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CITTÀ DI VITTORIO VENETO MEDAGLIA D ORO AL V.M. (PROVINCIA DI TREVISO)

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N. 55 reg. Delib.

CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2018 E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2019 EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

Il giorno 31/12/2020 alle ore 10.00, nella sala consiliare del Comune di VITTORIO VENETO.

Previo invito diramato dal Presidente ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria, di 1a convocazione.

Fatto l’appello nominale dei Componenti:

Presenti Assenti Presenti Assenti

1 Miatto Antonio X 12 Rasera Gianni X

2 Balliana Mirella X 13 Rosset Mario X

3 Casagrande Andrea X 14 Salezze Silvia X

4 Da Re Gianantonio X 15 Santantonio Paolo X

5 De Antoni Giulio X 16 Tonon Roberto X

6 De Bastiani Alessandro Giuseppe

X 17 Varaschin Gianni X

7 De Nardi Barbara X

8 Dus Marco X

9 Gomiero Maurizio X

10 Pagotto Alberto X

11 Parrella Roberto X 14 3

Fungono da scrutatori i Signori: Balliana Mirella, Pagotto Alberto, Rasera Gianni.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Nobile Lino.

Assume la presidenza il Consigliere Santantonio Paolo il quale, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all’oggetto.

(2)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e successive modifiche e integrazioni, è stato emanato, in attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

- che, ai sensi del predetto T.U.SP. (art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

 esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, del T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;

 ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio dell’amministrazione stessa, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO:

- che, per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., il Comune di Vittorio Veneto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che dovevano essere alienate o, comunque, oggetto di razionalizzazione;

- che, per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., l’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2019, ha provveduto ad effettuare la revisione ordinaria delle

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partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018, individuando quelle che dovevano essere alienate o, comunque, oggetto di razionalizzazione;

- che, come meglio evidenziato nell’allegato A) gli esiti del processo di razionalizzazione di cui alla deliberazione n. 61/2019 su citata, sono stati i seguenti:

 INTERMODALE VITTORIESE S.R.L. (già oggetto di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 TUSP (cessione onerosa della quota) come da D.C.C. n. 37 del 29.09.2017): a seguito di decisione di non mantenere la partecipazione in detta società in quanto inattiva e priva dei requisiti previsti dal T.U.S.P. (artt. 4 e 20) sono state avviate tre procedure ad evidenza pubblica per la cessione della quota di proprietà del Comune (18,88%): la prima, nel mese di settembre 2018, andata deserta; la seconda, nel mese di dicembre 2018, non aggiudicata per irregolarità delle offerte presentate; la terza, nel mese di novembre 2020, andata deserta, come da verbale in data 10.12.2020.

RICHIAMATE le linee guida, con il relativo “schema tipo”, fornite dal Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti, finalizzate a dare indicazioni sulla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P.;

RILEVATO che sono oggetto di razionalizzazione periodica sia le società partecipate direttamente che le società partecipate indirettamente per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente;

PRESO ATTO che le linee guida del Dipartimento del Tesoro a pag. 5 precisano che “i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del T.U.S.P. e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi”;

VISTO l’esito dell’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate alla data del 31.12.2019, riportato nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato B), quale parte integrante e sostanziale dal quale, in sintesi, si evince quanto segue:

1 - Vittorio Veneto Servizi SRL (100,00%): società avente per oggetto la gestione delle farmacie comunali. Mantenimento.

2 - Piave Servizi SPA (6,0243%): società avente per oggetto la gestione del ciclo idrico integrato. Mantenimento;

3 – Viveracqua SCARL (0,4385% indiretta tramite Piave Servizi SPA): opera come centrale di committenza per conto delle società aventi per oggetto la gestione del servizio idrico ad essa associate. Si rilevano le seguenti criticità:

a) l’organico è composto di n. 2 dipendenti a fronte di n. 3 Amministratori;

b) nel triennio 2017-2019 non ha conseguito fatturati superiori al milione di euro;

Si propone il mantenimento con l’indicazione di approfondire le suddette criticità nell’anno 2021, alla luce del fatto che:

- trattasi di partecipazione indiretta;

- la società in esame è priva di scopo di lucro.

4 - GAL Alta Marca Trevigiana SCARL (2,31%): ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane,

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materiali e immateriali del territorio, stimolando la collaborazione tra gli enti locali, l'imprenditoria privata e gli altri attori di sviluppo pubblici e privati. Come previsto dall’art. 26, c. 6-bis del Testo Unico, le disposizioni dell’art. 20 del medesimo non si applicano ai G.A.L.;

5 - Mobilità di Marca SPA (2,82%): esercita qualsiasi attività nel settore del trasporto di persone. Mantenimento.

La società nell’anno 2019 ha rilevato una perdita di € 840.731,00, determinata principalmente da 3 fattori:

1) i minori contributi previsti per la copertura degli oneri di malattia (-300.000 euro);

2) le sopravvenienze passive per franchigie relative a sinistri di anni precedenti (+200.000);

3) i maggiori ammortamenti derivanti dai massicci investimenti dell’esercizio in corso e del precedente, che al netto dei contributi valgono + 350.000 euro.

L’ente pertanto farà un attento monitoraggio negli anni a venire, al fine di evitare che questa situazione possa arrecare pregiudizi agli equilibri finanziari dello stesso.

6 - Asco Holding SPA (0,30%): ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la "costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto. Mantenimento;

7 – Ascopiave SPA: ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la vendita e la distribuzione del gas e la vendita di energia. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Nuovo statuto Asco Holding S.P.A.: esercizio del diritto di recesso” si è deliberato di esercitare parzialmente il diritto di recesso in Asco Holding SPA per la quota dello 0,19%, con attribuzione di azioni di Ascopiave S.p.A. per un valore di liquidazione delle azioni determinato in conformità all’art.

2437 ter del codice civile ed in subordine mediante liquidazione in denaro.

Nel mese di maggio dell’anno 2019, a seguito dell’esercizio parziale del citato diritto di recesso, sono state attribuite azioni di Asco Piave S.p.A. per una quota dello 0,1409%. Mantenimento.

8 - Intermodale Vittoriese SRL (18,88%): si propone di esercitare le attività previste dalla L. 317/1991, cioè di progettare, realizzare ed eventualmente gestire nella zona industriale di Vittorio Veneto, un centro intermodale per la raccolta e lo smistamento delle merci comprensivo di raccordo ferroviario, impianti specifici per l'intermodalità, strutture mobili ed immobili ad uso amministrativo, commerciale, di deposito, ricettivo o comunque destinate ad attività collettive, nonché di tutte le opere ed infrastrutture di collegamento con la viabilità locale: già oggetto di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 TUSP (cessione quote) come da D.C.C. n.

37 del 29.09.2017 finalizzata alla cessione onerosa della quota;

ATTESA la propria competenza in merito (nota ANCI del 7 agosto 2017, linee guida ministeriali del 23 novembre 2018);

(5)

ACQUISITO in data 21/12/2020, prot. 44115, il parere espresso dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

PRESO ATTO che la suddetta documentazione è stata esaminata dalla 3^ Commissione Consiliare, giusta verbale in data 28.12.2020, in atti;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- la L. 23/12/2014, n. 190;

- il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;

- il D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di approvare e fare propri:

- la Relazione del Sindaco sui risultati conseguiti dal processo di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 ex art. 20 T.U.S.P., che si allega alla presente deliberazione (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale;

- l’esito dell’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate alla data del 31/12/2019 ex art. 20 T.U.S.P, riportato nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato B);

2) di trasmettere alla banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante l’applicativo Partecipazioni (https://portaletesoro.mef.gov.it), l’esito sui risultati conseguiti dal processo di razionalizzazione e dell’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 114/2014, come previsto dall’art. 20, comma 3, T.US.P.;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, come previsto dall’art. 20, comma 3, T.US.P.;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Quindi, con separata unanime votazione, resa per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

(6)

di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

(7)

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Santantonio Paolo Nobile Lino

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CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (T.U. Enti Locali)

OGGETTO: RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2018 E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2019 EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 2020/57 dell’Ufficio Bilancio, Economato, Partecipate, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

con le seguenti note:

Vittorio Veneto, 21/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Economico e Finanziario

Lino Nobile

con firma digitale

(9)

CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (T.U. Enti Locali)

OGGETTO: RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2018 E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2019 EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Vista la proposta n. 2020/57 dell’Ufficio Bilancio, Economato, Partecipate, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole

con le seguenti note:

Vittorio Veneto, 24/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente ad interim del Settore Economico e Finanziario

Lino Nobile

con firma digitale

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