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COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO PROVINCIA DI CASERTA

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COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO PROVINCIA DI CASERTA

PROPONENTE: Prot.n.4772/ del 30.06.2017 SETTORE : Pubblicata all’Albo Pretorio

per giorni 15 consecutivi, a partire dal 30.06.2017

COPIA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO

( Art. 42 D.Lgs. 267/2000 – ss.mm.ii. )

Delibera N. 11 del 29.06. 2017

OGGETTO: Affidamento temporaneo del servizio idrico integrato al Consorzio Idrico “ Terra di Lavoro – Indirizzo operativo.

L’anno duemiladiciassette, addì 29 del mese di Giugno alle ore 10,00 nella residenza Municipale del Comune di San Felice a Cancello si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Maggio 2017 ai sensi dell’art.143 del D.lgs. 267/00, nelle persone di:

N. Cognome e Nome Presente Assente

1 Dott. Roberto Esposito

Commissario Coordinatore

X 2 Dott.ssa Teresa Cappiello

Commissario Componente

X 3 Dott. Vincenzo Monaco

Commissario Componente

X

Presenti 3

Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Rozza con le funzioni di cui all’art.97 del D.lgs n.267/00;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. recante ‘Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali’;

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto.

(2)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA PREMESSO che:

-

Che con Legge regionale n. 15 del 2 dicembre 2015 ad oggetto “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”, la Regione Campania, per la gestione dell’ acqua quale “Bene Pubblico”, ha individuato un ambito territoriale unico di dimensioni regionali, suddiviso in ambiti distrettuali corrispondenti agli esistenti ambiti territoriali ottimali ( ATO );

-

Che finalità della legge è quella di garantire qualità ed efficienza al servizio idrico pubblico attraverso una gestione omogenea su tutto il territorio regionale.

CHE il Comune di San Felice a Cancello ha formalizzato la sua adesione all’ Ente Idrico Campano (EIC), con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2016 impegnando, nel contempo, somme “ una tantum ” di partecipazione;

DATO ATTO che con delibera di Commissario Straordinario n. 7 del 01.12.2016 questo Ente ha dichiarato dissesto finanziario e , allo stato, non è in grado di assicurare il locale servizio idrico integrato;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di affidare, nelle more della piena operatività dell’ Ente Idrico Campano, il servizio in parola a soggetto che possa garantire, nel pieno rispetto della legge, la gestione del pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale e zootecnico e il conseguente servizio di riscossione dei canoni di depurazione e fognature del Comune di San Felice a Cancello;

PRESO ATTO che sul territorio provinciale è pienamente operativo, nel campo dei servizi idrici e nell’ Ambito Territoriale Ottimale ATO2 Campania, il Consorzio “ Terra di Lavoro ” ( C.I.T.L.) che, interpellato nei suoi vertici amministrativi, si è reso disponibile a gestire, mediante specifica convenzione e nelle more della piena operatività dell’ Ente Idrico Campano di cui alla legge regionale n. 15/2015, il servizio sopra descritto;

LETTA la Carta dei Servizi del predetto Consorzio che all’art. 2 lett. c, recita “ Il Consorzio potrà svolgere tutti i servizi ……. anche per conto di comuni non consorziati nonché di altri Enti pubblici o privati”;

RITENUTO, pertanto, dover procedere ad affidare il Servizio Idrico Integrato di questo Ente al prefato Consorzio, anche e soprattutto per la convenienza finanziaria che ne deriva atteso che questo Ente sarà sollevato da qualsiasi spesa di gestione del servizio stesso;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’Art. 49 del D.lgs. n.267/2000;

VISTI gli artt. 42, 143, 144 e 145 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e nelle more della piena operatività dell’ Ente

Idrico Campano di cui alla legge della Regione Campania n. 15 del 15 dicembre 2015, il servizio

idrico integrato del Comune di San Felice a Cancello al Consorzio Idrico “ Terra di Lavoro “;

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Di approvare l’allegato schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di San Felice a Cancello e i Consorzio Idrico “ Terra di Lavoro”;

Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario di questo Ente alle necessarie modifiche di bilancio alla luce delle disposizioni di cui al presente atto;

Di trasmettere il presente provvedimento all’ Ambito Territoriale Ottimale ATO2 Campania per opportuna conoscenza e per le dovute competenze;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.lgs.

267/2000.

(4)

Pareri ai sensi dell’Art. 49 del D.lgs. n.267/2000

su tale delibera è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore 1° Affari Generali Favorevole

Data 28.06.2017

f.to Il Responsabile del Settore Dr. Alfonso Passariello

su tale delibera è espresso il seguente parere di regolarità contabile del Settore III Ragioneria e Finanze.

Favorevole

Data 28.06.2017

f.to Il Responsabile del Settore Rag. Bernardino Ciccozzi

(5)

LETTO E SOTTOSCRITTO San Felice a Cancello, lì 29 giugno 2017 LA COMMISSIONE

f.to Dott. Roberto Esposito

f.to Dott.ssa Teresa Cappiello

f.to Dott. Vincenzo Monaco

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Antonio Rozza

PUBBLICAZIONE

- Visti gli atti d’ufficio si;

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal 16.06.2017come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000;

Dalla Residenza Municipale, li 30.06.2017, protocollo n. 4772

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE f.to Dott. Alfonso Passariello

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Antonio Rozza Dalla Residenza Municipale, li 29.06.2017

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Copia conforme all’originale depositato agli atti del Comune per uso amministrativo San Felice a Cancello, lì 30.06.2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dott. Alfonso Passariello

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COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO PROVINCIA DI CASERTA

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO AL CONSORZIO PER L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI TERRA DI LAVORO

PREMESSO CHE

Il Comune di San Felice a Cancello con atto deliberativo Commissariale n° del ________________ affidava, nelle more dell’individuazione del gestore unico provinciale da

parte dell'EIC, al Consorzio Idrico Terra di Lavoro la gestione del servizio idrico integrato;

Lo statuto del Consorzio contempla, tra gli altri, all’art. 2 la possibilità, da parte del CITL, di procedere ad assunzione diretta e relativa gestione dei seguenti servizi pubblici:

Captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi potabile e per usi diversi (commerciale, industriale ed altro); Raccolta,trattamento, depurazione, riuso e scarico delle acque di rifiuto; Servizi di fognatura; Attività connesse ed accessorie a queste prime; etc.etc.

Lo statuto all’art. 2 lettera c) prevede che il consorzio può svolgere tutti i servizi anche per conto di comuni non consorziati ecc..

Lo statuto all’art. 2 punto 4 prevede che per il conseguimento dei suoi scopi il Consorzio avrà in dotazione – a titolo di comodato d’uso – dal Comune gli impianti e le reti di distribuzione di acqua, convogliamento e depurazione acque reflue che siano o saranno realizzati nel comune medesimo;

Il COMUNE di San Felice a Cancello, attraverso l’atto deliberativo n° del ed il presente atto, AFFIDA Al CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO la gestione – del ciclo intergrato delle acque Il Gestore (CITL) provvede alla gestione del ciclo integrato delle acque secondo le condizioni contenute nella presente convenzione; La presente convenzione avrà durata fino alla individuazione del gestore unico provinciale da parte dell'EIC.

Le parti espressamente pattuiscono che la presente convenzione potrà essere modificata altresì ogni qualvolta ciò risulti necessario, per finalità utili al miglioramento del servizio o al migliore uso delle risorse idriche.

Ciò potrà accadere solo con consenso di entrambe le parti e mai unilateralmente;

Le parti espressamente pattuiscono che il regolamento del servizio idrico è quello adottato dal Consorzio idrico Terra di Lavoro per tutti i Comuni Consorziati e comprende le condizioni dei contratti di fornitura, le disposizioni tecniche relative agli allacciamenti ed ai contatori, le condizioni di pagamento e tutte le altre disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto chiaro e trasparente. Il regolamento del servizio fognature e depurazione viene definito d'intesa tra il Comune e Gestore. I regolamenti sono pubblicati sul sito internet del CITL . Il regolamento è pubblicato all'albo del Comune con le modalità stabilite dagli statuti o regolamenti relativi alle preesistenti gestioni.

Tanto premesso :

L’anno 2017, il giorno___________del mese di_________________in Tra ,

1) _______________________ nato a ________________ (CE) il ___________ Responsabile pro tempore del Settore Tecnico del Comune di San Felice a Cancello , il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di San Felice a Cancello codice fiscale 83000970612;

2) Direttore Generale , pro tempore , avente sede in Caserta alla via Lamberti EX Saint Gobain costituiti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Conferma delle premesse.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2. Criteri per la gestione del servizio idrico integrato compiti di coordinamento.

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Per quanto concerne i criteri per la gestione del S.I.I. si applicano le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1996.

Il servizio affidato al Gestore, mediante il presente atto, è costituito dalla gestione dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua alle utenze cittadine, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ambito territoriale del Comune di San Felice a Cancello .

Articolo 3. Obblighi del Gestore - controlli.

a) Il Gestore ha l'obbligo di prestarsi al controllo, da parte del Comune, del corretto esercizio del servizio.

A tal fine gli incaricati del Comune debitamente autorizzati possono accedere in qualunque momento agli impianti del Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire loro tutte le informazioni ed i dati tecnici che verranno richiesti.

Per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, il Gestore si attiene alle direttive generali e di settore emanate col D.P.C.M. 4 marzo 1996;

b) Il Gestore è tenuto, per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, all'osservanza delle metodologie generali e di settore emanate col D.P.C.M. 4 marzo 1996;

c) il Gestore per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, garantisce un adeguato servizio di controllo territoriale, da espletarsi tramite laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, secondo le normative

vigenti in materia;

d) il Gestore garantisce che la qualità delle acque potabili sarà conforme a quanto previsto dal D.Lgs 31/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

e) il Gestore assicura che gli impianti di potabilizzazione saranno gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche qualitative previste dalla legge. Nella scelta del processo di trattamento Il Gestore, tuttavia, non risponde della qualità della risorsa idropotabile fornita agli utenti nella misura in cui essa sia influenzata dalle condizioni della rete acquedottistica esistente. Il superamento degli standard qualitativi di legge dei fluidi comporta l’obbligo di segnalazione immediata dal Gestore al Comune, al quale compete l’adozione dei provvedimenti a tutela della pubblica salute e l’approvazione e il conseguente finanziamento degli eventuali interventi necessari, di natura straordinaria, che saranno eseguiti dal Gestore, il Gestore tenderà al minimo impatto globale, anche con riferimento alle altre fasi del ciclo integrato. Gli impianti sono dotati, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, di dispositivo di disinfezione, da attivare in caso di necessità. Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico, si può far ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione;

f) il Gestore si avvarrà di un laboratorio di analisi idoneo ad assicurare la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio;

l) il Gestore è tenuto ad effettuare, per tutti i proprietari e conduttori che ne faranno domanda, l'allacciamento per la fornitura di acqua e quello per lo scarico in fognatura di utenze civili o assimilabili a meno che sussistano giustificati impedimenti di natura tecnica;

Articolo 4. Obblighi del Comune.

Il Comune:

a) autorizza il Gestore, per l’intera durata del servizio, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti e attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della gestione medesima o per realizzare le opere previste nel programma di interventi da concordarsi volta per volta ed a tal fine compie quanto in suo potere per ottenere, preventivamente e sollecitamente, su richiesta del Gestore, degli Enti competenti, le autorizzazioni, i permessi, le approvazioni necessarie;

b) affida in Gestione al CITL, le aree necessarie, nonché le installazioni, opere ed attrezzature di cui dispone, come da verbale di consegna che sarà redatto entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, da utilizzare per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.

c) autorizza il CITL ad utilizzare per l'intera durata della Gestore le fonti di approvvigionamento idrico se disponibili, nonché quelle reperibili nel territorio, anche per integrare e/o sostituire, ove necessario e nel quadro delle norme vigenti, le alimentazioni esistenti attualmente.

d) si impegna a far sì che il Gestore, alla data di efficacia della presente Convenzione, possa,

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salvo disdetta comunicata nei modi e nei termini previsti nei singoli contratti, subentrare nei contratti attivi (Enel o similari) in essere;

e) a fornire, ai sensi e per gli effetti sulla trasparenza degli atti di enti pubblici di cui alla legge 241/1990, le informazioni e la documentazione che il Gestore richieda;

f) delega il Gestore, senza riserve o eccezioni, a trattare con altri Enti o gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e o della fognatura in gestione, a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle, nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito, purché da quanto sopra non derivino danni o carenze di quantità e/o qualità al servizio;

g) nei contratti stipulati dal Gestore dovrà essere evidenziato che i diritti acquisiti da terzi in forza dei contratti stessi decadranno con la risoluzione o decadenza della Gestore e potranno essere rinegoziati con il Comune ovvero con il successore dell'attuale Gestore;

h) previo preventivo assenso finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria e nuove opere da effettuarsi (o realizzarsi) nei settori del ciclo integrato delle acque anche a consuntivo, come meglio specificati al seguente articolo 5, precisando che sarà lo stesso CITL a procedere autonomamente a curare tutti gli aspetti gestionali connessi, compreso la stipula dei contratti con eventuali ditte esecutrici;

la distinzione tra interventi di natura ordinaria e quelli di natura straordinaria è da intendersi quale atto di gestione; tuttavia, in questa sede si conviene (al fine di ottimizzare i costi ed evitare sprechi di danaro pubblico) di definire quale intervento di natura ordinaria quello che riguardi opere di manutenzione relative ad un tratto di tubazione interessato da perdite o malfunzionamenti, delle reti idropotabile o fognaria, di lunghezza non superiore a ml. 5,00.

Articolo 5 tipologia dei servizi - corrispettivo

Nello specifico, si evidenzia che la gestione del CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, si articolerà in due settori di intervento, e cioè:

SERVIZIO ACQUEDOTTO – FORNITURA IDROPOTABILE

Nell’esecuzione del servizio saranno comprese: la gestione e la manutenzione ordinaria dell’intera rete idrica comunale, il monitoraggio finalizzato al reperimento delle perdite, l’approvvigionamento della materia prima e l’allacciamento agli utenti, la gestione amministrativa del rapporto con l’utenza. Sarà altresì garantita la reperibilità per urgenze “h 24” e l’istituzione di un numero verde per la ottimizzazione del servizio con l’utenza. Sarà, inoltre, effettuato il monitoraggio continuo della rete attraverso l’analisi periodica della qualità delle acque ed il personale preposto si preoccuperà di predisporre nuove soluzioni tecniche finalizzate alla salvaguardia del bene ambientale compatibilmente con una riduzione generale dei costi.

Il CITL si impegna ad assicurare una sicura (in termini sia qualitativi che quantitativi) fornitura idrica al Comune di San Felice a Cancello- durante l’intero periodo di Gestione - tramite fornitura propria o da parte della Regione Campania . La Tariffa che il c.i.t.l. applicherà agli utenti, nei cui confronti curerà anche la riscossione in via esclusiva, per la materia prima (acqua) è quella approvata annualmente in sede consortile.

SERVIZIO FOGNATURE : l’intero servizio comprenderà la gestione e la manutenzione ordinaria dell’intera rete fognaria di proprietà comunale;

Sarà garantito il pronto intervento per guasti alla rete fognaria. Saranno, inoltre, assicurati gli allacciamenti, la gestione amministrativa nel rapporto con l’utenza, il monitoraggio continuo degli afflussi funzionale alla predisposizione di nuove soluzioni tecniche finalizzate alla salvaguardia del bene ambientale compatibilmente con una riduzione generale dei costi. La riscossione della tariffa fognatura sarà determinata dal Citl. La tariffa di riferimento ad inizio servizio sarà di 0.50 euro/mc e successivamente verrà determinata secondo legge.

SERVIZIO DEPURAZIONE : si dà atto che il servizio di depurazione è gestito dalla Regione Campania tramite l ‘impianto di …...

LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI OPERE E/O SERVIZI INTEGRATIVI E MIGLIORATIVI. OGNI ALTRA ATTIVITA’ GESTIONALE, TECNICA ED ECONOMICA,

COMUNQUE ATTINENTE ALLA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE:

In particolare il Gestore provvederà a proporre al Comune di San Felice a Cancello progetti di opere o servizi, predisponendo i necessari studi di fattibilità di massima, attività, questa, ricompresa nell’ambito oggettivo della Gestione.

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Il comune assicura il tempestivo reperimento dei fondi necessari alla esecuzione degli interventi.

Articolo 6 Servizi straordinari e servizi comunali.o essere disciplinati ulteriori servizi aggiuntivi a favore del Comune mediante apposito disciplinare aggiuntivo.

Articolo 7 Rapporti con gli utenti.

È allegato la presente convenzione la 1. Carta dei servizi.

2. Regolamento utenza acquedotto 3. Regolamento utenza fognature

I regolamenti in questione sono determinati dal CITL.

Il Gestore assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua.

I cittadini hanno accesso alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale oggetto della presente convenzione, nonché alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità fornite e trattate;

Articolo 8 Tariffe.

Le tariffe riferite al servizio idrico – fognature e depurazione costituiscono il corrispettivo del servizio. Esse saranno riscosse dal Gestore per l’anno 2017 con decorrenza 01.01.2017.

Per l’anno 2016 il CITL si impegna ad emettere ruolo a saldo previa lettura, precisando che le somme introitate al netto delle spese sostenute vanno versate direttamente sulla contabilità speciale di competenza dell’Organismo Speciale di LIQUIDAZIONE ( OSL )

Articolo 9 Nuove opere e manutenzione straordinaria.

Il CITL è tenuto a comunicare (mediante formale relazione scritta) tempestivamente (laddove se ne presenti la necessità per fatti contingenti, imprevedibili ed urgenti) od annualmente (nell’ottica di una pianificazione a medio termine degli interventi necessari al miglioramento della funzionalità della efficienza del ciclo integrato delle acque), al Comune di San Felice a Cancello , gli interventi o le opere da effettuarsi per il miglioramento del servizio medesimo;

Laddove sia il Comune a programmare e a disporre, autonomamente, l’esecuzione di nuove opere od interventi nell’ambito delle infrastrutture proprie del ciclo integrato delle acque, provvederà (il comune medesimo) alla relativa copertura finanziaria ed in questo caso il Comune richiederà apposito parere tecnico al Consorzio ed inoltre il Consorzio (al fine di effettuare un monitoraggio diretto e scrupoloso degli interventi ad effettuarsi sulle infrastrutture date in Gestione individuerà il Progettista ed il Direttore dei Lavori, ciò previa acquisizione di formale gradimento comunale. In tal caso i costi e le competenze tecniche, relative alle predette attività, devono essere previste in progetto e rimborsate al Consorzio Idrico (che le anticiperà). In tal caso il Comune si riserverà, in base all’entità degli interventi, di sottoporre le opere a collaudo da eseguirsi a cura di tecnico abilitato ed individuato autonomamente dall’ente comunale;

Il Consorzio effettuerà tutti gli interventi relativi alle infrastrutture oggetto della Gestione, conseguenti ad eventuali piani di investimento redatti dall’Assemblea o C.d.A., ovvero con riferimento a tutti gli interventi disposti dal comune (di concerto o su iniziativa unilaterale del comune), che regolerà con propri fondi la relativa spesa. Il Consorzio provvede in proprio o tramite imprese qualificate ai sensi legge;Per le opere derivanti da lottizzazioni pubbliche o private, il relativo progetto deve essere trasmesso al Consorzio per il parere tecnico; il CITL è tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni dalla richiesta; decorso infruttuosamente il termine di 15 giorni (senza la formulazione di alcun parere da parte del CITL) il progetto si intenderà assentito ed il silenzio del CITL varrà come parere favorevole tecnico;

Per le nuove costruzioni il Comune deve accertare in sede di

rilascio di permesso a costruire che la zona sia servita da apposita rete idrica.

Articolo 10 Fondo speciale impianti di depurazione e fognatura..

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione dovuta dagli utenti, sarà tenuta con una gestione separata, per essere destinata esclusivamente alla gestione della rete fognaria e delle opere od impianti centralizzati di depurazione del comune di San Felice a Cancello. Eventuali avanzi derivanti dalla esazione delle richiamate aliquote tariffarie, saranno

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vincolati al finanziamento degli specifici interventi che il comune medesimo deciderà di effettuare per il tramite del CITL nell’ambito delle infrastrutture del ciclo integrato delle acque;

Le tariffe vengono determinate dal CITL secondo legge e devono coprire tutti costi del servizio.

Articolo 11 Investimenti del Gestore.

Gli investimenti da parte del Consorzio idrico sono finanziati con i proventi dell’aliquota tariffaria relativa alla fornitura della materia prima, e sono redatti in un apposito piano approvato dall’Assemblea Consortile.

Articolo 12 Riutilizzo acque reflue.

Il riutilizzo delle acque reflue è ammesso nei limiti delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo.

Il Gestore opera in conformità al programma nazionale di attuazione della direttiva 911271/CEE, applicandone le direttive, i criteri e gli indirizzi.

Il Gestore è tenuto a fornire al Comune, con la periodicità che verrà richiesta dal medesimo, i dati necessari al Ministro dell'Ambiente per riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della citata direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento.

Articolo 13 Dotazione del Gestore

Il Comune consegnerà tempestivamente al Gestore tutti gli impianti con relativi progetti e documenti in proprio possesso.

Il Gestore provvede all'esercizio di quanto ad esso trasferito ed a sostenere i correlati oneri a partire dalla data della effettiva consegna, che interverrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e risulterà da apposito verbale redatto in contradditorio.

Articolo 14 Risoluzione - Decadenza.

In caso di grave inadempimento agli obblighi stabiliti dalle leggi o dal presente atto, o quando, per negligenza o imperizia, il Gestore comprometta gravemente, nel suo complesso, la tempestiva esecuzione e la buona riuscita del servizio idrico integrato, il Comune è tenuto a notificare al Gestore stesso formale diffida ad eliminare, in un congruo termine, ricompreso tra un minimo di giorni 15 ad un massimo di mesi tre, a seconda della loro gravità ed importanza, le irregolarità riscontrate.

Nel caso di mancato adempimento alla diffida, il Comune assegnerà al Gestore un ulteriore congruo termine, anch’esso ricompreso nei limiti anzidetti, per intervenire ovvero per produrre giustificazioni. Stessa cosa dicasi nell’ipotesi in cui sia il Comune ad essere inadempiente nei confronti del Consorzio con riferimento a tutti gli oneri ed obblighi derivanti dalla presente scrittura.

Laddove gli inadempimenti da parte del Gestore si ripetano e ad essi non seguano adeguate giustificazioni scritte, e siano tali da determinare un grave pregiudizio nel buon andamento del servizio, il Comune potrà determinarsi autonomamente nel senso della revoca della gestione medesima.

In particolare il diritto alla risoluzione e/o revoca sorge:

a) in caso di fallimento o scioglimento del Consorzio Idrico Terra di Lavoro;

b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio

(ritualmente contestate da parte dell’ente comunale e non superate da iniziative riparatorie ovvero non adeguatamente giustificate da parte del Gestore);

c) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore. In tal caso la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere accertata dall’Autorità Giudiziaria competente.

d) Entrata in vigore EIC

In caso di Risoluzione del rapporto scaturente dalla presente scrittura il CITL avrà diritto a trattenere ogni somma incassata dagli utenti dei servizi oggetto della presente convenzione fino alla effettiva riconsegna delle opere e degli impianti ed, in ogni caso, fino alla totale concorrenza di quanto dovuto, dal Comune di San Felice a Cancello e dall’utenza cittadina, al CITL medesimo per il servizio espletato, salvo ben si intende conguaglio finale.

Articolo 15 Restituzione degli impianti al Comune.

Alla scadenza dell'affidamento - come nel caso di risoluzione anticipata – il Gestore restituirà al Comune gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, dategli in dotazione o costruite durante la durata dell'affidamento stesso, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

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Degli oneri derivanti da tale obbligazione si tiene conto, nel periodo di durata della presente convenzione, nello stabilire gli adeguamenti tariffari periodici.

Articolo 16 Facoltà di riscatto.

In forza di legge è riconosciuta la facoltà di riscatto attribuita ai Comuni con l'art. 8 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902. Il Comune potrà quindi esercitarla nei termini e con le modalità stabilite nel capo II del citato D.P.R. In tal caso resta inderogabilmente stabilito, che il Comune subentra in tutte le obbligazioni del Gestore comprese quelle nei confronti di enti finanziatori.

La presente norma dovrà essere riportata nei contratti del Citl che verranno stipulati con l'ente finanziatore.

Articolo 17 Recesso .

La risoluzione consensuale anticipata per mutuo consenso è soggetta alle norme di legge.

Articolo 18 Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali conseguenti al presente atto gravano a carico delle parti come per legge.

Per la registrazione del presente atto le parti concordano che le spese di registrazione siano in misura fissa , con spese a carico del Gestore.

Articolo 19 Clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia insorga tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto.

Le parti stabiliscono di comune accordo che qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente al presente, vuoi con riferimento all’interpretazione dello stesso ovvero di eventuali singole clausole e vuoi con riferimento all’adempimento e/o inadempimento degli obblighi ivi previsti e contemplati, sarà competente il Tribunale competente per territorio.

Articolo 20 Elezione di domicilio.

Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione

e dall'esecuzione del presente atto, rispettivamente: Comune di _San Felice a Cancello Via Napoli 1

Gestore sede Legale pro tempore

Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà data comunicazione all'altra mediante raccomandata a.r.

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