• Non ci sono risultati.

Deliberazione n.6 25.1.2006

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Deliberazione n.6 25.1.2006"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 25 GENNAIO 2006

Separazione livelli progettuali

La regola dell’unitarietà dei vari e diversi servizi tecnici - che certamente appare non derogabile rispetto alla medesima prestazione, come nel caso dell’attività progettuale - si pone come criterio applicabile “di norma” tranne, cioè, i casi in cui la separazione degli incarichi può essere giustificata per oggettive ragioni legate al caso concreto, da richiamare nelle determinazioni a contrarre e negli atti di affidamento, attraverso un’appropriata motivazione e fermo restando che anche in tal caso per la scelta delle modalità di affidamento si considera l’importo complessivo dei servizi tecnici da conferire all’esterno, ai sensi dell’art. 17, comma 12 bis, ultima parte, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m..

Riferimenti

Documenti correlati