3. LEGISLAZIONE
3.1 Panoramica delle principali norme in materia di qualità dell’aria
A partire dagli anni '60 l'attenzione dell’opinione pubblica si è focalizzata progressivamente sui problemi di inquinamento ambientale e in particolare sulla protezione dell'ambiente dagli effetti negativi delle attività umane. Negli stessi anni in Italia viene emanata, per la prima volta nella legislazione nazionale, una legge che disciplina la qualità ambientale relativamente alla matrice aria, in seguito totalmente modificata.
Attualmente le azioni adottate dalla legislazione italiana per la prevenzione e il contenimento dell’ inquinamento atmosferico sono basate principalmente su
/12/:
Fissazione di limiti di qualità dell’aria
Fissazione di limiti di emissione.
I limiti di qualità dell’aria sono riferiti a valori di concentrazione cioè alla quantità di sostanza inquinante presente in atmosfera per unità di volume;
generalmente vengono espressi in µg/m
3(tranne che per il monossido di carbonio per il quale i limiti sono in mg/m
3).
Al contrario per emissione si intende "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico” (DM 20 MAGGIO 1991); generalmente essa viene espressa in tonnellate all’anno.
Predisponendo una adeguata rete di monitoraggio e attuando un controllo sulle fonti di emissione è possibile realizzare una efficace gestione di qualità dell’aria.
I criteri generali che hanno ispirato il Legislatore nella fissazione dei limiti sono :
il rispetto degli Standard di Qualità dell’aria
l’applicazione del principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), insieme all’utilizzo della migliore tecnologia disponibile (MTD o BAT = Best Available Technology).
Gli Standard di Qualità dell’aria sono stati introdotti per la prima volta
negli USA nel “Clean Air Act” (1967) e rappresentano i valori limite massimi di
accettabilità delle concentrazioni e delle esposizioni per i diversi tipi di inquinanti e condizioni ambientali.
Nella legislazione di qualità dell’aria rappresentano i valori limite da non superare ma da cui è necessario allontanarsi il più possibile, compatibilmente con il fattore economico (principio ALARA). Sulla base di questi criteri e tenendo conto dei risultati ottenuti utilizzando le migliori tecnologie disponibili sono stati fissati i valori massimi di emissione.
La prima legge quadro italiana in materia di qualità dell’aria è rappresentata dal DPCM del 28 Marzo 1983 intitolato “Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell’aria e dell’ambiente esterno”. La norma fissa valori limite/standards di qualità ovvero i limiti di accettabilità finalizzati alla tutela della salute dell’uomo. I valori sono riferiti alle concentrazioni degli inquinanti principali (ossidi di azoto, di zolfo e particolato sospeso), del piombo, fluoro, ozono e monossido di carbonio. Inoltre un ulteriore limite è relativo ai composti organici escluso il metano (NMHC) applicabile in condizioni favorevoli alla formazione dell’ozono.
Valori limite analoghi sono quelli fissati dal decreto successivo, il DPR 24 Maggio 1988, n.203 “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da grandi impianti industriali”.
La legge quadro fissa valori limite (che peraltro costituiscono solo degli aggiustamenti delle limitazioni fissate dal precedente decreto) e valori guida che rappresentano la vera novità introdotta dalla norma (Vedi tabella 3.1.1).
I valori guida, fissati per i principali inquinanti, rappresentano la concretizzazione del principio ALARA, per la prima volta introdotto nella legislazione ambientale italiana. Inoltre la norma stabilisce che “con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri della Sanità e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle Giunte Regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei
combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili”.
Altre novità introdotte dal decreto sono :
conferimento alle Regioni di un ruolo di controllo della qualità dell’aria e la possibilità di fissare valori limite inferiori rispetto a quelli della normativa nazionale;
sanzioni penali nel caso di superamento dei valori limite o di inadempienze procedurali;
iter autorizzativi diversificati per i nuovi impianti e per quelli esistenti.
Una nota particolare infine agli articoli 4 e 5 del decreto che prevedono la costituzione, da parte delle Regioni, di un inventario delle emissioni, specificato con un maggiore dettaglio nel successivo decreto attuativo DM 20Maggio 1991.
VALORI LIMITE DI QUALITA’ DELL’ARIA SO
2Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore nell’arco di
1 anno (1°Aprile – 31 Marzo) 80 µg/m
398° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell’arco di 1 anno (1°Aprile – 31 Marzo)
250 µg/m
3Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate
durante l’inverno (1°Ottobre – 31 Marzo)
130 µg/m
3NO
298° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate
durante l’anno (1° gennaio – 31 dicembre)
200 µg/m
3F Concentrazioni medie di 24 ore 20 µg/m
3Media delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in 1
mese 10 µg/m
3PTS Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in 1 anno
150 µg/m
395° percentile di tutte le concentrazioni medie di 24 ore
rilevate nell’arco di 1 anno
300 µg/m
3Pb Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore
rilevate in 1 anno 2 µg/m
3CO Concentrazione media di 8 ore 10 µg/m
3Concentrazione medie di 1 ora 40 µg/m
3HCNM Concentrazione media di 3 ore consecutive 200
µg/m
3*O
3Concentrazione media di 1 ora (max 1 volta al mese) 200 µg/m
3*Solo se è superato contemporaneamente il limite per l’ozono
VALORI GUIDA DI QUALITA’ DELL’ARIA SO
2Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore
rilevate nell’arco di 1 anno (1° Aprile – 31 Marzo)
40-60 µg/m
3Valore medio di 24 ore 100-150
µg/m
3NO
250° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate
durante l’anno (1° gennaio – 31 dicembre) 50 µg/m
398° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate
durante l’anno (1° gennaio – 31 dicembre) 50 µg/m
3PTS Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore
rilevate nell’arco di 1 anno (1° aprile – 31 marzo)
40-100 µg/m
3Valore medio delle 24 ore 100-150
µg/m
3Tab. 3.1.1 - Valori limite e valori guida fissati dal DPR 203 ’88
In seguito all’emanazione della legge quadro DPR 203 del 1988 seguono una serie di decreti attuativi. Il primo è il DPCM 21/07/89 nel quale viene specificata la distinzione tra impianto nuovo ed esistente ma più importante risulta essere il DM del 12 Luglio 1990 “Linee guida al contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”.
Con questo decreto si fissano valori limite di emissione, a cui gli impianti esistenti devono sottostare e, per rispettare i quali, eventualmente adeguare i loro sistemi di contenimento.
Nello specifico, sono da evidenziare:
l’Allegato 1 che fissa valori limite di emissione per una serie di sostanze tossiche e nocive suddivise in classi di pericolosità;
gli Allegati 2 e 3 che riportano i limiti di emissione rispettivamente per varie tipologie di impianti industriali e per grandi impianti energetici;
l’Allegato 5 descrive le tecnologie di abbattimento delle emissioni da adottare nei diversi casi.
Il DPR 25/07/91 specifica quali sono le attività che non necessitano di autorizzazione alle emissioni (attività ad inquinamento poco significativo) e quelle che possono essere sottoposte ad una procedura semplifica (attività a ridotto inquinamento atmosferico); sempre del 1991 è il DM 20 Maggio 1991,
“Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria”.
Con questo decreto si fissano:
le caratteristiche delle stazioni di monitoraggio dell’aria, con riferimento alla loro ubicazione, agli inquinanti da monitorare (primari e precursori degli inquinanti secondari, vedi Tabella 3.1.2) ed al numero delle stazioni stesse.
la struttura fondamentale di una rete urbana e una classificazione delle stazioni di monitoraggio (Vedi tabella 3.1.3);
il numero minimo di stazioni in relazione al numero di abitanti (Vedi tabella 3.1.4);
Il decreto stabilisce inoltre i "criteri per il censimento delle emissioni degli inquinanti atmosferici ai fini della predisposizione di un inventario delle emissioni in atmosfera nell’ambito dei piani di risanamento e tutela della qualità dell’aria", dove per inventario si intende "una serie organizzata di dati relativi alla quantità di inquinanti introdotti in atmosfera da sorgenti naturali e/o da attività antropiche”, in altri termini una raccolta coerente di dati sulle emissioni disaggregate per:
Attività economica (ad es. produzione di energia elettrica, verniciatura di veicoli, ecc.);
Unità territoriale (ad es. Regioni, Province);
Periodo di tempo (ad es. un anno, un mese);
Combustibile utilizzato se risulta rilevante (ad es. nel caso delle emissioni da centrali termoelettriche).
Inquinanti primari Inquinanti secondari
Fase
gassosa CO – SO
2– NO
2– HC – Volatili NO
2– O
3– NO Fase
particellare
PTS in massa – Pb ed altri metalli pesanti presenti nel PTS
prodotti di trasformazione degli NOx e SO
2.
Tab.3.1.2 - Inquinanti da monitorare secondo il DM 20/05/91
A Stazione di riferimento sulla quale misurare tutti gli inquinanti primari e secondari, ed i parametri meteorologici di base, nonché inquinanti non convenzionali da valutarsi con metodologie analitiche manuali.
Tali stazioni debbono essere preferibilmente localizzate in aree non direttamente interessate dalle sorgenti di emissione urbana (parchi, isole pedonali, etc.)
B Stazioni situate in zona ad elevata densità abitativa nelle quali misurare la concentrazione di alcuni inquinanti primari e secondari con particolare riferimento a NO
2, idrocarburi, SO
2, materiale particellare in sospensione con caratterizzazione della massa, del contenuto in piombo
C Stazioni situate in zone ad elevato traffico per la misura degli inquinanti emessi direttamente dal traffico autoveicolare (CO, idrocarburi volatili), situate in zone ad alto rischio espositivo, quali strade ad elevato traffico e bassa ventilazione. In tal caso i valori di concentrazione rilevati sono caratterizzati da una rappresentatività limitata alle vicinanze del punto di prelievo
D Stazioni situate in periferia o in aree suburbane, sotto vento rispetto alla città, finalizzate alla misura degli inquinanti fotochimici (NO
2, ozono), da pianificarsi sulla base di campagne preliminari di valutazione dello smog fotochimico.
I Stazioni situate nei pressi di insediamenti industriali, nelle quali vengono misurati gli inquinanti derivanti dalle emissioni dei processi produttivi e dei servizi, inquinanti di interesse per la protezione dell'ambiente e della salute.
Tab. 3.1.3 - Classificazione delle stazioni di monitoraggio
Tipo Stazione
Popolazione A B C D
< 500.000 1 2 2 1
< 500.000 > 1.500.000 1 3 3 1
> 1.500.000 2 4 4 2
Tab. 3.1.4 - Numero minimo di stazioni di monitoraggio in funzione del numero
di abitanti
Al decreto del 1991 segue, nell’anno successivo, il DM 6 Maggio 1992,
“Definizione del sistema finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio”.
Con questa norma si istituisce il CENIA, ossia il Comitato inquinamento atmosferico finalizzato al controllo di qualità dei dati di inquinamento
atmosferico. Le funzioni tecniche sono svolte dal CNR, dall’ISS e dall’ISPESL.
Inoltre si impone per la prima volta la necessità di misurare, nelle città con più di 150.000 abitanti, alcuni inquinanti “non convenzionali”, di seguito riportati:
particolato PM10 (polveri con diametro inferiore a 10 micron);
piombo, cadmio e nichel;
composti acidi;
perossiacetilnitrato (PAN);
benzene;
formaldeide;
idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni;
policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani
Per fornire uno strumento per la gestione di episodi acuti di inquinamento nelle aree urbane, nel 1994 sono stati emanati il DM 15 Aprile 1994 e DM 25 Novembre 1994.
I decreti fissano livelli di attenzione/di allarme e le percentuali affinché siano dichiarati gli stati di allarme/attenzione (Vedi tabella 3.1.5). Questi limiti di breve periodo rappresentano le soglie d’esposizione, cui è possibile, ma solo per breve tempo, essere esposti, senza subire effetti dannosi.
Si stabiliscono inoltre obiettivi di protezione della qualità dell’aria relativi
al PM10, al benzene e all’insieme degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI ATMOSFERICI Inquinante Concentrazione
massima
Periodo di mediazione in ore (metodo di calcolo) Livelli di attenzione (D.M. 15/04/94 e D.M. 25/11/94)
NO2 200 µg/m
31 (50% stazioni A e B)
CO 15 mg/m
31 (50% stazioni A e C)
SO2 125 µg/m
324 (50% stazioni A, B e C)
PTS 150 µg/m
324 (50% stazioni A, B e C)
O3 180 µg/m
31 (1 stazione A o D)
Livelli di allarme (D.M. 15/04/94 e D.M. 25/11/94)
NO2 400 µg/m
31 (50° stazioni A e B)
CO 30 mg/m
31 (50° stazioni A e C)
SO2 250 µg/m
324 (50% stazioni A, B e C)
PTS 300 µg/m
324 (50% stazioni A, B e C)
03 360 µg/m
31 (1 stazione A o D)
Obiettivi di qualità dell'aria dal 1.1.96 al 31.12.98 (D.M. 25/11/94)
PM 10 60 µg/m
324 (media mobile annuale)
BENZENE 15 mg/m
324 (media mobile annuale)
IPA 2,5 ng/m
324 (media mobile annuale)
Obiettivi di qualità dell'aria dal 1.1.99 (D.M. 25/11/94)
PM 10 40 µg/m
324 (media mobile annuale)
BENZENE 10 µg/m
324 (media mobile annuale)
IPA 1 ng/m
324 (media mobile annuale)
Tab. 3.1.5 - Livelli di attenzione, di allarme e obbiettivi di qualità
Il DM 25 Novembre 1994 ha inoltre fissato i criteri per la determinazione del benzene, PM10 e IPA, comprese le modalità per il campionamento e l'analisi, com’è riassunto nella tabella 3.1.6.
Inquinante Campionamento Analisi Quantità di
dati Note
B Be en nz ze en ne e Adsorbimento su carbone attivo
Gascromatografia accoppiata a spettrometria con
rilevatore a ionizzazione di
fiamma
Almeno 15 giorni di misure al
mese in modo discontinuo
P
PM M1 10 0 Arricchimento su
filtro Gravimetria
Almeno 15 giorni di misure al
mese in modo discontinuo
1 dato ogni 2 ore (AUTOMATICI)
1 dato giornaliero (MANUALI)
I IP PA A
Arricchimento del particolato su
filtro
Gascromatografia accoppiata a spettrometria con
rilevatore a ionizzazione di
fiamma
Almeno 15 giorni di misure al
mese in modo discontinuo
Prelievo di 24 ore ogni 3-6
giorni
Tab. 3.1.6 - Metodi di misura
Per disciplinare le caratteristiche dei combustibili da usare negli impianti nel 1995 viene emanato DPCM 02/10/95 , mentre per ottenere un concreto miglioramento delle condizioni ambientali in ambito urbano il Ministero dell’Ambiente emana il DM 21 Aprile 1999 n. 163 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”.
Il decreto fissa i criteri in base ai quali i sindaci adottano eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione o blocco totale della circolazione veicolare nell’area urbana al fine di garantire un concreto miglioramento della qualità dell’aria.
Il decreto prescrive che:
i Comuni con più di 150.000 abitanti (Allegato III al DM 25/11/94: Torino,
Genova, Brescia, Milano, Padova, Venezia, Verona, Trieste, Bologna,
Parma, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Taranto, Reggio
Calabria, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Cagliari)
i Comuni individuati dalle regioni nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento (art. 9 del DM 20 Maggio 1991) o nell’ambito dei piani di risanamento della qualità dell’aria (art. 4 del 203/88)
i Comuni dove sia prevedibile, per particolari situazioni meteo-climatiche ed emissive una elevata esposizione della popolazione
avvalendosi di ARPA e AUSL devono:
in prima applicazione:
entro il 6 agosto 1999 effettuare una valutazione preliminare della qualità dell’aria del territorio comunale per avere una mappatura in relazione a tutti gli inquinanti regolamentati dalle norme vigenti.
entro il 6 agosto 1999 adottare le misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore applicate su base annuale, al fine di ridurre i livelli nelle aree in cui la valutazione preliminare abbia dimostrato il superamento anche di solo uno dei valori obiettivo di IPA, PM10 e benzene. In via precauzionale il sindaco deve predisporre limitazioni della circolazione nelle zone a maggiore congestione di traffico anche se non sono disponibili i dati della valutazione preliminare.
in via definitiva:
entro il 31 gennaio 2000 e successivamente con cadenza annuale predisporre un rapporto sulla qualità dell’aria del territorio comunale;
entro il 1 febbraio 2000 e successivamente con cadenza annuale definire, adottare ed aggiornare le misure di limitazione della circolazione su base annuale, al fine di ridurre i livelli nelle aree in cui la valutazione della qualità dell’aria abbia dimostrato il superamento anche di uno solo dei valori obiettivo di IPA, PM10 e benzene;
adottare misure di limitazione della circolazione qualora il rapporto annuale abbia individuato aree in cui si verificano superamenti significativi e frequenti dei livelli di attenzione.
La tipologia dei provvedimenti di limitazione della circolazione stabilite su
base annuale (Vedi tabella 3.1.7) devono essere finalizzate alle cause strutturali
dell’inquinamento atmosferico e quindi non devono avere carattere temporaneo
di emergenza. I provvedimenti devono essere predisposti per periodi prefissati
(fasce orarie, giornaliere, stagionali ecc.) o in modo permanente e potranno
essere riesaminati su base annuale.
Nel caso di superamento dei livelli di attenzione di ozono e SO2 i provvedimenti devono essere adottati solo se efficaci ai fini della rimozione delle cause dell’inquinamento, in considerazione delle modalità di formazione e diffusione di questi inquinanti secondari. Le limitazioni non potranno riguardare i mezzi adibiti alla sicurezza pubblica, di emergenza e di pubblica utilità, i mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap, i veicoli a motore elettrico quelli ibridi (con motore elettrico e termico). Inoltre il sindaco può prevedere limitazioni per specifiche categorie di veicoli sulla base del loro contributo emissivo. Le deroghe potranno riguardare autoveicoli omologati sulla base delle più recenti direttive comunitarie (Vedi tabella 3.1.8).
Il D.M. 163/99 è stato modificato dal D.M. 60/02 per adeguarlo ai contenuti di tale decreto e del D.Lgs. 351/99.
Limitazioni e divieti di circolazione Divieto di circolazione in tutto
il centro abitato
Tutti gli autoveicoli che non effettuano il controllo almeno annuale delle emissioni (bollino blu) Limitazione della circolazione
per zone o nel centro abitato permanente o articolata per fasce
Per i superamenti dell’obiettivo di qualità del benzene
• autovetture a benzina
• veicoli commerciali leggeri a benzina
• motoveicoli e ciclomotori
Per i superamenti dell’obiettivo di qualità del PM10
• autovetture diesel
• veicoli commerciali leggeri diesel
• autocarri e autobus
Per i superamenti dell’obiettivo di qualità degli IPA
• tutte le categorie precedenti
Tab. 3.1.7 - Modalità di limitazioni e divieti di circolazione
Veicoli esclusi dalla limitazione della circolazione Per i superamenti dell’obiettivo di qualità del benzene
Autovetture a benzina immatricolate almeno dopo il 1° gennaio 1993
Veicoli commerciali leggeri a benzina immatricolati almeno dopo il 1° ottobre 1994 Motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissione fissati nel capitolo 5 della direttiva 97/24/CE
Per i superamenti dell’obiettivo di qualità del PM10
Autovetture diesel immatricolate almeno dopo il 1° gennaio 1997
Veicoli commerciali leggeri diesel immatricolati almeno dopo il 1° ottobre 1997 Autocarri e autobus immatricolati dopo il 1° ottobre 1997
Per i superamenti dell’obiettivo di qualità degli IPA
Autovetture a benzina e diesel immatricolate almeno dopo il 1° gennaio 1993 Veicoli commerciali leggeri a benzina e diesel immatricolati almeno dopo il 1°
ottobre 1994
Autocarri e autobus immatricolati almeno dopo il 1° ottobre 1993
Motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissione fissati nel capitolo 5 della direttiva 97/24/CE
Tab. 3.1.8 - Tipologie di veicoli esclusi alla limitazione della circolazione Il recepimento della Direttiva Europea 96/62/CE “Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente” rappresenta la chiave di volta per un nuovo concetto di controllo dell’inquinamento atmosferico, passando da un’ottica esclusivamente di protezione dell’uomo e dell’ambiente a un’ottica di valutazione e gestione della qualità dell’aria.
La Direttiva e suoi decreti applicativi saranno descritti in modo più
dettagliato nel paragrafo successivo. Ciò che preme sottolineare in questa sede
è la nuova impostazione della valutazione della qualità dell'aria che “deve
essere orientata in modo che lo sforzo conoscitivo, e tutto quanto ad esso
connesso (quantità e qualità di misure, modellizzazione, ecc.), sia commisurato
all'obiettivo da perseguire, che e' eminentemente un obiettivo pratico, in quanto
consiste nell'individuare le azioni più efficaci (dal punto di vista tecnico,
economico e sociale) per tutelare e risanare“
/13/. L’obiettivo prioritario è ancora
la protezione dell’uomo e dell’ambiente ma per raggiungerlo si indicano criteri
armonizzati in tutta l’UE secondo i quali prima si valuta e successivamente si
gestisce la qualità dell’aria: in altri termini non è più sufficiente garantire il
rispetto dei valori limite ma è necessario adottare dei piani di
mantenimento/risanamento per mantenere le condizioni valutate buone e
migliorare quelle inadeguate.
La Direttiva comunitaria 96/62/CE e il D.Lgl.351 del 1999 che la recepisce nella legislazione italiana, richiedendo esplicitamente alle autorità designate alla gestione di qualità dell’aria di considerare approcci integrati per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, rappresentano il punto di connessione tra il passato e il futuro, tra un’ottica settoriale e una di gestione integrata dell’inquinamento.
L’ambiente deve essere ormai considerato come un sistema complesso, la cui gestione necessita della valutazione tutti gli aspetti che possono influire sulla sua qualità, in modo interconnesso e integrato. La tendenza della legislazione più recente tende quindi necessariamente verso tale integrazione delle politiche ambientali, di cui la Direttiva 96/62/CE (Direttiva IPPC, sulla
“prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”) e il D.Lgs. 372/99 che la
recepisce, prevedendo il rilascio di autorizzazioni integrate per le emissioni in
aria ed acqua e per lo smaltimento dei rifiuti, costituiscono la dimostrazione più
eloquente.
3.2 Direttiva 96/62/CE e decreti attuativi
Una delle priorità individuate dal V programma politico e di azione dell’Unione Europea a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile è rappresentata dalla necessità di proteggere in maniera efficace tutte le persone contro i rischi conosciuti derivanti dall’inquinamento atmosferico
/13/. Ne consegue l’emanazione della direttiva quadro 96/62/CE, “Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente”, che stabilisce il contesto entro il quale operare la valutazione e gestione della qualità dell’aria, secondo criteri armonizzati in tutti i paesi dell’unione europea, demandando poi a direttive
“figlie” la definizione dei parametri tecnico-operativi specifici per ciascun inquinante.
Gli obbiettivi della direttiva si possono così riassumere:
valutare la qualità dell'aria negli Stati membri dell’Unione Europea in base a metodi e criteri comuni;
disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria e far si che esse siano rese pubbliche;
mantenere la qualità dell'aria ambiente laddove e' buona, e migliorarla dove non è soddisfacente.
La direttiva europea in particolare stabilisce :
1. gli inquinanti sui quali intervenire in via prioritaria (Vedi tabella 3.2.1),alcuni che sono già stati oggetto di precedenti direttive in materia di qualità dell’aria e altri nuovi, particolarmente pericolosi per le loro caratteristiche di tossicità, permanenza nell’ambiente e bioaccumulazione (Benzene - CO – IPA – Cd – As –Ni – Hg);
2. i criteri che devono essere adottati nello stabilire gli obiettivi di qualità dell’aria per gli inquinanti e i requisiti di monitoraggio;
3. le situazioni in cui devono essere predisposti i piani di intervento (volti a sanare le situazioni di degrado) e i piani di mantenimento (volti a preservare le situazioni in cui i livelli di qualità dell’aria sono al disotto dei valori di riferimento);
4. l’obbligo di predisporre un sistema di controllo e garanzia di qualità dei dati
(per assicurare la qualità dei dati rilevati nelle stazioni di misura e le tecniche
di valutazione e stima);
5. le modalità per l’informazione al pubblico (al quale deve essere assicurata l’informazione “specifica” relativa ad eventuali situazioni di rischio, ma anche quella a livello generale di gestione di qualità dell’aria)
6. i criteri per valutare la qualità dell’aria.
1. Biossido di zolfo; 7. Benzene;
2. NO2, Nox; 8. CO;
3. PTS 9. IPA;
4. PM 10 (2.5); 10. Cadmio;
5. Piombo; 11. Arsenico;
6. Ozono 12. Nichel;
13. Mercurio.
Tab. 3.2.1 - Inquinanti oggetto della Direttiva
Gli obiettivi di qualità dell’aria previsti dalla direttiva sono i seguenti:
Valore limite: è il livello di concentrazione, stabilito, sulla base delle conoscenze scientifiche, allo scopo di evitare, prevenire o ridurre effetti dannosi per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso; questo valore deve essere raggiunto in un dato periodo di tempo e, una volta raggiunto, non deve essere superato.
Valore obiettivo: è un livello di concentrazione fissato con lo scopo di evitare effetti dannosi più a lungo termine per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto, dove possibile, dopo un dato periodo di tempo.
Soglia di allarme: rappresenta il livello oltre il quale c’è il rischio per la salute umana, anche nel caso di breve esposizione.
Margine di tolleranza: rappresenta condizioni entro le quali il valore limite può essere superato per un certo periodo.
I margini di tolleranza rappresentano livelli di inquinamento fissati
secondo una percentuale del valore limite decrescente in modo continuo anno
dopo anno, fino al raggiungimento, entro i termini fissati, del valore limite
stesso. La direttiva prevede margini di tolleranza transitori in relazione ai diversi
inquinanti ed ai termini entro i quali i relativi valori limite dovranno essere raggiunti.
Il valore obiettivo, che non corrisponde all’obiettivo di qualità già fissato dalla normativa italiana, rappresenta un valore di concentrazione a cui tendere, applicazione del principio ALARA, proprio del campo nucleare, all’ambito convenzionale.
La più importante novità rispetto al passato è però costituita dalla definizione dei valori limite-obiettivo che si riferiscono non solo alla tutela igienico-sanitaria delle persone (come la precedente legislazione) ma anche alla salvaguardia dell’ambiente.
Per quanto riguarda la valutazione del livello di inquinamento la direttiva prevede, per ognuno degli inquinanti indicati nella tabella 3.2.1, che avvenga in due passi successivi: una prima fase di valutazione preliminare, a cui segue una di valutazione periodica.
La valutazione preliminare avviene sulla base della rete di monitoraggio esistente, su campagne di misura sul territorio e sugli inventari delle emissioni.
Lo scopo di questa prima valutazione è quello di suddividere il territorio in
“zone” (si parla di zonizzazione del territorio) a cui, secondo i criteri riportati nella tabella 3.2.2, applicare diversi regimi di valutazione di qualità dell’aria.
Zona e/o livello di inquinamento Tecnica di valutazione Superiore al valore limite;
superiore al valore di soglia superiore;
agglomerati
Misure in siti fissi.
Inferiore al valore di soglia superiore, ma superiore al valore di soglia inferiore.
Combinazione di modelli e misure.
Inferiore al valore di soglia inferiore. Uso di modelli, stime oggettive e misure indicative.
Tab. 3.2.2 - Regimi di valutazione della qualità dell’aria
In base al livello di inquinamento riscontrato saranno previste l’utilizzo di
modelli, stime o misure in postazioni fisse (Vedi figura 3.2.1).
Fig. 3.2.1 - Valutazione della qualità dell’aria
In particolare la valutazione della qualità dell’aria richiede necessariamente misure dirette solo nelle zone in cui i limiti sono stati superati o nelle quali si prevede che possano venire superati e negli agglomerati (zone con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per kmq totale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualità dell’aria a giudizio dell’autorità competente).
Nelle rimanenti zone è possibile far uso di modelli o altri metodi di stima oppure di una combinazione di misure e metodi di valutazione.
La figura 3.2.2 riproduce in maniera schematica il processo di valutazione preliminare della qualità dell’aria che, attraverso la zonizzazione, permette di individuare la popolazione esposta, determinare le misure più efficaci per le azioni di risanamento e infine di ottimizzare la rete di monitoraggio.
La valutazione periodica consente, per ogni singolo inquinante,di collezionare informazioni relative al livello di inquinamento e il rispetto dei valori limite.
La determinazione dei livelli di inquinamento costituisce la base per la gestione della qualità dell’aria che prevede, in base ai livelli di concentrazione di ogni singolo inquinante, piani di mantenimento (se sono inferiori al valore limite), di risanamento (se superano il valore limite ma sono inferiori al margine di tolleranza) o di intervento (nel caso di rischio di superamento del valore limite o della soglia d’allarme).
Le figure 3.2.3 e 3.2.4 descrivono le azioni previste dalla direttiva in
seguito alla valutazione di qualità dell’aria. E’ necessario sottolineare che le
soglie di valutazione, superiore o inferiore, vengono utilizzate esclusivamente nell’ambito della valutazione della qualità dell’aria mentre perdono il loro significato originale nella gestione, che dipende solo dal valore limite e dal margine di tolleranza. L’individuazione delle soglie di valutazione in particolare ha lo scopo di garantire una valutazione della qualità dell’aria più intensiva negli agglomerati e nelle zone in cui si ha un alto rischio di superamento dei valori limite e una valutazione meno intensiva laddove i livelli d’inquinamento sono sufficientemente bassi.
Fig. 3.2.2 - Azioni previste dalla direttiva dopo la valutazione preliminare di
qualità dell’aria
Fig. 3.2.4 - Schema generale delle azioni della direttiva
Il D.Lgs.4 Agosto 1999, n.351, “Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” recepisce la Direttiva comunitaria nella normativa nazionale e va progressivamente ad abrogare la 203/88 ed i suoi decreti attuativi.
Il decreto si presenta sottoforma di legge quadro e individua le autorità competenti per:
attuare la direttiva
valutare la qualità dell’aria ambiente
adottare piani di risanamento e di azione per situazioni di rischio
adottare piani di mantenimento
garantire l’informazione del pubblico,
raccogliere informazioni sui superamenti degli obiettivi di qualità dell’aria
approvare i dispositivi di misurazione
garantire la qualità delle misure
effettuare l’analisi dei metodi di valutazione
coordinare i programmi di garanzia di qualità su scala comunitaria.
La fissazione degli obiettivi di qualità dell’aria per i singoli inquinanti, dei
criteri per l’elaborazione dei piani e dei programmi di risanamento/mantenimento
e delle modalità e le norme tecniche per l’approvazione dei dispositivi di misurazione sono invece demandate a successivi decreti.
Spetta allo Stato fissare, nel rispetto delle direttive “figlie” i valori limite, le soglie di allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo; la tempistica per il raggiungimento del valore limite; i criteri per la raccolta dei dati, quelli per le tecniche di misurazione, quelli riguardanti altre tecniche di valutazione della qualità dell’aria; la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore; le modalità di informazione al pubblico nel caso di superamento delle soglie di allarme; il formato della comunicazione dei dati.
Allo Stato spetta inoltre, se necessario, la fissazione di valori più restrittivi di quelli comunitari e di valori limite per altri inquinanti. Inoltre esso deve trasmettere alla Comunità Europea le informazioni circa i superamenti degli obiettivi di qualità ed i piani di intervento.
Alle Regioni ed alle Province autonome spetta invece l’effettuazione della valutazione preliminare e valutazione della qualità dell’aria, l’adozione di piani di intervento di breve periodo per le zone dei rispettivi territori, l’adozione di piani risanamento e/o mantenimento della qualità dell’aria, la trasmissione al Ministero dell’Ambiente, tramite l’ANPA, delle informazioni e dei piani adottati.
Il menzionato decreto (art. 6, comma 2)
/14/inoltre, in linea con la direttiva, fissa i criteri per stabilire dove è obbligatorio il monitoraggio della qualità dell’aria tramite misure su postazioni fisse.
Nello specifico si prevede che le Regioni, in seguito alla valutazione di qualità dell’aria e in relazione ai livelli di inquinamento rispetto ai valori limite (artt. 5 e 6) individuino zone, classificandole in:
Zone non inquinate: nel caso in cui non si rilevano superamenti dei valori limite per nessun inquinante;
Zone inquinate: nel caso in cui si verifiche, per almeno un inquinante, il superamento di un valore limite entro il margine di tolleranza fissato;
Zone particolarmente inquinate: nei casi in cui viene superato anche il margine di tolleranza.
Le Regioni devono quindi predisporre piani e programmi di
miglioramento (per le zone inquinate, artt. 7 e 8) o di mantenimento (per le zone
non inquinate, art. 9) della qualità dell'aria.
Spetta inoltre alle Regioni:
fornire l’elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i valori limite di biossido di zolfo o del PM10 sono superati a causa di sorgenti o eventi naturali o, per quanto riguarda il PM10, a spargimento di sabbia sulle strade, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova;
attuare i piani d’azione laddove i superamenti di tali inquinanti sono causati da emissioni di origine antropiche;
predisporre piani d’azione laddove c’è stato il superamento del valore limite del PM10 che tendono anche a ridurre le concentrazioni di particelle PM2,5
.La tabella seguente e la figura 3.2.5 riportano la zonizzazione dei Comuni della Regione Toscana
/15/; in particolare si evidenziano quelli della Provincia di Arezzo che per il 90% della superficie dell’inera Provincia appartengono alla fascia B corrispondente a concentrazioni medie giornaliere comprese tra 30 e 50 µg/m
3e medie annuali comprese tra 14 e 20 µg/m
3. Le concentrazioni rilevate nel Comune di Arezzo risultano nettamente superiori (fascia D).
PROVINCIA ZONA COMUNI SUPERFICIE (Km
2)
Arezzo B 38 2847.42
Arezzo D 1 384.53
Firenze B 40 3265.5
Firenze C 1 24.6
Firenze D 3 224.28
Grosseto B 28 4504.28
Livorno B 20 1217.54
Lucca B 31 1324.22
Lucca D 4 448.59
Massa B 17 1156.64
Pisa B 35 2135.39
Pisa D 4 312.76
Prato B 6 267.67
Prato D 1 97.59
Pistoia B 22 964.98
Zona Concentrazione su 24 ore (ug/m
3)
Superamenti consentiti
Concentrazione annua (ug/m
3)
A Conc < 30 (SVS =30) Conc < 14 (SVS =14)
B 30 <= Conc < 50 (VL=50) - 14 <= Conc < 20 (VL=20) C 50 <= Conc < 75 (MT+VL=75) 7 20 <= Conc 30 (VL+MT=30)
D Conc > 75 - Conc >= 30
SVS=soglia di valutazione superiore; SVI=soglia valutazione inferiore; VL=valore limite
Tab. 3.2.3 - Zonizzazione dei Comuni della Toscana
0 5000 10000 15000 20000
Superfice (km
2)
A B C D
Tipo stazioni
Regione Toscana: tipo di stazioni
Fig. 3.2.5 - Zonizzazione dei Comuni della Regione Toscana
Il decreto stabilisce infine che all’entrata in vigore dei nuovi valori limite, verranno abrogati i corrispondenti valori stabiliti nell’ordinamento nazionale (Vedi tabella seguente). Tuttavia la data di abrogazione (salvo che per un articolo del DPR 203/88 sui criteri di raccolta dei dati di qualità dell’aria abrogato immediatamente) è connessa a quella di recepimento delle Direttive “figlie”.
Provvedimento Data di abrogazione
Articolo 3, commi 1 e 4, lettere a), b) e d), limitatamente alla predisposizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria, del D.P.R. 203/1998.
28 ottobre 1999.
D.M. 20 maggio 1991 concernente criteri per la raccolta di dati inerenti la qualità dell’aria.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati in recepimento delle direttive “figlie”-
D.P.R. 10 gennaio 1992 recante
“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistema di rilevazione dell’inquinamento urbano”.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati in recepimento delle direttive “figlie”.
D.P.C.M. 28 maggio 1983. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati in recepimento delle direttive “figlie”.
Gli articoli 20, 21, 22 e 23 e gli allegati I, II, III e IV del D.P.R.
203/1998.
A decorrere dalla data di entrata in vigore
dei pertinenti decreti emanati in
recepimento delle direttive “figlie”.
Provvedimento Data di abrogazione D.M. 15 maggio 1994 concernente
l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per inquinanti atmosferici nelle aree urbane.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati in recepimento delle direttive “figlie”.
D.M. 25 novembre 1994
concernente l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite di concentrazione e di livelli di attenzione di allarme per inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al D.M. 15 aprile 1994.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati in recepimento delle direttive “figlie”.
D.M. 16 maggio 1996 recante
“Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono”.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati in recepimento delle direttive “figlie”.
Tab. 3.2.4 - Abrogazioni previste dalla direttiva 96/62/CE
In attuazione del D.Lgs.351/99, a recepimento delle Direttive 99/30/CE (per biossido di zolfo, biossido e ossidi di azoto, piombo e PM10) e 00/69/CE (per monossido di carbonio e benzene) viene emanato il DM del 2 Aprile 2002, n. 60 che fissa, in linea con le direttive sopramenzionate, valori limiti, termini entro cui devono essere raggiunti e i margini di tolleranza per SO
2, NO
2ed NO
x, PM10 e Pb, benzene e CO (Allegati I-VI). Con questo Decreto vengono abrogate le disposizioni relative a SO
2, NO
2, PTS e PM10, Pb, CO e benzene contenute nei seguenti decreti: DPCM 28/3/83, DPR 24/5/88 n. 203 (limitatamente agli artt. 20-23 ed agli allegati I-IV), DMA 20/5/91, DPR 10/1/92, DMA 15/4/94 e DMA 25/11/94). Per SO
2ed NO
2è anche stabilita una soglia di allarme ed i minimi dettagli che le Regioni devono fornire al pubblico in caso di superamento degli stessi.
La soglia d’allarme è definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale è necessario immediatamente intervenire.
La direttiva non fissa la soglia d’allarme per il particolato dal momento
che non sono note concentrazioni a cui si manifestano particolari effetti su cui
basare la scelta di tale soglia. Anche nel caso del piombo non è fissata alcuna soglia in quanto i rischi per la salute umana alle concentrazioni dell’aria ambiente possono aversi solo in caso di esposizione di lunga durata. Qualora le soglie di allarme vengano superate devono essere prese le misure necessarie per informare la popolazione (ad esempio per mezzo della radio, della televisione e della stampa).
I dettagli da fornire al pubblico dovrebbero comprendere come minimo:
data, ora e luogo del fenomeno e causa scatenante, se nota;
previsioni sul cambiamento nelle concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento)e motivo del cambiamento previsto;
previsioni della zona geografica interessata e della durata del fenomeno;
categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno;
precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.
Gli Stati membri, inoltre, sono tenuti a trasmettere alla Commissione Europea i dati relativi ai livelli registrati e alla durata degli episodi acuti di inquinamento entro tre mesi dal rilevamento.
Per SO
2ed NO
xsono anche fissati valori limite per la protezione degli ecosistemi, molto più stringenti di quelli assunti per la protezione della salute umana, ovviamente da rispettare in zone rurali distanti dai centri abitati.
Nella tabella seguente sono elencati i valori limite, i termini entro i quali
dovranno essere raggiunti, i margini di tolleranza e il numero massimo di
superamenti permessi in un anno previsti come previsti dalla direttiva 99/30/CE.
Inquinante
Valore limite (n
maxsuperamenti/anno)
Periodo di mediazione
Data alla quale il valore limite
deve essere raggiunto 350 µg/m
3(24) 1 ora 1° gennaio 2005 Biossido di zolfo
125 µg/m
3(3) 24 ore 1° gennaio 2005 Biossido di zolfo
per la protezione degli ecosistemi
20 µg/m
3Anno civile e inverno (1°ottobre - 31 marzo)
19 luglio 2001 200 µg/m
3(18) 1 ora 1° gennaio 2010 Biossido di azoto
40 µg/m
3Anno civile 1° gennaio 2010 Ossidi di azoto
per la protezione della vegetazione
30 µg/m
3Anno civile 19 luglio 2001 50 µg/m
3(35) 24 ore 1° gennaio 2005 PM
10fase 1
40 µg/m
3Anno civile 1° gennaio 2005 50 µg/m
3(7) 24 ore 1° gennaio 2010 PM
10fase 2
20 µg/m
3Anno civile 1° gennaio 2010
Piombo 0,5 µg/m
3Anno civile 1° gennaio 2005
Tab. 3.2.5 - Valori Limiti previsti dalla 99/30/CE
I valori limite e i margini di tolleranza per il PM10 previsti dalla direttiva
99/30/CE e dal DM n.60 2002 sono riassunti nella tabella 3.2.6. A differenza di
quanto stabilito nella direttiva figlia, che prevede che il limite annuale relativo al
PM10 debba entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2005, lo schema di
decreto prevede che tale limite entri in vigore a partire dalla data di entrata in
vigore del decreto (e comunque non oltre il 19 luglio 2001). Il valore limite viene
considerato superato se e solo se, in ciascuna stazione, il numero di
superamenti è maggiore a quello indicato dal decreto (pari a 35 per anno per la
fase 1 e 7 per anno per la fase 2).
Periodo di mediazione
Valore
limite Margine di tolleranza
Data alla quale il valore limite
deve essere raggiunto
FASE 1
1. Valore limite di 24 ore per la
protezione della salute umana
24 ore 50 µg/m
3PM
10da non superare piu' di 35 volte per anno civile
50% del valore limite, pari a 25 µg/m
3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore e' ridotto il 1°gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua
costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005
1° gennaio 2005
Periodo di mediazione
Valore
limite Margine di tolleranza
Data alla quale il valore limite
deve essere raggiunto 2. Valore
limite annuale per la
protezione della salute umana
Anno civile 40 µg/m
3PM
1020% del valore limite, pari a 8 µg/m
3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore e' ridotto il 1°gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una
percentuale annua
costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005
1° gennaio 2005
FASE 2 (
1)
1. Valore limite di 24 ore per la
protezione della salute umana
24 ore 50 µg/m
3PM
10da non superare piu' di 7 volte l'anno
Da stabilire in base ai dati, in modo che sia equivalente al valore limite della fase 1
1° gennaio 2010
2. Valore limite annuale per la
protezione della salute umana
Anno civile 20 µg/m
3PM
1010 µg/m
3al 1° gennaio 2005 con riduzione ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010
1° gennaio 2010
( 1) Valori limite indicativi da rivedere con successivo decreto sulla base della futura normativa comunitaria.
Tab. 3.2.6 - Valori limite fissati dal DM n.60 2002 per il PM10
Nell’Allegato VII al DM in oggetto sono fissati i valori di soglia di valutazione superiore ed inferiore. Relativamente al PM10 i valori di soglia sono fissati come percentuale del valore limite che deve essere rispettato entro il 2010 (fase 2) (Vedi tabella seguente).
Media su 24 ore Media annuale
Soglia di valutazione superiore
60% del valore limite
(30 µg/m
3da non superare più di 7 volte per anno civile)
70% del valore limite (14 µg/m
3)
Soglia di valutazione inferiore
40% del valore limite
(20 µg/m
3da non superare più di 7 volte per anno civile)
50% del valore limite (10 µg/m
3)
Tab. 3.2.7 - Valori di Soglia Superiore ed Inferiore per il PM10 Il DM 2/4/2002 n. 60 inoltre regolamenta :
1. l’ubicazione dei punti di campionamento delle stazioni di misura per gli inquinanti oggetto del decreto (All. VIII);
2. i criteri per determinare il numero minimo di tali stazioni (All. IX);
3. la qualità dei dati e dei risultati delle valutazioni (All. X);
4. i metodi di riferimento per valutare i livelli dei vari inquinanti (All. XI);
5. il formato delle comunicazioni che le Regioni (o Province Autonome) devono dare alle Autorità Nazionali o Comunitarie (All. XII).
Per quanto riguarda l’ubicazione dei punti di campionamento, il decreto stabilisce che devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Tra 1,5 e 4 metri sopra il livello del suolo
A più di 25 metri dai grandi incroci
A più di 4 metri di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina
I criteri fissati per il numero minimo di stazioni sono invece riportati nella
tabella 3.2.8.
Tab. 3.2.8 - Numero minimo di punti di campionamento fissati dal DM n.60 2002 Per la raccolta minima dei dati, sia per le misure in continuo che per quelle indicative, nell’allegato X del DM 60/00 si dichiara che ai fini della valutazione della qualità dell’aria su base annua, per ogni stazione ed inquinante, l’insieme dei dati raccolti è considerato significativo quando il rendimento strumentale è almeno del 90%.
Una novità apportata dal decreto in questione è rappresentata dal fatto che per la prima volta nella legislazione nazionale, viene citato il PM 2,5
1(particelle sospese di diametro medio aerodinamico inferiore a 2,5 µm), prevedendo l’obbligo di misura di tale frazione delle particelle aerodisperse accanto ai campionatori di misura delle PM10; i piani di miglioramento della qualità devono prevedere inoltre anche la riduzione delle PM2,5.
Nello specifico relativamente al PM2,5 il decreto stabilisce che (art.18):
le Regioni installano punti di campionamento in siti fissi per il PM2,5;
il numero e l’ubicazione di tali punti sono determinati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dal Ministero della Salute
ove possibile, tali punti devono avere la stessa ubicazione di quelli previsti per il PM10
Inoltre nell’art. 21 dello stesso decreto si dichiara che “i piani di risanamento previsti dal Decreto Legislativo 4/8/1999 n. 351 hanno anche lo scopo di ridurre i livelli in aria ambiente di PM2,5” e ancora nell’Allegato XI “per il campionamento e la misura del PM2,5 è consentito l’utilizzo di qualsiasi
1
Per la frazione PM2,5 l’EPA indica come limite il valore di 15 µg/m
3mentre la
normativa europea e quella italiana non fissano limiti
A B IT A N T I C o n c > S V S S V I< C o n c < S V S
0 -2 4 9 .9 9 9 1 1
2 5 0 .0 0 0 -4 9 9 .9 9 9 2 1
5 0 0 .0 0 0 -7 4 9 .9 9 9 2 1
7 5 0 .0 0 0 -9 9 9 .9 9 9 3 1
1 .0 0 0 .0 0 0 -1 .4 9 9 .9 9 9 4 2
1 .5 0 0 .0 0 0 -1 .9 9 9 .9 9 9 5 2
2 .0 0 0 .0 0 0 -2 .7 4 9 .9 9 9 6 3
2 .7 5 0 .0 0 0 -3 .7 4 9 .9 9 9 7 3
3 .7 5 0 .0 0 0 -4 .7 4 9 .9 9 9 8 4
4 .7 5 0 .0 0 0 -5 .9 9 9 .9 9 9 9 4
> 6 .0 0 0 .0 0 0 1 0 5
metodo e sistema dotato di certificato di equivalenza per il campionamento e la misura del PM10 che utilizzi teste di prelievo per il PM2,5”.
Per quanto riguarda le limitazioni al traffico il decreto, nell’art. 39, modificando il DM 21/4/1999 n. 163, stabilisce che i sindaci degli agglomerati o zone nelle quali sussiste il superamento o il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, adottino misure di limitazione della circolazione. In tale quadro viene abrogato l’obbligo di invio del rapporto annuale sulla qualità dell’aria da parte dei comuni individuati dal DM 21/4/1999 n. 163 anche se, fino all’attuazione delle disposizioni indicate dal decreto legislativo n. 351 da parte delle regioni, continuano ad applicarsi le misure precedentemente adottate dai sindaci, le quali possono essere modulate sulla base delle condizioni di qualità dell’aria.
Per quanto riguarda le eventuali abrogazioni, accennate all’inizio del paragrafo, nelle disposizioni transitorie la direttiva prevede che fino alla data entro la quale devono essere raggiunti i valori limite, restano in vigore i valori limite correnti ed i valori guida fissati dalla direttiva 90/779/CEE per il biossido di zolfo e per le particelle sospese (fino al 1 Gennaio 2005), dalla direttiva 82/884/CEE per il piombo (fino al 1 Gennaio 2005) e dalla direttiva 85/203/CEE per il biossido di azoto (1 Gennaio 2010). Gli Stati membri dovranno valutare le concentrazioni di tali inquinanti, informare la Commissione Europea riguardo ai superamenti ed attuare le misure necessarie fino a quando i valori limite e guida di cui sopra non saranno più in vigore. Nelle tabella seguente sono riportate le azioni degli Stati membri previsti dalla direttiva figlia.
Azione dello Stato membro Data
Completare la valutazione preliminare dei livelli di concentrazione degli inquinanti nelle zone ed agglomerati
Dicembre 2000
Primo anno di valutazione dei livelli degli inquinanti Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 Notifica alla Commissione Europea dei metodi usati per la
valutazione preliminare
19 Luglio 2001
Notifica alla Commissione Europea degli agglomerati e zone dove i livelli nel 2001 hanno superato il limite aumentato del margine di tolleranza
Settembre 2002
Notifica alla Commissione Europea degli agglomerati e zone dove i livelli nel 2002 hanno superato il limite aumentato del margine di tolleranza
Settembre 2003
Azione dello Stato membro Data Invio alla Commissione Europea dei piani e dei programmi di
azione delle zone e agglomerati che nel 2001 hanno superato il limite aumentato del margine di tolleranza
Dicembre 2003
Entrata in vigore del valore limite per biossido di zolfo, PM10 e piombo
1 gennaio 2005
Entrata in vigore del valore limite per il biossido di azoto, piombo nelle vicinanze delle emissioni industriali e PM10 (Fase II indicativa)
1 gennaio 2010
Tab. 3.2.9 - Azioni degli Stati membri previsti dalla direttiva figlia
A tal riguardo, nell’articolo 38 del decreto DM n.60, 2002 viene stabilito che fino alla data entro la quale devono essere raggiunti i valori limite (2005 e 2010 in base all’inquinante considerato), restano in vigore i valori limite fissati dal DPCM 28/3/1983 e dal DPR 24/5/1988 n.203. Per valutare i livelli di particelle sospese, in riferimento al valore limite, si utilizzano i dati di PM10 moltiplicati per un fattore pari a 1,2.
Si ricorda infine un altro decreto attuativo del D.lg.351/99 rappresentato dal DM 1 Ottobre 2002, n.261, il quale stabilisce le modalità di valutazione preliminare della qualità dell'aria ed i criteri per lo svolgimento dei programmi di miglioramento e di mantenimento della stessa. Tra le altre informazioni nel corpo della norma vengono anche tracciate le linee guida per la redazione degli inventari, in modo da assicurare un alto grado di attendibilità dei dati collezionati
2/16/.
A conclusione del paragrafo si riporta infine un commento tratto dalla conferenza “Inquinamento atmosferico salute e scelte di politica ambientali. Prima sessione. Milano 19 febbraio 2003”
/17/.
“La Commissione europea ha richiamato nove Stati membri all’obbligo di accelerare la riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle loro aree urbane;
destinatari delle lettere di costituzione in mora sono l'Austria, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo, il Regno Unito e la Spagna. Gli inquinanti presi in considerazione (il biossido di azoto e il particolato) sono dannosi per la salute umana e in particolar modo per certi gruppi sensibili come i bambini; essi tendono ad aggravare le patologie respiratorie arrivando a provocare anche una morte prematura.
2