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VOLONTARIATO E ATTIVITÀ VOLONTARIA NELL ART. 17 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

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VOLONTARIATO E ATTIVITÀ VOLONTARIA NELL’ART. 17 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

COME GESTIRE I VOLONTARI NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE LA FIGURA DEL VOLONTARIO:

INQUADRAMENTO, TIPOLOGIA, COMPATIBILITÀ, RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE 11 luglio 2022 - ore 17.30/19

Luca Gori

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - Centro di ricerca Maria Eletta Martini

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VOLONTARIATO E ATTIVITÀ VOLONTARIA NELL’ART.17 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

LA NUOVA DEFINIZIONE DI VOLONTARIO (ART. 17, C.2 CTS)

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività

in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di

un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo

e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle

persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche

indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

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VOLONTARIATO E ATTIVITÀ VOLONTARIA NELL’ART.17 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

- L’art. 17, c.2 CTS reca una definizione a carattere ordinamentale, destinata a trovare applicazione anche oltre il Terzo settore e gli enti del Terzo settore («anche per il tramite di un ente del Terzo settore»);

- Attenzione alle definizioni «settoriali»: art. 32 d.lgs. 1/2018; attenzione all’utilizzo del termine in accezione diversa: d.lgs. 40/2017, servizio civile universale.

- Nell’ambito del Terzo settore, la definizione è neutrale: il volontario può essere presente in qualunque ente del Terzo settore (l’azione volontaria è una delle modalità di realizzazione dell’attività di interesse generale).

Le diverse qualifiche del TS hanno poi diverse discipline speciali che non incidono sulla definizione, ma sul quantum della presenza, sul tipo di attività, ecc. (ODV, APS, impresa sociale, cooperative sociali, ecc.);

- L’art. 17, c.2 CTS assume una prospettiva di tipo soggettivo. Si definisce il volontario quale «persona» (senza richiedere caratteri ulteriori) che svolge una attività di volontariato.

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VOLONTARIATO E ATTIVITÀ VOLONTARIA NELL’ART.17 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

- Libertà della scelta (nel momento genetico);

- Attività in favore della comunità e del bene comune (liberamente determinata);

- Possibilità di svolgimento anche al di fuori del Terzo settore

(impresa? Ente ecclesiastico? Ente pubblico?) o in forma

individuale (ad es., nei confronti di ente pubblico: Corte dei conti,

sez. autonomie, Deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG – 14

novembre 2017);

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VOLONTARIATO E ATTIVITÀ VOLONTARIA NELL’ART.17 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

- Messa a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte (quindi non solo per realizzare: ruolo di advocacy) ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione;

- Personalità, spontaneità (che non è assenza di organizzazione…) e gratuità (disciplina dei rimborsi);

- Assenza di fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per

fini di solidarietà (incompatibilità con i rapporti di lavoro).

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VOLONTARIATO E ATTIVITÀ VOLONTARIA NELL’ART.17 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

UN FONDAMENTALE CHIARIMENTO CONCETTUALE

- ASSOCIATO è persona che, avendone fatto richiesta, è stato ammessa all’associazione ai sensi dello statuto (art. 21-23 CTS) ed è titolare dei diritti, delle facoltà e degli obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto medesimo;

- VOLONTARIO è persona in possesso dei requisiti di cui all’art. 17 CTS. Non deve essere, necessariamente, un associato. Il volontario, infatti, può prestare la propria attività di volontariato all’interno di un ETS, senza però essere divenuto anche un associato;

- VOLONTARIO-ASSOCIATO è persona che è associata e che, in pari tempo, svolge anche una attività di volontariato all’interno dell’associazione. Gli artt.

32 e 35 CTS richiedono, rispettivamente, per ODV e APS l’apporto prevalente dell’attività dei volontari associati.

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VOLONTARIATO E ATTIVITÀ VOLONTARIA NELL’ART.17 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

UN FONDAMENTALE CHIARIMENTO CONCETTUALE

- VOLONTARIO-AMMINISTRATORE: «(…)si deve ritenere che rientri nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente» (MLPS n.6214 del 09/07/2020), a condizione di rispettare tutti i requisiti previsti dall’art. 17 CTS.

- ASSOCIATO – NON VOLONTARIO è persona associata, ma che non svolge una attività riconducibile all’art. 17 CTS. Il volontario, infatti, può prestare la propria attività di volontariato all’interno di un ETS, senza però essere divenuto anche un associato.

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