Ricusazione giudice: ultime sentenze
Autore: Redazione | 24/09/2021
La dichiarazione di ricusazione del giudice preceduta da un formale invito ad astenersi.
Modalità di presentazione della dichiarazione di ricusazione del giudice
Allorquando l’accertamento sulla regolare costituzione delle parti compiuto alla prima udienza non sia stato completato (nella specie, l’udienza era stata rinviata per rinnovare la notificazione a una persona offesa), ai fini della ricusazione del giudice si versa nell’ipotesi di cui al comma 1 del codice di procedura penale, quanto alle modalità anche temporali di presentazione della dichiarazione (secondo la Corte, quindi, erroneamente la corte di appello, nel dichiarare inammissibile per asserita tardività la dichiarazione di ricusazione presentata dalla Procura della Repubblica, aveva evocato l’applicabilità della diversa disciplina di cui all’articolo 38, comma 2, del codice di procedura penale, trascurando di considerare che l’articolo 38, nei commi 1 e 2, disciplina due situazioni differenti e alternative, per le quali sono previste scansioni e termini diversi per la presentazione della dichiarazione di ricusazione: riguardando il comma 1 l’ipotesi della ricusazione per causa già nota, e il comma 2 quella della sopravvenuta insorgenza o conoscenza della causa di ricusazione).
Cassazione penale sez. VI, 21/06/2021, n.26464
Ricusazione giudice e limitazione dell’ambito della funzione pregiudicante
Affinché possa parlarsi di “parzialità” del giudice, occorre individuare un effetto condizionante della decisione da lui assunta in precedenza, capace di distorcere ovvero di influenzare il giudizio successivo. È necessario, dunque, accertare se le valutazioni compiute dal giudice ricusato nell’altro processo riguardino lo stesso fatto e, in caso negativo, se possano interpretarsi analogicamente le norme sulla ricusazione.
Tuttavia, le norme sulla ricusazione non ammettono interpretazione estensiva o analogica, e, quindi, non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 c.p.p. che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto – non espressamente considerati dall’ordinamento – a quelli oggetto di specifica regolamentazione. La funzione pregiudicante può essere ravvisata non già in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo ovvero in
altro procedimento penale, a carico dello stesso imputato, bensì soltanto in una valutazione di merito espressa dal giudice, sia sulla sussistenza del medesimo fatto di reato, sia sulla colpevolezza dello stesso imputato
Cassazione penale sez. III, 21/05/2021, n.32630
Consiglio Nazionale Forense: da chi può essere decisa la ricusazione?
L’istanza di ricusazione del giudice non può essere decisa nel merito dal giudice ricusato, ma rimesse a quello competente per decidere. E ciò vale anche per il processo davanti al Consiglio Nazionale Forense avente ad oggetto l’impugnazione delle decisioni disciplinari.
Sebbene valga il principio secondo cui spetta pur sempre al collegio ricusato una sommaria delibazione dell’ammissibilità del ricorso, rimane indefettibile la devoluzione della questione al giudice competente a decidere sulla ricusazione stessa; la patente inammissibilità del ricorso non assume infatti, in nessun caso, valore ostativo alla rimessione del ricorso per ricusazione al giudice competente, ma unicamente alla sospensione del giudizio principale.
Cassazione civile sez. un., 13/01/2021, n.461
Giudice dell’udienza preliminare
Non è causa di ricusazione del giudice dell’udienza preliminare l’aver disposto il rinvio a giudizio del concorrente morale nel reato, qualora sia chiamato a vagliare la richiesta di rinvio a giudizio dell’unico concorrente materiale nel medesimo reato.
Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.1215
Dichiarazione di ricusazione proposta in udienza preliminare
È tempestiva la dichiarazione di ricusazione proposta in udienza preliminare dalla difesa dell’imputato prima della decisione sulla richiesta di esclusione della parte
civile, che rappresenta il momento conclusivo della fase di accertamento della regolare costituzione delle parti, oltre il quale, ai sensi dell’art. 38, comma 1, c.p.p., la ricusazione non è più consentita.
Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.1215
Indebita manifestazione del proprio convincimento
Via libera alla ricusazione del presidente del collegio del tribunale che esprime indebitamente le sue valutazioni su una prova testimoniale, anticipando così la sua valutazione. A dirlo è la Cassazione accogliendo il ricorso della parte civile nell’ambito di un processo per truffa. Per la Suprema corte il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice, su fatti oggetto di imputazione, c’è quando l’esternazione viene espressa senza alcuna necessità e al di fuori di ogni collegamento con le funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale.
Cassazione penale sez. II, 24/07/2020, n.26974
Ricusazione del giudice dell’udienza preliminare
In caso di accoglimento della istanza di ricusazione del giudice dell’udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio – emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione – non conserva efficacia ed è affetto da nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a).
Cassazione penale sez. un., 16/07/2020, n.37207
Ricusazione del giudice: natura e ratio
La ricusazione del giudice consiste in un diritto potestativo processuale che la legge riconosce a ciascuna parte nei casi in il giudice si trova in una delle situazioni indicate dall’art. 51, comma 1, c.p.c., ovverosia allorquando si verifica un’ipotesi di astensione del giudice e il procedimento appositamente previsto dall’articolo 51
del codice di rito non viene attivato d’ufficio. La ratio della norma è quella di garantire l’imparzialità del giudice in determinati casi tassativi al fine di ottenere una pronuncia di una sentenza giusta (o comunque di un provvedimento giurisdizionale giusto).
Tribunale Lamezia Terme, 16/07/2020
Procedimento in Cassazione
In tema di ricusazione nell’ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non ricorre l’obbligo di astensione di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla.
(Nella specie, la S.C. ha respinto l’istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l’inammissibilità del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo).
Cassazione civile sez. VI, 16/03/2019, n.7541
Sospensione del procedimento di prevenzione per ricusazione
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento a seguito della dichiarazione di ricusazione del giudice presentata dalla parte, determina la sospensione del termine previsto dall’art. 24, comma 2, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 per l’adozione del decreto di confisca sul bene sottoposto a sequestro, per tutto il tempo necessario alla definizione del sub-procedimento di ricusazione, senza incontrare il limite di durata stabilito dall’art. 304, comma 6, c.p.p., che ha natura eccezionale e trova esclusiva
giustificazione nelle esigenze di garanzia della libertà personale, presidiate all’art.
13, comma 5, cost. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il richiamo dell’art. 304 c.p.p., effettuato dall’art. 24 d.lg. n. 159 del 2011, deve intendersi riferito ai soli commi 1 e 2, che descrivono le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare).
Cassazione penale sez. V, 29/01/2019, n.21760
Motivo di ricusazione del giudice
Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d’appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l’ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d’urgenza “ante causam”, poiché l’avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. e, d’altra parte, l’avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare “ante causam” neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un’ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell’incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.
Cassazione civile sez. I, 31/10/2018, n.27924
Mancata richiesta di ricusazione
L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc.
pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. proposta dall’imputato il quale, nel giudizio di merito, non aveva avanzato alcuna richiesta di ricusazione).
Cassazione penale sez. I, 19/04/2018, n.35216
Ricusazione del Gip: inammissibile per genericità
È ricusabile il giudice per le indagini preliminari, anche nei casi in cui esercita la propria funzione prima della formulazione dell’imputazione, a condizione che sia investito del compimento di un atto del procedimento. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile per genericità la ricusazione del giudice per le indagini preliminari non avente ad oggetto uno specifico atto del procedimento, essendo stata proposta in via preventiva, e tendendo ad involgere in generale la posizione del magistrato a prescindere dal fatto che avesse compiuto o si accingesse a compiere uno specifico atto).
Cassazione penale sez. VI, 08/02/2018, n.38628
L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione del giudice
L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione del giudice, a norma dell’art. 53 c.p.c., non è impugnabile con regolamento di competenza poiché, pur avendo natura decisoria, non contiene né una statuizione sulla competenza, né un provvedimento di sospensione del giudizio, avendo ad oggetto esclusivamente la sostituzione della persona fisica del giudice nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario. Tale decisione difetta anche di definitività essendo suscettibile di riesame nel corso del processo in quanto il vizio causato dall’incompatibilità del giudice ricusato può convertirsi in motivo di nullità della sentenza da far valere in appello.
Cassazione civile sez. VI, 05/02/2018, n.2690
Associazione mafiosa: quando non può essere ricusato il Gup?
Non sussistono i presupposti per la ricusazione del giudice, ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., qualora il giudice dell’udienza preliminare, investito di un
procedimento per il delitto di cui all’art. 416-bis nei confronti dell’imputato ricusante,abbia in precedenza, nel corso di altro procedimento relativo a differenti soggetti, convalidato decreti di intercettazione afferenti ad uno stesso contesto criminale mafioso e basati su identici elementi di prova, senza esprimere valutazioni di merito in ordine alle responsabilità dello stesso ricusante.
Cassazione penale sez. V, 07/12/2017, n.11982
La dichiarazione di ricusazione del giudice
Non può ritenersi tardiva, rispetto al termine stabilito dall’art. 38, comma 1, c.p.p., la dichiarazione di ricusazione del giudice quando la stessa sia stata preceduta da un formale invito ad astenersi rivolto allo stesso giudice, il quale si sia riservato di decidere rinviando quindi il processo ad altra udienza in apertura della quale, a fronte dello scioglimento della riserva in termini negativi, la dichiarazione anzidetta sia stata presentata.
Cassazione penale sez. III, 11/07/2017, n.38692
Quando non c’è ricusazione per il giudice?
Non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest’ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo.
(In motivazione, la Corte ha escluso l’incompatibilità ex art.34 cod. proc .pen. del giudice che, nel procedimento celebrato a carico di altri coimputati, aveva già positivamente valutato l’attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia concernenti anche l’imputato separatamente giudicato).
Cassazione penale sez. VI, 15/06/2017, n.39367
Trattamento sanzionatorio dell’imputato
Non costituisce causa di ricusazione del giudice chiamato, in sede di rinvio, a rideterminare il trattamento sanzionatorio nei confronti di un imputato, a seguito dell’annullamento parziale della sentenza di condanna, il fatto che il predetto giudicante abbia già provveduto ad una nuova quantificazione della pena, per gli stessi reati, nei confronti di un originario coimputato non impugnante, in favore del quale sia stato riconosciuto, in sede esecutiva, l’effetto estensivo dell’annullamento con rinvio.
Cassazione penale sez. V, 24/03/2017, n.28227
La mancata previsione dell’ipotesi di ricusazione del giudice dell’esecuzione
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 665 cod. proc. pen., per asserita violazione degli artt. 3, 10, 24, 25 e 104 della Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione di una incompatibilità del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta esecutiva a fungere da giudice dell’esecuzione della medesima, anche quando nella fase esecutiva si debba procedere a riesaminare il merito dei fatti; ciò in quanto non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell’esecuzione, posto che la competenza di quest’ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell’ambito di detta competenza, non può configurarsi alcuna divaricazione fra l’intervenuto giudicato e l’oggetto della deliberazione da adottarsi “in executivis”.
Cassazione penale sez. V, 07/03/2017, n.18522
L’istituto dell’incompatibilità nell’ambito del giudizio di cognizione
L’istituto dell’incompatibilità opera solo nell’ambito del giudizio di cognizione, sicché non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell’esecuzione, posto che la competenza di quest’ultimo (cfr, articolo 665, comma 1, del Cpp) deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che,
nell’ambito di detta competenza, non può sussistere alcuna divaricazione fra l’intervenuto giudicato e l’oggetto della deliberazione da adottarsi in executivis.
Cassazione penale sez. I, 24/02/2017, n.42834
Autorizzazione all’intercettazione:
costituisce manifestazione del convincimento del giudice ai fini della ricusazione?
Il provvedimento che autorizza le intercettazioni non costituisce manifestazione indebita del convincimento del magistrato rilevante ai fini della ricusazione del giudice, quando la sua motivazione è riferita ai presupposti per le intercettazioni o all’esistenza dei gravi indizi di reato e all’indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini.
Ad affermarlo è la Cassazione per la quale l’autorizzazione alle intercettazioni non rappresenta manifestazione indebita del convincimento del magistrato rilevante ai fini della ricusazione del giudice. Può fondare la ricusazione, infatti, solo
“l’anticipazione di valutazioni non giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o tali da invadere, senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere, l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte l’esito”.
Cassazione penale sez. III, 25/10/2016, n.15849