Bari, 13 ottobre 2020
L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui prodotti antincendio immessi sul mercato
Francesco Spalluto
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bari
Prodotto per uso antincendio
Materiale, componente, dispositivo, apparecchio, elemento per il quale, in relazione alla valutazione del rischio connesso al suo impiego, è prevista una caratterizzazione delle prestazioni antincendio.
(D.M. 5 agosto 2015 - G.1.3.17 )
Il bisogno di richiedere determinate prestazioni è scaturito in seguito a incidenti gravissimi …..
Chicago il 30 dicembre 1903 – Teatro Iroquois - 2000 spettatori
Il guasto di un riflettore innesca l’incendio del locale. Molte persone morirono cercando di uscire dall’edificio a causa del panico: nel tentativo di scappare vi furono numerose vittime calpestate dalla folla, anche a causa delle porte chiuse, delle aperture verso l’interno e delle uscite bloccate nel nuovo teatro. Questo incendio causò la perdita di circa seicento vite umane.
Uscite con porte apribili verso l’esterno.
Maniglioni antipanico .
Nel corso degli anni si sono strutturati sistemi di controllo dei prodotti
D.M. 31 luglio 1934
XVII …… apparecchi o estintori a
liquido, ad anidride carbonica, a neve carbonica, a schiuma, a
nebulizzazione, o di altri generi, di tipo fisso, o trainabile, o portatile, a pressione d'acqua, ecc.; ed i congegni speciali di chiusura dei recipienti da usare per le sostanze infiammabili, devono essere approvati dal
Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive od infiammabili.
Alla stessa approvazione sono soggetti gli apparecchi per
produzione di vapori di benzina e simili,……., ecc
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1) PRODOTTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE NAZIONALE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE rilasciata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica: estintori mobili e carrellati, porte tagliafuoco, materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, vernici ignifughe, schiumogeni a bassa espansione, contenitori- distributori di gasolio.
2) PRODOTTI SOGGETTI A MARCATURA CE sulla base di normative di derivazione comunitaria: prodotti da costruzione, equipaggiamento marittimo, apparecchi che bruciano carburanti gassosi, recipienti semplici a pressione.
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
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1) PRODOTTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE NAZIONALE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
• Prodotti per la protezione passiva
Porte tagliafuoco, materiali con caratteristiche specifiche di reazione al fuoco, sipari di sicurezza ...
• Prodotti per la protezione attiva
Estintori, liquidi schiumogeni ...
• Prodotti di tipo impiantistico
Contenitori distributori mobili di liquidi di categoria C, sistemi di recupero vapori di benzina ...
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
I prodotti antincendio
PRODOTTI OMOLOGATI O CON APPROVAZIONI DI TIPO
D.M . 31 luglio 1934 CONTENITORI - DISTRIBUTORI
D.M. 26 giugno 1984 REAZIONE AL FUOCO MATERIALI
D.M. 6 marzo 1992 VERNICI IGNIFUGHE
D.M. 6 marzo 1992 ESTINTORI CARRELLATI
D.M. 13 novembre 1995 LIQUIDI SCHIUMOGENI
D.M. 21 Giugno 2004 PORTE TAGLIAFUOCO
DM 7 gennaio 2005 ESTINTORI PORTATILI
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prodotti antincendio immessi sul mercato
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Regole del gioco: materiali classificati ai fini della reazione al fuoco
Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi
Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero dell'Interno
(Art. 2 D.M. 26 giugno 1984)
Validità, rinnovo e revoca dell'omologazione.
•L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza.
•Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove, qualora queste non siano variate nel frattempo ed il produttore dichiari che il materiale non ha subito modifiche rispetto a quello precedentemente omologato.
•L'omologazione decade se il materiale subisce una modifica o vi sono modifiche normative.
•Il Ministero dell'Interno revoca l'omologazione qualora a seguito degli accertamenti di cui al seguente art. 11 (controlli a campione) riscontri una errata attribuzione della classe di reazione al fuoco o difformità del materiale di produzione rispetto al prototipo omologato.
(Art. 9 D.M. 26 giugno 1984)
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D.LGS. N. 205/2006, cd CODICE DEL CONSUMO
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Attività informativa
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prodotti antincendio immessi sul mercato
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prodotti antincendio immessi sul mercato
I prodotti antincendio
2) PRODOTTI SOGGETTI A MARCATURA CE sulla base di normative di derivazione comunitaria: prodotti da costruzione,
equipaggiamento marittimo, apparecchi che bruciano carburanti gassosi, recipienti semplici a pressione.
Prodotto da costruzione
:qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
La marcatura CE rappresenta la conclusione di un iter armonizzato con cui si valuta, accerta e garantisce, con procedure di prova o di calcolo e di controllo della produzione ed infine si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione La Dichiarazione di Prestazione (DoP) Le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla prestazione di un prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione
Regolamento (UE) n. 305/2011 “prodotti da costruzione” (CPR) L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui
prodotti antincendio immessi sul mercato
Marcatura CE nel regolamento CPR
CPR
Opere Prodotti Comm.
europea Redatt.
specifiche Specifiche Livelli AVCP
RB 1 2 3 4 5 6 7
M A N D A T O
CEN
Org. TAB
hEN
ETA
1+
1 2+
3 4 EAD
DoP
Fabbricante Organismo
notificato
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prodotti antincendio immessi sul mercato
Art. 1 Finalità
1. Il presente decreto disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
2. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione.
Art. 2
l) materiali e prodotti per uso antincendio, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l'incendio, e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106
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Art. 16
Controllo sugli organismi notificati
1. Le Amministrazioni competenti assicurano il controllo sugli organismi notificati, mediante:
a) verifica documentale e controllo su fascicoli e documenti, siti web;
b) prelievo di campioni ed esecuzione di analisi, prove e misurazioni;
c) visite o sopralluoghi presso uffici e laboratori;
d) audizioni del personale;
e) supervisione delle attività degli organismi notificati presso i siti produttivi.
In caso si riscontrino difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, possono provvedere alla:
•diffida a mettere in atto azioni correttive
•sospensione fino a sei mesi
•revoca dell'autorizzazione
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DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106
Art. 17
Vigilanza sul mercato
1. Le Amministrazioni competenti sono autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le opere di rispettiva competenza.
2. La vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli.
Per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attività di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) il Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può avvalersi anche dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, del medesimo Ministero;
b) il Ministero dell'interno può avvalersi anche delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi anche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106
Art. 19
Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante
Il fabbricante che viola i vari obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 24.000 euro; e con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
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DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106
Art. 20
Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione
1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 51, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 51, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
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1L’impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, …. per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106
Art. 21
Violazione degli obblighi degli operatori economici
1. L'operatore economico che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere d) ed e), del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che viola le disposizioni di cui agli articoli 11, paragrafi da 2 a 8, 13, 14 e 16 del regolamento (UE) n. 305/2011 e 6,
comma 5, del presente decreto è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro; ai medesimi fatti si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro qualora si riferiscano a prodotti e materiali
destinati a uso strutturale o a uso antincendio rientranti nell'ambito di cui all'articolo 5, comma 1, o tenuti alla conformità alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.
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DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106
REGOLAMENTO (UE) 2019/515 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro
REGOLAMENTO (UE) 2019/1020: vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011
IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
D.M. 3 agosto 2015: Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
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Art. 3
Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di
identificazione e qualificazione.
IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
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prodotti antincendio immessi sul mercato
Art. 3
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono
utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, …., che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente
commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
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Nota Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
prot. 11194 del 14 agosto 2018
Linea guida per le visite di controllo delle SCIA ai sensi del d.P.R. 151/2011
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Strategia S1
Linea guida per le visite di controllo delle SCIA ai sensi del d.P.R. 151/2011
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Strategia S1
Linea guida per le visite di controllo delle SCIA ai sensi del d.P.R. 151/2011
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Controlli attuali
Esempio
Francesco Spalluto