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La Legge 23 marzo 2016, n

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Academic year: 2021

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INTRODUZIONE

“Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare.”

Con questa citazione di Albert Einstein, l'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale (Asaps) concludeva la Nota alla Commissione Giustizia del Senato, presentata nell'ambito delle audizioni del 24 luglio 2014 sull'introduzione del reato di omicidio stradale, invitando il Parlamento “a smettere di guardare ed agire”.

La Legge 23 marzo 2016, n. 41, è stata, infatti, il frutto di varie pressioni provenienti, da un lato e soprattutto, dall'opinione pubblica, la quale auspicava un più energico contrasto della piaga degli incidenti stradali con esiti mortali attraverso il superamento della precedente normativa – la quale appariva, agli occhi della collettività più critica, fin troppo permissiva – e, dall'altro, anche dall'Unione Europea, la quale, sulla scorta delle statistiche che collocano l'Italia ai primi posti per numero di incidenti e di morti sulle strade, da tempo preme per l'adozione di politiche di contenimento di tale forma di “criminalità”.

L'obbiettivo primario di questo elaborato è quello di analizzare le singole disposizioni che la legge di riforma introduce nel nostro ordinamento.

Un'analisi in tal senso non potrebbe certo dirsi corretta e completa senza uno sguardo al passato: all'impostazione che il legislatore ha tenuto fino alla riforma in commento, con uno sguardo comparatistico anche alle impostazioni tenute da altri ordinamenti europei, e ai motivi che hanno portato, prima, alla presentazione di varie proposte di modifica e, infine, ai disegni di legge che hanno originato la legge n. 41 del 2016.

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Ma in questo sguardo al passato non può certo mancare anche una disamina delle problematiche che si sono affacciate all'attenzione della giurisprudenza e della letteratura, nel corso degli anni, circa la materia della criminalità stradale in generale e, in maniera più specifica, degli incidenti stradali con esiti mortali.

Prima fra tutte, la problematica questione della possibile estensione dell'imputazione a titolo di dolo eventuale ai soggetti che hanno determinato un incidente stradale da cui è derivata la morte o la lesione di altre persone.

Il dolo eventuale è, forse, uno dei problemi più intricati del diritto penale in generale: basti pensare che nel codice penale non vi è alcun riferimento diretto a tale forma di imputazione. Esso è stato, è e sarà un argomento di forti contrasti dottrinali e giurisprudenziali: un argomento su cui da sempre si è scritto molto e su cui, né in letteratura, né in giurisprudenza, si è mai giunti ad una vera e cristallina definizione.

Ma cosa centra il dolo eventuale con l'omicidio stradale? Ebbene, proprio da alcuni tentativi giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, di riconoscimento del dolo eventuale ai casi di incidenti stradali con esiti letali è generata quella spinta propulsiva alla creazione di un autonomo reato di omicidio stradale: tanto è vero che alcune proposte di legge si sono espresse, addirittura, per una qualificazione del reato in termini di dolo, nella forma, appunto, del dolo eventuale.

Agli occhi dell'opinione pubblica e, soprattutto, delle varie associazioni rappresentative dei familiari delle vittime della strada, già da tempo focalizzati sulla necessità di provvedere al problema delle morti sulla strada, quella “coraggiosa giurisprudenza” – “purtroppo”, minoritaria e incerta – doveva aprire gli occhi anche al nostro legislatore sulla necessità di una più incisiva e certa opera repressiva.

Tuttavia, la complessità della materia della criminalità stradale con esiti letali si rispecchia in una variegata gamma di problematiche, che nel corso degli anni la giurisprudenza si è trovata a dipanare.

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Lo sguardo al passato è utile, soprattutto, per capire l'origine della legge, ma ciò non è sufficiente.

Per comprendere la portata delle disposizioni della legge e delle norme che esse introducono nel nostro ordinamento è necessaria non solo un'attenta disamina delle stesse, ma anche dei problemi che esse stesse pongono. È necessario, cioè, volgere lo sguardo, per così dire, verso il futuro, alle problematiche che verranno a porsi con la legge.

Probabilmente, però, la parola “futuro” non è del tutto corretta: da un lato, infatti, queste problematiche sono apparse evidenti sin da quando era ancora in corso il complesso iter parlamentare della legge (difatti, sin da subito dopo l'approvazione della legge, le varie Procure della Repubblica si sono affrettate a predisporre delle linee guida, per se stesse, per l'applicazione concreta della legge stessa). Dall'altro, alcune di queste problematiche non possono certo dirsi nuove, ma anzi accompagnano, forse, da sempre la materia della criminalità stradale con esiti letali.

In conclusione, si può evidenziare come la legge 23 marzo 2016, n.41, la quale doveva, almeno nelle intenzioni, in maniera definitiva, risolvere i problemi che veniva a presentare la materia della criminalità stradale con esiti letali, abbia, invece, forse, amplificato i profili problematici della materia e, contemporaneamente, posto nuove criticità, che gli operatori del diritto dovranno di necessità affrontare.

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