati esclusi da ogni salvaguardia.

Ciò costituisce un chiaro arbitrio.

DISCRIMINAZIONE 4 – L’INPS ha dimostrato una incapacità gestionale elevatissima sia nell’attuale situazione che nella gestione pregressa. Una delle conseguenze di tale incapacità pregressa colpisce, oggi, sia coloro che essendo in mobilità avevano cercato di fare domanda di Contribuzione Volontaria per coprire i brevi periodi contributivi mancanti per raggiungere il requisito pensionistico a valle della mobilità, sia coloro che in costanza di disoccupazione l’avevano fatta (la domanda di c.v.) semplicemente per assicurarsi lo stato di Contributori Volontari. Infatti l’INPS, a “macchia di leopardo” su tutto il Territorio Nazionale, in violazione di norme chiare ed inderogabili e di sue stesse circolari (n.50 del 2008), ha respinto le richieste di autorizzazione (salvo poi con il messaggio interno 20286/2012 [1] tentare di sanare l’errore accogliendole probabilmente in modo retroattivamente

illegittimo) e molte volte si è addirittura materialmente rifiutata di ricevere la domanda sia da soggetti in costanza di mobilità che da quelli in costanza di disoccupazione: questo clamoroso errore da parte dell’INPS oggi pregiudica la salvaguardia di coloro che non hanno

“chiamato i carabinieri” per far protocollare la domanda di Autorizzazione alla Contribuzione Volontaria. Altro caso eclatante: l’Inps ha in più occasioni comunicato ai contributori

volontari, che lo domandavano per ovvii motivi, che non era necessario provvedere a

“versare almeno un contributo” ne’ c’era alcun divieto a “ rilavorare”, condizioni che sono diventate poi causa di non salvaguardia. La situazione deve essere sanata per TUTTI costoro poiché si è in grado di dimostrare il comportamento dell’INPS tramite prove e testimonianze dirette!!

DISCRIMINAZIONE 5 – Le norme di salvaguardia introdotte a norma dell’art. 6 comma 2-ter D.L. 216/2011 convertito con modificazioni dalla L. 14/2012 e successive, che prevede la

[1] Il messaggio interno INPS 20286 è stato emesso solo dopo l’approvazione della legge di stabilità che a Dicembre 2012 all’art. 1, comma 231, al punto d) ha previsto la salvaguardia per altre tipologie di soggetti escludendo comunque coloro che non hanno ottenuto l’autorizzazione alla Contribuzione Volontaria entro il 4/12/2011.

(12)

salvaguardia per “i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura Civile” effettuavano, sulla base del fatto di aver firmato un accordo, una chiara discriminazione rispetto a tutti gli altri lavoratori che sono stati Licenziati senza accordi, discriminazione ora sanata dal Decreto Legge n. 102 del 31

Agosto. Infatti le norme del C.P.C. indicate nell’articolo determinano soltanto la presenza o meno di un “accordo tombale del rapporto di lavoro” a fronte di un “LICENZIAMENTO”

operato dall’Azienda, per cui il corretto riferimento “non discriminatorio” è “il

licenziamento” e non “l’aver fatto l’accordo”: precedentemente all’intervento che ha sanato questa discriminazione si era nell’assurdo per cui chi era stato ingiustamente licenziamento non veniva salvaguardato, mentre chi passivamente aveva accettato il licenziamento lo era!! Difficile da far comprendere giuridicamente!!

DISCRIMINAZIONE 6 - La Ministra del lavoro Elsa Fornero il 13 ottobre 2012 dichiara: "Il governo - - è impegnato a cercare nell'ambito delle situazioni di persone che possono rischiare di trovarsi nel 2013 e 2014 senza reddito e senza lavoro, altre cause giuste e

meritevoli di salvaguardia. Non credo si possa pensare all'esenzione di intere categorie". La discriminazione è palese in quanto, all’interno della stessa categoria di soggetti non

salvaguardati, non c’è alcun pensionando più meritevole di altri. E’ pertanto evidente che La Ministra del Lavoro, con queste sue affermazioni tendeva a “colpevolizzare” una gran parte di pensionandi per i quali il diritto alla salvaguardia viene negato arbitrariamente, creando un enorme disagio economico ed esistenziale .

DISCRIMINAZIONE 7 – Sulla base delle norme introdotte fino ad oggi per le categorie dei Contributori Volontari, per quella dei mobilitati che non perfezionano il requisito entro il periodo di fruizione della mobilità, per quella dei “cessati” con Accordi individuali o collettivi, e per quella dei Licenziati unilaterali viene posto come misuratore del diritto alla salvaguardia “l’aver maturato la decorrenza del trattamento pensionistico con le norme precedentemente vigenti entro una data specifica (ad oggi il 6/01/2015”). Tale criterio di misurazione del diritto alla salvaguardia è con tutta evidenza ERRATO ed ILLEGITTIMO.

Infatti il termine della “maturazione della decorrenza del trattamento” è un mero aspetto contabile-finanziario, e non giuridico, dipendendo esso dal solo periodo di finestra

pensionistica imposto dalle varie normative succedutesi negli anni (la più importante la L.

122/2010). Il perido di finestra è un mero artificio per il miglioramento delle entrate dello Stato (e dell’INPS) poiché arbitrariamente ritarda l’inizio della corresponsione monetaria a fronte di un diritto già precedentemente acquisito, ciò è dimostrato dal fatto che il criterio di definizione delle finestre è inserito in norme di “titolo” economico-finanziario e non di

“titolo” previdenziale. La norma di salvaguardia assume il contorno di una grave violazione costituzionale laddove, per giunta, le finestre hanno durata diversa in funzione della

modalità di maturazione del diritto al trattamento , essendo previsto 12 mesi per le pensioni di vecchiaia e per quelle dette “per quote” mentre è di ben 13, 14 e 15 mesi rispettivamente nel 2012, 2013 e 2014 per le pensioni maturate con i 40 anni di contribuzione. E’ a questo punto evidente la discriminazione tra 2 soggetti che maturano il REQUISITO PENSIONISTICO

(13)

nel medesimo giorno, poniamo il 30 novembre 2013, ma uno “per quote” e l’altro con 40 anni di contributi. Si verifica l’assurdo che il primo, maturando la decorrenza del

trattamento il 1 dicembre 2014, sarà salvaguardato mentre il secondo, maturando la decorrenza il 1 febbraio 2015, NON sarà salvaguardato. E’ di tutta evidenza che entrambi, avendo maturato il diritto nello stesso giorno, non hanno alcuna differenza legittima per un trattamento normativo diverso, in base all’art. 3 della Costituzione. D’altra parte l’assurda legiferazione attuale per le salvaguardie assume anche un aspetto contraddittorio laddove colui che presenta meno contribuzione (il “quotista”) viene salvaguardato e colui che presenta maggiore contribuzione (il “quarantista”) viene punito, con ciò determinando un ulteriore aspetto di incostituzionalità.

ULTERIORE PENALIZZAZIONE DI GENERE

Oltre a ciò che è già stato detto nei confronti delle penalizzazioni particolarmente pesanti per le donne, un altro caso riguarda la legge 243/2004 (cosiddetta "Opzione Donna"), la quale stabilisce che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possano accedere al trattamento pensionistico di anzianità lavoratrici di età pari o superiore a 57 anni se dipendenti e a 58 se autonome che abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e optino per una liquidazione della pensione secondo il sistema contributivo. Sebbene la riforma pensionistica Fornero abbia con esplicito riferimento lasciato inalterata questa statuizione, l' INPS ha invece collocato al 31 dicembre 2015 non più la maturazione dei requisiti ma il conseguimento del trattamento pensionistico (decorrenza), di fatto escludendo dal beneficio dell'Opzione Donna un elevato numero di lavoratrici.

A fronte di quanto fin qui esposto e delle evidenti parzialità e discriminazioni legate a qualsiasi altra modalità di risoluzione, la “Rete dei Comitati” ribadisce ancora una volta che, ove non si dimostrasse possibile ottenere l'immediata abrogazione della legge vigente, lotterà affinché la corretta ed equa salvaguardia sia garantita a tutti coloro che abbiano i seguenti 2 semplici requisiti (evitando qualsiasi

“paletto” restrittivo e lotteria):

1. Non essere più occupati al 31.12.2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere entro quella data sottoscritto accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedano il futuro licenziamento.

2.

Maturare il requisito pensionistico con le previgenti norme entro il 31.12. 2018.

(14)

4. Sintesi del processo normativo in materia pensionistica nel periodo 2010-2012

L. 122/2010 (30/7/2010)

 Requisiti pensionistici: Introduzione a partire dal 2015 della verifica triennale prevista da riforma Dini per la correzione dell’età anagrafica in relazione all’aspettativa di vita a partire dal 2015, con limitazione massima a 3 mesi per la prima applicazione. Tutti gli altri requisiti per uomini e donne restano invariati

 Salvaguardie previste: Nessuna, in considerazione che l’entrata in vigore è prevista a distanza di 5 anni e sposta il diritto in maniera certa (non dipendente anche dalla contribuzione) di 3 mesi

 Decorrenza dell’assegno di pensione: passaggio immediato da “finestre fisse” a “finestra mobile” con periodo fisso di 12 mesi dalla maturazione del requisito pensionistico. Questo colpisce immediatamente coloro che sono senza lavoro (mobilitati etc.) a causa

dell’allungamento anche di 10 mesi del periodo tra maturazione ed elargizione del diritto

 Salvaguardie previste: per mobilitati che maturano il requisito entro la fine del periodo di mobilità e per appartenenti a fondi speciali, entrambi con accordi antecedenti al 30/4/2010 nel numero limitato a 10.000 (Lotteria incontrollabile)

 Intervento di prolungamento al sostegno del reddito: per i mobilitati che non sono compresi nella lotteria delle salvaguardie è previsto, con decreto da emanare

teoricamente all’inizio di ogni anno, il prolungamento dell’erogazione dell’indennità di mobilità fino alla maturazione del requisito pensionistico. E’ però quantomeno

scandaloso che fino ad oggi l’emanazione del decreto ministeriale annuale di rinnovo dell’intervento di sostegno al reddito avvenga con colpevole ritardo (anche quasi di un anno) lasciando le persone che si trovano in questa situazione prive di ogni sussistenza.

L. 111/2011 (15/7/2011) art. 18 e modificazioni con L. 148/2011 (14/9/2011)

 Requisiti pensionistici: si sommano improvvisamente diversi effetti nel corso dell’estate 2011, di seguito indicati

 Anticipazione dal 2015 al 2013 dell’incremento dell’età anagrafica in relazione all’aspettativa di vita

 Introduzione dell’adeguamento dell’età anagrafica del pensionamento di vecchiaia delle donne dagli attuali 60 anni all’età prevista per gli uomini. Previsione del periodo di

(15)

adeguamento dal 2016 al 2028. Tale adeguamento si somma a quello previsto per aspettativa di vita

 Salvaguardie previste: NESSUNA!!! Eppure sarebbe necessaria almeno per le norme che si introducono dal 2013

 Decorrenza dell’assegno di pensione: Per coloro che maturano i requisiti con la sola contribuzione di 40 anni (i cosiddetti 40isti) la “finestra mobile” viene aumentata progressivamente di 1 mese nel 2012, un altro nel 2013 ed un altro ancora nel 2014.

 Salvaguardie previste: per mobilitati che maturano il requisito entro la fine del periodo di mobilità e per appartenenti a fondi speciali, entrambi con accordi antecedenti al 30/6/2011 nel numero limitato a 5.000 (Un’altra lotteria incontrollabile)

L. 214/2011 (22/12/2011) art. 24

 Requisiti pensionistici: dal momento dell’approvazione a soli 9 (nove) giorni ….

 Aumento degli anni di contributi indipendentemente dalla età anagrafica (40isti) da 40 anni a 42 e 1 mese per gli uomini e a 41 e un mese per le donne dal 1 gennaio 2012, un ulteriore mese nel 2013 ed ancora un altro nel 2014. In aggiunta viene agganciato il numero di anni di contribuzione per tale categoria all’aspettativa di vita. Effetto reale dinamico (tra parentesi anni necessari per uomini e donne): 2012 (42+1 e 41+1); 2013 (42+6 e 41+6); 2014 (42+7 e 41+7); 2015 (42+7 e 41+7); 2016 (42+11 e 42+11). Il risultato è la sospensione totale delle prestazioni pensionistiche indipendenti dall’età anagrafica per almeno 2 anni!!!

 Accelerazione violentissima dell’adeguamento dell’età di pensionamento di vecchiaia per le donne (Vedere la tabella). Effetto reale dinamico: sospensione delle prestazioni

pensionistiche di vecchiaia per le donne per circa 4 anni!!!

 Eliminazione immediata delle cosiddette Quote. Effetto reale dinamico: sospensione delle prestazioni pensionistiche di moltissimi lavoratori per non meno di 5 anni!!!

 Salvaguardie previste: applicazione dei requisiti precedenti alla riforma Fornero per le seguenti categorie: mobilità ordinaria (solo se il requisito pensionistico viene raggiunto entro il termine del periodo di mobilità), mobilità lunga ed appartenenti a fondi speciali con accordi antecedenti al 4/12/2011, nonché Contributori Volontari nel numero totale di 65.000 (Ancora lotterie incontrollabili). Con la L. 14/2012 (Milleproroghe) è estesa anche agli esodati cessati entro il 31/12/2011 che con le vecchie norme avrebbero maturato la decorrenza pensionistica entro il 31/12/2013.

 Con il Dm 1 giugno, previsto dalla L. 214/2011, la Ministra “forza” in maniera certamente anomala, inserendo ulteriori paletti non previsti dalla Legge primaria e perciò non previsti dal Parlamento, l’interpretazione delle salvaguardie per riuscire a mantenere il limite dei 65.000, nonostante, al

(16)

momento di approvazione del D.M. in oggetto, non sia certo che il numero di 65.000 sia sufficiente (affermazione ripetuta dal Presidente dell’INPS

Mastrapasqua a RAI2 il 3 ottobre u.s.)!!

 Con l’art. 22 del DL 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review), dopo polemiche enormi Ministra e Governo sono costretti a smentire se stessi procedendo ad una salvaguardia per ulteriori 55.000 persone senza coerenza e continuità con i 65.000 precedenti!!

 Con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) vengono salvaguardati ulteriori 10130 soggetti distribuendoli nelle 4 categoria di salvaguardie già precedentemente considerate, comprendendo per i soggetti mobilitati gli accordi sia in sede governativa che non governativa

(precedentemente non considerati) e i destinatari di mobilità in deroga, con maturazione del requisito pensionistico entro il periodo difruizione

dell’ammortizzatore sociale e comunque entro il 31/12/2014; vengono ammessi alle salvaguardie anche i contributori volontari e i cessati con decorrenza

pensionistica entro i 36 mesi dall’entrata in vigore della legge 214/2011, anche se sono stati titolari di rapporto di lavoro (purché non sia stato “lavoro dipendente di tipo indeterminato”) a condizione che non abbiano conseguito un reddito annuo lordo superiore ai 7500 Euro rispettivamente dopo il 4/12/2011 e il 30/6/2012. Al comma 235 viene istituito un fondo specifico di 36 Mln di Euro per il 2013, rifinanziabile e destinato a contenere anche le eventuali economie realizzate sulle somme stanziate a copertura degli interventi di salvaguardia previsti negli interventi legislativi precedenti, destinato al finanziamento di ulteriori norme di salvaguardia.

 Con la legge 28 ottobre 2013, n. 124 viene inserita tra le categorie dei salvaguardati la platea dei “licenziati unilaterali ad ogni tiolo”. Vengono così ammessi alle deroghe altri 6500 “esodati” sapendo che in realtà essi sono molti di più di quelli presi in considerazione.

 Nella Legge di Stabilità per l’anno 2014, L. 147 del 27 dicembre 2013si assicurano le coperture finanziarie per 6000 Contributori Volontari già dichiarati derogabili dalle norme del terzo decreto (10130) ma per i quali, in quel decreto, mancavano le coperture. Approvato inoltre un intervento di ampliamento delle

salvaguardia per ulteriori 17000 “Esodati” di varie platee che abbiano decorrenza pensionistica entro i 36 mesi dall’approvazione della “riforma previdenziale” Fornero; tra questi viene inserita la nuova platea dei “mobilitati ordinari che non perfezionano il requisito pensionistico entro il periodo di fruizione della mobilità” (unica categorie a non essere mai stata fino ad ora ricompresa nei provvedimenti di salvaguardia). Per i “licenziati unilaterali” viene anticipata all’ 1/1/2007 la data utile per l’ammissione alle deroghe.

(17)

Tabelle di sintesi e di confronto Con legge 111/2011

Anno Uomini Donne

Incremento aggiuntivo in mesi rispetto alle norme

prec. Anzianità Vecchiaia Anzianità Vecchiaia

Incremento aggiuntivo in mesi rispetto alle

norme prec.

(donne)

2012 61 65 NA 60

3 2013 61 e 3 mesi 65 e 3 mesi NA 60 e 3 mesi 3

3 2014 61 e 3 mesi 65 e 3 mesi NA 60 e 4 mesi 4

3 2015 61 e 3 mesi 65 e 3 mesi NA 60 e 6 mesi 6

7 2016 61 e 7 mesi 65 e 7 mesi NA 61 e 1 mesi 13

7 2017 61 e 7 mesi 65 e 7 mesi 61 e 5 mesi 17

7 2018 61 e 7 mesi 65 e 7 mesi 61 e 7 mesi 61 e 10 mesi 22 11 2019 61 e 11 mesi 65 e 11 mesi 61 e 11 mesi 62 e 8 mesi 32 11 2020 61 e 11 mesi 65 e 11 mesi 61 e 11 mesi 63 e 2 mesi 38 11 2021 61 e 11 mesi 65 e 11 mesi 61 e 11 mesi 63 e 8 mesi 44 15 2022 62 e 3 mesi 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 64 e 6 mesi 54

Con legge 214/2011 (riforma Fornero)

Anno Uomini Donne

Incremento aggiuntivo in

mesi (solo vecchiaia) rispetto alle

norme prec. Anzianità * Vecchiaia Anzianità Vecchiaia

Incremento aggiuntivo in mesi rispetto alle norme prec. (donne)

2012 NA 66 NA 62 24

3 2013 NA 66 e 3 mesi NA 62 24

3 2014 NA 66 e 3 mesi NA 63 e 6 mesi 42

3 2015 NA 66 e 3 mesi NA 64 e 6 mesi 54

7 2016 NA 66 e 7 mesi NA 65 60

7 2017 NA 66 e 7 mesi NA 65 60

7 2018 NA 66 e 7 mesi NA 66 72

11 2019 NA 66 e 11 mesi NA 66 e 4 mesi 76

11 2020 NA 66 e 11 mesi NA 66 e 4 mesi 76

11 2021 NA 67 NA 67 84

15 2022 NA 67 e 4 mesi NA 67 e 4 mesi 88

* Poiché l'età minima per le quote era di 61 anni il primo spostamento è di ben 5 anni pari a 60 mesi

(18)

5. Situazione attuale delle Salvaguardie

Leggi e Decreti attuativi [2]

1. Decreti SalvaItalia 2011 + Milleproroghe 2012 65.000 salvaguardati

 DL n.201 del 6/12/2011 (art.24 c.14-15), GU n.284 del 6/12/2011

 Legge di conversione n.214 del 22/12/2011, GU n.300 del 27/12/2011

 DL n.216 del 29/12/2011(artt.6 e 6-bis), GU n.302 del 29/12/2011

 Legge di conversione n.14 del 24/2/2012, GU n.48 del 27/2/2012

 Decreto Attuativo MLPS e MEF del 1/6/2012, GU n.171 del 24/7/2012

 Circolare MLPS n.19 del 31/7/2012 2. Decreto Spending Review 2012

55.000 salvaguardati

 DL n.95 del 6/7/2012 (artt.22,24), GU n.156 del 6/7/2012

 Legge di conversione n.135 del 7/8/2012, GU n.189 del 14/8/2012

 Decreto Attuativo MLPS e MEF dell’8/10/2012, GU n.17 del 21/1/2013

 Circolare MLPS n.6 del 25/1/2013 3. Legge di Stabilità 2013

10.130 salvaguardati

 Legge n.228 del 24/12/2012 (art.1 c.231-237), G.U. n.302 del 29/12/2012

 Decreto Attuativo MPLS e MEF del 22 aprile 2013, GU n.123 del 28/5/2013 4. Legge 28 ottobre 2013, n. 124

9000 (6500 + 2500) salvaguardati

 Ammissione alle deroghe della nuova platea dei “licenziati unilaterali”

5. D.L. 31 Agosto 2013, n. 101

778 salvaguardati (lavoratori delle P.A. esonerati dal servizio e precedentemente esclusi)

6. Legge di Stabilità 2014 L. 147 del 27 dicembre 2013

23000 (17000 + 6000) salvaguardati

Ammissione alle deroghe della nuova platea dei “mobilitati ordinari che non perfezionano il requisito pensionistico entro il periodo di fruizione della mobilità”

[2]

Tutti gli interventi di salvaguardia approvati, ad esclusione di quelli relativi ai “mobilitati che maturano il requisito pensionistico entro il periodo di mobilità eventualmente preceduto da periodi di Cassa Integrazione, prevedono la decorrenza pensionistica entro i 36 mesi dall’approvazione della riforma previdenziale Fornero (L.214/2011)

(19)

Riepilogo salvaguardati al 20.12.2013

SalvaItalia 2012 + Milleproroghe

2013

Spending Review

2012

Legge di Stabilità 2013

legge 28 ottobre 2013, n.

124

D.L. 31 Agosto 2013, n.

101

Legge di Stabilità 2014

TOTALE

Lavoratori collocati in

MOBILITA’ ORDINARIA 25.590

40.000

1.800

71.610

Lavoratori collocati in

MOBILITA’ LUNGA 3.460

Lavoratori collocati in

MOBILITA’ IN DEROGA 760

Lavoratori collocati in MOBILITA’ ORDINARIA che non perfezionano il requisito pensionistico entro il termine della mobilità

1.000 1.000

Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico di FONDI DI SOLIDARIETA’ DI SETTORE

17.710 1.600 19.310

Lavoratori autorizzati alla PROSECUZIONE

VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE

10.250 7.400 2.440 15.900 35.990

Lavoratori in ESONERO

DAL SERVIZIO 950 778 1.728

Lavoratori in congedo per ASSISTENZA FIGLI DISABILI

150 2.500 2.650

Lavoratori CESSATI in ragione di ACCORDI INDIVIDUALI

6.890 6.000 5.130

400

18.920

Lavoratori CESSATI in ragione di ACCORDI COLLETTIVI

500

Lavoratori LICENZIATI

unilateralmente 6500 5.200 11.700

TOTALE 65.000 55.000 10.130 9.000 778 23.000 162.908

(20)

6. Interventi Legislativi necessari per l’attuazione della salvaguardia totale dei lavoratori “esodati”

Le Categorie:

a) Lavoratori collocati in MOBILITA’ ORDINARIA b) Lavoratori collocati in MOBILITA’ LUNGA

c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico di FONDI DI SOLIDARIETA’ DI SETTORE d) Lavoratori autorizzati alla PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE

e) Lavoratori in ESONERO DAL SERVIZIO

f) Lavoratori CESSATI in ragione di ACCORDI INDIVIDUALI o COLLETTIVI di incentivo all’esodo g) Lavoratori LICENZIATI unilateralmente

h) Quindicenni Norma generale:

Per tutte le categorie si chiede che:

- la data di riferimento per poter rientrare nelle norme di salvaguardia venga definita al 31/12/2018, assicurando così un corretto periodo di “transitorio”, come sempre fatto nelle riforme pensionistiche in Europa

- il termine di riferimento per essere ammessi alle salvaguardie sia “la maturazione del requisito pensionistico” e non la “maturazione della decorrenza pensionistica”, per evitare palesi discriminazioni verso coloro che maturerebbero la pensione indipendentemente dall’età anagrafica

- i criteri di determinazione del raggiungimento dei requisiti pensionistici si basino sulla normativa vigente ante decreto legislativo 98 del 6 Luglio 2011, convertito con modifiche dalla legge 111/2011, in quanto le modifiche intervenute nell’ultimo semestre del 2011 hanno costituito certamente ed evidentemente un “unicum legislativo” che non puo’ essere ignorato. In pratica si chiede la non applicazione dell’anticipo dell’aspettativa di vita, dell’adeguamento dell’età anagrafica delle donne a quella degli uomini, nonché dell’allungamento da 12 a 15 mesi della finestra di attesa per i cd “quarantisti”.

- Inoltre, per motivi di equità, si chiede la non applicazione dell’allungamento della finestra pensionistica da 3 a 12 mesi sancita dalla legge 122/2010.

(21)

Norme specifiche per le singole categorie:

a) Lavoratori collocati in MOBILITA’ ORDINARIA

1. Vedi quanto definito come “norma generale” all’inizio del capitolo.

2. Ammettere alla salvaguardia i soggetti mobilitati che maturano il requisito pensionistico entro 36 mesi dalla fine mobilità, senza alcun vicolo sulla data di autorizzazione alla contribuzione volontaria nel caso in cui quest’ultima risulti necessaria per il perfezionamento del requisito pensionistico. (intervento attuato con la Legge di Stabilità 2014 limitatamente alla maturazione del requisito pensionistico entro i 6 mesi dalla fine della mobilità e in ogni caso solo per soggetti con decorrenza pensionistica entro il 6/1/2015)

3. chiarire una volta per tutte che vengono ammessi alla salvaguardia tutti i soggetti destinatari di mobilità di qualsiasi tipo, con accordi firmati entro il 31 Dicembre 2011 e stipulati in qualsiasi sede oppure senza accordo sindacale previsto dalla L. 223/1991 ma con la sola domanda di accesso alla mobilità, prevista dalla L. 223/1991, da parte dell’azienda fatta entro il 31/12/2011, non solo in quella governativa (come invece limitato dal D.L. n.95 del 6/7/2012, convertito in Legge n.135 del 7/8/2012), a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni.

4. L’eventuale occupazione a tempo determinato o parziale, così come previsto dalla normativa che regola l’istituto della mobilità, non deve far perdere il diritto alla salvaguardia (La preoccupazione è che i lavoratori in mobilità, che non possono rifiutare le offerte di ricollocazione per non perdere la mobilità, rischino di perdere il diritto alla salvaguardia se venissero estesi i paletti introdotti per i cessati e CV).

b) Lavoratori collocati in MOBILITA’ LUNGA

1. Vedi quanto definito come “norma generale” all’inizio del capitolo.

c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico di FONDI DI SOLIDARIETA’ DI SETTORE (Alla data di revisione del presente documento questi ex lavoratori, precedentemente penalizzati con interventi di deroghe parziali, risultano tutti essere salvaguardati).

1. Vedi quanto definito come “norma generale” all’inizio del capitolo.

d) Lavoratori AUTORIZZATI alla CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

1. Vedi quanto definito come “norma generale” all’inizio del capitolo.

2. spostare dal 4/12/2011 al 31/12/2012 la data di riferimento per l’autorizzazione alla contribuzione volontaria.

3. eliminare il riferimento all’aver rilavorato dopo l’autorizzazione ed all’aver versato almeno un contributo volontario dopo l’autorizzazione.

(22)

4. eliminare la condizione di aver conseguito dopo il 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato non superiore a euro 7.500.

5. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, devono essere applicate anche ai lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai quali, pertanto, continua ad applicarsi l’art. 1 comma 8 della legge 243/2004, come successivamente modificato dalla legge 247/2007, senza alcun vincolo o condizione ulteriori rispetto a quanto prescritto nelle previgenti norme sulla contribuzione volontaria.

e) Lavoratori in ESONERO DAL SERVIZIO (Alla data di revisione del presente documento questi ex lavoratori, con gli interventi attuati con il D.L. 31 agosto 2013 n. 101, risultano tutti essere salvaguardati).

1. Vedi quanto definito come “norma generale” all’inizio del capitolo.

f) Lavoratori CESSATI in ragione di ACCORDI INDIVIDUALI o COLLETTIVI di incentivo all’esodo 1. Vedi quanto definito come “norma generale” all’inizio del capitolo.

2. per coloro che hanno stipulato l’accordo antecedentemente alla data del 31/12/2011 eliminare la condizione della cessazione del rapporto di lavoro entro il 30/6/2012.

3. eliminare la condizione di aver conseguito dopo il 30/6/2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato non superiore a euro 7.500.

g) Lavoratori LICENZIATI Unilateralmente

1. Vedi quanto definito come “norma generale” all’inizio del capitolo.

2. Ai lavoratori licenziati ante 31.12.2011 sia individualmente sia in conseguenza di ristrutturazione, fallimento o altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell’attività d’impresa, purché privi di occupazione riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che maturino il requisito pensionistico sulla base delle previgenti regole entro il 31 dicembre 2018, va applicata la normativa in vigore anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché abbiano stipulato accordi conciliatori post 31.12.2011. (Intervento attuato, dalla L. 28 ottobre 2013 n. 124 e dalla L. di Stabilità 2014, limitatamente ai lavoratori licenziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e in ogni caso solo per soggetti con decorrenza pensionistica entro il 6/1/2015)

(23)

h) Quindicenni

1. Vedi quanto definito come “norma generale” all’inizio del capitolo.

2. Per i soggetti che si richiamano per la pensione di vecchiaia alle 4 deroghe ancora aventi ragion d'essere sancite nel 1992 con la legge Amato n.503, essendo soggetti disoccupati e avendo già subito nel tempo, a seguito delle varie riforme succedutesi, un incremento complessivo dell'età pensionabile pari a 6 anni, inclusi i mesi di finestra previsti dalla legge 122/2010, si chiede che si applichi la normativa previgente al 4 dicembre 2011 in relazione al requisito anagrafico, ossia 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, a cui aggiungere in entrambi i casi 12 mesi di “finestra d’attesa” se lavoratori dipendenti o 18 mesi se lavoratori autonomi, in considerazione del fatto che con i nuovi criteri anagrafici imposti dalla riforma previdenziale si attua a discapito della componente femminile della categoria una fortissima penalizzazione di genere, che si materializza con un brutale innalzamento del requisito anagrafico richiesto, non inferiore a ulteriori 4 anni.

7. Un po’ di rassegna per memoria

A volte si dimentica la Storia, ma la Storia non si dimentica di noi.

1. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS - ''I conti dell'istituto sono a posto. Il bilancio 2008 dell'Inps -dice- presenta un saldo attivo di piu' di 11 mld di euro. Rimane sostenuta la dinamica delle entrate contributive, sensibilmente in crescita, così come migliora l'attivita' di recupero dei crediti (un vero piccolo grande boom con 5 mld di euro nel 2008)'' (relazione bilancio INPS 2008 http://www.soldionline.it/notizie/economia/inps-mastrapasqua-sistema-pensionistico-e-in-equilibrio)

2. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS - «Il sistema previdenziale italiano, dopo quasi 20 anni di continui e prudenti aggiustamenti riformatori, può vantare, a detta di tutti i commentatori più autorevoli e delle Autorità europee, una stabilità finanziaria e una qualità invidiabile» (relazione maggio 2011 su bilancio INPS 2010

http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6704&iMenu=1&p1=2&ItemDir=7544)

3. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS – “calo degli assegni liquidati del 46,9% nei primi sei mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo 2011”. A dare «i loro effetti sono state le riforme dei governi precedenti .. non la riforma Monti-Fornero che avrà effetto dall'inizio del 2013». Per quanto riguarda l'età pensionabile, secondo Mastrapasqua «in questo semestre la media è di 61,3 anni: abbiamo superato la Francia di quasi due anni e a fine anno-primi mesi dell'anno prossimo, agganceremo la Germania». Tutto senza effetto della riforma Fornero.

(24)

(http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-28/mastrapasqua-inps-calo-assegni- 150952.shtml?uuid=AbbBSdFG )

4. Elsa Fornero - Ministra del Lavoro – “Una società degna di questo nome non lascia nessuno senza reddito e senza pensione” (Audizione alla Camera 6/12/2011 – resoconto pag. 6 -

http://www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/11/audiz2/2011/1206&pagina=s010)

5. On. Muro – Relatore PdL 5103 – “C'è un principio che si studia per il primo esame di giurisprudenza ma, neanche, al liceo, quando si legge qualche libro di diritto. Non è che le norme, soprattutto in alcune materie, possano essere retroattive sul presupposto che vi sia un'esigenza economica. Se fosse così, chi accetterà mai nel futuro un patto con lo Stato?” ed ancora “Se c'è una possibilità le aziende e i lavoratori vi attingono dopodiché spetta allo Stato essere garante di questi accordi. È proprio la natura del mondo del lavoro e del diritto che presuppone tali accordi. “ (interrogazione urgente alla Ministra del Lavoro – Camera Deputati – 19/04/20212 -

http://www.camera.it/410?idSeduta=0624&tipo=stenografico#sed0624.stenografico.tit00090.sub00040

6. Elsa Fornero - Ministra del Lavoro – “Si vuole ricordare, in proposito, che la stima iniziale, allora, quando si provvedeva alla stesura dell'articolo, era di circa 50 mila. La nostra stima era stata di circa 50 mila persone, poi è stata successivamente elevata a 65 mila proprio in una logica prudenziale. Siccome non siamo in grado di calcolarle bene, facciamo un accantonamento che corrisponde a un numero un po' superiore, anzi abbastanza, sostanzialmente, superiore a quanto era stata la stima iniziale in sede di definizione del decreto-legge.” (risposta ad

interrogazione urgente on. Muro – Camera Deputati – 19/04/20212 -

http://www.camera.it/410?idSeduta=0624&tipo=stenografico#sed0624.stenografico.tit00090.sub00040

7. la relazione inviata dall' Inps al Ministero del Lavoro calcola che gli esodati sono in totale 390,200. La relazione, aggiunge l' agenzia, è arrivata al ministero prima che la ministra Fornero firmasse il decreto che ha fissato a solo 65 mila il totale di quelli che saranno tutelati.

(http://tg.la7.it/economia/video-i564139) …. I lavoratori esodati che potrebbero avere diritto ad andare in pensione sulla base delle vecchie regole secondo il decreto Salva Italia e il

Milleproroghe sono 390.200: è quanto emerge - secondo quanto apprende l'ANSA - dalla

Relazione Inps al ministero del Lavoro inviata prima della firma del decreto che fissa a 65.000 la quota dei salvaguardati. (ANSA 11/6/2012

(http://wwwansa.it/web/notizie/photostory/primopiano/2012/06/11/ESODATI-INPS-SONO-390- 200_7018482.html)

8. Senatore Sacconi “Ora il nodo degli esodati rivela il più ampio problema di una significativa area di persone - calcolabili tra 500.000 e 700.000, in base alle serie dei pensionamenti di anzianità - a rischio di povertà perché potrebbero rimanere privi di salario, sussidio, pensione nei prossimi anni. Penso in particolare a donne oggi ultracinquantenni, cui è stata improvvisamente innalzata

Riferimenti

Documenti correlati

Non il reintegro, la cui possibilità è legata alla mancanza del mfatto5 giustificativo, con una previsione il cui senso cercherò di individuare poco più avanti, ma che

Con un’altra pronuncia, la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari -pur condividendo le illustrate valutazioni in ordine all’imprecisione semantica

PENSIONI DI INVALIDITA' E DI INABILITA', LIQUIDATI A CARICO DELLA CASSA PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI ENTI LOCALI (CPDEL) IN. REGIME

Grazie alla maggiorazione dovuta alla cumulabilità tra pensione e assegno sociale, coloro il cui trattamento sarà calcolato col sistema interamente contributivo potranno

Nelle assunzioni dei giovani sono di gran lunga prevalenti le forme contrattuali temporanee al termine delle quali (specie nei casi di apprendistato) vi è una

[...] Con la differenza che oggi, nella società globale, questi rischi non solo si sono moltiplicati, ma sono diventati anche più insidiosi e meno prevedibili nella vita delle

(1) La natura espansiva della salvaguardia si coglie verificando che i vincoli di accesso originari non sono modificati ma si considerano in aggiunta nuove categorie di

A fronte di una tutela del posto di lavoro così forte, motivata da una radi- cale sfiducia nei confronti della genuinità della determinazione della lavoratri- ce ovvero del