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C H E G'IUDIZIARIE ·ANNUARIO.

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(1)

l ' '

REPUBBLICA. ITALIANA

ISTITUTO CENTRA.LE DI STATISTICA

(2)
(3)

All'On. Avv. ADONE

ZOLI

Presidente del Consiglio dei Ministri

ROMA

H o l'onore di presentar Le l'Annuario di statistiche giudiziarie, quinto della serie, che

riporta per l'anno 1955 i dati riferentisi all' attivitd giudiziaria civile e penale presso le

varie magistrature dello Stato e quelli riguardanti gli istituti di prevenzione e di pena. Vi

sono altresì compresi i dati sulla criminalitd e sulla delinquenza minori le per l'anno 1953.

L'esposizione della materia, pur non discostandosi dalla schematica dei volumi

pre-cedenti,

e

stata ulteriormente migliorata con l'aggiunta di nuove tavole, fra le quali si

se-gnalano quelle concernenti : gli atti e convenzioni notarili, distinti secondo la sede dei

no-tai ; il movimento generale dei procedimenti penali nei vari uffici giudiziari per il 1955 e

anni precedenti ; i condannati per alcuni delitti, distinti secondo la regione di nascita e

quella del commesso delitto ; i minorenni per i quali fu pronunciato decreto di

impromovi-bilità dell'azione penale o sentenza di proscioglimento : le giornate di presenza dei

dete-nuti e internati, distinti secondo la specie delle lavorazioni eseguite e

i

motivi dell'inattivitd.

Le tavole riassuntivè ed analitiche contenute nel volume e i numerosi gmfici

inter-calati nel testo, mettono in rilievo la complessitd e l'importanza di queste statistiche,

in-dispensabili per uno studio completo degli aspetti sociali del Paese.

Roma, 28 maggto 1957

Il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica

(4)

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(5)

INDICE

INTRODUZIONE

Organi dell'Amministrazione della giustizia ed attribuzioni.

Organizzazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Avvertenze alle tavole . . • . . . .

PARTE I -

DATI GENERALI

1. Attività giudiziaria civile

2. Protesti e procedure concorsuali

3. Attività notarile . . . . .

4. Attività. giudiziaria penale

5. Criminalità. . . .

6. Delinquenza minorile . . · .

7. Istituti di prevenzione e di pena

PARTE II -

DATI ANALITICI

CAP. 1. -

ATTIVITÀ GIUDIZIARIA CIVILE NEL 1955

Movimento generale dei procedimenti di cognizione nel complesso delle magistrature

Uffici di conciliazione

Preture . • . . . .

Tribunali ·. . . . .

Corti di appello

Corte di cassazione

Procure . • . . .

Gratuito patrocinio

CAP. 2. -

PROTESTI E PROCEDURE CONCORSUALI NEL 1955

(6)

VI

CAP.

3. -

ATTIVITÀ NOTARILE NEL

1955 . . . . . . , . . . . . . .

CAP.

4. -

ATTIVITÀ GIUDIZIARIA PENALE NEL

1955

Udienze -

Movimento dei procedimenti -

Provvedimenti.

Reati . . .

Imputati . . . .

Pene inflitte . .

Reati a carico di minorenni

Minorenni imputati . . . .

Pene inflitte a minorenni .

Corte di cassazione . . . .

.

Proscioglimenti dalla garanzia amministrativa -

Estradizioni -

Liberazioni

condi-zionali -

Grazie concesse -

ecc. . . .

CAP.

5. -

CRIMINALITÀ NEL

1953 . . . • , . . , . . . , , . , . . . , . ,

CAP.

6. -

DELINQUENZA MINORILE NEL

1953 . . . .

CAP.

7. -

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA -ANNO

1955

Stabilimenti di custodia preventiva . .

Stabilimenti di pena ordinari e speciali

Stabilimenti per misure di sicurezza

Istituti per minorenni . . . .

GRAFICI

(fuori testo)

Giustizia penale. . . .

Giustizia civile . . . .

Distretti di Corte di appello e capoluoghi di provincia .

Distretti di Corte di appello e sedi di tribunale e di pretura

Procedimenti di cognizione sopravvenuti e sentenze emesse in primo grado .

Procedimenti di cognizione sopravvenuti e sentenze emesse in primo grado, per distretto

di Corte di appello -

Anno

1955

Protesti . .

. . . .

Fallimenti . . . .

Atti notarili e convenzioni in essi contenute .

Convenzioni per distretto di Corte di appello -

Anno

1955

Delitti preveduti dal C.P. e dalle leggi in materia commerciale, che hanno formato

og-getto di un primo provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, per distretto

di Corte di Appello -

Anno

1955 . . . .

Reati preveduti dal C.P. e dalle altre leggi, che hanno formato oggetto di un primo

provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria . . . .

Delitti preveduti dal C.P. che hanno formato oggetto di un primo provvedimento da

parte dell'Autorità giudiziaria. . . .

Imputati giudicati, secondo l'esito del giudizio. . . . .

Condannati per delitti e contravvenzioni nei giudizi di primo o unico grado . . .

Condannati secondo il delitto e il sesso -

Anno

1953 . . . .

Condannati secondo l'età, il delitto e il sesso -

Anno

1953. . . .

Condannati secondo lo stato civile, l'istruzione, la professione o condizione, il delitto e

il sesso -

Anno

1953. . . .

Condannati secondo il delitto, la regione in cui fu commesso e il sesso -

Anno

1953

Condannati secondo alcuni delitti, l'età e il sesso -

Anno

1953. . . . .

Entrati dallo stato di libertà, usciti in libertà e detenuti presenti a fine anno

Detenuti presenti a fine anno, per posizione giuridica -

Anno

1955.

(7)

INTRODUZIONE

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ED ATTRIBUZIONI

(l)

l -

ORGANI

La giustizia, in materia civile e penale, è amministrata :

dal giudice conciliatore ;

dal pretore ;

dal tribunale ;

dalla corte di assise ;

dalla corte di appello ;

dalla corte di cassazione.

Presso le corti ed il tribunale

è

costituito l'ufficio del pubblico m1mstero

rappre-sentato, rispettivamente, dal procuratore generale della Repubblica e dal procuratore

della Repubblica. Presso le preture non vi è ufficio di P. M. Il pretore, in materia

pe-nale, nel periodo istruttorio e nella fase di esecuzione dei suoi provvedimenti, partecipa,

nello stesso tempo, delle qualità di giudice e di pubblico ministero ; nel dibattimento,

invece, egli esplica esclusivamente funzioni giurisdizionali ed il pubblico ministero è

rappresentato da un altro organo (normalmente un avvocato incaricato per ogni singola

udienza o dibattiiiJ,ento ).

2 -

ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI

a)

Il giudice conciliatore è giudice singolo ; ha sede in ogni comune ; per i

co-muni divisi in borgate e frazioni e per quelli divisi in quartieri possono essere istituiti

distinti uffici di giudice conciliatore.

Il conciliatore ha solo competenza in materia civile.

b)

Il pretore ha sede in ogni capoluogo di mandamento (che comprende più

co-muni). Egli è giudice singolo ; nelle preture più importanti, che possono essere divise

in sezioni, è coadiuvato da pretori in sottordine.

Ha competenza in materia civile e penale.

In materia civile è giudice di primo grado, nei limiti fissati dalla legge, e di appello

avverso le sentenze del conciliatore ; in materia penale è solo giudice di primo grado.

c) Il tribunale ha sede in ogni capoluogo di circondario (che comprende più

man-damenti). E' organo collegiale (un magistrato di appello come presidente e due

magi-strati di tribunale come giudici) ; a seconda dell'importanza della sede ha un numero

variabile di giudici ed è, eventualmente, diviso in sezioni. Nei tribunali di maggiore

im-portanza il presidente è magistrato di cassazione.

Il tribunale ha competenza in materia civile e penale. E' giudice di primo grado·

per le materie non di competenza del pretore o del conciliatore ed è giudice di appello

avverso le sentenze pronunciate dal pretore. Per l'istruzione dei procedimenti penali è

costituito, in ogni tribunale, l'ufficio del giudice istruttore.

(8)

VIII

d)

In ogni capoluogo di distretto di corte 'di appello è costituito un tribunale per

i minori, che è organo collegiale di cui fa parte un membro onorario scelto tra gli esperti

in psicologia, psichiatria, etc.

e)

La corte di appello è organo collegiale che ha sede in ogni capoluogo di

di-stretto (che comprende più circondari) ; è formata da più sezioni (ciascuna con un

ma-gistrato di cassazione

<<

presidente di sezione

>>

e quattro magistrati di appello) ed

è

di-retta dal presidente.

Essa giudica sugli appelli proposti avverso le sentenze pronunciate in primo grado

dai tribunali, sia in materia civile che penale.

Fanno parte di essa la sezione istruttoria e la sezione per minorenni.

f)

La corte di cassazione ha sede in Roma, con giurisdizione su tutto il territorio

della Repubblica ; è costituita in sezioni (3 civili e 3 penali) e composta dal primo

pre-sidente, da presidenti di sezione e da consiglieri. Ciascuna sezione giudica con sette

votanti (un presidente e 6 consiglieri) ; le sezioni unite -

presiedute dal primo

. presidente- giudicano con 15 votanti. La corte di cassazione, come organo supremo della

giustizia, assicura l'esatta ossèrvanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del

diritto oggettivo nazionale,

il

rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e regola i

con-flitti di competenza e di attribuzione.

Presso la corte di cassazione le funzioni del pubblico ministero sono esercitate

dal-l'ufficio di procura generale, composto dal procuratore generale, da uno o più avvocati

generali e dai sostituti.

g)

Per la corte d'assise e la corte d'assise di appello si dirà appresso.

3 -

GIUSTIZIA PENALE

3 .l -

Fase istruttoria

(l)

Tale fase può essere svolta -

secondo la competenza -

dagli uffici seguenti :

procura della Repubblica, procura generale della Repubblica , ufficio di istruzione,

se-zione istruttoria, pretura.

UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO

a) Procure della Repubblica -

Il procuratore della Repubblica

è

capo della

po-lizia giudiziaria del circondario e quindi può procedere ad atti di popo-lizia giudiziaria ; in

ogni caso, ricevuta la notizia del reato, ove questa sia fondata, promuove l'azione penale,

altrimenti richiede al giudice istruttore presso il tribunale di pronunciare decreto di non

doversi procedere (salvo

il

contrario avviso del giudice istruttore stesso).

Nel caso di inizio dell'azione penale, questa deve essere condotta dal giudice

istrut-tore presso il tribunale (rito formale) o dallo stesso procuraistrut-tore della Repubblica (rito

sommario) a seconda della complessità o meno delle indagini.

A chiusura dell'istruttoria sommaria,

il

procuratore della Repubblica, se l'imputato

deve essere prosciolto, chiede al giudice istruttore presso il tribunale di pronunciare la

relativa sentenza ; altrimenti richiede al presidente del tribunale di emettere decreto di

citazione al dibattimento. Infine, nei casi di giudizio direttissimo,

il

procuratore della

Repubblica promuove l'azione mediante presentazione dell'imputato al giudice nel

di-battimento.

(9)

G

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STIZIA PENALE

CORTE

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CASSAZIONE

CORTE CORTE PROCURA

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ISTRUZIONE Appello da sentenze istruttorie

Sentenze di rinvio a giudizio del giudice istruttore e della sezione istruttoria

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Avocazione di procedimenti da parte della procura generale

Richiéste di decreti di citazione a giudizio del pubblico ministero avanti al tribunale o alla Corte di assise e richieste di procedimento al pretore

Richieste di istruzione formale (al giudice istruttore o alla sezione istruttoria)

- Appello da sentenze emesse a dibattimento o sommaria (al pretore)

Ricorso per cassazione avverso sentenze appellate

(10)

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ISTITUTO CEi"\TI<ALE Dl Sl'ATUVflCA

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FICIO

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CONCILIAZIONE

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(11)

Per

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UFFICI

ISTRUTTORI

IX

delle

rimettere alla sezione istruttoria le istruzioni per delitti

e del tribunale e, in tal caso,

le relative

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il

al

m grado di

istruttore

è

un giudice del

sia di

sono

l'ufficio di istruzione

emette sentenza di proscioglimento

avanti al

caso che vi sia

nrc>i'r>i'<>

istruisce con rito sommario

i

proce-corte di assise.

altresì

del-dal pretore ed

dell'azione

Circa

è

da ricordare che il giudice

per

detti

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le disposizioni

uuv11·~,

da lui compiuta,

(12)

ap-x

pelli proposti avverso le sentenze di proscioglimento dei giudici istruttori. Essa, peraltro,

in primo grado, può condurre l'istruttoria penale, nei casi in cui questa le sia stata

ri-messa dal procuratore generale.

Come sopra detto, a seguito del nuovo ordinamento delle corti d'assise, la sezione

istruttoria non

è

più competente a pronunciare le sentenze conclusive dell'istruttoria nei

procedimenti per i reati di competenza della corte di assise.

PRETURE

Nella fase istruttoria il pretore agisce soltanto in qualità di pubblico ministero. Egli

procede sempre col rito sommario, eccetto i casi in cui debba procedere a giudizio

di-rettissimo o per decreto penale di condanna.

Qualora, in seguito agli atti istruttori compiuti, il pretore riconosca di non doversi

procedere, pronuncia sentenza in tal senso, altrimenti emette decreto di citazione a giudizio.

Avverso le sentenze istruttorie del pretore, come si

è

già visto,

è

proponibile appello

avanti al giudice istruttore. Nei casi di manifesta infondatezza del fatto, egli emette

de-creto di impromovibilità dell'azione penale.

3.2 - Fase del giudizio (l)

Il giudizio, in pubblico dibattimento,

è

svolto -secondo la competenza -dai

se-guenti uffici : pretura, tribunale, corte di assise, corte di appello, corte di assise di

ap-pello, corte di cassazione.

PRETURE

In materia penale il pretore è giudice di primo grado per i reati per i quali la legge

stabilisce una pena detentiva (reclusione od arresto) non superiore nel massimo a tre

anni, ovvero una pena pecuniaria (multa o ammenda) qualunque ne sia l'ammontare,

sola o congiunta alla· predetta pena detentiva.

Forma particolare del giudizio pretorio

è

quello per decreto; invero

il

pretore, nei

procedimenti per reati perseguibili di ufficio, se ritiene di dover infliggere soltanto la

multa o l'ammenda può pronunciare la condanna per decreto senza procedere al

dibatti-mento. Avverso tale decreto il condannato può proporre opposizione allo stesso pretore

che, in tal caso, procede a giudizio in dibattimento.

TRIBUNALI E CORTI DI ASSISE

a)

Tribunali. -

In materia penale

il

tribunale

è giudice di appello avverso le

sentenze pronunciate dal pretore ed ha, in primo grado, la cognizione dei reati che non

sono attribuiti alla competenza della corte di assise o del pretore ; inoltre ha competenza

per tutti i reati finanziari. Avverso le sentenze del tribunale può appellarsi avanti la

corte di appello.

h)

Corti di assise

(2). -

Con la legge lO aprile 1951 n. 287, e successive

modifi-cazioni, che si

è

già avuto occasione di ricordare, sono stati riordinati i giudizi di Assise.

I cardini della riforma dell'ordinamento sono i seguenti :

l) istituzione del doppio grado di merito anche per giudizi di assise ; si hanno

perciò corti di assise (una per circolo ; sezioni del tribunale del capoluogo del circolo,

(1) Cfr. grafico corrispondente.

(13)

entro un anno

CORTI DI

sentenze delle corti di

(14)

x n

4

GIUSTIZIA

La

civile è amministrata dal giudice

dalla corte di

e dalla corte di cassazione {l).

CONCILIAZIONE

11

conciliatore ha

in primo grado in materia

a beni mobili e per le cause di sfratto per finita locazione

zionc di beni immobili di valore non

a lire

non

a lire duemila

il

conciliatore

decidere

relative a cause di Yalore non superiore a lire duemila sono

difetto di

o per incompetenza.

Il

conciliatore

in sede

oltre che contenziosa.

PRETURE

Il

materia civile è giudice di

per le cause di valore non

del

; inoltre è

in materia di

in

di sfratto per finita mezzadria

retto e per

per finita locazione ;

è

altresì

del condominio di case, per la consegna ed

il

rilascio

zata di cose mobili c di crediti e per l'esecuzione

di non fare.

singolo egli provvede direttamente

ed al

dal

Il

la

inoltre numerose attribuzioni dì carattere non

è

quella di sorveglianza sulle tutele dei

(giudice tutelare).

TRIBL'NALI

Il tribunale in materia civile è giudice di appello delle sentenze

dal pretore ed è giudice di primo grado per tutte le cause

del conciliatore o del pretore ; è altresì esclusivamente

cause in materia di imposte e tasse, per quelle relatiYe allo stato

persone cd ai diritti onorifici, per la querela di falso, per

causa di valore

ìndetermi-nabile e per la espropriazione forzata di cose immobili.

(15)

XIII

al

di cui il

avverso le sentenze emesse m

costituzione delle

e la procedibilità dell'appello e la

alcune

merito;

(16)

di

CUSTODIA PREVENTIVA

(17)

ciascun carcere

centrale e succursale e

le case di reclusione dove sono

i condannati

alla reclusione e all'arresto.

a

stabilimenti per adulti ;

anni 25 che non hanno

sco

n-destinati

presso le case

ammessi

dell'art. 227 del

o almeno

metà

(18)

sto lo

pena

all'uso di

a tale malattia ;

per delinquenti

le case dì reclusione per

STABILI:ìVlENTI PER MISURE AMMINISTRATIVE DI

Sono stabilimenti per l'esecuzione

misure

le colonie

le case di lavoro ;

i

manicomi giudiziari ,

le case di cura e di custodia ;

giudi>dari ;

l

le

Le

donne sono internate in stabilimenti

ovvero in sezioni distinte di tali stabilimenti.

sono

siano ostinatamente ribelli all'ordine e

internati affetti da tubercolosi o

sono

MINORI

Oltre

di

Sl

è

di

da

(19)

XVII

o,

(20)

AVVERTENZE ALLE TAVOLE

l -- I dati raccolti negli Annuari di statistiche giudiziarie risultano dalle

rileva-zioni eseguite dagli organi preposti alle statistiche stesse nei periodi cui le rilevarileva-zioni

si riferiscono e cioè dal Ministero di Grazia e Giustizia per gli anni 1862-1879 e

1907-1935, dalla Direzione Generale della Statistica per gli anni 1880-1906, dall'Istituto

Cen-trale di Statistica per gli anni dal 1936 in poi.

Le rilevazioni concernenti le carceri ed i riformatori nel periodo dal 1862 al 1918

vennero eseguite dal :\Iinistero dell'Interno.

2 -

l

dati relativi alle statistiche giudiziarie civili e penali vengono desunti dai

registri giornalieri istituiti nel 1879 per le statistiche penali e nel 1947 per le

statisti-che civili , per gli istituti di prevenzione e di pena

i

registri giornalieri vennero introdotti

nel 1933.

l

dati relativi all'attività notarile vengono invece desunti dai repertori esistenti

presso gli archivi notarili ; quelli sui protesti e sulle procedure concorsuali vengono

anch'essi desunti direttamente dagli atti d'ufficio presso

i

tribunali.

3

I dati desunti dai predetti documenti vengono trasmessi all'Istituto

Cen-trale di Statistica per mezzo di appositi modelli distinti per ciascuna specie di ufficio

diziario e per ciascun ramo di statistica.

Nel periodo postbellico detti modelli hanno formato oggetto di un'accurata

revi-sione al fine di adeguare la materia rilevata alle finalità generali delle statistiche

giudi-ziarie ; detta revisione è stata effettuata d'intesa col Ministero di Grazia e Giustizia

at-traverso l'apposita Commissione per le statistiche giudiziarie contemplata nel decreto

di trasferimento all'Istituto Centrale di Statistica di tale branca di rilevazioni.

4

Le rilevazioni concernenti le statistiche giudiziarie civili e penali e quelle

notarili, nonchè le rilevazioni sugli istituti di prevenzione e di pena, vengono

effet-tuate con periodicità trimestrale ; quelle sui protesti e sulle procedure concorsuali ve

n-gono invece effettuate con periodicità mensile.

I modelli di rilevazione vengono trasmessi direttamente all'Istituto Centrale di

Statistica che provvede alla revisione, elaborazione e pubblicazione del materiale.

I principali dati riassuntivi vengono pubblicati sul Bollettino mensile di statistica

e sulle altre pubblicazioni generali dell'Istituto.

I dati statistici sulla criminalità vengono desunti dalle schede individuali dei

con-dannati, raccolte nel casellario giudiziale centrale.

(21)
(22)
(23)

DISTRETTI DI CORTE DI APPELLO

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SEDI DI TRIBUNALE

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DI PRETURA

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: •••••

tWMERO DI PRETURE

ESISTENTI IN CIASCUN DISTRETTO DI CORTE 01 APPELLO

(24)

DISTRETTI Dr CORTE DI APPELLO

E

CAPOLUOGH

I

DI PROVINCIA

o

o

o

o

ISTITUTO Ci.;;NTRALE DI STATISTICA

o

o

.

..

o

o

o

o

o

DISTRETTI DI CORTE: DI APPELLO

0

CAPOLUOGHI DI PROVINCIA SEDI DI CORTE:

(25)
(26)

XXIII

schede per minorenni vengono inviate dai vari uffici giudiziari all'Istituto

Cen-trale

Statistica soltanto quando

i

provvedimenti sono

irrevocabili.

dati comprendono

i

minorenni

le cui

individuali sono

all'Isti-tuto

di Statistica a tutto ottobre 1956.

Si riportano qui di seguito alcune avvertenze da tener presenti per la lettura

delle Tavole :

12 .1.

Minorenni giudicati

Si intendono per tali gli individui di età inferiore ai

18

anni per i quali furono emessi prov·cedimenti irrevocabili dalla magistratura ordinaria

per delitti preveduti dal codice penale.

12.2.

Minorenni prosciolti

Si intendono per tali gli indiVJ•idui di etd inferiore ai

18

anni che la magistratura ordinaria prosciolse, con prov·cedinzento irrevocabae, sia m

istruttoria che in giudizio 'Per delitti preveduti dal codice penale.

12.3. :\Iinorenni condannati

Si intendono per tali gli individui dai

14

ai

18

annz

che furono condannati dalla magistratura ordinaria, per delitti pre·ceduti dal

co-dice penale, con sentenza irre'ù·ocabìle o con decreto esecutù·o.

12.

4.

Delitti

I delitti sono raggruppati in cinque categorie come da tabella indicata

al n. 10.6. Per alcune categorie sono stati posti in evidenza singoli delitti di

parti-colare pericolo sociale.

12. 5 . Concorso di delitti

I minorenni condannati con to stesso provudimento per più

delitti sono stati classificati, una sola volta, in relazione at delitto per cui il codice

prevede la pena piu grave.

12. 6. Pene

Tra i condannati atte pene detenti'ù·e sono compresi anche coloro che

fu-rono condannati, congiuntamente, alla pena detta multa.

13 -

Istituti di prevenzione e di pena -

I dati riguardano il movimento della

popolazione detenuta, internata e ricoverata nei vari stabilimenti carcerari e negli

IStituti per minori, la comistenza e lo stato giuridico di tale popolazione alla fine

di ogni anno considerat0 e qlcune notizie dì vita carcerana.

13

.1. A disposizione della Autorità giudiziaria. -

Sono considerati tali

i

detenuti in

attesa di adempimenti istruttori ; del giudizio di primo grado ; del giudizio di

ap-pello o di cassazione.

13.2. A disposizione dì altra Autorità

Sono considerati tali

i

detenuti fermati dalla

P.S. per motivi di ordine pubblico, per accertamenti, per rimpatrio, ecc.

13.3. Condannati

Si intendono coloro che, a seguito di sentenza di•venuta irrevocabile,

stanno scontando la pena dell'arresto o della reclusione o dell'ergastolo.

Nel caso di concorso di pene inflitte, viene considerata la pena che il detenuto

sta scontando alla mezzanotte del

31

dicembre.

(27)

XIX

-

La statistica giudiziaria civile e penale riflette essenzialmente l'attività dei

vari uffici

in primo o secondo grado, sia in materia contenziosa (istruttoria

e

che di Yolontaria giurisdizione (ad esempio, tutele).

I dati relatÌYÌ ai

van

anni riflettono l'attività giudiziaria nel quadro degli

ordi-namenti

e

dei codici e

vigenti negli anni cui le statistiche si riferiscono.

I

dati si riferiscono in generale alle

circoscrizioni giudiziarie

(distretti dì corte

di

circondari di tribunali, manda menti di preture) vigenti nei confini

terri-toriali dello Stato quali erano nei singoli anni cui i dati si riferiscono.

7

Attività giudiziaria ci'[·ile -

I

dati riflettono l'amministrazione della

gm-stizia civile da parte della magistratura ordinaria.

8

-~ Protesti e procedure concorsuali -

I

dati riportati riguardano

protesti,

concordati

i

fallimenti e le amministrazioni controllate.

9

Attività notarile -

I

dati si riferiscono agli atti per i quali i notai e le

per-sone autorizzate all'esercizio delle funzioni notarili hanno prestato il loro ministero.

Per le convenzioni sono considerate distintamente tutte quelle contenute in ciascun

atto pubblico o autenticato.

10

Attività giudiziaria penale -

I

dati riportati concernono l'amministrazione

in materia penale ed il numero dei reati e degli imputati sottoposti

a

oltre a notizie circa le pene inflitte, le dichiarazioni di delinquente e

di contravventore abituale, le misure di sicurezza, le grazie concesse, le riabilitazioni, ecc.

Per

la

corretta interpretazione dei dati si riportano qui di seguito alcune principali

avvertenze

cui si riferiscono

i

rimandi riportati in calce alle corrispondenti

tavole.

10.1.

Reati che hanno formato oggetto di un primo provvedimento da parte

del-l'autorità

l

dati comprendono tutti

i

fatti che hanno costituito

og-di denuncia all' autorìtd giuog-diziaria nell'anno inog-dicato e in anni precedenti e

in base ad un primo esame,

e

stata dalla stessa autoritd promossa azione

Restano pertanto esclusi: a)

i

reati, denunciati dalle carie autoritd

pub-bliche e da

i

quali

e

stato emesso dal Pretore o richiesto dal P.Af.

il decreto di impromovibilitd dell'azione penale ; b)

i

fatti che, pur costituendo

reato, non sono

a conoscenza dell' autoritd giudiziaria. Sono compresi

i

reati di autore

Sono considerati

i

reati prez,isti dal codice penale e da altri codici e leggi

accertati dalle Jll[agistrature ordinarie (preture e procure della Repubblica)

zvz

per

i

minorenni. Sono esclusi quelli accertati da Magistrature

(28)
(29)

L1

2.

(30)

XXII

semplice o fraudolenta ;) e per

<<

emissione di

vuoto

le

non vengono in atto trasmesse al casellario centrale.

Si riportano qui di seguito alcune aYYertenze concernenti

siderati nelle varie ta.-ole del capitolo in esame :

11.

l. Individui condannati

~

Per indiàdui condannati si i11tendono le

che

furono sottoposte a procedimento penale esaurito con decreto

o con sentenza

di condanna, pronunciati dalla J!Wljistratura ordinaria e dh·enuti

irre~·ocabili

anni riportati. Non e considerato, cioe, l'anno in

w

i il

deìitto fu commesso, ma

quello in cui il proV'fJedimento divenne irrevocabile.

Ogni individuo e considerato una sola 7·olta anche se nello stesso anno abbia

riportato più condanne.

11 .

2. Delitti

I delitti sono raggruppati m cznque

come da tahella indicata

al n.

10.6.

I dati sut condannati nel 1

Q

53 distinti secondo

!a

dd le

vengono ptesentati secondo la classificazione completa dei delitti.

11.3.

Concorso di delitti

Se un indì-z·iduo fu condannato cm1 la stessa sentenza

più delitti e stato classificato in rela.zione al delitto

cui il codice stabilisce la

pena più grarce.

11.4.

Condannati con precedenti penali

Sono considerati condannati con

pena!?: coloro che subirono precedenti

dal codice penale.

condanne per delitti

esclusi'l·amente

Per

i

condannati con precedenti penali, il delitto considerato

è

timo prm"cedimento di condanna preso a carico di ciascuno.

dell'ul-11.5. Pene

Tra i condannati a pene detentiz·e sono compresi anche coloro che

condannati congiuntamente a tali pene e a quella della multa.

fu

caso di concorso

di delitti, si

e

messa in en'denza la pena complessinl risultante dalla sentenza ,

cio

giustifica come tal·volta si trm•i indicata una pena diTersa

e misura da

quella stabilita per il delitto più grau

(ndi l l.

11.6. Età

Sono considerati minorenni gli indìddui da

14

anm

11.

7. Professioni -- Nell'esporre i dati sui condannati secondo le

sionali

è

stata adottata la classificazione sistematica dei

condizioni non professionali dell'Istituto Centrale di Statistica

le classificazioni professionali», edizione 1955).

a meno di

18.

12 --

Delinquenza minorile

I dati pubblicati si riferiscono a m1norenm

dicati con provvedimento irrevocabile nel

1953.

Questi dati, come già avvertito, sono desunti dalla scheda indiYidualc per

mino-renni denunciati per delitti istituita dal :\Iinistero di Grazia e Ciustizia nel nowmbrc

1933

e

riveduta dalla Commissione delle statistiche giudiziarie nel

1946.

La compilazione di detta scheda fu iniziata nel

1934,

anno in cui furono istituiti

i

Centri di rieducazione per minorenni >>

e

cominciarono a funzionare

(31)

G!CD!ZIAR!

Uffici di conciliazione , ,

TOTALE

TOTALE o

TO'L\LE GE'<ElC\LE, (a) Pendenza rt.."ttificata per gli

1. ATTIVITÀ GIUDIZIARIA CIVILE

MOVIMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

PRil\IO GRADO

GR·\DO DI ,\PPELLO E DI CASSAZIONE 62631 5,086! 170 7831 17 0061 16,95011 1901451 4,6491 4 807 45°6451 4S 044/

l

l 522 4051 545 1061 585 1955 123 0462 2270608 153,344 802 505,216

TAV. 2 PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE ESAURITI, SECONDO LE FASI DEL GIUDIZIO (a)

CFF!Cl GlCDIZL\Hl TOTALE o TOTALE GE'<ERALEO PRIMO GRADO GRADO DI APPELLO 3 81911 15 279;1 190546! 5161 946' 14621 2 o 924, 26 1541 3+81 71Si 8371 L900[ l 220 0141 FASE DECISORIA 4,665 130 !20 11 0281 1955 30921: 13 03011 12 962 14 862 2, 2900SS 29.9131 30.766 22.5tai! 161.599 t7t.498 1 178.826

in cognìzione diretta e della Corte di """"·"'"'"• che

ven-nnxessttali : essi rappresentanoj in ciascuno degli anni circa

TAV.

3

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE ESAURITI CON SENTENZA DEFINITIVA, SECONDO IL MODO DI COSTITUZIONE DELLE PARTI

CFFICJ GICDIZlARl (a)

il

I::-.; CO:\i"TR:\DDTTTOIHO I:--: CO~TL'\IACIA ToTALE

1952

l

1953

!

1954

!

1955

i!

1952

11953 11954

l

1955 1952

11953

!

1954

11955

GR,\ DO DI APPELLO 3 8281

~~11

1411 931 5 2421 4 6651 3.9211 3 28S 12.592,

5ìll

4381

12.642 13 120 13

0301

12.616 12

6441

3231 247, 318, 10.684, 112811 12 962 14.862 TOTALE . 29 0641 L 0011 9591

8491

2B.5ss! 29 ossi 29.913 30.766 l 57

3031

l

i

l

TOTALE GE'<ERALE., 172.6011 53 7621 62 503 222.1911227.4561 235 104 234 945 l l

(32)

4

TAV.

4

TO'L\LE (a) la (a} GRADO

+6

HO

69 257 GRADO DI APPELLO 1

TAV.

5

~~ SENTENZE SECONDO L'ESITO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE

(33)

...

1954 ... DEl 10.000 20.000 '" 30.000 " Da 30.001 a 40.000 ' 40.001 a 50.000 ' Oltre 50.000 TAV.

8

TOTALE ..

PROTESTI E PROCEDURE CONCORSUALI

SPECIE DEI TITOLI DI CREDITO E LA QUALITÀ DEI PROTESTATI

NDIVIDUI 82.493 73" 139 86 306 12"285 90"226 13"201 438 83" 188 14 337 SOCIETA 192" 963 368 793 248"800 20"292 1.856 398.219 120 9o543 2"064 189.417 27"828 8.417 2466 536.547 TOTALE 1.564"266 68.580 93"228 11.882 4.465 694 163.154 760 2.062"316 93.431 96.199 14.141 5"805 938 213.332 99" 769 15.265 7.240.188 269.811 139.266 93 "605 16 803 8"761377

(34)

6

DATI GENERALI

TAV.

9

AMMINISTRAZIONI CONTROLLATE- CONCORDATI PREVENTIVI PROPOSTI

lNDVSTR!A 8 !O

l

6 18 8.284

l

Il 9 17 : 7 26

n

5 28

i

17 33 li 7 21 11 28!! 4 15 l 7 19

~

13 6 28 4 028

l

1955 3 14

!

10 17 6 643 24

CO:VlMERCIO E SERVIZI VAHl

81 5

l

13 i! 12

t?

l

l i 18

'l

530

l

l

l

3 i 4 ·l l

li

i 41 5

l

8

il

!O 1 2

l

l 3

l

7

,,

l 18 l l ALTRE ATTIVITÀ

~l

zl

l

lO •l

l

1 l

li

2

i

11

l

"i 2 015

l

l

li

2

mi

289 TOTALE 17 15 : 1*

l

32 Il 21 8 44 6 33 l 39

il

33 11 65 7 21

l

8 l 28

!i

22 13 54 1955 ' 7 17

l

!O

l

24

!,

li 17 44 6. 729

l

Il

(a) Comprese le dì fatto.

TAV.

10

FALLIMENTI DICHIARATI, SECONDO LA QUALITÀ E L'ATTIVITÀ ECONOMICA DEI FALLITI

DITTE SociETÀ

TOTALE

!:S'DIVI"' DI

D L'ALI FATTO Gfu~ERALE

(35)

PROTESTI

PROCEDL~

CONCORSUALI

TAV.

11

FALLIMENTI DICHIARATI, SECONDO RAMI E CLASSI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

C00.1U~ICAZI01\:L . 279 188

l

4/ 87

l

5.610 6.009

7

4. 538 L!61 398 312 12 74 6 7 076

TAV. 12 FALLIMENTI CHIUSI, SECONDO CLASSI DI VALORE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO (a)

A."\NO 1953

3. 748119" 046.

z

(36)
(37)

3. ATTIVITÀ NOTARILE

TAV. 14 ~ATTI NOTARILI E CONVENZIONI IN ESSI CONTENUTE

A T T I COXYE);ZIOXI

Atti pubblici .. In atti pubblici .

Atti autenticati . In

TOTALE. TOTALE.

TAV.

15

~PRINCIPALI CONVENZIONI CONTENUTE NEGLI ATTI NOTARILI

CO.'<VE-"!ZIO-"!l 1952 1953 1954 1955 COXVE);ZlOXl l. Costituzioni di rendita .. 2. 3. Riconoscimenti di figli. 4, Testan1enti . 5. Successioni 6. Donazioni ... 7. Enfiteusi ... 8. Costituzioni di servitù . 9. Comunioni di beni 11. Vendite di autoveicoli ... 12. Vendite di inunobili. 13. Permute 14. Locazioni ... 15. Contratti agrari . 16. Appalti ... .. 17. Mandati e procure . Protesti . . . .. 18. Depositi ... . convenzioni .. , ... 19. Comodati 20. Mutui ... , ... . TOTALE.,.

(a) Compresi, fino al 1933t nelle (,:Altre convenzioni t.

(38)

4. ATTIVITÀ GIUDIZIARIA PENALE

TAV.

16.-

MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI

SOPRAVVENUTI ESAURITI

Il

PENDENTI A FINE ANNO

!--19_5_2~.-1_9_5_3~,--1-9-54--~-1-9-55--!l---19_5_2

__

~_19_5_3

__

,.-1_9_5_4~,--1_9_5_5_~--

1

·-~-~

2

--~-\-

9

1_?

__

7

,-1-9-54~,~19_5

__ 5

PERIODO ANTERIORE AL GIUDIZIO

Preture ... 1.545.903 1.522.1291.612.2521.752.933 1.579.029 1.541.046 1.796.260 1.686.054 Procure presso i tribun'lli 517.547 514.840 556.412 587.921 533.015 521.557 556.945 580.902 Procure presso i tribunali

per minorenni ... 29.649 27.054 28.332 30.795 31.614 26.357 29.482 30.345 Uffici di istruzione ... 237.268 233.803 251.868 241.801 240.924 239.301 256.215 241.524

Sezioni istruttorie ...

l

254 191 202 191 289 254 197 221

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Preture ... ·1 273.7031254.5411209.2331254.0301:

279.2571254.0901238.5301247.765~

Tribunali... 79.422 74.482 63.904 64.758 79.212 81.188 86.448 64.624 Tribunali per minorenni 14.944 13.706 16.550 15.113 15.258 14.051 16.511 15.126 Corti di assise. .. .. .. .. 1.940 1.627 1.537 1.450 2.126 1.895 1.675 1.366

GIUDIZIO IN GRADO DI APPELLO O DI CASSAZIONE Tribunali ... 39.669 40.930 29.513 35.993

33.8981 37.746 46.272 33.417 Corti di appello ... 24.790 25.340 21.849 22.602 21.740 23.901 28.347 22.493 Sezioni di Corte di

appel-lo per minorenni ... 334 390 314 343 391 370 363 329

Corti di assise di appello 2.554 1.754 1.272 1.151 1.9841 1.959 1.668 1.249 Corte di cassazione .... 21.373 28.683 19.650 25.252 14.930 18.393 29.969 34.930

(a) Alcune pendenze sono state rettificate.

448.915 50.159 3.430 33.170 190 78.9971 67.893 1.956 1.279 24.836 16.032 107 1.884 30:068 428.804 244.467 311.346 43.443 42.810 49.829 4.127 2.977 3.427 27.704 23.337 23.614 127 132 102 77.581148.337154.602 59.590 37.804 37.938 1. 607 1. 646 1. 633 1 . 027 889 973 27.510 10.932 13.508 17.471 10.973 11.082 127 78 92 1.675 1.279 1.181 40.362 30.043 20.365

TAV.

17.-

PROCEDIMENTI ESAURITI DALLA CORTE DI CASSAZIONE

GIUDIZI ORDINARI Ricorsi contro sentenze di A N N I

giu- corti se- corti

p re- dici

tribu-di zioni di tori istrut- nali assise istrut- a

p-tori tori e pello

1952 ... 3.8081 43 4.358 1.857 69 4.439 1953 ... 2.709 32 5.670 1.279 54 7.529 1954 ... 5.0381 33 12.237 124 49 11.246 1955 ... 8.455 88 16.378 156 74 8.625 corti di T o-assise tale con-di ap- flitti pello 3 14.577 114 796 18.069 130 1.025 29.752 66 760 34.536 126 GIUDIZI SPECIALI In merito a ricorsi

rimes-straor- revi- altri sioni dinari sioni ricorsi

54 12 115 58 45 27 88 48 16 17 73 50 74 19 112 73 T o-tale 353 338 222 404 T o-tale 14.930 18.40 29.97 7 4 34.940

TAV.

18.-

SOSPENSIONI CONDIZIONALI l>ELLA PENA; LIBERAZIONI CONDIZIONALI ; GRAZIE; RIABILITAZIONI; ESTRADIZIONI l ESTRADIZIONI

l

DOMANDE DI GRAZIA CONCESSE SOSPEN- LIBERA-SIONI

CON-A N N I DIZIONALI liONI DIZIONALI CON- Concesse RIABILI-T AZIONI

DELLA CONCESSE Pervenute All'Italia Dall'Italia

PENA

a maschi la femminei Totale

1952 ... 80.988 962 15.869 1.994 535 2.529 9.794 69 30

1953 ... 71.037 694 15.936 2.064 474 2.538 12.944 71 29

1954 ... 49.636 204 10.734 627 133 760 11.535 99 48

(39)

ATTIVITÀ GIUDIZIARIA PENALE

TAV.

19-

REATI CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI UN PRIMO PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL' AUTORIT A' GIUDIZIARIA (*)

A -TOTALE E A CARICO DI AUTORI IGNOTI

TOTALE A CARICO DI AUTORI IGNOTI

REATI

l

l

l

l

l

l

1952 1953 1954 1955 1952 1953

l

1954 1. Contro la persona ... 193.879 213.5P3 247.996 222.981 14.680 13.818 15.232 1.1 CoNTRO LA VITA ...•....•. 6.688 6.447 7. 309 8.037 858 542 587

Omicidi volontari consumati ...•.•.... 1.337 837 882 944 409 129 184

Omicidi volontari tentati

...

579 767 736 807 89 128 104

lnfanticidi per causa d'onore ...•.... 135 99 89 113 40 34 30

Omicidi preterintenzionali . . . 84 70 78 71 7 4 9

Omicidi colposi . . ...•...•...• 4.553 4.674 5.524 6.102 313 247 260 1.2 CONTRO L'INCOLUMITÀ E LA LIBERTÀ

INDIVIDUALE . . . • 144.946 164.055 190.984 176.302 13.123 12.757 14.207 Percosse, lesioni personali volontarie ... 113.558 80.233 85.045 67.460 11.508 3.911 2.962 Lesioni personali colpose. (a) ...

...

50.391 70.255 80.026

...

7.592 10.173 Rissa, abbandono di incapace, ecc ... 5.280 4.497 5.009 4.471 390 268 319 Violenza privata, minaccia, ecc.

...

26.108 28.934 30.675 24.345 1.225 986 753 1.3 INGIURIE E DIFFAMAZIONI

...

42.245 43.091 49.703 38.642 699 519 438

2. Contro la famiglia, la moralità e il buon

costume ... 24.717 24.185 29.625 25.456 577 833 431 2.1 CONTRO LA FAMIGLIA ....••...•... 15.830 15.468 20.017 16.158 125 107 43 2.2 CONTRO LA MORALITÀ, IL BUON

CO-STUME E LA SANITÀ DELLA STIRPE ... 8.887 8. 717 9.608 9.298 452 726 388

Moralità pubblica e buon costume 7. 783 7.688 8.675 8.464 326 536 288

Sanità della stirpe . . . 1.104 1.029 933 834 126 190 100

3. Contro il patrimonio

···

326.006 300.899 329.574 298.704 189.428 176.482 191.608 3.1 FURTI ...•..•... 250.902 230.909 252.494 239.414 175.269 164.974 180.494 3.2 RAPINE E DANNI o . . . 29.665 29.591 33.483 24.219 6. 931 7.051 7.502

Rapine, estorsioni, sequestn di persona

consumati ...•....•..•...•..• 2.580 1.855 1. 792 2.055 1.336 707 744

Rapine, estorsioni, sequestri di persona

tentati ...••....•...•... 701 740 974 987 349 344 481

Danni a cose, animali, terreni, ecc ....• 26.384 26.996 30.717 21.177 5.246 6.000 6.277 3.3 TRUFFE E ALTRE FRODI

. ···

45.439 40.399 43.597 35.071 7.228 4.457 3.612

' · Contro l'economia e la fede pubblica .. 39.537 36.076 40.743 35.040 11.044 7.259 5.510 4.1 CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA,

L'IN-DUSTRIA E IL COMMERCIO . . . • . . . 17.113 18.293 23.975 20.177 323 230 232

Economia, industria e commercio ... 8.076 7.067 9.131 8.330 76 62 62

Bancarotta e delitti in materia

com-merciale ....•...•.•...•... 9.037 11.226 14.844 11.847 247 168 170 4.2 CONTRO L1INCOLUMITÀ PUBBLICA

...

5.889 5.254 5.835 5.385 3.368 2.986 3.509 1:.3 CONTRO LA FEDE PUBBLICA ....••..•.. 16.535 12.529 10.933 9.478 7.353 4.043 1. 769 Falsità in monete •...•..•..•... 6.049 3.718 1.712 1.193 5.07~ 2.949 1.119 Falsità in atti e persone ... 10.486 8.811 9.221 8.285 2.278 1.094 650

5. Contro lo Stato, l'ordine pubblico ed

altre istituzioni sociali

...

32.165 33.411 41.548 35.576 578 685 561

5.1 CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO •. 329 384 289 217 16 23 17

5.2 CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 21.172 22.645 28.909 24.965 222 346 314 Violenza, resistenza, oltraggio ..•..•... 7.652 7.895 8.464 6.750 60 105 114

Malversazione, peculato, ecc. 1.462 1.613 1.455 1.278 28 46 18

Rivelazione di segreti di ufficio, ecc .••. 12.058 13.137 18.990 16.937 134 195 182 5.3 CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA

GIU-STIZIA

...

9.654 9.540 11.575 9.597 119 181 131

5.4 CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO, ECC. 423 396 325 272 54 88 38

5.5 CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

.

···

587 446 450 525 167 47 61

Totale delitti preveduti dal C.P. e dalle

leJaaU in materia commerciale .... 616.304 608.164 689.486 617.757 216.307 199.077 213.342

6 • Preveduti da altri codici e lea111i speciali 104.821 107.405 114.686 91.073 11.787 17.053 6.783 Leggi finanziarie .•...•... 34.061 39.157 34.532 31.661 3.509 4.243 4.919

Leggi elettorali . . ...•..•....• 348 502 653 80 53 134 22

Leggi contro il fascismo ...•..• 193 164 139 83 23 20 10

Altri codici e leggi speciali ...•.•• 70.219 67.582 79.362 59.249 8.202 12.656 1.832

Totale delittJ ... 721.125 715.569 804.172 708.830 228.094 216.130 220.125

Contravvenzioni

...

808.759 713.039 913.951 820.984 5.166 5.781 5.804

TOTALE REATI ... l. 529.884 1.428.608 l. 718.123 1.529.814 233.260 221.911 225.929 (•) Cfr. • Avvertenze • nn. 10.1, 10.6.

(a) I dati per l'anno 1952 sono compresi nella voce «lesioni personali volontarie •.

(40)

12

DATI GENERALI

Segue TAV.

1 9 -

REATI CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI UN PRIMO PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA (*)

B - A CARICO DI MAGGIORENNI E DI MINORENNI

A CARICO DI MAGGIORENNI A CARICO DI MINORENNI

REATI

l---.---.---~---ll---~---.---~---1952

l

1953

l

1954

l

1955 1952

l

1953

l

1954

l

1955

1. Contro la persona ... . 1.1 CONTRO LA VITA •••••••••..•••••••••

Omicidi volontari consumati. ... . Omicidi volontari tentati ... . lnfanticidi per causa d'onore ... . Omicidi preterintenzionali . . ... . Omicidi colposi . . ... . 1.2 CONTRO L'INCOLUMITÀ E LA LIBERTÀ INDIVIDUALE .••••••••••••••• • • • • • • • •

Percosse, lesioni personali volontarie .. . Lesioni personali colpose (a) ... · .. . Rissa, abbandono di incapace, ecc ... . Violenza privata, minaccia, ecc ... . 1.3 INGIURIE E DIFFAMAZIONI ••••..••••••

2. Contro la famhUia, la moralità e il

buon costume ... .

2.1 CONTRO LA FAMIGLIA •.•••••••.••••••

2.2 CONTRO LA MORALITÀ, IL BUON CO-STUME E LA SANITÀ DELLA STIRPE ••••••

Moralità pubblica e buon costume ... . Sanità della stirpe ... .

3, Contro il patrimonio ... .

3.1 FURTI. ••••.••••••••••••••.•••••••••

3.2 RAPINE E DANNI •••••••••.•••••••.•

Rapine, estorsioni, sequestri di persona consumati. ... . Rapine, estorsioni, sequestri di persona tentati ... . Danni a cose, animali, terreni, ecc ... . 3.3 TRUFFE E ALTRE FRODI •••••••.••••••

' · Contro l'economia e la fede pubblica ..

4.1 CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'IN-DUSTRIA E IL COMMERCIO ..••..••••••

Economia, industria e commercio ... Bancarotta e delitti in materia com-merciale ... . 4.2 CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA ••••••

4.3 CONTRO LA FEDE PUBBLICA •••••••••••

Falsità in monete ... . Falsità in atti e persone ... .

5. Contro lo Stato, l'ordine pubblico ed altre istituzioni sociali ... .

5.1 CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO ••

5.2 CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Violenza, resistenza, oltraggio ... . Malversazione, peculato, ecc ... . Rivelazione di segreti di ufficio, ecc ... . 5.3 CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIU-STIZIA ••.•....••.•••••••••••••••••.

5.4 CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO, ECC ••

5.5 CONTRO L'ORDINE PUBBLICO • • •••••••

Totale delitti preveduti dal C.P. e dalle

le~aU in materia commerciale ....

6. Preveduti da altri codici e le!l!li speciali

Leggi finanziarie ... . Leggi elettorali . . ... . Leggi contro il fascismo ... . Altri codici e leggi speciali ... .

Totale delitti ... . Contravvenzioni .... 173.982 5.626 897 466 90 69 4.104 127.233 98.105 4.675 24.453 41.123 23.302 15.583 7.719 6.758 961 126.656 67.933 20.918 1.171 316 19.431 37.805 27.962 16.668 7.905 8.763 2.359 8.935 951 7.984 31.062 312 20.655 7.385 1.422 11.848 9.344 359 392 382.964 91.356 29.982 294 170 60.910 474.320 794.581 194.430

l

5.701 683 612 62 64 4.280 146.535 73.068 41.863 4.050 27.554 42.194 22.589 15.231 7.358 6.536 822 116.257 59.706 20.951 1.057 356 19.538 35.600 28.372 17.959 6.922 11.037 2.101 8.312 749 7.563 32.227 351 22.008 7.589 1.552 12.867 9.199 285 384 393.875 89.245 34.558 359 143 54.185 483.120 700.626 227.284 6.536 678 611 54 62 5.131 171.880 79.732 58.133 4.523 29.492 48.868 28.373 19.840 8.533 7.715 818 129.484 65.396 24.413 949 435 23.029 39.675 34.827 23.657 8.990 14.667 2.200 8.970 583 8.387 40.491 269 28.306 8.181 1.426 18.699 11.280 272 364 460.459 107.004 28.971 631 128 77.274 567.463 900.862 198.621 7.144 708 696 61 60 5.619 153.789 61.694 65.367 3.778 22.950 37.688 24.201 15.934 8.267 7.531 736 91.852 45.609 15.061 1.154 410 13.497 31.182 29.401 19.665 8.107 11.558 1.863 7.873 662 7.211 34.434 186 24.413 6.523 1.235 16.655 9.295 225 315 378.509 83.987 26.355 62 78 57.492 462.496 807.675 TOTALE REATI ... 1.268.901 1.183.746 1.468.325 1.270.171 (•) Cfr. •Avvertenze" nn. 10.1, 10.6.

(a) Cfr. nota corrispondente a pa~ina precedente.

(41)

ATTIVITÀ GIUDIZIARIA PENALE

TAV.

20

-IMPUTATI DENUNCIATI E IMPUTATI GIUDICATI

UFFICI GIUDIZIARI IMPUTATI 1952 TOTALE 1953 1954 1955 DENUNCIATI PRETURE . ... 1.240.938 1.175.351 1.505.477 1.221.817 PROCURE •...•. , ••••••.•...•.•..•...• 178.772 163.015 156.106 140.949 TOTALE... • . . • • • . . . . • 1.419. 710 1. 338.366 1. 661.583 1. 362.766 GIUDICATI IN PRIMO GRADO

PRETURE . . . ... ,1.110.737 Prosciolti . . . 458.764 Condannati . . . . 651.973 per delitti . • . . . • . . . • • . • . • . . . • • . 152.041 per contraVtJenzioni .. • • . . • . • . . . • . • . • • • 499. 932 TRIBUNALI (a) • . • • • • • • . • • • • . • • • • . . • . • . • . • 204.944 Prosciolti... 119.013 Condannati. . . . . • . • . . . 85.931 per delitti • . . . • . . . • . . . • • • . . • . . . • . . 82. 437 per contraVtJenzioni . . . . • . . . • • . • • . • . . . 3. 494 CORTI DI AsSISE (b) .. • • . . . .. • • . • • . • . . . . . . 6.204 Prosciolti . . . 2. 406 Condannati . . . . • . . . 3. 798 per delitti . • . . • • . . . • • . • • . . . . • . • . • • . • . 3. 693 per contravvenzioni ..•.•••••••••.••.•.•. 105 1.164.707 583.677 581.030 130.986 450.044 199.258 118.003 81.255 78.052 3.203 5.121 1.818 3.303 3.166 137 1.442.025 895.556 546.469 116.964 429.505 227.585 164.003 63.582 61.860 1.722 3.823 1.618 2.205 2.167 38 1.055.358 467.164 588.194 136.796 451.398 156.006 96.593 59.413 57.201 2.212 3.119 1.041 2.078 1.984 94 TOTALE ... 1.321.885 1.369.086 1.673.433 1.214.483 GIUDICATI IN APPELLO Prosciolti ... .

per conferma di proscioglimento ...••... gid condannati in primo grado . •.•...

Condannati . . ... .

per cOTiferma di condanna .•...••... già assolti in primo grado . .•...•...

Imputati per i quali fu dichiarato inammis-sibile l'appello ... .

Impu~ati per i quali fu dichiarata estinta l az1one ...•... TOTALE ... . 20.719 6.770 13.949 61.073 56.246 4.827 3.300 4.301 89.393 19.962 6.613 13.349 60.717 58.215 2.502 3.100 12.148 95.927 13.373 4.650 8.723 43.800 42.236 1.564 2.408 60.789 120.370 (a) Sono compresi i dati degli uffici di istruzione e dei tribunali per minorenni. (b) Sono compresi i dati delle sezioni istruttorie.

(42)

14

DATI GENERALI

TAV.

21

-PENE INFUTTE

TOTALE MINORENNI PENE INFLITTE 1952 1953 1954 1955 1952 1953 1954 1955

l

PRETURE Reclusione ... 77.383 61.302 47.625 51.820 926 626 416

l

486 Arresto.

···

23.940 20.831 21.708 21.773 60 56 44 74 Multa ... 114.515 101.767 95.813 112.284 896 655 444 525 Ammenda ...•... 502.595 450.534 428.956 460.574 3.242 2.382 1.895 2.439 TRIBUNALI Reclusione ... 61.161 54.686 44.780 41.540 1.174 1.032 810 752 Arresto . . . 2.109 2.396 1.643 1. 792 21 29 39 29 Multa ... 47.442 44.446 33.330 29.821 893 807 584 692 Ammenda . . . 5.792 5.096 2.565 3.549 66 66 34 58 CORTI DI ASSISE Ergastolo ... : ... 113 91 55 45 Reclusione ...•... 3.349 2.994 2.040 1.803 67 47 49 37 Arresto . . . 457 328 152 383 2 3

=~-~a·.·.·:::::::::::::::::::::::::::

l

1.916 412 1.489 310 968 100 784 200 48 27 29 8 22 2 TOTALE ERGASTOLO ... 113 91 55 45 RECLUSIONE ... 141.893 118.982 94.445 95.163 2.167 1. 705 1.275 1.275 ARRESTO ... 26.506 23.555 23.503 23.948 83 87 86 108 MULTA ... 163.873 147.702 130.111 142.889 1.837 1.489 1.057 1.239 AMMENDA ... 508.799 455.940 431.621 464.323 3.308 2.453 1.937 2.499

TAV.

22.

MISURE DI SICUREZZA APPLICATE

DETENTIVE NON DETENTIVE

ANNI Totale

Preture

(43)

TAV.

23

DELITTI

1 . Contro la persona ...

libertà individuale

2. Contro la faml~lla, la moralità e il buon

costume .. 3. 4. 2.1 Contro la Contro la 2.3 ( 'untn; la e il buon costum{'. della '>tirpe. Contro il patrimonio. 3.1 Furti .. 3.2 danni 3.3 e altre frodi Contro l'economia e la 4.1 4.2 4.3 fede pubblica ... l'industri:l e

5. Contro lo Stato, l'ordine pubblico e altre tstituz!oni sociali. . . . . . . . 5.1 Contro 5.2 Contro 5.3 c~)ntro 5.4 Conrro 5.5 Contro TOTALE ... Contro la persona. . . . . . . . . 1.1 Ia vita . . . ,. .

Ll l'incolwnità eIa libertà individuale 1.3 e difTam.azioui .

2. Contro la fami~lia, la mooraiità e Il buon

costume. . . . . . , ... la 3. Contro Il patrimonio ... . 3.1 Furti .. e danni e altre frodi

4. Contro l'economia

e

la fede pubblica ... 4.1

4.2 4.3

pubblica, l'industria e

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