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Parabiago, ORDINANZA N 40

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Academic year: 2022

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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

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COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO C.F. 01059460152

Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7 Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750 www.comune.parabiago.mi.it

Ufficio UFFICIO DI STAFF

Parabiago, 20-03-2020 ORDINANZA N° 40

IL SINDACO Premesso che:

- il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da virus SARS-CoV-2;

- sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 23 febbraio 2020, n.

6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, del 1 marzo, del 4 marzo, del 8 marzo, del 9 marzo e da ultimo dello scorso 11 marzo 2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all’interno della Regione Lombardia e del territorio della città metropolitana di Milano;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

OGGETTO: LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI IN ATTUAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 8, 9 e 11 MARZO 2020

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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

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“ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute“;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio nella zona di Parabiago, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

Visto l’art. 50 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 32 della legge n. 833/1978 in merito ai poteri del Sindaco quale Autorità sanitaria locale;

Visto il D. lgs. n. 1/2018 in materia di Protezione civile;

Atteso che il sottoscritto, in considerazione della gravità della diffusione epidemiologica del virus, intende, in seguito all’emanazione della presente ordinanza, proporre alla Giunta di individuare con specifico atto uno o più enti ospedalieri impegnati in prima linea per la tutela della salute pubblica a cui destinare le somme riscosse a titolo di sanzione per le violazioni della presente ordinanza;

Al fine di evitare il rischio di ulteriore diffusione del COVID-19, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020,

DISPONE

1) LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI

È vietato, su tutto il territorio comunale, lo svolgimento di qualunque attività non di necessità e nello specifico:

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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

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· nel territorio comunale sono vietate tutte le attività sportive all’aperto (incluse quindi corse, escursioni in bicicletta, ecc.).

Sono consentite solo le attività prescritte da certificati medici o indispensabili a causa di condizioni cliniche e psicologiche dimostrabili.

Sono consentite le sole attività motorie che rientrano nella categoria delle passeggiate a piedi, e si possono ritenere tali solo se il tragitto che si percorre passeggiando è all’interno del raggio di 500 metri dal proprio domicilio, invitando ad indossare i presidi sanitari prescritti dal DPCM (esempio: mascherine e guanti).

Dette attività sono consentite se vengono svolte da singoli o al massimo da un adulto che accompagna un minore o una persona diversamente abile;

· per le esigenze primarie degli animali d’affezione è consentita l’uscita dalla propria dimora, per il solo tempo strettamente necessario alla loro esplicazione, e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora (ovvero nel raggio massimo di 500 metri) senza che ciò possa essere occasione di creazione di incontri con altri soggetti;

· in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute e di necessità, tra i quali rientra l’approvvigionamento alimentare, farmaci e altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;

· la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

· la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e non e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti in Città e nello specifico:

1. - È fatto obbligo di recarsi presso l’esercizio commerciale più vicino alla propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisto dei soli beni e prodotti essenziali non presenti negli esercizi più prossimi.

È consentito recarsi negli esercizi esistenti nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e la propria residenza o domicilio o dimora;

2. - Alla cittadinanza è consentita una sola uscita settimanale per l’acquisto di beni alimentari e di beni di non primaria necessità quali sigarette, giornali, ecc.

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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

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Si precisa che non è ritenuto di necessità il recarsi giornalmente presso le tabaccherie per l’acquisto di sigarette, rimane consentito l’acquisto settimanale di una fornitura corrispondente alla necessità per nucleo familiare, ricordando che il fumo è dannoso alla salute;

3. - Per tutte le esigenze di approvvigionamento, alimentare e non, e di beni di prima necessità è consentita l’uscita dalla propria dimora di un solo componente del nucleo familiare

2) LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PER ATTIVITÀ

I titolari e/o gestori delle attività commerciali di cui è consentita l’apertura dai DPCM in vigore, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate in relazione delle superfici destinate agli avventori

All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori.

Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI.

Saranno effettuate verifiche sulle autocertificazioni presentate al fine di controllare il rispetto delle limitazioni imposte.

I contravventori alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 250,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fatte salve ulteriori sanzioni comminate dalla legge.

Dispone la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio comunale on line nonché nella pagina iniziale del sito web istituzionale del Comune.

Dispone altresì la comunicazione della stessa:

- alla Prefettura di Milano;

- al Comando Carabinieri territorialmente competente;

- alla Polizia di Stato;

- al Corpo della Guardia di Finanza.

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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

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Il Corpo di Polizia locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.

La Protezione civile comunale svolgerà attività di informazione alla cittadinanza in merito alle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus contenute all’interno di questa ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.

lgs. n. 104/2010 e s.m.i., oppure, in via alternative, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione della stessa (D.P.R. 24.11.1971 n. 1119).

IL SINDACO Arch. Raffaele Cucchi

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