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Capitolo 1
I principi costituzionali applicabili al pubblico ministero.
1. Il principio di precostituzione per legge del giudice naturale.
La Costituzione contiene alcuni principi che hanno rilevanza nel processo penale.
Nella Parte Prima troviamo espressi: il principio di eguaglianza formale e sostanziale davanti alla legge (art.3,1° e 2°); l’inviolabilità della libertà personale (art.13) e del domicilio (art.14); la libertà e la segretezza della corrispondenza (art.15); il diritto di difesa in ogni stato e grado del processo (art.24); la precostituzione del giudice naturale per legge (art.25,1°); la personalità della responsabilità penale e la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna
2 Nella Parte Seconda, limitando il discorso al titolo IV relativo alla Magistratura, sono enunciati: la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art.101,2°); il divieto di istituire giudici speciali o straordinari (art.102,2°); l’autonomia e l’indipendenza della magistratura (art.104,1°); il giusto processo e i suoi corollari (art. 111); l’obbligatorietà dell’azione penale (art.112).
Nonostante l’indiscutibile importanza di tutti questi principi, ai fini del presente lavoro l’oggetto dell’ analisi sarà limitato a quello di precostituzione del giudice naturale, la cui interpretazione ha dato vita a posizioni contrastanti nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale; particolare attenzione andrà posta all’ambito di applicazione di tale principio alla fase delle indagini preliminari ed alla sua eventuale estensione alla figura del p.m.
1.1. Definizione.
L’art.25,1° dispone che “ Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.”
3 Per comprendere il significato di tale disposizione, appare utile esaminare alcune pronunce della Corte Costituzionale .
In una dei suoi primi interventi, la Corte sostenne che l’ art.25 ” ha lo scopo di dare al cittadino la certezza circa il giudice che lo
deve giudicare“1. Si tratta di una affermazione priva di motivazioni e quasi apodittica, ma comunque importante, poiché essa evidenzia il nucleo centrale della disposizione, o meglio il suo scopo: garantire al cittadino la consapevolezza che a giudicarlo sarà un giudice individuato prima del fatto commesso da giudicare, e non creato a posteriori.
Il collegamento tra precostituzione e certezza è maggiormente evidente nella sentenza n°88/1962, più volte citata dalla dottrina che si è occupata del principio in discorso: ” Si afferma che nell'art. 25 é sancito il principio della certezza del giudice, e ciò é sostanzialmente
vero; ma di un tal principio la puntuale significazione é più
efficacemente espressa nel concetto di ‘pre-costituzione del giudice’, vale a dire della previa determinazione della competenza, con
riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro, non già, a
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4 posteriori, in relazione, come si dice, a una regiudicanda già
insorta.” 2
In particolare, tale sentenza ci fa apprezzare il collegamento tra pr. di precostituzione e concetto di competenza, dato che “il principio della precostituzione del giudice tutela nel cittadino il diritto a una
previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, o,
ancor più nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare non
sarà un giudice creato posteriori in relazione a un fatto già
verificatosi.“ 3
La competenza, della quale non esiste alcuna definizione normativa, è l’insieme dei criteri stabiliti dal legislatore per ripartire il carico giudiziario tra soggetti aventi la medesima giurisdizione; tali criteri mirano a garantire la previa determinazione del giudice che dovrà occuparsi di una certa regiudicanda, e contribuiscono ad attuare concretamente il principio di precostituzione a livello di normazione primaria.
Pertanto, la certezza cui ha diritto il cittadino è garantita dal principio di precostituzione del giudice, ed esso sarebbe “ da
2
C. Cost., sent. 7 luglio 1962, n°88. 3
5 intendere soltanto nel senso di una competenza fissata, senza
alternativa, immediatamente ed esclusivamente dalla legge.” 4
Inoltre, la Corte ha affermato che “ precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione sono criteri fra i
quali non si ravvisa possibile una conciliazione” 5 e che non è ammissibile “ un'alternativa fra più giudici risolubile soltanto a posteriori in forza di una scelta discrezionale operata da organi non
legislativi.” 6
Dall’insieme di queste pronunce è possibile dedurre due conseguenze. La prima è che il giudice debba essere designato prima dell’insorgere della regiudicanda, in base a dei criteri predeterminati, e questi sono le regole sulla competenza, stabilite dal legislatore in via generale ed astratta. La seconda, porta ad escludere tout court che soggetti diversi dal legislatore possano determinare o concorrere a determinare l’organo legittimato presso cui incardinare il procedimento. Ecco allora che appare evidente come l’art. 25,1°
4 C. Cost., sent. 88/1962. 5 C. Cost., sent.88/1962 6
6 contenga una riserva di legge assoluta, come peraltro dichiarato dalla Corte Cost.7, e come sostenuto dalla dottrina8 .
Un autore 9 ha notato che la riserva posta dall’art.25,1°, oltre ad essere assoluta, sarebbe anche rinforzata, poiché la disposizione fissa in parte il contenuto della fonte normativa primaria che dovrà darvi attuazione: essa obbliga il legislatore ad intervenire prima della realizzazione del fatto. Da ciò deriva che i criteri di distribuzione delle cause, tra giudici che esercitano la medesima giurisdizione, devono essere stabiliti prima che si realizzino concretamente i presupposti della fattispecie generale ed astratta.
Normalmente, la previsione di una riserva assoluta di legge tende ad evitare che una certa materia sia regolata da fonti normative secondarie governative.
7
C. Cost., 88/1962; id.,ord. 5 aprile 1984, n°100. 8
M. Nobili, Il primo comma dell’art 25, in Commentario alla costituzione. Rapporti civili, a cura di G. Banca, Zanichelli-Soc. ed del Foro italiano, Bologna - Roma, 1981, p. 224; A. Agrò - N. Lipari, La giurisprudenza della corte costituzionale, in Il principio di precostituzione del giudice ( Atti del convegno organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e dall’Associazione «Vittorio Bachelet», Roma 14-15 febbraio 1992), in Quaderni del CSM, 1993, n°66, p. 200.
9 R. Romboli, Teoria e prassi del principio di precostituzione del giudice, in Il principio di precostituzione del giudice, op. cit., p. 29 ss.
7 Nel caso dell’art. 25,1° tuttavia, la riserva di legge sembra dettata in particolare dall’esigenza di tutelare un bene di notevole rilievo, e questo può essere individuato nell’imparzialità del giudice, come affermato più volte dalla Corte Cost. : “ il principio sancito dall’art. 25 della Costituzione tutela essenzialmente l’esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine dia una garanzia rigorosa
della loro imparzialità…”10
; “ l’esigenza della precostituzione del giudice, quale garanzia di imparzialità dell’organo giudiziario” 11; “ al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialità,… ” 12.
La violazione dei criteri stabiliti con legge per la determinazione del giudice competente provocherebbe, continua l’autore13, una presunzione assoluta di parzialità del giudice, per cui la riserva assoluta di legge tenderebbe ad escludere l’esistenza di spazi di discrezionalità nell’individuazione del giudice competente.
In realtà, la situazione è più complessa, poiché in alcuni casi la Corte Cost. ha ammesso degli spazi di discrezionalità.
10
C. Cost., ord. 30 dicembre 1991, n° 521. 11
C. Cost. ,ord. 02 aprile 1992, n° 161. 12
C. Cost., sent. 12 maggio 1977, n° 77. 13
R. Romboli, Teoria e prassi del principio di precostituzione del giudice, op. cit., p.34.
8 La Corte Cost. ha dapprima ritenuto legittimo l’ intervento di soggetti privati nella determinazione della competenza, tanto in materia civile quanto in materia penale 14. Successivamente, ha circoscritto ai soli organi del potere giudiziario il divieto di lasciare un margine di discrezionalità nell’individuazione dell’organo presso cui radicare il procedimento 15.
Il contrasto con il principio di precostituzione appare in alcune pronunce 16, nelle quali la Corte ha anche ammesso l’intervento dell’autorità giudiziaria, per l’individuazione dei presupposti di fatto
14
C. Cost., ord. 25 marzo-14 aprile 1988, n°463, riguardo all’interruzione volontaria della gravidanza; id., sent. 3-12 giugno 1992, n°269, riguardo ai fori facoltativi previsti all’art 20 c.p.c.; id., sent. 23 aprile-5 maggio 1993, n°217, per i reati di assenza dal servizio compiuti da militari.
15
C. Cost., sent. n°269/1992. “Invero ‘l'alternativa fra più giudici’, in quel
caso ritenuta non conciliabile con l'art. 25 Cost., è quella risolubile in base unicamente a scelte ‘discrezionali’ - specificamente inerenti alla
‘designazione’ del giudice per il singolo processo - operate a posteriori con ‘provvedimento’, autoritativo ed insindacabile, di organi dello stesso potere giudiziario . Alternativa - peraltro - che si riconduce, all'evidenza, ad ipotesi paradigmatica ben diversa da quella nella specie ricorrente (o da quelle analoghe prefigurate all'interno degli stessi artt. 18 e 19 citt.), la cui risoluzione pur sempre avviene in base a meccanismi stabiliti a priori dall'organo legislativo”.
R. Romboli, Teoria e prassi del principio di precostituzione del giudice, op. cit, p.54 critica la conclusione cui è pervenuta la Corte Cost.,
sostenendo che non vi sarebbero elementi idonei a distinguere la discrezionalità di un soggetto pubblico da quella di un soggetto privato.
16
Per una elencazione esauriente delle pronunce della Corte Cost. relative al rapporto tra competenza e discrezionalità, si veda A.Agrò - N. Lipari, La giurisprudenza della Corte Costituzionale, op. cit., pp. 200-201.
9 in base ai quale si radica o meno la competenza: così ha sostenuto che " la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma
anche di tutte quelle disposizioni, le quali derogano a tale
competenza sulla base di criteri che razionalmente valutino i
disparati interessi in gioco nel processo”17.
Continuando nell’analisi delle interpretazioni della Corte Cost.18 , è possibile rilevare che è stato ritenuto costituzionalmente legittimo l’intervento del giudice, chiamato a valutare i presupposti di fatti di reato commessi in udienza, che comportavano una deroga alla competenza del giudice del dibattimento: la valutazione compiuta da questi non era da considerarsi discrezionale, ma da ricondursi nell’ambito della normale attività interpretativa del giudice, e soggetta alla possibilità di censura delle parti . Allo stesso modo, la Corte ha ammesso le deroghe alle normali regole sulla competenza che si verificano nei casi di assegnazioni, in via permanente, oppure destinazioni, applicazioni e supplenze, in via temporanea, poiché le prime sono disposte dal CSM sulla base di criteri obiettivi, mentre le
17
C. Cost., sent. 14 giugno 1973,n° 96; id., sent.18 giugno 1974, n° 174. 18
10 altre sono soggette al controllo del medesimo Consiglio, e in ogni caso, sono rese necessarie da obiettive ed imprescindibili cause di servizio, e non sono disposte al fine di trattare una specifica causa19.
Ancora, la Corte ha considerato legittime le diposizioni che pongono deroghe alle normali regole sulla competenza, quando sono finalizzate a garantire l’imparzialità del giudizio20 o la sua speditezza per una rapida definizione della causa21
Per contro, la Corte ha dichiarato incostituzionali le norme che prevedevano una discrezionalità pura del giudice nell’individuazione dei presupposti per la determinazione della competenza, perché formulate in modo troppo generico 22, nonché le norme che impedivano un qualsiasi tipo di sindacato sulla valutazione relativa all’esistenza di tali presupposti.
Tali indirizzi inducono a ritenere che, se l’intervento di soggetti diversi dal legislatore nell’individuare il giudice legittimato, si configura come necessario, o se risulta comunque vincolato dai
19
C. Cost., sent. 5 dicembre 1963,n° 156; id. sent. 20 marzo 1975, n°71; id., sent. 24 marzo 1977, n°52.
20
C. Cost., sent. 27 aprile 1963, n° 50; id., sent. 7 giugno 1963, n° 109; id., sent. 12 luglio 1976, n° 168.
21
C. Cost., sent. 26 settembre-12 ottobre 1990, n°443. 22
C. Cost., sent. 21 aprile 1971, n°82; id., sent. 4 luglio 1963, n° 130; id., sent. 18 marzo 1964, n° 32.
11 criteri dettati dal legislatore, o infine se può essere oggetto di un controllo, non può essere considerato discrezionale e quindi non può essere escluso, poiché evidentemente in alcuni casi il legislatore ha ritenuto legittimo limitare il principio di precostituzione in un’ottica di bilanciamento con altri valori di rango costituzionale.
Appare infine doveroso accennare al rapporto tra i termini ‘precostituito’ e ‘naturale’, poiché da una certa prospettiva tale problema presenta delle ricadute sulla questione relativa all’ambito di applicabilità dell’art. 25,1°. In alcune occasioni, i due termini sono utilizzati alla stregua di sinonimi. Pur senza entrare in un’analisi approfondita, si può rilevare come siano differenti le opinioni proposte dalla Corte Cost. e dalla dottrina.
La Corte Cost. in una pronuncia degli anni ’50 23
, affermava la sovrapponibilità del termine ‘precostituito’ col termine ‘naturale’: “ il giudice naturale è dallo stesso art. 25 cost. definito come
corrispondente al giudice precostituito per legge…”; successivamente tale dichiarazione è stata ribadita 24 .
23
C. Cost., sent. 1 aprile 1958, n°29. 24
C. Cost., sent. n°88/1962 ” nell’art 25 la locuzione giudice naturale non
12 La dottrina si è invece espressa diversamente sulla questione, sostenendo la necessità di mantenere distinti i due termini 25.
La naturalità è stata fatta coincidere di volta in volta con l’esigenza di garantire il diritto di difesa 26 o con la regolarità dello svolgimento della funzione giurisdizionale 27; il giudice naturale sarebbe quello indipendente, idoneo, sia in riferimento alla sua specializzazione che all’attitudine a svolgere i suoi compiti istituzionali, o come giudice del luogo in cui è stato commesso il reato, o ancora come giudice che
costituzioni, nulla aggiungendo al concetto di giudice precostituito per legge”. La Corte aveva riconosciuto incostituzionali varie ipotesi di
rimessione previste nel vecchio c.p.p. : art 31, 2°( proroga della competenza dal pretore al tribunale); art 30, 2° e 3° (proroga della competenza dal tribunale al pretore); art 10 d.l. 20 luglio 1934 n°1404, (rimessione al pretore di procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni). La proroga della competenza era una ipotesi di rimessione a giudice normalmente incompetente secondo il criterio della competenza per materia.
25
Per una rassegna delle varie posizioni espresse in dottrina si vedano R. Romboli, Teoria e prassi del principio di precostituzione del giudice, op.cit., p.42 s; M. Alfieri, voce Giudice naturale, in Dig. Disc. Pen., vol V, Utet, Torino, 1991, p. 442 ss.
26
G. Conso, La costituzionalità dell’art. 55 c.p.p. alla luce di una sentenza provvidenziale, in Riv. It. Dir e Proc. Pen, 1963, p. 624.
27
G. Sabatini, La competenza surrogatoria ed il principio del giudice naturale nel processo penale, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen, 1962, p.946 ss. : ”
Precostituito è un termine di riferimento temporale , significa prima del fatto da giudicare; naturale è una qualificazione sostanziale del giudice, è il suo essere legittimato, che non può coincidere con l’aggettivo
13 può giudicare senza che siano intervenute modifiche ex post alla legge che egli è chiamato ad applicare 28.
Probabilmente sono da preferire le diverse posizioni espresse in dottrina, e quindi si potrebbe affermare che il Costituente con il pincipio di precostituzione abbia voluto garantire il rispetto dei principi di legalità e di imparzialità del giudice, e con la naturalità che tale giudice sia effettivamente quello idoneo a giudicare la causa per uno dei motivi suesposti.
1.2. Specificazione del termine giudice.
Un altro aspetto problematico del principio di precostituzione è insito nel termine ‘giudice’, poiché ne sono state date varie interpretazioni. La maggior parte di esse sono state formulate nel vigore del c.p.p. del 1930, ma possono ancora essere considerate valide per affrontare la questione.
28
R. Romboli, Teoria e prassi del principio di precostituzione del giudice, op.cit., p.42 ss.
14 Le interpretazioni possono essere suddivise in tre diverse categorie, che potremmo definire di tipo restrittivo, intermedio ed estensivo, in ragione del diverso numero di soggetti che vengono ricompresi nella definizione di giudice.
Un autore 29 ha sostenuto che l’aggettivo ‘naturale’ si riferirebbe al giudice del giudizio, dotato di piena giurisdizione, il quale emette la decisione idonea a passare in giudicato, e quindi sarebbe rimasto escluso dall’applicabilità dell’art.25,1° il giudice istruttore, sebbene dotato di giurisdizione cd. semi-piena, potendo questi emettere ad esempio sentenza di proscioglimento.
Anche la Corte Cost.30 ha limitato l’applicabilità del principio di precostituzione ai soggetti che emanano atti aventi contenuto decisorio, come il rinvio a giudizio o il proscioglimento istruttorio.
Queste interpretazioni non hanno avuto seguito, rimanendo isolate. Anzitutto non sono supportate da dati normativi, e di questo sembra esserne consapevole la stessa Corte quando riconosce che “la norma
29
G. Sabatini, La competenza surrogatoria ed il principio del giudice naturale nel processo penale, op.cit.
30
15 è formulata genericamente 31”. Sul piano formale - letterale, al termine ‘giudice’ non può essere attribuito il significato di ‘ magistrato’, del quale costituisce specificazione, e appare assolutamente arbitrario limitarlo a quello di ‘giudice dotato di giurisdizione ( semi ) piena’.
Sul piano sostanziale sarebbe poi insensato escludere la garanzia di imparzialità, cui è rivolta la precostituzione 32, dalla fase delle indagini, nella quale sono particolarmente a rischio i diritti soggettivi dell’imputato, o meglio della persona sottoposta alle indagini, che potrebbe anche subire una restrizione della libertà personale in carcere.
Analizziamo ora le interpretazioni ‘intermedie‘, volte cioè ad estendere il principio di precostituzione anche alla fase delle
31
C Cost., sent. 7 giugno 1963, n° 110. 32
C. Taormina, Giudice naturale e processo penale, Bulzoni, Roma, 1972, p.348 s.; M. Alfieri, voce Giudice naturale,op. cit., p. 457; G. Conso, Note in margine alla declaratoria di illegittimità dell’art 234 comma 2 c.p.p., ovverosia la crisi della sezione istruttoria, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1963, p. 958 ss. ; O. Mazza , I protagonisti del processo, in O. Dominioni - P. Corso - A. Gaito -G. Spangher - G. Dean - G. Garuti - O. Mazza, Procedura penale, Giappichelli, Torino, 2010, p. 60.
16 indagini, ma solamente al g.i.p. e non al p.m. 33; appare emblematica l’affermazione di un autore: ” tale principio non è ovviamente riferibile all’organo di accusa, ma sicuramente al giudice per le
indagini preliminari chiamato a pronunciarsi come si è visto
incidentalmente e spesso sulla base di una conoscenza incompleta
degli atti. ” 34
Su questa posizione si è espressa anche la Corte Cost.:” il principio della non derogabilità del giudice naturale trova applicazione anche
nella fase istruttoria del processo penale, allorché é dalla legge
prescritto che si proceda con istruttoria formale, avendo questa
attività processuale non dubbia natura giurisdizionale, sia perché é
svolta da un giudice e sia perché termina con un atto che ha non solo
forma, ma anche contenuto di sentenza, specie quando,
33
M. Alfieri, voce Giudice naturale, op. cit., p. 457 s.; I. Borasi,
L’attuazione del principio del giudice naturale con particolare riferimento al processo penale, in Arch. nuova proc. pen., 2011, p.138 e p.143.
34
F. Nanni, L’incidente preliminare sulla competenza ex art. 54-quater cpp: controllo delle parti private sulla legittimazione del pubblico ministero (relazione tenuta all’incontro di studio organizzato dal CSM su: “Dalla notizia di reato all’avviso di conclusione : funzione e struttura delle indagini preliminari”, Roma, 9-12 Aprile 2001), p. 4.
17 prosciogliendo l'imputato, conclude il giudizio nel merito, ed é
soggetto a gravame. ” 35
Così, viene limitata l’applicabilità dell’art. 25,1° cost. ai giudici che possono emanare alcuni atti aventi contenuto decisorio ( c.d. giurisdizione semi-piena ).
Questo tipo di interpretazioni è indubbiamente il più seguito e porta alla conclusione che il p.m. non possa essere incluso tra i soggetti cui è applicabile il principio di precostituzione.
1.3. L’applicabilità del principio di precostituzione al pubblico ministero, nelle interpretazioni della Corte Costituzionale e della dottrina.
Acclarata l’applicabilità dell’art 25, 1° cost. al giudice delle indagini preliminari, è lecito chiedersi se sia possibile estendere la disposizione al p.m.
35
18 Le opinioni contrarie emerse sul punto in dottrina sono maggioritarie 36, e sembrano tutte quante fondarsi sugli stessi elementi testuali ed interpretativi, per cui dalla lettura dell’art. 25,1° non si potrebbe dedurre la sua estensione al pubblico ministero.
Nella giurisprudenza è ribadita la medesima opinione contraria 37. Appare opportuno menzionare quelle poche che invece ammettono l’applicazione dell’art 25,1°.
Per Giovanni Conso, il problema del p.m. precostituito non è mai emerso con forza perché il sistema processuale penale si basa sulla regola per cui ogni ufficio del p.m. opera nell’ambito della competenza del giudice presso cui è incardinato, quindi se è ben
36
M. Pisani, Sulla legittimità costituzionale delle disposizioni che disciplinano l’applicazione temporanea dei magistrati, in Riv. it. dir. e proc. pen.,1962, p.580; M. Scaparone, Sulla legittimità
dell’autosostituzione del procuratore generale al procuratore della repubblica nell’istruzione sommaria,in Riv. it. dir. e proc. pen., 1963, p. 1268; T. Trevisson Lupacchini, Sostituto designato per l’udienza dal procuratore generale presso la corte d’appello: non ricorribilità del decreto, in Dir.pen. e proc., 1996, p.1506; M. Alfieri, voce Giudice naturale,op. cit.,p. 457 s.; I. Borasi, L’attuazione del principio del giudice naturale con particolare riferimento al processo penale, op. cit., p.138 e p.143.
F. Nanni, L’incidente preliminare sulla competenza ex art 54-quater cpp: controllo delle parti private sulla legittimazione del pubblico ministero, op. cit., p. 4.
37
C. Cost., sent 32/1964:” Entro questi limiti essa non contrasta con la
Costituzione poiché nella avocazione dal Procuratore della Repubblica al Procuratore generale non si può scorgere mutamento del giudice
precostituito per legge, ma sostituzione d'un organo del Pubblico Ministero ad altro organo dello stesso Pubblico Ministero.”
19 individuato il giudice applicando le norme sulla competenza, ne consegue che anche l’organo dell’accusa, pur esercitando funzioni diverse, opererà legittimamente.
L’autore sostiene che “se si considera il principio del giudice naturale precostituito nell’ottica della tutela dell’imparzialità e della indipendenza della magistratura, la parola ‘giudice’ non può essere di ostacolo alla considerazione che il problema della indipendenza
della magistratura coinvolga anche la figura del p.m., quindi tale
principio ricopre anche il p.m.” 38
Per Mario Nobili, il principio del giudice naturale è dettato a tutela non del soggetto o dell’organo ‘giudice’, bensì della funzione giurisdizionale 39 ; tale funzione, secondo un altro autore, Giuseppe De Luca, sarebbe svolta anche dal p.m.40
Infine Alberto Camon propone una interessante esegesi dell’art 25,1° 41. Essa prende le mosse da una considerazione circa la riserva assoluta di legge in esso contenuta: il legislatore è vincolato, come si
38
G. Conso, Relazione introduttiva, in Il principio di precostituzione del giudice, op. cit., p. 21.
39
M. Nobili, Il primo comma dell’art 25 della costituzione, op. cit., p. 224. 40
G. De Luca, ( nota a Corte Cost., 2 aprile 1964, n°32 ), in Giurisprudenza costituzionale, 1964, p.265.
41
A. Camon, Gli strumenti di controllo sulla sede dell’indagine, Giappichelli, Torino, 2011, p. 7.
20 è detto, a determinare dei criteri generali ed astratti per la ripartizione delle regiudicande prima dell’insorgere delle medesime. Secondo l’ autore, l’obbligo di determinatezza però riguarderebbe non solo la predisposizione delle disposizioni sulla competenza, ma anche la loro interpretazione, nel senso che, in presenza di una pluralità di significati tutti riconducibili ad una medesima disposizione, sarà da preferire quello dotato di maggiore rigidità; detto questo, sostenere che l’art 25,1° sia applicabile solo alle fasi processuali, nella quali interviene un giudice, produce come risultato (illogico) che la fase procedimentale delle indagini sarebbe retta dal principio di determinatezza solo nei casi episodici ed eventuali in cui interviene il g.i.p. , mentre in generale gli interventi del p.m., vero motore di questa delle indagini, sarebbero del tutto svincolati da tale principio, con la conseguenza che in questa fase potrebbe cambiarsi sede di continuo.
Riassumendo, l’art.25,1° Cost. non pare consentire una interpretazione ampia del termine ‘giudice’ tale da ricomprendervi il pubblico ministero: egli è un magistrato ma non un giudice, e per di più interviene come parte (pubblica) nel processo, quindi per
21 definizione non può essere imparziale; non dovrebbe perciò operare nei suoi confronti il principio di precostituzione. Il suo intervento nella fase delle indagini preliminari costituisce tuttavia esercizio della funzione giurisdizionale, e poiché dai suoi interventi potrebbero derivare compressioni alle libertà della persona sottoposta alle indagini, è necessario che ciò avvenga nel rispetto di regole certe e predeterminate.