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Dati delle Pubbliche Amministrazioni

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Dati delle Pubbliche Amministrazioni

Codice dell’Amministrazione Digitale Capo V , Sez. I , artt. 50-57

Bari, 24 Luglio 2006

Dati delle Pubbliche Amministrazioni e servizi in rete

(2)

art. 50 - Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell'art. 43, comma 4, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati

Art. 50: Disponibilità dei dati delle PPAA

(3)

PRINCIPIO DI DISPONIBILITA’ DELL’INFORMAZIONE

Art. 50: Disponibilità dei dati delle PA

Art. 1, lett. m) “dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione”

Art. 1, lett. o) “disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni Art.2, co.1. “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”

DEFINIZIONI

INFORMAZIONE = DATO ≠ DOCUMENTO

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NECESSITA’ DELL’APPLICAZIONE DELLE NORME SUL PROTOCOLLO INFORMATICO E SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI PROCEDIMENTI

CONSERVAZIONE DEI DATI (DPCM 31-10-2000)

•Formati non proprietari

•Dati:

•Inalterabili

•Immutabili

Art. 50: Disponibilità dei dati delle PA

Nucleo minimo + gestione documentale + workflow delle pratiche

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ACCESSO DA PARTE DELLE PA

COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI DECERTIFICAZIONE

Interoperabilità

Art. 50: Disponibilità dei dati delle PA

Interconnessione

SPESE DI ACCESSO

Senza oneri (art.43 co.4, Dpr 445/2000)

Costi eccezionali (art.50 co.2, DLgs 82/2005)

LIMITI DI ACCESSO:

•Ordine e sicurezza pubblica

•Difesa e sicurezza nazionale

(6)

art. 51 - Sicurezza dei dati

1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all'art. 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 51: Sicurezza dei dati

(7)

SICUREZZA: CRITICITA’ DEL SISTEMA

FINALITA’:

•Salvaguardare i dati della PA come risorsa strategica per il funzionamento dell’apparato burocratico

•Tutelare i cittadini dal rischio di uso indebito o accesso non autorizzato ai propri dati

Art. 51: Sicurezza dei dati

La sicurezza informatica è volta a garantire che i dati siano:

3. Integri ed esatti

4. Accessibili e disponibili 5. Riservati

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SICUREZZA INFORMATICA

FRAMMENTAZIONE NORMATIVA:

•D.LGS. 196/2003 ALLEGATO B

•DIR MIT 16-01-2002

•DPCM 31-10-2000

•DEL. AIPA 51/2000

Art. 51: Sicurezza dei dati

FISICA LOGICA ORGANIZZATIVA

(9)

Requisiti minimi di sicurezza

1. Il Sistema Operativo deve garantire:

a. Sicura ed univoca identificazione degli utenti b. Accesso alle risorse solo ad utenti abilitati

c. Accesso ad ogni utente solo per le informazioni relative al suo livello di autenticazione

d. Registrazione di tutte le attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente

Art. 51: Sicurezza dei dati

1. Il Sistema Operativo deve assicurare:

a. il tracciamento di qualunque evento di modifica delle informazioni trattate b. l’individuazione dell’autore delle modifiche

1. Le PA devono adottare un apposito piano sulla sicurezza informatica da aggiornare ogni due anni

(10)

art. 52 - Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

Art. 52: Accesso telematico ai dati e documenti delle PPAA

(11)

•Art.22 L.241/1990

•Dpr 352/1992

•Dpr 428/1998

•Dpr 445/2000

•L. 15/2005

PRINCIPIO DELL’USO DELLA TELEMATICA e DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI QUESTIONE DI COMPATIBILITA’ CON IL TITOLO V COST.

•Procedimento Amministrativo non è di competenza Statale (né esclusiva né concorrente)

•Però:

•art.120, co.2, Cost. (per necessità di principi procedimentali uniformi il Governo può sostituirsi alle Regioni ecc.)

•Artt. 3 e 97 Cost. (principi di imparzialità e buon andamento della PA)

Art. 52: Accesso telematico ai dati e documenti delle PPAA

(12)

MODALITA’ DI ACCESSO

STRUMENTI PER L’ACCESSO:

•Siti internet delle PA con contenuto minimo

POSSIBILE FRAMMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA

Art. 52: Accesso telematico ai dati e documenti delle PPAA

Il CAD stabilisce solo i confini da rispettare, lasciando alle singole PA le regole operative

ma solo di natura tecnica, non giuridica

(13)

art. 53 - Caratteristiche dei siti.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.

2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 53: Caratteristiche dei siti

(14)

DESTINATARI DELLA NORMA

Art. 53: Caratteristiche dei siti

•Pubbliche Amministrazioni

•Enti pubblici economici

•Aziende private concessionarie di servizi pubblici

•Aziende municipalizzate regionali

•Enti di assistenza e riabilitazione pubblici

•Aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico

•Aziende appaltatrici di servizi informatici

D.lgs.165/2001:

gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative;

le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni;

le istituzioni universitarie;

gli istituti autonomi case popolari;

le CCIAA e le loro associazioni;

(15)

REQUISITI DI ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI

• Accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente

• Fruibilità delle informazioni offerte

a. Facilità e semplicità d’uso, uniformità delle azioni da compiere a parità di risultato che si vuole conseguire

b. Efficienza nell’utilizzo, assicurando la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, ed anche la possibilità di fruire mediante diversi canali sensoriali

c. Efficacia nell’impiego ed in particolare indipendenza dal dispositivo impiegato dall’utente

d. Compatibilità con le linee guida e con le indicazioni ISO e W3C

Art. 53: Caratteristiche dei siti

DE VANNA ACCESSIBILITA’ DEI SITI

•Libro bianco sulla accessibilità

•L. 4/2004

•Dpr 75/2005

•Dm 8 luglio 2005

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art. 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della l. 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. 7 agosto 1990, n.

241;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all'art. 26 della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla l. 7 giugno 2000, n. 150;

f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di

Art. 54: Contenuto dei siti delle PPAA

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Art. 54: Contenuto dei siti delle PPAA

Organigramma

articolazione degli uffici

attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta documenti anche normativi di riferimento

elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale

termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale

nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale

scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata

pubblicazioni di cui all'art. 26 della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla l. 7 giugno 2000, n. 150

elenco di tutti i bandi di gara e di concorso

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Art. 54: Contenuto dei siti delle PPAA

DOMINI “.GOV.IT”

OBIETTIVO:

Aggregare i siti ed i portali delle amministrazioni statali che erogano servizi istituzionali con un adeguato ed omogeneo livello di qualità, sicurezza ed aggiornamento dei servizi stessi

SITO INTERNET DESTINATO AD ESSERE IL FRONT OFFICE DELLA PA

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Art. 55: Consultazione delle iniziative del Governo

art. 55 - Consultazione delle iniziative normative del Governo.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

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Art. 55: Consultazione delle iniziative del Governo

TRASPARENZA SULL’ATTIVITA’ NORMATIVA DEL GOVERNO

RAPPORTO BILATERALE DIALOGICO TRA GOVERNANTI E GOVERNATI

DEMOCRAZIA CONTINUA ≠ DEMOCRAZIA DIRETTA

DIVULGAZIONE DI MASSA PER DIFFONDERE LA CONOSCENZA DELLE NORME

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Art. 56: Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria di ogni ordine e grado

art. 56 - Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell’art.51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 196 del 2003.

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Art. 56: Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria di ogni ordine e grado

ELIMINAZIONE DEI DATI DELLE PARTI SU RICHIESTA O D’UFFICIO

“[…] con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

Artt. 51 e 52 CODICE PRIVACY

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Art. 56: Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria di ogni ordine e grado

www.giustizia-amministrativa.it

SOLO A CHI VI ABBIA INTERESSE…

…O A TUTTI ? Accesso ai dati identificativi delle controversie

come dice la norma

come avviene in pratica

CONTROLLO DEMOCRATICO SULL’ATTIVITA’ DELLA PA

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Art. 57: Moduli e formulari

art. 57 - Moduli e formulari.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

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Art. 57: Moduli e formulari

USO FACOLTATIVO ED USO OBBLIGATORIO DI MODULI E FORMULARI

LEGITTIMITA’ DELL’USO OBBLIGATORIO

Uso obbligatorio: duplice finalità di buon andamento

Imparzialità

Profilo temporale

Limiti

Eccessivo formalismo

Sanzioni sproporzionate

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Art. 57: Moduli e formulari

SEMPLIFICAZIONE=

2. TRASPARENZA 3. IMPARZIALITA’

4. BUON ANDAMENTO

Necessità della sottoscrizione dei moduli e dell’invio telematico delle certificazioni

Se la PA non adempie entro il termine ? Moduli e formulari on-line

(27)

Studio Legale Baldacci

Via Calvi dell’Umbria n.9 – 00191 Roma tel.063337535 – fax 0633213448

www.studiolegalebaldacci.it [email protected]

• Avv. Fulvio Baldacci

Patrocinante in Cassazione

• Avv. Michele Baldacci

• Dott.ssa Aurelia Rottoli Baldacci

• Dott.ssa Eloisa Baldacci

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