REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ______ del ________________
ART. 1 - FINALITA’
Il Comune di Pedrengo istituisce e coordina il servizio di volontariato comunale e di difesa ambientale, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente nel territorio comunale.
ART. 2 - VOLONTARIETA’ DEL SERVIZIO
Il servizio di volontariato di difesa ambientale e controllo di cui sopra costituisce servizio volontario non retribuito e non da luogo ad alcun rapporto di lavoro.
L’organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.
ART. 3 - FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
Fermo restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria alle attività connesse all’accertamento e alla contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, la vigilanza di cui all’art. 1 è affidata, altresì ad ispettori ambientali volontari.
A tal fine il Sindaco con proprio decreto monocratico e limitatamente alla sola fase dell’accertamento delle violazioni di regolamento e ordinanze comunali in materia ambientali e di igiene abilita gli ispettori ambientali volontari ala vigilanza sul territorio comunale. In tali attività di vigilanza possono essere coinvolte anche le associazioni iscritte all’Albo Regionale di Volontariato e istituzionalmente impegnate nella protezione ambientale.
I soggetti di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l’abilitazione all’ esercizio delle funzioni loro attribuite. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.
ART. 4 - DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE
Si definisce, ai sensi del presente Regolamento, “ Ispettore comunale per l’ambiente “, la figura di volontario che espleta il servizio di vigilanza, controllo e accertamento delle sole infrazioni che comportino l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in violazione dei regolamenti comunali e ordinanze sindacali e degli articoli 14 ( commi 1 e 2 ) e 50 del Decreto Legge n. 22/97 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 156/2006.
In via prioritaria l’Ispettore comunale per l’ambiente espleta il servizio di:
1) Vigilanza, controllo e accertamento delle infrazioni e provvede a segnalarle ai competenti uffici comunali e Polizia Locale per l’eventuale irrogazione delle sanzioni di legge, relativamente alle attività di vigilanza, controllo e difesa del suolo, del paesaggio e della tutela del’ambiente del territorio comunale;
2) Prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all’ambiente, all’immagine e al decoro del territorio comunale;
3) Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
4) Informativa e supporto alle imprese del territorio nello svolgere in maniera corretta la raccolta differenziata. I vigilanti possono intervenire, per conto dell’Amministrazione Comunale, nell’aiuto alle utenze non domestiche su come conferire in maniera corretta i rifiuti prodotto se con il metodo porta a porta o direttamente al centro di raccolta;
5) Aiuto al corretto smistamento dei rifiuti e al decoro urbano nelle manifestazioni annuali presenti sul territorio Comunale (mercato settimanale, area feste, manifestazioni in piazza e nei parchi);
6) In riferimento alle violazioni di cui al punto 1 del presente articolo, si specifica che l’attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell’Ispettore Ambientale dovrà essere limitata alla verifica delle seguenti violazioni:
• Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es: gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (es: lasciare un mobile o un elettrodomestico abbandonato sul suolo pubblico);
• Smaltimento errato dei rifiuti porta a porta;
• Deposito dei rifiuti porta a porta in maniera errata;
• Il mancato rispetto del regolamento sulla gestione dei rifiuti;
• Mancata rimozione delle deiezioni animali (es: non raccogliere i bisogni del proprio cane) o mancata dotazione dell’attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni animali (es: non avere con sé un sacchetto);
• Abbandono e deposito incontrollato sul suolo dei rifiuti pericolosi (es: abbandonare per strada le batterie dell’auto);
• Controllo e supporto al corretto smistamento dei rifiuti durante le manifestazioni presenti sul Territorio;
• Mancato rispetto delle regole di accesso, pesa e smaltimento al centro di raccolta rifiuti;
L’espletamento del servizio è di carattere volontario gratuito.
ART. 5 - NOMINA DI ISPETTORE COMUNALE AMBIENTALE
Il Sindaco annualmente individua, previo avviso pubblico, i soggetti reputati idonei, specificatamente per l’accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali.
L’idoneità dei candidati è acquisibile anche mediante idonea certificazione, rilasciata da Associazioni od Enti operanti nel settore ambientale ed iscritti all’apposito Albo regionale del volontariato oppure mediante l’esibizione di valido decreto di guardia giurata volontaria rilasciato dalla Prefettura. Tale provvedimento ha durata annuale può essere rinnovato, sospeso e revocato.
ART. 6 - INCARICO DI ISPETTORE COMUNALE PER L’AMBIENTE
L’incarico di Ispettore comunale per l’ambiente è attribuito con decreto del Sindaco. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell’ambito territoriale di competenza. L’ispettore è ammesso all’esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco. Gli viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all’incarico di Ispettore ambientale ricoperto.
L’Ispettore nell’espletamento del servizio porta con sé il tesserino di cui ala comma precedente.
L’espletamento del servizio è di carattere volontario gratuito.
ART. 7 - DOVERI DELL’ISPETTORE COMUNALE PER L’AMBIENTE
L’Ispettore ambientale comunale nell’espletamento delle funzioni deve:
- Assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite coordinatore;
- Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all’eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;
- Operare con prudenza, diligenza e perizia;
- Durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
- Compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi al coordinatore;
- Portare durante il servizio il distintivo qualificarsi previa esibizione del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Sindaco;
- Usare con cura e diligenza mezzi, attrezzature eventualmente assegnati in dotazione dal Comune;
- Osservare il segreto d’ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;
- È fatto assoluto divieto all’Ispettore Ambientale Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavori o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.
ART. 8 - COMPITI DELL’ISPETTORE COMUNALE PER L’AMBIENTE
L’Ispettore in sede di accertamento di violazioni di leggi o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale redige apposito rapporto informativo e provvede a trasmetterli senza indugio alla Polizia Locale.
ART. 9 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL’INCARICO
La Polizia Locale, organo istituzionalmente preposto, potrà segnalare al Sindaco eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati agli Ispettori. Di tali segnalazioni, si terrà conto ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o la revoca dell’incarico con apposito decreto.
ART. 10 - CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE COMUNALE PER L’AMBIENTE
Prima di procedere alla nomina il Sindaco con l’ assistenza dei responsabili della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico organizza corsi di formazione di base e/o aggiornamento. La formazione sarà erogata in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso, organizzato dai responsabili dei settori comunali interessati alla tematica ambientale.
ART. 11 - COMPITI DEL COMUNE
Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con mezzi finanziari propri al corretto funzionamento del servizio in particolare:
- Organizzare dei corsi di formazione;
- Provvedere all’assicurazione contro gli infortuni degli Ispettore comunali per l’ambiente;
- Nomina il coordinatore che predispone programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio attraverso apposito decreto sindacale;
- Riceve i rapporti informativi di accertamento e le proposte di verbali relativi alle trasgressioni.
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio on-line del Comune di Pedrengo ed entrerà in vigore il giorno successivo.