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GLI ASCENDENTI: - IL DOVERE DI CONTRIBUZIONE DEGLI ASCENDENTI AL MANTENIMENTO DEI NIPOTI. - LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA RELAZIONE CON I NIPOTI

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(1)

GLI ASCENDENTI:

- IL DOVERE DI CONTRIBUZIONE DEGLI ASCENDENTI

AL

MANTENIMENTO DEI NIPOTI.

- LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA RELAZIONE CON

I NIPOTI

MINORENNI.

(2)

LEGGE N. 159 DEL 31 LUGLIO 2005:

FESTA DEI NONNI

La Festa dei nonni è una ricorrenza civile introdotta in Italia con la Legge 159 del 31 luglio 2005, quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale.

Viene festeggiata il 2 ottobre, data in cui la chiesa cattolica celebra gli Angeli custodi.

(3)

IL CONCORSO DEGLI ASCENDENTI NEL MANTENIMENTO DEI NIPOTI: ARTT. 148/316 BIS E 433 C.C.)

Art. 148 c.c. «I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’art. 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316 bis c.c.»

Art. 316 bis c.c. «I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli…»

Art. 433 c.c. «All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.»

(4)

TRIB. TORINO, DECRETO 24 GENNAIO 2017 IN FORO IT., I, 1423

«Gli ascendenti sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari

affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli solo

laddove il genitore obbligato non versi il proprio contributo al

mantenimento, non sia assoggettabile ad esecuzione con esiti

prevedibilmente fruttuosi e l’altro genitore non sia in condizione di

mantenere personalmente la prole»

(5)

CASSAZIONE 20509/2010

«…. Un obbligo a carico degli ascendenti si può

concretizzare solo quando il soggetto obbligato non

ha i mezzi per provvedere al pagamento, ma mai in

caso di semplice inadempimento»

(6)

PRESUPPOSTI PER L’INTERVENTO ECONOMICO DEGLI ASCENDENTI

1. l’obbligazione posta a carico degli ascendenti ex art. 316 bis c.c. grava su tutti gli ascendenti in pari grado. Nessuna distinzione tra linea materna e linea paterna, come a dire l’ascendente è tenuto al concorso non solo quando ad essere inadempiente sia il proprio discendente ma anche quando sia l’altro genitore;

2. la norma non fa distinzioni tra ascendenti legittimi e naturali, sicché l’obbligo de quo grava su entrambi. Così come non fa distinzione tra nipote legittimo e nipote naturale.

3. i genitori devono essere privi dei mezzi necessari (Trib. Bari, 9 aprile 2019). Quindi la norma non è invocabile quando almeno un genitore disponga di tali mezzi.

4. l’art. 316 bis c.c., II comma, c.c. configura una speciale tutela monitoria.

(7)

TRIBUNALE DI BARI, 9 APRILE 2019

«in base all’art. 316 bis, l’obbligazione degli ascendenti di fornire ai discendenti i mezzi necessari per adempiere ai doveri nei confronti dei figli è sussidiaria a quella dei genitori medesimi e pretende il riscontro dell’assenza di mezzi sufficienti da parte di questi ultimi» ed ancora «agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli»

(8)

INADEMPIMENTO E PROFILI PROCEDURALI

Art. 316 bis, II-V comma, c.c.

«In caso di inadempimento il Presidente del Tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.»

(9)

TRIBUNALE DI ROMA, 11765/2016

• Il soggetto inadempiente (genitore o ascendente) è litisconsorte necessario del giudizio.

• Per giustificare il ricorso alla tutela in esame non occorre la prova

di un inadempimento assoluto o particolarmente grave e

reiterato nel tempo, potendo anche il semplice ritardo costituire

adeguato fondamento della emissione del decreto ex art. 316 bis

c.c.

(10)

PROCEDIMENTO:

COMPETENZA TERRITORIALE

• La competenza territoriale si determina sulla base delle

generali regole di cui agli artt. 18-20 c.p.c., per cui la

domanda può essere proposta, da chiunque vi abbia

interesse, presso il Tribunale del luogo di residenza-

domicilio-dimora dell’inadempiente o, alternativamente,

nel luogo in cui risiede l’avente diritto al pagamento.

(11)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL RICORSO

1. certificato di stato di famiglia;

2. certificato di residenza del richiedente.

(12)

IL DIRITTO ALLA BIPARENTALITÀ DOPO LA L. 54/2006

La c.d. legge sull’affido condiviso ha introdotto importanti novità quali l’enunciazione del diritto dei minori alla cd.

bigenitorialità e biparentalità (ex art. 155 c.c.

<<provvedimenti riguardo ai figli>>, oggi art. 337 ter c.c.),

ovvero da un lato il diritto del figlio minore di mantenere

con ciascuno dei genitori un rapporto equilibrato e

continuativo e dall’altro di conservare rapporti significativi

con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo

genitoriale.

(13)

ART. 155, 1 COMMA, C.C. ANTE RIFORMA

«Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a

quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni

altro provvedimento relativo alla prole, con

esclusivo riferimento all’interesse morale e

materiale di essa».

(14)

Art. 155, 1 comma, c.c. post riforma

«Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

Per la prima volta il legislatore riconosce e valorizza il ruolo degli

ascendenti e degli altri parenti con ciò uniformandosi a numerose

pronunce dei giudici di legittimità che avevano avuto occasione di

affermare che l’interruzione dei rapporti fondati su tale legame

familiare può trovare giustificazione soltanto in presenza di gravi e

comprovate ragioni (Cass. 9606/1998).

(15)

TRIB. ROMA, 12 OTTOBRE 2006

Con questa pronuncia il Tribunale capitolino ha imposto

che il diritto di visita del minore con la madre, autrice di un

trasferimento unilaterale della residenza dello stesso, poi

revocato dal Tribunale, si svolgesse unicamente in

presenza dei nonni, ritenuti unici soggetti idoeni a vigilare

sul di lei comportamento.

(16)

TRIB. MANTOVA, 2 FEBBRAIO 2010

Sebbene la disciplina relativa all’affidamento dei figli minori non contempli espressamente la possibilità di affidamento degli stessi a soggetti diversi dai genitori, deve ritenersi consentito l’affidamento dei minori a terzi soggetti in caso di incapacità dei genitori ad assolvere ai loro compiti (nel caso di specie alla nonna materna).

In termini, Trib. Bologna 5.03.2009 n. 1263 -inedita- (nonni collocatari nipoti).

(17)

TRIB. REGGIO EMILIA, 17 MAGGIO 2007

«I nonni non hanno legittimazione a chiedere la revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, non essendo parte del relativo giudizio».

La ratio: il comma 1 dell’art. 155 c.c. (ora 337 ter c.c.) attribuisce

solo al minore il diritto di conservare rapporti significativi con i

prossimi congiunti (ascendenti e parenti di ciascun ramo

genitoriale).

(18)

TRIB. REGGIO EMILIA, 17 MAGGIO 2007

In una:

Non sono i nonni a vantare un diritto di visita nei confronti dei nipoti azionabile davanti al Tribunale, ma sono i nipoti ad avere il diritto di mantenere un rapporto significativo con gli ascendenti.

«I nonni dunque vantano un mero interesse legittimo e non un diritto soggettivo» Trib.

Minorenni L’Aquila 13/02/1998.

(19)

TRIB MINORENNI MESSINA 19.03.2001

«ai nonni (ed agli altri parenti) non spetta un vero e proprio

diritto soggettivo di visita (e permanenza) dei nipoti minori,

mancando nel sistema una norma esplicita che tale diritto

direttamente preveda. I nonni (e gli altri parenti) erano titolari di

un interesse legittimo a visitare i minori che trovava

incondizionato riconoscimento e piena tutela ogni qual volta esso

veniva a coincidere con l’interesse dei nipoti ad instaurare e

mantenere rapporti costanti, regolari e congrui…»

(20)

CASS. 22081/2009; CASS. 364/1996;

APP. ROMA 8.06.2011

Il ns ordinamento lungamente non ha garantito -in via

immediata e diretta- l’aspirazione dei nonni alla

frequentazione dei nipoti, ma si è limitato ad offrire una

tutela soltanto indiretta all’interesse dei parenti ad avere

rapporti con i minori. In che modo? Mediante il

riconoscimento della loro legittimazione a sollecitare il

controllo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 336 c.c.,

sull’esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono

senza un motivo plausibile impedire i rapporti dei figli con

detti congiunti.

(21)

CASO MANUELLO E NEVI C/ ITALIA SENTENZA 20 GENNAIO 2015

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha, testualmente, affermato che il rapporto tra nonni e nipoti rientra a pieno titolo tra i legami familiari tutelati dall’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e che, nelle controversie svoltesi nel nostro Paese, i ricorrenti non avevano visto adeguatamente ed efficacemente preservato il rapporto tra nonni e nipoti, ignorando il loro diritto al rispetto della vita familiare e non contrastando la rottura di tale rapporto.

(22)

LEGGE 219/2012

Art. 315 bis c.c. «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

(23)

D.LGS 154/2013

Art. 317 bis c.c. «Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può

ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore

affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo

interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma».

(24)

ART. 317 BIS C.C. IN FUNZIONE DEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

L’articolo in discorso ha il merito di aver attribuito ai nonni un vero e proprio diritto, il quale, tuttavia, non è assoluto ed incondizionato.

Occorre sempre aver riguardo al superiore interesse del minore.

In tal senso v. Cass. 8100/2015. Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, proprio nel superiore interesse del minore, si era ritenuto che la frequentazione con i nonni avrebbe determinato nello stesso una condizione ansiogena e non corrispondente alle sue esigenze di serenità nella crescita. Nella specie, il minore era cresciuto in un clima di ostilità dei genitori al ripristino del rapporto nonni-nipote a fronte del quale lo stesso aveva espresso la volontà di non esporsi in una situazione che non era in grado di sostenere e risolvere.

Fondamentale l’ascolto del minore (Cass. 5097/2014).

(25)

RICORSO EX ART. 333 E 336 C.C.

Gli ascendenti potranno rivolgersi per la tutela dei propri diritti al Tribunale per i Minorenni mediante la presentazione di un ricorso ex artt. 333 e 336 c.c.

N.B. Nella narrativa del ricorso è importante spiegare nel dettaglio

cosa è avvenuto prima, durante e dopo la separazione, mettendo

l’accento sul pregiudizio che il genitore, ostacolando o negando il

rapporto del proprio figlio con i nonni, provoca alla migliore e più

serena crescita ed educazione del bambino e, quindi, allegando che la

prosecuzione del rapporto con i nonni è fondamentale e necessaria al

suo migliore sviluppo.

(26)

DECRETO CAMERALE DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO STRAORDINARIO PER

CASSAZIONE EX ART. 111 COST.

• All’esito dell’istruttoria il giudice pronuncerà un provvedimento

(decreto) camerale di volontaria giurisdizione, funzionale alla

tutela interinale del minore e, in quanto tale, privo dei requisiti di

decisorietà e definitività, con la conseguenza che gli eventuali vizi

del provvedimento non sono idonei a produrre effetti irreparabili

e non sono soggetti al ricorso straordinario per cassazione ai

sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 24423/2007).

(27)

COMPETENZA

Art. 38 disp. att. c.c. «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria»

(28)

CORTE COST., 24 SETTEMBRE 2015, N. 194

La Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, 1° comma, disp. att. c.c., (sollevata dai tribunali per i minorenni di Bologna e di Napoli) nella parte in cui prevede che sono di competenza del tribunale per i minorenni, anziché del tribunale ordinario, i procedimenti introdotti ex art. 317 bis c.c.

concernenti il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, anche in caso di pendenza di un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori dinanzi al tribunale ordinario, in riferimento agli art.

3, 76, 77 e 111 Cost.

La motivazione:

nell’ipotesi di contenzioso introdotto da parte degli ascendenti le parti in giudizio sono diverse così come diversi gli interessi in contesa; senza contare che il cumulo di questo contenzioso con quello della separazione finirebbe per introdurre un ulteriore elemento di conflittualità.

La stessa “comune” audizione dei minori avverrebbe secondo una prospettiva “strabica”: da un lato, infatti, essa sarebbe volta a valutare a quale dei genitori affidare i minori e, dall’altro, a valutare, invece, come l’interesse materiale e spirituale di questi ultimi possa essere contemperato con l’autonomo diritto degli ascendenti.

(29)

RIPARTO DI COMPETENZA

TRIBUNALE ORDINARIO

procedimenti relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale (art.

316 c.c.);

concorso nel mantenimento dei figli (art. 316 bis c.c.);

TRIBUNALE PER I MINORENNI

procedimenti ex art. 317 bis c.c.

(ascendenti);

Procedimenti di cui all'articolo 333 c.c., se non è in corso giudizio di separazione e/o divorzio

(30)

LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE RELAZIONI DI FATTO

Per affrontare il tema della rilevanza giuridica che il rapporto meramente affettivo ha assunto nel nostro ordinamento, occorre evidenziare che la giurisprudenza, per garantire al minore la c.d. 2continuità affettiva», ha in svariate occasioni fatto riferimento all’art. 44, comma 1, lett. d) della l.

184/1983 riconoscendo valenza giuridica ai rapporti di fatto, consolidati nel tempo, instaurati tra il soggetto minore e colui che, partner del genitore biologico/adottivo, esercita in concreto la responsabilità genitoriale. In sostanza si è voluto dare rilevanza giuridica anche al ruolo del genitore sociale.

(31)

LA NOZIONE DI VITA FAMILIARE NELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA

Avendo come riferimento il principio del best interest of the child e seguendo l’orientamento consolidatosi in materia, da ultimo con la pronuncia Manuello e Nevi c/ Italia, la giurisprudenza europea ha offerto un’accezione ampia di vita familiare facendo intendere che la tutela di cui all’art. 8 Cedu prescinde dai legami di sangue e si ancora al dato di fatto dell’instaurazione di rapporti affettivi significativi.

(32)

CASS. 19780/2018

«la giurisprudenza europea ha evidenziato la necessità di ampliare il più possibile i contatti del minore con persone appartenenti al suo nucleo familiare allargato, nella misura in cui tali relazioni si traducono in un beneficio per l’equilibrio psico-fisico del medesimo. E’ la nozione stessa di nucleo familiare ad essere stata rivisitata ed ampliata dalla giurisprudenza della Corte EDU e dalla Corte di Giustizia della UE …omissis… alla luce dei principi desumibili dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, dall’art. 24, comma 2, della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti azionabile anche in giudizio di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317 bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315 bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore …omissis… e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico»

(33)

CONCLUSIONI

Certamente oggi sui nonni non gravano più solo doveri ed oneri ma anche diritti: il diritto di condividere con i nipoti i momenti di gioco, crescita e sviluppo. Il bagaglio di memoria e di affetto di cui i nonni sono portatori va preservato, valorizzato e distinto da quello genitoriale. In questo modo i bambini di oggi saranno persone migliori!

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