• Non ci sono risultati.

COMUNE DI VITTORIO VENETO - PROVINCIA DI TREVISO. CONVENZIONE PER CONCESSIONE A ILIAD ITALIA S.p.A. PORZIONE DI AREA COMUNALE NELL AREA ESTERNA IN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI VITTORIO VENETO - PROVINCIA DI TREVISO. CONVENZIONE PER CONCESSIONE A ILIAD ITALIA S.p.A. PORZIONE DI AREA COMUNALE NELL AREA ESTERNA IN"

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

- 1 -

COMUNE DI VITTORIO VENETO - PROVINCIA DI TREVISO CONVENZIONE PER CONCESSIONE A ILIAD ITALIA S.p.A.

PORZIONE DI AREA COMUNALE NELL’AREA ESTERNA IN ADIACENZA IL CIMITERO DI SAN GIACOMO DI VEGLIA – LATO

OVEST - PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE DENOMINATO “TV31029_013 SAN

GIACOMO CIMITERO” PER LA DURATA DI NOVE ANNI _ _ _ _ _°_ _ _ _ _

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 10.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di concedere alla Società ILIAD ITALIA S.p.A. , con sede legale a Milano, Viale Francesco Restelli n.1/A, società controllata dalla società francese ILIAD S.A., una porzione di terreno in adiacenza, ma esterna, al Cimitero di San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto (TV) – lato ovest - in Via Monte Piana, per l’installazione di un impianto di telefonia mobile, così come evidenziata nell'estratto di mappa catastale in scala 1:2.000, allegato al presente contratto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale, per una durata di 9 (nove) anni, con un canone annuo di Euro 15.000,00, oltre a ulteriore versamento di Euro 5.100,00 annui per il primo gestore che il concessionario riterrà di ospitare successivamente alla stipula del presente contratto e ulteriori Euro 3.000,00 annui per il secondo gestore che il concessionario riterrà di ospitare; il canone annuo sarà aggiornato

(2)

- 2 -

annualmente in maniera automatica direttamente dal concessionario nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT (solo nel caso che l’indice ISTAT sia positivo), verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, riferita al mese precedente dell’anno di decorrenza della concessione;

- che con determinazione del Dirigente dei Servizi Infrastrutturali e Gestione del Territorio n.….. del 00.00.0000 è stato approvato lo schema del presente contratto;

- che delle citate deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10.03.2022 e determinazione dirigenziale n. … del …….., le parti di seguito identificate dichiarano di aver preso particolareggiata e perfetta conoscenza, intendendosi le stesse far parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non allegate.

VOLENDOSI ora addivenire alla stipulazione del presente contratto per la concessione in oggetto e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Signore:

- ing. Alessandra CURTI, nata a Vicenza (VI) il 23.01.1965, nella sua qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio del COMUNE DI VITTORIO VENETO, codice fiscale 00486620263, quivi domiciliata per la carica in Piazza del Popolo n.

14, la quale agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, di seguito indicato anche come

"concedente", ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D. Lgs.

(3)

- 3 -

18.08.2000, n. 267 ed in forza del decreto sindacale n. 9 del 30.07.2020;

- ILIAD ITALIA S.P.A., con sede legale in Milano, Viale Francesco Restelli 1A, 20124 C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 13970161009, MI - 2126511 in persona del Sig.

Massimiliano COPPOLECCHIA, domiciliato ai fini dell'incarico presso la Sede Legale, munito dei necessari poteri in forza di Procura Speciale rilasciata dal notaio Laura Cavallotti di Roma in data 08/05/2019, repertorio n. 33.885/11.166, registrata in data 21/05/2019 al n. 20046 Serie 1T, e modificata con Atto del Notaio Gavino Posadinu, rep n. 11.595/3.715, registrato a Milano DP II il 18 settembre 2020, al n. 68783 serie 1T

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Il concedente, nella sua qualità di proprietario, concede in uso al concessionario, che accetta, una porzione di terreno in adiacenza, ma esterna, al Cimitero di San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto (TV) – lato ovest - in Via Monte Piana, per l’installazione di un impianto di telefonia mobile, identificata al Catasto Terreni - Comune di Vittorio Veneto (TV) - Foglio 78, mappale n. 902 (porzione) non superiore a mq 50 (metri quadrati cinquanta) di superficie, come risulta meglio evidenziato nell’estratto di mappa catastale e planimetria che si allegano alla presente scrittura sotto la lettera A) e B) come parte integrante e sostanziale.

L’area concessa sarà utilizzata per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al

(4)

- 4 - successivo art. 5.

………

Il concedente garantisce al concessionario la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all’immobile concesso da parte del proprio personale dipendente o personale da esso incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

Il concedente conferma che l’immobile di cui trattasi è idoneo all’uso pattuito, di sua esclusiva proprietà, e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del concessionario, il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque derivante dalla fruizione della porzione concessa.

Il concedente si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al presente contratto, fermi restando i diritti del concessionario di cui al successivo art. 2.

ART. 2 - La concessione avrà durata di 9 (nove) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione, rinnovabile su richiesta, da effettuare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, essendo escluso il tacito rinnovo. Qualora non si provveda al rinnovo, entro 3 (tre) mesi dal termine della concessione le installazioni e le eventuali opere eseguite dovranno essere rimosse con la messa in pristino dell'immobile a cura e spese del concessionario, a meno che un

(5)

- 5 -

eventuale ritardo non dipenda da lungaggini amministrative per causa del concedente. Il concedente consente che il concessionario possa recedere anticipatamente dalla convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c., da notificare a tutti i soggetti aventi causa, ed in particolare agli eventuali altri gestori dell'impianto.

In caso di rilascio parziale dell’immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà concessa al concessionario.

ART. 3 - Il canone ordinario e/o aggiuntivo fino allo scadere del contratto è stabilito nel seguente modo:

a) Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero centesimi) annui, da pagarsi in un'unica soluzione, la prima annualità dalla data di ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’impianto e le successive annualità ogni anno nello stesso mese in cui è stata corrisposta la prima;

b) Euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero centesimi) annui, da pagarsi in unica soluzione, la prima annualità prima dell’inizio dei lavori per l’installazione degli apparati dell’ospitato e le successive annualità ogni anno nello stesso mese in cui è stata corrisposta la prima, fino allo scadere del contratto o fino allo smontaggio degli apparati dell’ospitato, esclusivamente per il primo gestore ospitato successivamente alla sottoscrizione del presente contratto;

(6)

- 6 -

c) Euro 3.000,00 (tremila virgola zero centesimi) annui, per i successivi gestori ospitati, da pagarsi in unica soluzione con le medesime modalità e date di cui al precedente punto b), fino allo scadere del contratto o fino allo smontaggio degli apparati dell’ospitato, per ogni gestore successivo al primo ospitato;

L’inizio e il termine delle ospitalità dovrà essere comunicato tramite Raccomandata A/R o PEC con preavviso di 30 giorni Per ogni anno successivo, fino allo scadere del contatto, il canone sarà quello dell'anno precedente incrementato nella misura del 100%

della variazione dell'indice ISTAT (solo nel caso che l’indice sia positivo), calcolata con riferimento al mese di decorrenza economica del contratto dell'anno in corso rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, da pagarsi in un'unica soluzione entro il primo trimestre di decorrenza dell'anno di riferimento.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile al concessionario, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque virgola zero centesimi) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del Codice Civile, per i primi sessanta giorni di ritardo, e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.

(7)

- 7 -

Le parti espressamente convengono che il concedente non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri, né richiedere ulteriori importi al concessionario che siano connessi e/o derivanti dal presente contratto.

E' espressamente vietata, ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 7.

Il canone ordinario e i canoni aggiuntivi relativi ai gestori ospitati dovranno essere versati al Comune di Vittorio Veneto mediante PagoPA

ART. 4 – Nel caso fosse ospitato altro gestore, il concessionario ILIAD ITALIA S.p.A., dovrà comunicarlo al concedente, con corresponsione di un canone aggiuntivo pari ad Euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero) annui esclusivamente per il primo gestore ospitato successivamente alla sottoscrizione del presente contratto e, per il successivo gestore ospitato, Euro 3.000,00 (tremila virgola zero centesimi) annui. Nel caso in cui l’operatore o gli operatori ospitato/i da ILIAD ITALIA S.p.A., lascino la postazione, il canone di concessione verrà ridotto in modo corrispondente e non potrà essere inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero centesimi) aumentato dell’aggiornamento ISTAT maturato.

La mancata comunicazione da parte del concessionario della presenza di uno o più ospiti gestori entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta installazione degli stessi è causa di rescissione del presente contratto; inoltre il concessionario si impegna ad adempiere

(8)

- 8 -

alle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate e all’eventuale integrazione dell’imposta di registro, dandone comunicazione al concedente entro 20 (venti) giorni dall’adempimento.

ART. 5 – Il concedente prende atto che gli spazi concessi saranno utilizzati dal concessionario per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l’impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

Il collegamento elettrico utile al funzionamento del nuovo impianto dovrà essere realizzato con cavo interrato dal punto utile di fornitura dell’ENEL in area pubblica, escludendo in modo assoluto attraversamenti nell’area all’interno delle mura cimiteriali e previo tracciato da concordare col responsabile dell’Ufficio Strade – Cimiteri del Comune di Vittorio Veneto, su presentazione di progetto esecutivo. Il contatore per la fornitura dell’energia elettrica dovrà essere posizionato in aderenza all’area concessa, ciò al fine anche di evitare l’applicazione di canoni per l’occupazione permanente di suolo pubblico.

Il concessionario avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l’aggiornamento dell’impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la

(9)

- 9 -

trasmissione del segnale, cui il concedente ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta. Per gli interventi, al di fuori dell’area concessa, di manutenzione straordinaria di particolare entità ILIAD ITALIA S.p.A., dovrà chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione patrimoniale del Comune di Vittorio Veneto ed altre eventuali dagli uffici competenti territorialmente come previsto per legge.

Il concedente autorizza il concessionario, senza che gli sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dal precedente art.

3, al passaggio di cavi di alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici servizi e quant’altro necessario) sull’area di sua proprietà, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l’impianto, e dall’impianto stesso al sistema di antenne, concordando preventivamente il tracciato con il Responsabile dell’Ufficio Strade – Cimiteri del Comune di Vittorio Veneto.

Il concessionario si impegna e obbliga a realizzare un impianto in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d’arte e ad ottenere tutte le autorizzazioni di legge dagli Uffici ed Enti preposti, poiché il presente contratto vale quale esclusiva autorizzazione di carattere patrimoniale.

Il concessionario garantisce che opererà al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro sollevando il concedente da qualsiasi responsabilità in merito.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto con le ditte

(10)

- 10 -

appaltatrici, il concessionario si impegna ad individuare ed a comunicare al concedente di volta in volta, eventuali rischi da interferenze.

Al termine della concessione dell’immobile il concessionario provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari e comunque entro il termine indicato al precedente art. 2, alla rimessa in pristino dell’immobile ed alla rimozione delle installazioni.

Il concedente concede al concessionario la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori summenzionati.

ART. 6 - Il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile e al cimitero adiacente e solleva il concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni a cose o persone che siano al concessionario o agli eventuali altri gestori ospitati imputabili o comunque derivanti dai propri impianti tecnici o della loro gestione.

Fermo restando quanto previsto all’Articolo 1229 del Codice Civile, il Concessionario sarà esclusivamente responsabile per danni personali e a cose che siano ad essa direttamente imputabili. La responsabilità massima complessiva di ciascuna Parte per tutta la durata della Concessione non potrà superare l’importo di Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), salvo in caso di danni personali. Il concessionario si impegna a rispettare le condizioni di protezione e sicurezza dell'impianto imposte dalla normativa vigente. L'emissione di onde elettromagnetiche, che saranno emesse in funzione

(11)

- 11 -

dell'utilizzo dell'impianto, dovrà rispettare i limiti delle leggi vigenti in materia. A garanzia del ripristino dell'immobile di cui ai precedenti artt. 2 e 5, ILIAD ITALIA S.p.A. presenterà prima dell’inizio dei lavori fidejussione bancaria dell'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero centesimi); tale fideiussione sarà valida per tutto il periodo della concessione e fino ad altri 9 (nove) mesi dalla scadenza del contratto e potrà essere svincolata, con il nulla osta del concedente, dopo che l'area oggetto della concessione sarà sgomberata e messa in pristino, previo accertamento di un tecnico comunale.

ART. 7 - Per patto espresso, il concedente concede al concessionario il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente contratto a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’impianto, o che siano società del gruppo di cui il concessionario fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta, ma con obbligo di comunicazione preventiva al concedente, i quali dovranno rispettare quanto scritto nel presente atto. Nel caso di cessione a terzi, che non siano quelli sopra indicati, si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del concedente.

È fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte del concessionario. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte del concedente, neanche a scopo di

(12)

- 12 -

garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all’incasso.

Le parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto ai contraenti di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto dei contraenti al risarcimento dei danni.

ART. 8 - È facoltà del concedente, a propria cura e spese, fare eseguire indagini di controllo per il rispetto delle normative vigenti.

ART. 9 – Ogni modifica od integrazione al presente contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

ART. 10 - Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, così come i relativi adempimenti di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e conseguenti, sono a carico del concessionario.

L’imposta di bollo sul contratto viene assolta mediante n. ………

marche da bollo da Euro 16,00 ciascuna, contrassegnate dai nn.

……… riportanti la data del ……… e sulle planimetrie mediante n. ….. marche da bollo da Euro 1,00 ciascuna, contrassegnate dai nn. ………….. riportanti la data del …………..

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio:

(13)

- 13 -

- il concedente: in Piazza del Popolo n. 14 – 31029 - Vittorio Veneto (TV);

- il concessionario: in Via ……….

ART. 11 - L’eventuale controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

ART. 12 – Il concedente si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall’adempimento del presente contratto.

Il concedente sarà ritenuto responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

Il concedente si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente contratto, le informazioni riservate di cui al contratto stesso.

Gli obblighi di riservatezza saranno per il concedente vincolanti per tutta la durata del presente contratto, salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

Al presente contratto viene allegata sotto la lettera B) l’informativa per il trattamento dei dati personali.

ART. 13 - Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto,

(14)

- 14 -

ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

ART. 14 - Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale in data ……….

Per il CONCEDENTE: ing. Alessandra Curti

Per il CONCESSIONARIO: Massimiliano COPPOLECCHIA, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, approva specificamente gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del presente contratto.

00_SO_2020\Manutenzioni Immobili, Patrimonio - 2022/21

(15)

Comune di Vittorio Veneto (TV)

C.T. Sez. U, Fg.78, Part. 902 del Comune Catastale di Vittorio Veneto

ESTRATTO CATASTALE -

scala 1:2000

ALLEGATO A indicazione area locata

Codice e Nome Sito:

TV31029_13

SAN GIACOMO CIMITERO

(16)

AREA LOCATA 50MQ CIRCA PERCORSO DI ACCESSO AL SITO

ALLEGATO B

Codice e Nome Sito:

Comune di Vittorio Veneto (TV)

C.T. Sez. U, Fg.78, Part. 902 del Comune Catastale di Vittorio Veneto

PLANIMETRIA GENERALE -

scala 1:500

TV31029_13

SAN GIACOMO CIMITERO

Riferimenti

Documenti correlati

nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che

“Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio

2) di trasmettere alla banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante l’applicativo Partecipazioni

6) la Società Concessionaria si assume tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della struttura e delle

La Ditta affidataria dovrà eseguire tutti gli interventi di controllo manutenzione e sostituzione dei dispositivi antincendio e di sicurezza garantendo il corretto

veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3, relativamente al carico e scarico delle merci, nella fascia oraria dalle ore 8:30

Ai sensi della normativa vigente in materia il tecnico incaricato dovrà essere munito, prima della stipula della presente convenzione, di una polizza di responsabilità

d) la sua partecipazione alla gara determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile; (art. Si