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Natanti. Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la Navigazione del natante a motore (R.C.N.)

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Academic year: 2022

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Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la Navigazione del natante a motore (R.C.N.)

Gentile cliente,

alleghiamo i seguenti documenti:

¾ SET INFORMATIVO comprensivo di:

x DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni) x DIP aggiuntivo R.C. Natanti

x Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

¾ MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

Natanti

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Edizione 30/09/2020 Pagina 1 di 3

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Natanti (R.C.N.) per i danni causati a terzi dalla navigazione in acque pubbliche e private.

Che cosa è assicurato?

Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto “massimale”). Per la garanzia R.C.N. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per danni alle persone ed € 1.220.000,00 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati a terzi dalla navigazione del natante.

Estensioni sempre comprese:

9 Navigazione del natante in acque private;

9 Navigazione con patente scaduta purché rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro.

Garanzia Opzionali: non previste.

Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:

8 il conducente del natante responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;

8 il proprietario del natante, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di natante in leasing, per i danni a cose;

8 il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del natante, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di natante in leasing, per i danni a cose;

8 i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del natante, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per natante in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;

8 se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Polizza R.C. Natante per la navigazione dei Natanti a motore

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Arca Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “Natanti”

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Edizione 30/09/2020 Pagina 2 di 3 Ci sono limiti di copertura?

Arca, in particolare per l’R.C.N., ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

! dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o dell’utilizzatore del natante;

! conducente non abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;

! natanti adibiti a scuola guida se durante la guida dell’allievo, non vi è al suo fianco una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;

! natanti con “autorizzazione alla navigazione temporanea” se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’autorizzazione;

! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato licenza di navigazione;

! nel caso di natante condotto da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;

! navigazione durante l’operatività della sospensione o ritiro della patente nautica;

! partecipazione a gare e competizioni sportive compresi i relativi allenamenti e prove (eccetto regate veliche)

! conducente non abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore

Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicate rivalse che vengono indicate nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.

Per dettagli vedasi le Condizioni di Assicurazione.

Dove vale la copertura?

9 L’Assicurazione R.C.N. vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di Arca, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite.

Qualora il premio venga pagato tramite addebito sul conto corrente, il Contraente autorizza la banca ad addebitare sul conto corrente indicato il premio alla firma e i futuri rinnovi. Il pagamento avviene con data valuta pari alla data di effetto della rata di premio ed è subordinato alla presenza di adeguata provvista sul conto di addebito.

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Edizione 30/09/2020 Pagina 3 di 3 Quando comincia la copertura e quando finisce?

L’assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza o nella quietanza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L’assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del ventesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.

Puoi recedere dal contratto anche in corso d’anno per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del natante dandone tempestiva comunicazione ad Arca.

Inoltre, in caso di rinnovo del contratto con Condizioni di Assicurazione diverse da quelle precedentemente convenute, puoi recedere fino al 15° giorno successivo alla data di decorrenza del contratto rinnovato.

In tutti questi casi hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che però non comprende le quote di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

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Pagina 1 di 5 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizine del contratto.

Arca Assicurazioni S.p.A.

Via Del Fante, n. 21; 37122; Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail:

informa@arcassicura.it, pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol; Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via del Fante, 21 - 37122 Verona; Recapito telefonico. 045.8192111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it;

pec:arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell’11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all’Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123.

Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto dell’Impresa è pari a € 134,7 milioni con capitale sociale pari a € 50,8 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari a € 54,4 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito www.arcassicura.it , ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2019, è pari a € 48,5 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a € 21,8 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a € 133,7 milioni e a € 128,0 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2019, pari a 2,76 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

Si rimanda al sito www.arcassicura.it, nella sezione “Mondo Arca”, “Numeri”, “Relazione sulla Solvibilità”.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/menu/arca/numeri/solvibilita.html Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni da lesioni personali involontariamente provocati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acque pubbliche e private entro il limite dei massimali convenuti Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali

Per la garanzia R.C.N. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.220.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. E’ possibile richiedere ad Arca un massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore.

Garanzie estese Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che cosa è assicurato?”

Tipo di guida Non previste.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Non previste.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non previste.

Il contratto prevede solo la garanzie R.C.Natanti.

Polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a motore

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Natanti (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Arca Assicurazioni S.p.A. Natanti

30 settembre 2020 – ultimo documento disponibile

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Pagina 2 di 5 Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che cosa non è assicurato?”.

Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata con una franchigia assoluta per ogni sinistro di:

a) € 77,00 per natanti/imbarcazioni con potenza fiscale fino a 90 CV;

b) € 154,00 per natanti/imbarcazioni con potenza fiscale oltre 90 CV.

Inoltre, ad integrazione di quanto riportato nel DIP DANNI, sono operanti anche le seguenti limitazioni:

c) danni causati da alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;

d) danni causati da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l’esercizio del lavoro;

e) danni causati da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo;

mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;

f) danni causati da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall’utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

g) natante guidato da persona in stato di ebrezza.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

x Denuncia di sinistro garanzia R.C. Natanti.

Deve essere fatta ad Arca entro 3 giorni dalla data del sinistro x Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte

In caso di sinsitro l’assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

x Risarcimento del terzo trasportato

I danni subiti dal trasportato del natante assicurato, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei natanti coinvolti, sono risarciti da Arca con attivazione della procedura prevista dall’articolo 148 del Codice.

x Richiesta di risarcimento danni in caso di sinistro con controparti estere

In caso di sinistro provocato da un natante immatricolato all’estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private:

h) 125, 126, 141, 148 (di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia;

i) 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all’estero.

x Richiesta di risarcimento danni a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

In caso di sinistro avvenuto con un natante non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di “Responsabilità Civile Natanti” il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il diritto al risarcimento del

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Pagina 3 di 5 danneggiato da un sinistro si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l’eventuale termine più lungo previsto per il reato).

Dichiarazioni inesatte o

reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che obblighi ho?”.

Obblighi dell’impresa

Arca, nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C.N. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, in base agli art. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, ha l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento entro i seguenti termini:

• per i danni alle cose:

j) 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni;

k) 30 giorni se il “Modulo di Denuncia” è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;

• per i danni alla persona:

l) 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di Arca e se la richiesta sia conforme ai citati articoli del Codice delle Assicurazioni.

Quando e come devo pagare?

Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione

“Quando e come devo pagare?”

Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.

Rimborso

Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio – al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale che restano a suo carico – pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:

m) demolizione;

n) furto totale o rapina del natante;

o) trasferimento della proprietà del natante con risoluzione del contratto.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Durata

Oltre ai contratti di durata annuale illustrati nel DIP Danni alla Sezione “Quando comincia la copertura e quando finisce?” possono essere stipulati contratti di durata inferiore ad un anno (cd polizze temporanee). In tal caso il contratto e i suoi effetti cessano alla data di scadenza naturale.

Sospensione Non prevista.

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo

Il presente contratto di R.C. Auto è di durata annuale senza necessità di disdetta.

Ripensamento dopo la stipulazione

In caso di rinnovo con modifica delle Condizioni di Assicurazione, Arca riconosce il diritto di ripensamento da esercitarsi fino al 15° giorno successivo alla data di decorrenza.

Risoluzione

Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

• demolizione;

• furto totale o rapina del natante;

• trasferimento della proprietà del natante .

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Pagina 4 di 5 A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Natanti è rivolto ai proprietari e utilizzatori di motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 t. adibiti ad uso privato o al servizio pubblico di trasporto di persone; tutte le unità da diporto

indipendentemente dalla loro lunghezza; i motori amovibili.

Quali costi devo sostenere?

La quota percepita in media dall’intermediario è pari al 9,1% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

Arca Assicurazioni S.p.A.

Servizio Reclami Via del Fante 21, 37122 Verona

Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.

All’IVASS

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it.

I reclami indirizzati all’IVASS contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 09/08/2013, n. 98).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle

controversie

x Procedura di conciliazione paritetica

Per controversie relative a sinistri R.C.N. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di Arca www.arcassicura.it.

x Liti transfrontaliere

Per la risoluzione della lite transfrontaliera è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

(9)

Pagina 5 di 5 REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al

contratto

Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni – aliquote d’imposta:

- R.C. NATANTI: 12,5%

Le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente e non sono rimborsabili.

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO, L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

(10)

NATANTI

Ed. 01.07.2019

Condizioni di Assicurazione

Comprensive del Glossario

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Indice

Pagina. 2 di 11

INDICE

Glossario p. 3

Sezione 1 – Responsabilità Civile obbligatoria p. 5

Sezione 2 – Rapporto di Vincolo p. 11

(12)

Glossario

Pagina. 3 di 11

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ASSICURATO: il soggetto (persona fisica o giuridica) la cui responsabilità civile dalla circolazione è protetta con il contratto; per le altre garanzie è il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

CONTRAENTE: chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

DANNI INDIRETTI: danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

DANNI MATERIALI E DIRETTI: danni inerenti la materialità della cosa assicurata e derivanti dall’azione diretta della cosa garantita.

DANNO TOTALE: perdita del natante assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l’assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del natante al momento del sinistro.

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa indicata sul contratto.

DENUNCIA: avviso dato dall’assicurato ad Arca Assicurazioni nel caso in cui si verifichi un sinistro.

ESTENSIONE TERRITORIALE: l’assicurazione vale per il mare mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque per i paesi europei.

FRANCHIGIA: importo del danno che rimane sempre a carico dell’assicurato per ciascun sinistro.

FURTO: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP (ad oggi IVASS) dal 1° gennaio 2013.

LEGGE: Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private”.

LIQUIDAZIONE: procedura con la quale Arca Assicurazioni determina l’importo da indennizzare in caso di danno a persone o cose.

LOCATARIO: utilizzatore di un natante affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità sono indicate sul libretto di circolazione.

MASSIMALE: somma sino a concorrenza della quale Arca Assicurazioni S.P.A presta l’assicurazione della responsabilità civile natanti (RCN); il massimale può essere unico o bipartito (prevede due massimali distinti e di importo diverso: uno per danni a persone e uno per danni a cose).

MASSIMALE RCNATANTE MINIMO DI LEGGE: massimale di copertura minima obbligatoria fissato con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198. Tale massimale, introdotto dal 12 giugno 2012, è soggetto ad indicizzazione automatica quinquennale ai sensi dell’art. 128 del Codice delle Assicurazioni.

In caso di sinistro la garanzia RCN è prestata applicando il massimale bipartito in vigore alla data di accadimento del sinistro

NATANTE: motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 t. adibiti ad uso privato o al servizio pubblico di trasporto di persone; tutte le unità da diporto indipendentemente dalla loro lunghezza; i motori amovibili.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: durata della polizza assicurativa per la quale è stato pagato il premio.

(13)

Glossario

Pagina. 4 di 11

POLIZZA: documenti che provano l’assicurazione e che si compongono della scheda di polizza del Set Informativo e di eventuali altri documenti rilasciati dalla Società (es. appendici, quietanze di rinnovo) i quali regolano i rapporti tra la Società, l’assicurato e il contraente.

PREMIO: importo che il contraente paga ad Arca Assicurazioni alle scadenze previste per rendere efficace la polizza assicurativa.

PROPRIETARIO: colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del proprio diritto di proprietà (ad esempio, l’intestatario presso il registro delle unità da diporto). Sono equiparati al proprietario:

l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

RAPINA: sottrazione della cosa assicurata, mediante violenza o minaccia a colui che la detiene.

R.C. NATANTE (RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTE): copertura assicurativa obbligatoria che risarcisce i danni involontariamente causati a terzi relativi alla circolazione nel limite del massimale previsto dalla polizza.

REGOLAMENTO: complesso delle norme attuative di Legge.

REGOLA PROPORZIONALE: criterio secondo il quale Arca Assicurazioni riduce l’importo da liquidare in caso di sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato indicato in polizza sia inferiore a quello reale al momento del sinistro stesso.

RIN.A: Registro Italiano Navale.

RINNOVO: possibilità di prosecuzione del contratto assicurativo, riferito al contratto giunto a scadenza annua.

RIVALSA: possibilità da parte di Arca Assicurazioni di chiedere all’assicurato la restituzione totale o parziale di importi pagati.

SINISTRO: qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale Arca Assicurazioni è tenuta a pagare una somma di denaro.

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale.

SOCIETA’: Arca Assicurazioni S.p.A.

TARIFFA: modalità e parametri che Arca Assicurazioni utilizza per stabilire il premio che il contraente paga.

TARIFFA FISSA: applicabile solo per rimorchi delle autovetture. Non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno dei sinistri.

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Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione 1

Pagina. 5 di 11

Sezione 1 – Responsabilità Civile obbligatoria

Art. 1 – Oggetto del contratto

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza del natante in acque private.

Arca Assicurazioni inoltre garantisce la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante a cose e animali di terzi.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose e animali che si trovino a bordo del natante o alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

L’assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro di:

- Euro 77,00 per natanti/imbarcazioni con potenza fiscale fino a 90 CV;

- Euro 154,00 per natanti/imbarcazioni con potenza fiscale oltre 90 CV.

Il contratto è operante in base alle condizioni riportate nelle presenti Condizioni di Assicurazione salvo deroghe pattuite con il contraente/assicurato e riportate in polizza.

Conflitto di interesse

Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del CAP. I distributori comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva.

L’obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, (art. 55 commi 1 e 2, Reg. Ivass n. 40/2018).

Art. 2 – Esclusioni e rivalse L’assicurazione non è operante:

a. in caso di dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o dell’utilizzatore del natante;

b. se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizioni che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro;

c. nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;

d. nel caso di natanti con “autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)”, se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’autorizzazione;

e. nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato licenza di navigazione;

f. nel caso di natante condotto da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;

g. navigazione durante l’operatività della sospensione o ritiro della patente nautica;

h. per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;

i. per i danni causati da alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;

j. per i danni causati da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l’esercizio del lavoro;

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k. per i danni causati da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;

l. per i danni causati da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall’utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Soggetti esclusi dalla garanzia RCN (Responsabilità Civile Natanti)

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto RCN il solo conducente del natante responsabile del sinistro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e quella dell’articolo 122, comma 2, della Legge che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto RCN limitatamente ai danni alle cose i seguenti soggetti:

a. il proprietario del natante, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di natante concesso in leasing;

b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;

c. ove l’assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) di cui sopra.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Qualora sia applicabile l’art. 144 della Legge, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 – Rinnovo del contratto e rinnovo del contratto in caso di modifica delle Condizioni di Assicurazione

a) Rinnovo del contratto

Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Per i contratti di durata pari o superiore all’anno, Arca Assicurazioni trasmette al contraente, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza annuale della polizza, un avviso di scadenza con le modalità per il rinnovo della copertura. Qualora il contraente non intenda proseguire il rapporto assicurativo, non sono previsti a suo carico obblighi di comunicazione di disdetta, pertanto il contratto si risolverà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Arca Assicurazioni manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in polizza fino alle ore 24 del 20° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il contraente

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assicuri il natante con altra Compagnia, la proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova polizza.

b) Rinnovo del contratto con modifica delle Condizioni di Assicurazione

Nel caso in cui Arca Assicurazioni intenda rinnovare il contratto con Condizioni di Assicurazione diverse da quelle precedentemente convenute, provvederà a darne comunicazione al contraente tramite un’apposita informativa contenuta nell’avviso di scadenza.

Fermo quanto disposto al punto a) di cui sopra, Arca Assicurazioni riconosce al contraente la possibilità di recedere dal contratto, rifiutando le nuove Condizioni di Assicurazione, anche nel caso in cui lo stesso sia già stato rinnovato previo assenso del contraente e si sia già provveduto al pagamento del correlativo premio. La richiesta di recesso potrà essere esercitata fino al 15° giorno successivo alla data di decorrenza del contratto rinnovato e dovrà essere comunicata ad Arca Assicurazioni mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviata alla Sede della Compagnia o all’intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza.

In tal caso il Contraente dovrà comunicare ad Arca Assicurazioni il rifiuto delle nuove Condizioni di Assicurazione e restituire contestualmente, qualora li avesse già ricevuti, tutti i documenti di circolazione rilasciati dalla Compagnia. In caso di recesso il contratto si intenderà risolto dalle ore 24 della data di scadenza annuale ovvero dalla data di ricevimento dei documenti di cui sopra, se pervenuti ad Arca Assicurazioni in data successiva. In questo caso, Arca provvederà al rimborso dell’eventuale premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e degli oneri di legge, calcolato a partire dalla data di ricevimento della documentazione.

In ogni altro caso, il pagamento del premio e la mancata riconsegna dei documenti di navigazione rilasciati dalla Compagnia implicano l’accettazione delle nuove Condizioni di Assicurazione.

Art. 5 – Modifiche al contratto per variazione del rischio

Eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, che comportano una variazione del rischio assicurato, devono essere comunicate tempestivamente ad Arca Assicurazioni e danno luogo ad una sostituzione di polizza e all'eventuale conguaglio di premio. In tali casi, come ad esempio il caso di cambio di residenza del proprietario del natante assicurato, il Contraente si impegna a darne immediato avviso ad Arca Assicurazioni, anche per il tramite dell’intermediario, al fine di consentire la modifica del contratto e il calcolo dell'eventuale conguaglio di premio.

La Compagnia, in caso di variazioni comunicate dall’Intermediario, procede all’adeguamento dei dati anagrafici relativi al contraente/assicurato del contratto assicurativo.

Art. 6 – Avviso di scadenza del contratto

Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto Arca Assicurazioni trasmette al contraente un avviso di scadenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente dove potranno anche essere indicate le modalità per procedere al rinnovo del contratto.

Art. 7 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente 7.1 – Pagamento del premio

Qualora il premio venga pagato tramite addebito sul conto corrente il contraente autorizza la banca, ad addebitare sul conto corrente indicato, il premio alla firma, eventuali rate infrannuali e futuri rinnovi. Il pagamento avverrà con data valuta corrispondente a quella di effetto della rata di premio. Tale modalità di pagamento è subordinata alla presenza di adeguata provvista sul conto di addebito. Qualora l’incasso sia andato a buon fine, Arca Assicurazioni metterà a disposizione i documenti di circolazione nei termini di legge sia sul sito internet (Area Riservata My Arca) che presso l’Intermediario e, se previsto dall’opzione di rinnovo scelta dal contraente, provvederà anche a spedirli direttamente al suo domicilio.

Il pagamento del premio con modalità diverse viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine dello stesso. Qualora il pagamento non vada a buon fine si applicherà il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile con periodo di mora esteso da Arca Assicurazioni a 20 giorni rispetto ai 15 previsti dalla legge.

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Il contraente autorizza inoltre Arca Assicurazioni ad accreditare/addebitare sul conto corrente le eventuali variazioni di premio derivanti da interventi di regolarizzazione del contratto operate d’ufficio.

7.2 – Rivalse e franchigie

Con tale autorizzazione, il contraente consente l’addebito sul conto corrente anche degli altri eventuali oneri di qualsiasi natura derivanti dal contratto previsti dalla garanzia R.C.A. e relativi a franchigie e rivalse.

7.3 – Pagamento dei sinistri

Il contraente autorizza Arca Assicurazioni ad accreditare sul conto corrente indicato nel contratto gli importi derivanti dalla liquidazione dei sinistri in base alle garanzie previste dal contratto.

Art. 8 – Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il pagamento del premio previsto entro la data di decorrenza del contratto. Salvo che sia diversamente convenuto, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del ventesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio annuo è interamente dovuto dal contraente.

Art. 9 – Variazioni contrattuali

Le richieste di variazione contrattuale che invece riguardano solamente modifiche delle garanzie prestate (es. inserimento di nuove garanzie e/o eliminazione di garanzie già presenti) non sono consentite in corso d’anno e verranno recepite da Arca Assicurazioni solo se richieste dal contraente almeno 30 giorni prima della data di scadenza di rinnovo annuale del contratto.

Qualora in corrispondenza della scadenza annuale del contratto, il contraente richieda una sostituzione di polizza, e al nuovo contratto vengano applicate Condizioni di Assicurazione che prevedano variazioni di garanzie rispetto a quelle operanti sul precedente contratto, si riconosce al contraente, la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall’art. 4 punto b).

Art. 10 – Estensione territoriale: limiti della navigazione

L’assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

Art. 11 – Trasferimento di proprietà del natante

Nel caso di trasferimento della proprietà del natante o di sua consegna in conto vendita, il contraente, previa restituzione del certificato e del contrassegno, deve optare irrevocabilmente per una delle seguenti soluzioni:

a. assicurare un altro natante purché dello stesso assicurato (locatario in caso di natante concesso in leasing), in tal caso Arca Assicurazioni procede alla sostituzione del precedente contratto e all’eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in corso. Arca Assicurazioni, prima di procedere all’emissione del nuovo contratto, si riserva la facoltà di richiedere al contraente la documentazione atta a dimostrare sia la vendita o consegna in conto vendita del vecchio natante (rilasciata da un operatore professionale del settore), sia l’attribuzione di proprietà (locazione in caso di natante concesso in leasing) del nuovo natante e in caso di natante già di proprietà la mancanza di copertura assicurativa.

b. cedere il contratto unitamente al natante assicurato. L’alienante è tenuto a comunicare ad Arca Assicurazioni e all’acquirente se, insieme al natante, viene ceduto il contratto di assicurazione; in tal caso il contraente, previa restituzione del certificato e del contrassegno, non è tenuto a versare i premi successivi dal momento in cui fornisce ad Arca Assicurazioni tutte le indicazioni necessarie per

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il rilascio di un’apposita appendice. Tale contratto si estingue alla scadenza annuale e l’acquirente è tenuto a stipulare un nuovo contratto; non sono ammesse variazioni di rischio o sospensioni successivamente alla cessione del contratto;

c. risolvere il contratto; in caso di vendita documentata il contraente ha diritto a ottenere la parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto dell’imposta pagata e del contributo al S.S.N., dal momento della restituzione ad Arca Assicurazioni del certificato e del contrassegno.

Qualora la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del natante, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, a condizione che siano stati restituiti il certificato e il contrassegno.

Art. 12 – Cessazione di rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione del natante In caso di furto del natante assicurato il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo Periodo di Assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo al S.S.N. Dal rimborso è esclusa la parte di premio relativa alla garanzia furto.

Il contraente deve dare notizia ad Arca Assicurazioni inviando copia della denuncia del furto.

Arca Assicurazioni rinuncia a esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Ove possibile, il contraente deve restituire ad Arca Assicurazioni il certificato e il contrassegno.

In caso di cessazione di rischio per perdita totale o distruzione o demolizione del natante Il contraente deve darne notizia ad Arca Assicurazioni fornendo le relative attestazioni, ed il contratto è risolto dal giorno successivo alla data indicata nell’attestazione della cessazione del rischio. Il contraente deve restituire ad Arca Assicurazioni il certificato e il contrassegno e ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo Periodo di Assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo al S.S.N.

Arca Assicurazioni rinuncia a esigere le eventuali frazioni di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 13 – Denuncia di sinistro

In caso di sinistro l’assicurato deve darne tempestivo avviso ad Arca Assicurazioni. La comunicazione deve avvenire attraverso il Servizio Sinistri, telefonando al

Numero Verde 800.484343 e per iscritto al seguente indirizzo:

Arca Assicurazioni – Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona fax 045.81.92.397

La denuncia deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, Arca Assicurazioni ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art. 14 – Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato In sede penale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati.

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Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione 1

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Arca Assicurazioni non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 15 – Controversie sul pagamento dell’indennizzo

L’ammontare dell’indennizzo viene determinato dalle parti di comune accordo. Nel caso in cui non si raggiungesse l’accordo, le parti possono prevedere di demandare la risoluzione della controversia a due periti. A tal fine, ciascuna delle parti potrà nominare un perito di fiducia. I periti così individuati, in qualità di mandatari delle parti, determinano l’ammontare dell’indennizzo. Se i due periti così nominati non trovano l’accordo, possono nominare un terzo perito e la determinazione dell’indennizzo viene decisa a maggioranza. Se una delle parti non provvede o se i periti nominati dalle parti sono in disaccordo sulla nomina del terzo perito, la nomina è demandata al Presidente del Tribunale di residenza del contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce per la metà alle spese del terzo perito. Il presente articolo non si applica alle garanzie Responsabilità Natante.

Art. 16 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 17 – Foro competente

Per ogni controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

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Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione G

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Sezione 2 - Rapporto di Vincolo

Le disposizioni della presente sezione si applicano se dalla scheda di polizza risulta la presenza di un vincolo e se è stata sottoscritta almeno una garanzia CVT a copertura del valore del natante assicurato.

Si precisa inoltre che il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Art. 1 – Natante locato in leasing

Per i natanti locati in leasing con pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing o uguale (se quest’ultimo ha durata uguale a quella del contratto assicurativo).

Premesso che il natante assicurato, e identificato in polizza, di proprietà dell’Ente Vincolatario e immatricolato a suo nome al Pubblico Registro Automobilistico, è stato concesso in leasing al contraente/assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla polizza, Arca Assicurazioni si impegna nei confronti dell’Ente Vincolatario stesso e per tutta la durata del contratto assicurativo a:

a. non consentire alcuna riduzione, o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente Vincolatario;

b. comunicare all’Ente Vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione della prima rata e di eventuali rate infrannuali scadute, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge.

In caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al natante assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto all’Ente Vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto natante e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il contraente potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo previo consenso scritto dell’Ente Vincolatario che dovrà essere fornita ad Arca Assicurazioni.

Art. 2 – Natante venduto ratealmente con presenza di vincolo a favore dell’ente finanziatore

Per i natanti venduti ratealmente con presenza di vincolo a favore dell’ente finanziatore, e con pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore o uguale a quello del contratto di vendita rateale (se quest’ultimo ha durata uguale a quella del contratto assicurativo).

Il vincolo è prestato a favore dell’Ente Vincolatario e Arca Assicurazioni si obbliga per la durata della polizza stessa a:

a. non consentire alcuna riduzione, o variazione delle garanzie prestate in base al valore del natante indicato se non con il consenso scritto dell’Ente Vincolatario;

b. a comunicare all’Ente Vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione della prima rata e di eventuali rate infrannuali scadute, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge;

c. non pagare in caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al natante assicurato, l’indennizzo liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell’Ente Vincolatario, e, sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di polizza, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente Vincolatario è fin d’ora autorizzato dal contraente.

Il contraente potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo previo consenso scritto dell’Ente Vincolatario che dovrà essere fornita ad Arca Assicurazioni.

Art. 3 – Obblighi in carico al contraente in caso di sinistro

Rimane in carico al contraente l’obbligo di comunicare, all’Ente Vincolatario, ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il natante assicurato oggetto di vincolo, trasmettendo, contestualmente all’invio ad Arca della denuncia di sinistro, una copia della stessa per conoscenza anche all’Ente Vincolatario.

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Modalità di apertura sinistri

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Modalità di apertura sinistri

SERVIZIO SINISTRI

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla DENUNCIA di SINISTRO e alla richiesta di INDENNIZZO.

Modalità di contatto:

per telefono dall’Italia:

dall’estero. +39.045.8181941

x dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì;

per fax “Servizio Sinistri”: 045.8192397 per telegramma indirizzato a:

Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri Via del Fante, 21

37122 Verona In ogni caso comunicare con precisione:

x cognome e nome x numero del contratto

x recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti “Tutto Tondo” pag. 1 di 3 aggiornato al 1 Giugno 2019

NATANTI

Assicurazione di responsabilità civile Natanti

Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti “Tutto Tondo” pag. 2 di 3 aggiornato al 1 Giugno 2019 Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento”) Gentile Cliente

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio economiche, quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; nonché dati appartenenti a categorie particolari(2) indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per contratto o per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d’accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali.

I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto(4).

Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.

I suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

Nel caso di utilizzo del numero verde per il rinnovo del contratto, la Sua telefonata verrà registrata previo suo consenso; la registrazione verrà conservata per un periodo non superiore a due anni.

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI (COMUNI E PARTICOLARI) PER FINALITÀ ASSICURATIVE

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai serviziforniti(5), ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), per l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura particolare), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(6) e potranno essere inseriti in un archivio clienti. I dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente) (7).

I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8).

TRATTAMENTI DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI E ALTRE FINALITÀ DI MARKETING

In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati personali, con esclusione di dati appartenenti a categorie particolari, per finalità commerciali (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del Gruppo(6). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato ed analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è facoltativo e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere. I suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a comunicazioni commerciali, termine decorrente dalla cessazione dei rapporti con Arca Assicurazioni e/o le altre società del Gruppo; decorsi tale termine non saranno più utilizzati per le predette finalità.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in via del Fante 21, 37122 Verona.

Il “Responsabile per la protezione dei dati” del Gruppo Unipol, per il tramite del “Supporto DPO” della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (7). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Inoltre è attiva la nuova area web riservata ai clienti “My Arca”. Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 35, nel caso sia in possesso dei requisiti previsti, La invitiamo a collegarsi al sito Internet www.arcassicura.it e ad accedere all'area riservata dove, ottenute le credenziali di accesso, potrà consultare la Sua posizione assicurativa tra cui: le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, le scadenze, ecc.

Informativa Arca Assicurazioni S.p.A. Auto Ed. 01/06/2019

Riferimenti

Documenti correlati

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