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19 luglio 2016

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INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D'INFANZIA

Circolare n.

19/2016 PEC

Prot. P-4952/I.02

Data

19 luglio 2016

Oggetto: D.Lvo 50/2016 Nuovo Codice Appalti pubblicato in GU SG 91 del 19/4/16 S.O. n. 10

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

00184 Roma Via Agostino Depretis 70 Telefono 06/46200101 Telefax 06/46200131 Cod. Fisc. 80186470581

La presente circolare si rende necessaria per informare i Collegi che il 18 aprile u.s. è stato ap- provato il D.lgs 50/2016 (nuovo codice appalti) che ha integralmente modificato la disciplina prevista dal D.lgs 163/2006 (codice appalti) rendendo inapplicabile il Regolamento di amministrazione e con- tabilità dei Collegi nella parte relativa all’attività contrattuale.

Alla luce della riforma l’attuale Regolamento dei Collegi, nella parte relativa all’attività contrat- tuale disciplinata dal Codice appalti dovrà essere, quindi, disapplicato dai Collegi che, in attesa dell’emanazione di un nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, di cui la Federazione ha avviato la redazione, dovranno attenersi alle indicazioni operative che sono state fornite dall’Anac (in attesa che la stessa autorità emani la versione definitiva delle linee guida previste dal citato D.lgs quali strumenti attuativi - il termine scadrà il 19 luglio p.v.).

Tenuto conto, quindi, che l’Anac ha già emanato - sebbene in via provvisoria - alcune linee gui- da, tra cui quella relativa alle “Procedure per l’affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” cui gli enti pubblici - e quindi i Collegi - devono attenersi, la Federazione ha ritenuto utile predisporre una nota contenente le indicazione operative cui i Collegi devono attenersi nel caso di attività re- lative ad affidamenti di importo inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro (IVA esclusa).

Nell’esaminare il nuovo impianto normativo è opportuno, però, precisare in premessa che il nuovo D.lgs ha profondamente innovato il tema della “qualificazione delle stazioni appaltanti” limi- tando fortemente il numero degli enti pubblici che possono procedere ad acquisti di beni e/o servizi per importi superiori alla soglia dei 40.000,00 euro. Una delle disposizioni maggiormente innovative del nuovo codice degli appalti, infatti, è proprio quella prevista dall’art. 37 che, con l’articolo 38, ope- ra riducendo il numero delle stazioni appaltanti e prevede la necessaria qualificazione delle stesse sulla base di criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione per importi superiori alla suddetta soglia.

Ai sensi del primo comma dell’art. 37 le stazioni appaltanti (Collegi), fermi restando gli ob- blighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti di- sposizioni in materia di contenimento della spesa (Mepa), possono procedere direttamente ed auto- nomamente solo per l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (Consip); mentre per effettuare procedure di acquisto di importo superio- re alla soglia dei 40.000,00 euro (IVA esclusa) le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione prevista dall’art. 38.

Da quanto sopra deriva che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisto di forniture, servizi per importi superiori ai 40.000,00 euro ri- correndo a una centrale di committenza che effettua l’acquisto per suo conto (Consip), ovvero può procedere all’acquisto mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualificazione.

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi

LORO SEDI

(2)

Salvo quanto sopra indicato con riferimento al nuovo criterio di qualificazione delle stazioni ap- paltanti l’art. 36 del D.lgs 50/2016, comma secondo, stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia ed individua le nuove procedure semplificate per la selezione del con- traente, in relazione all’importo. Nell’espletamento delle suddette procedure, le stazioni appaltanti garantiscono:

a) in aderenza al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimen- to della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

b) in aderenza al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;

c) in aderenza al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) in aderenza al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fa- se di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) in aderenza al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) in aderenza al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle of- ferte e nella loro valutazione.

L’espressa previsione normativa del necessario rispetto dei predetti principi impone - secondo le linee guida Anac - una rivisitazione delle prassi abitualmente seguite dalle stazioni appaltanti nelle procedure sotto soglia, soprattutto nel senso dell’adozione di procedure improntate ad una mag- giore trasparenza nella scelta del contraente, con la conseguenza che la nuova “delibera tipo”

dovrebbe contenere almeno l’indicazione del rispetto di tali principi.

Operata tale premessa di carattere generale, esaminiamo la procedura prevista dal nuovo codice appalti per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) sul presupposto che questa sia la procedura di maggiore interesse per i Collegi.

Come abbiamo visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del nuovo codice appalti prevede che l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) possa av- venire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato. Con riferimento a tale procedura di acquisto appare opportuno, quindi, fornire le seguenti indicazioni operative sul procedimento di scelta del contraente e sulle modalità di stipulazione del contratto, cui i Collegi dovranno atte- nersi per garantire il rispetto della nuova normativa.

1) AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO

La procedura di acquisto prende l’avvio con la delibera a contrarre (prima delibera del Consiglio direttivo).

Questa delibera deve contenere alcuni elementi imprescindibili come:

- l’individuazione del valore dell’appalto;

- l’individuazione della procedura da adottare;

- la nomina del RUP;

- l’esigenza che intendono soddisfare (con l’acquisto del bene o del servizio);

- le caratteristiche delle opere/beni/servizi che intendono conseguire;

- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, e quindi la delibera deve indicare i requisiti minimi richiesti in ordine a idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto;

- le principali condizioni contrattuali che disciplinano l’affidamento.

2) CRITERI DI SELEZIONE

Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art.

80 D.lgs 50/2016 (articolo che sostituisce l’art. 38 del vecchio codice in tema di requisiti di carattere generale dell’affidatario) la cui esistenza può essere accertata tramite l’acquisizione di un modello di autocertificazione, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono con- nessi al possesso di requisiti minimi di:

- idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltu- ra e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

- capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di li-

velli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea (copia di ultimi due bi-

lanci);

(3)

- capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo del contrat- to. A tal proposito, potrebbe essere richiesta l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore di attività nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo (curri- culum) ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

3) SCELTA DEL CONTRAENTE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

Come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 la scelta dell’affidatario deve essere adeguatamente motivata.

Questa previsione impone l’adozione di una delibera di affidamento (a valle della scelta dell’affidatario operata) con il quale il Consiglio direttivo procede all’affidamento dando mandato al Presidente di firmare il relativo contratto.

Si reputa che una motivazione adeguata debba dare dettagliatamente conto: del possesso da par- te dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre, della rispon- denza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

A tal fine, si ritiene - come abbiamo detto sopra - che le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, dovrebbero procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

In caso di affidamento all’operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (ad es. esecuzione a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e anche in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenendo conto della qualità della prestazione.

4) STIPULA CONTRATTO E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro può avvenire per scrittura privata ovvero mediante corri- spondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

Rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

Il contratto o la lettera commerciale sarà firmato dal Presidente del Collegio che detiene i poteri di rappresentanza sulla base della normativa vigente (fermo quanto già previsto dalla normativa in tema di firma digitale del contratto o della lettera commerciale di affidamento).

In ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, trova altresì applicazione l’art. 29 del D.Lgs 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, delle motivazioni, almeno in sinte- si, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto.

Si ricorda che restano fermi, non essendo stata modificata la relativa normativa, anche gli adempimenti relativi a:

- acquisizione codice CIG;

- obblighi di tracciabilità;

- fatturazione elettronica.

Si ricorda anche che per gli acquisti sotto la soglia dei 1.000,00 euro non sussiste alcun ob- bligo di ricorso al ME.PA.

Per agevolare il lavoro dei Collegi si è ritenuto utile allegare:

1. delibera di avvio della procedura;

2. delibera di scelta del contraente ed affidamento contrattuale;

3. facsimile di autocertificazione possesso dei requisiti per contrarre con la PA ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016;

4. facsimile di lettera di affidamento/contratto.

Cordiali saluti.

La presidente

Barbara Mangiacavalli

Allegati c.s.

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