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La fiscalità delle prestazioni di servizi in ambito intracomunitario.

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Academic year: 2022

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La fiscalità delle prestazioni di servizi in ambito intracomunitario.

Nuove norme ed adempimenti fiscali per chi presta o si avvale di servizi artistici e culturali in ambito comunitario.

Per effetto di due provvedimenti distinti, varati nell’arco del 2010, la prestazione di servizi di spettacolo in ambito UE, che fino al 1° Gennaio 2011 aveva goduto di deroghe rispetto alla disciplina generale delle operazioni intracomunitarie, si complica un po’ da quest’anno.

Cercheremo di spiegare cosa è cambiato, nella solita forma “divulgativa”, ma puntualizzando con precisi riferimenti normativi ad uso dei tecnici.

La Direttiva n. 2008/8/CE ha radicalmente modificato le regole per l’individuazione della territorialità IVA delle prestazioni di servizi (ovvero i creteri in basi ai quali si stabilisce in quale paese l’operazione è soggetta ad imposta). Le nuove disposizioni sono state recepite in ambito nazionale dal D.Lgs. 18/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.2.2010.

Con effetto dal 1° gennaio 2011, i criteri territoriali relativi alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, comprese fiere ed esposizioni, sono stati così modificati. L’art. 3, D.Lgs. 18/2010 distingue tra:

servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché i servizi degli organizzatori di dette attività ed i servizi accessori;

servizi per l’accesso alle suddette manifestazioni (biglietteria) e relativi servizi accessori (ad esempio, guardaroba o parcheggio addebitati in maniera autonoma).

Nel primo caso occorre ulteriormente distinguere tra servizi resi a:

soggetti passivi (enti, associazioni, società etc..), per i quali trova applicazione la regola generale ex art. 7-ter, DPR 633/1972 (tassazione nel luogo ove è radicata l’attività del committente);

soggetti “privati” (persone fisiche), per i quali continua ad operare il criterio della tassazione nel luogo di esecuzione della prestazione ex art. 7-quinquies, c. 1, lett.

a), DPR 633/1972.

Pertanto, le prestazioni di servizi culturali e fieristici tra soggetti passivi effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono da assoggettare a imposta nel Paese del committente (con integrazione della fattura in caso di prestatore UE o emissione di autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972, in caso di prestatore extra UE).

L’allocazione di tali prestazioni tra i “servizi generici” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, comporta inoltre che gli stessi devono ora essere riepilogati nei modelli INTRASTAT).

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Φ ESEMPIO 1: Un ente italiano acquista uno spettacolo da una compagnia spagnola per una manifestazione organizzata in Italia. L’ente integra con IVA la fattura ricevuta dal prestatore spagnolo (art. 46, D.L. n. 331/1993) e annota il documento sia nel registro IVA vendite, sia nel registro IVA acquisti. Lo stesso ente presenterà il mod. INTRA 2-quater.

Φ ESEMPIO 2: Una società tedesca acquista uno spettacolo da una compagnia italiana. Il prestatore italiano emette fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, c. 1, DPR 633/1972, e presenta il relativo mod. INTRA 1-quater.

Le nuove regole di territorialità per le prestazioni dei servizi più tipici del settore dello spettacolo dal vivo, applicabili alle operazioni tra soggetti passivi IVA, possono essere così riassunte:

prestatore committente luogo di spettacolo adempimenti

ITA (sp) ITA (sp) Ovunque Emissione di fattura con IVA

ITA (sp) UE o Extra UE

(sp) Ovunque

Emissione di fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972.

Presentazione del mod. INTRA 1- quater

UE (sp) ITA (sp) Ovunque

Integrazione di fattura con IVA ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972.

Annotazione del documento sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti.

Presentazione del mod. INTRA 2- quater

Extra UE

(sp) ITA (sp) Ovunque

Emissione di autofattura con IVA ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972.

Annotazione del documento sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti.

Presentazione del mod. INTRA 2- quater

SP = soggetto passivo.

Per tutte le informazioni relative alla compilazione dei modelli INTRASTAT:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Servizi/Intrastat/

(3)

L’AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE:

DUBBI SULL’AMBITO DI APPLICAZIONE

Le nuove disposizioni antifrode, per effetto dell'art. 27 del D.L. 78/2010 e dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, obbligano i soggetti che intendono effettuare le operazioni intracomunitarie «di cui al titolo II, capo II del dl n. 331/93» a manifestare tale volontà nella dichiarazione di inizio attività, e per i soggetti già in attività, attraverso la presentazione di apposita istanza in forma libera, secondo precise disposizioni indicate nella citata circolare.

Come conseguenza della richiesta l’Agenzia, effettuati gli opportuni controlli, provvede ad iscrivere i richiedenti nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati (VIES) oppure a negare l’autorizzazione.

Ma qual è l’abito di applicazione di tale normativa?

Dal punto di vista letterale il vincolo autorizzatorio riguarda soltanto le operazioni intracomunitarie di cui al titolo II, capo II del dl n. 331/93, ossia gli scambi di beni.

In seguito alcuni portavoce dell’Agenzia hanno precisato - in via informale - che esso deve ritenersi applicabile, per molteplici ragioni, anche alle prestazioni di servizi intracomunitarie (si veda ItaliaOggi del 15 gennaio 2011). Più precisamente i rappresentanti dell’Agenzia hanno fatto specifico riferimento alle prestazioni di servizi cosiddette “generiche”

scambiate fra soggetti passivi, alle quali si applica la regola generale di tassazione nel paese del committente con il meccanismo dell'inversione contabile, con obbligo di presentazione del modello Intrastat (salvo che per le prestazioni non imponibili o esenti).

Come abbiamo visto, con l’introduzione del D.Lgs. 18/2010, anche le prestazioni di servizi culturali tra soggetti passivi d’imposta rientrerebbero sotto la regola generale e ricadrebbero quindi sotto il nuovo vincolo autorizzatorio.

Questa interpretazione sembra però essere opinabile nei fatti, visto che dal 1.1.2010 i servizi intracomunitari non sono più compresi nel DL. 331/93, ma come visto sono inseriti negli artt. 7-ter e ss. del DPR. 633/72.

Attendiamo quindi formali chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò nondimeno per completezza d’informazione, e per agevolare l’attività di quei soggetti (esempio gli organizzatori di Festival) che intendono già nella stagione 2011 avvalersi di prestazioni artistiche in ambito UE, nel caso che l’obbligo di richiedere autorizzazione venga confermato, alleghiamo un prontuario completo relativo alle modalità del nuovo adempimento.

(4)

L’AUTORIZZAZIONE PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

I soggetti che richiedono l’attribuzione del numero di partita IVA e intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono barrare l’apposita casella presente nel modello AA7 o AA9. Nei 30 giorni successivi all’apertura della partita IVA, è sospesa la soggettività passiva comunitaria (è possibile effettuare solo operazioni “interne”); dal 31° giorno successivo, se non è stato notificato un provvedimento di diniego, il contribuente è autorizzato all’effettuazione di operazioni intracomunitarie.

Anche i soggetti già in attività, sono chiamati ad esprimere la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie. In particolare, occorre distinguere tra:

soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività dal 31.5.2010 al 28.2.2011 Sono cancellati dall’archivio VIES (entro il 28.2.2011), i soggetti che non hanno dichiarato di effettuare operazioni intracomunitarie nella dichiarazione di inizio attività oppure che non hanno effettuato operazioni intracomunitarie e presentato i relativi mod. INTRA nel secondo semestre 2010. Questi soggetti, prima di porre in essere operazioni UE devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate e attendere l’esito dei controlli (30 giorni dall’inoltro dell’istanza).

Nota

Pertanto, restano iscritti nell’archivio VIES i soggetti che hanno dichiarato di effettuare operazioni intracomunitarie nella dichiarazione di inizio attività, come pure i soggetti che nel secondo semestre 2010 hanno effettuato operazioni intracomunitarie e presentato i relativi mod. INTRA.

soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31.5.2010

Sono cancellati dall’archivio VIES (entro il 28.2.2011), i soggetti che non hanno presentato i mod.

INTRA nel 2009 e 2010 oppure i soggetti che pur avendo presentato gli elenchi INTRA non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009. Questi soggetti prima di porre in essere operazioni UE devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate e attendere l’esito dei controlli (30 giorni dall’inoltro dell’istanza).

Nota

Pertanto, restano iscritti nell’archivio VIES i soggetti che hanno presentato i mod.

INTRA nel 2009 e 2010 e adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009 (presentazione dichiarazione IVA 2010).

I chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Relativamente ai soggetti già in attività, in possesso dei presupposti per essere esclusi dalla banca dati VIES, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato che:

se alla data di conclusione delle procedure di esclusione dall’archivio (fissata al 28.2.2011), sono già trascorsi 30 giorni dall’invio dell’istanza, gli operatori, senza soluzione di continuità, restano nell’archivio e, quindi, sono autorizzati ad effettuare le operazioni intracomunitarie;

se, al contrario, a tale data non sono ancora trascorsi 30 giorni dall’invio della richiesta, il contribuente viene escluso dall’archivio per poi esservi riammesso al trentunesimo giorno dalla presentazione dell’istanza.

Normativa

Sul punto l’Agenzia ricorda che i soggetti autorizzati sono sottoposti ad un costante monitoraggio degli Uffici.

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che la domanda di inserimento nell’archivio VIES può essere presentata sia a mano, sia tramite raccomandata (allegando la fotocopia di un documento di identità), ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, l’Agenzia annuncia che a partire dal 1° febbraio 2011 sarà disponibile nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate un servizio che permetterà di consultare preventivamente l’elenco delle partite IVA che, alla data del 30 gennaio 2011, risultano in possesso dei requisiti per essere incluse nel Vies.

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Normativa

Di conseguenza, questi operatori non dovranno chiedere di essere inclusi nell’archivio, dato che vi rientreranno automaticamente a partire dalla fine di febbraio.

MODELLO DI ISTANZA

FNAS – FEDERAZIONE NAZIONALE ARTE DI STRADA Servizio di Consulenza

IL DIRETTORE Alessio Michelotti Tel 0438 580986 info@fnas.org Spett.le Agenzia delle Entrate

di ______________

Oggetto: Comunicazione della volontà di voler effettuare operazioni intracomunitarie l’art 27 del DL. 78/2010.

Il sottoscritto ______________________ nato a ___________, il __/__/____, residente a ___________ (__), in via ___________ n. ___ con C.F.: ___________, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa individuale/società “___________” con sede in ___________ (__) via ___________ nr. ____, iscritta al Registro Imprese di ___, con P. IVA:

___________ e con C.F. ______________.

in base agli obblighi previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n.

188376 del 29 dicembre 2010.

DICHIARA

di voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, per i seguenti presunti importi annui:

€ ___________ (cessione di beni)

€ ___________ (acquisto di beni)

A tal fine si segnala che con riferimento alla data del 31 maggio 2010, l’inizio attività è avvenuto in data: ρ anteriore; ρ uguale o posteriore.

Data: _________

(Firma)

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