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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

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Academic year: 2022

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COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.2.2021 C(2021) 726 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio

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INTRODUZIONE

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/20031("regolamento sui prodotti fertilizzanti" o "FPR"), la Commissione pubblica un documento di orientamento per i fabbricanti e le autorità di vigilanza del mercato con informazioni chiare ed esempi sull'aspetto che dovrebbero avere le etichette di cui all'allegato III di tale regolamento.

Nel luglio 2019 la Commissione ha istituito una task force composta dai rappresentanti degli Stati membri dell'UE e dai portatori di interessi dell'industria a rappresentanza di tutte le categorie funzionali del prodotto (PFC) che rientrano nell'ambito di applicazione del FPR, al fine di coadiuvarne i servizi (DG GROW/D2) nello svolgimento di tale compito. Il mandato di questa task force consisteva nell'elaborare una prima bozza del presente documento.

Il presente documento è stato condiviso e discusso con i membri e gli osservatori del gruppo di esperti della Commissione sui prodotti fertilizzanti nel 2019 e nel 2020.

Il presente documento non è giuridicamente vincolante e si limita a fornire orientamenti utili alle parti interessate, compresi i fabbricanti e le autorità di vigilanza del mercato. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione.

Il presente documento di orientamento fornisce spiegazioni sull'attuazione pratica delle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III del FPR. Comprende esempi di etichette per le diverse PFC dei prodotti fertilizzanti dell'UE. Questi esempi sono puramente indicativi. La posizione di ciascuna parte e i colori utilizzati nel presente documento di orientamento non sono obbligatori. Spetta al fabbricante decidere dove posizionare le informazioni sull'etichetta e come disporle, nel rispetto delle prescrizioni del FPR.

Salvo diversa disposizione contenuta nel presente documento di orientamento o se non si utilizzano affatto i colori, negli esempi delle etichette si utilizzano i seguenti codici cromatici:

in blu: prescrizioni generali;

in arancione: prescrizioni specifiche per ciascuna PFC;

in nero: altre informazioni che devono figurare sull'etichetta;

in verde: sostanze nutrienti indicate.

1 GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

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Indice

Introduzione ... 1

Norme generali di etichettatura nel testo centrale del FPR ... 5

1. 1.1. Cosa comprendono le informazioni obbligatorie contenute nell'etichetta? ... 5

1.2. Si possono fornire informazioni volontarie sull'etichetta? Dove potrebbero figurare tali informazioni volontarie? ... 5

1.3. Si possono inserire informazioni sull'imballaggio all'esterno dell'etichetta (ad esempio, il numero di lotto, la marcatura CE, il numero dell'organismo notificato, la quantità)? ... 5

1.4. Esiste una dimensione minima/massima dell'etichetta/dei caratteri? Esiste una dimensione proporzionale da rispettare? ... 6

1.5. In quale lingua o lingue si devono redigere le etichette? ... 6

Prescrizioni generali di etichettatura di cui all'allegato III del FPR ... 6

2. 2.1. Come scrivere la designazione della funzione dichiarata? ... 6

2.2. Come esprimere il quantitativo del prodotto fertilizzante dell'UE? ... 7

2.3. Come fornire informazioni sulle dosi generali di applicazione? ... 7

2.4. Come fornire informazioni sulle condizioni di magazzinaggio? ... 8

2.5. Cosa indica il periodo di funzionalità dei prodotti contenenti un polimero appartenente alla CMC 9? ... 9

2.6. Come fornire le informazioni sulla gestione dei rischi? ... 10

2.7. Cosa si intende con "ingredienti" e come riportarli in etichetta? ... 10

2.8. Come riportare in etichetta la funzione di prodotti con due o più funzioni? ... 12

2.9. Si può utilizzare una formulazione diversa per le prescrizioni di cui all'allegato III, parte I, punti 4, 5, 6 e 9? ... 12

2.10. Si possono utilizzare pittogrammi basati su buone pratiche? Come gestire l'interazione con il regolamento CLP? ... 12

2.11. In quali casi il fabbricante può esprimere il tenore di nutrienti nella forma elementare? ... 13

2.12. Come fare riferimento alla materia organica piuttosto che al carbonio organico? ... 13

2.13. Esempio di prescrizioni generali di etichettatura e aspetto visivo ... 14

Prescrizioni di etichettatura specifiche per il concime PFC 1 ... 14

3. 3.1. È necessario etichettare il tenore di tutti i nutrienti presenti in un concime? ... 14

3.2. Come riportare in etichetta il tenore di tali nutrienti quando il regolamento non definisce il tenore minimo dei nutrienti secondari (PFC 1(A) e PFC 1(B))?... 15

3.3. Quando occorre indicare il tenore di azoto (N) o anidride fosforica (P2O5) in quanto superiore allo 0,5 % in massa, come fornire questa informazione? ... 15

3.4. Il termine "minerale" può essere utilizzato al posto o in aggiunta al termine "inorganico" nella designazione del prodotto? Dove si deve riportare in etichetta il termine "minerale"? ... 15

3.5. Il termine "azoto ammoniacale (NH3)" si riferisce al termine "ammonio (NH4+)" per la PFC 1? ... 15

Prescrizioni di etichettatura specifiche per concimi organici della PFC 1(A) ... 16

4. 4.1. Esempio di etichetta ... 16

4.2. Come si dichiara l'azoto organico e l'origine della materia organica? ... 17

4.3. Con quale livello di precisione dovrebbero essere dichiarate le informazioni obbligatorie per la PFC 1(A)? ... 17

4.4. È opportuno dichiarare l'azoto ammoniacale anche se non è presente nel prodotto? ... 17

4.5. Si può dichiarare la materia organica al posto del carbonio organico? ... 17

(4)

3

4.6. Dove includere le informazioni relative alla data di produzione? ... 18

Prescrizioni di etichettatura specifiche per fertilizzanti organo-minerali della PFC 5. 1(B) ... 18

5.1. Esempio di etichetta ... 18

5.2. Come si dichiara l'azoto organico e l'origine della materia organica? ... 19

5.3. È opportuno dichiarare una forma specifica di azoto (N), fosforo (P) o potassio (K) anche se non è presente nel prodotto? ... 19

5.4. Se nel prodotto è presente l'urea (CH4N2O), come fornire informazioni pertinenti riguardanti le possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria dovute al rilascio di ammoniaca derivante dall'uso del concime, nonché un invito agli utilizzatori a prendere opportune misure correttive? ... 20

5.5. Come si dichiara il "basso tenore di cadmio"? ... 20

5.6. Con quale precisione si possono dichiarare i microelementi? ... 20

Prescrizioni di etichettatura specifiche per il concime inorganico della PFC 1(C) ... 21

6. 6.1. PFC 1(C)(I): concime inorganico a base di macroelementi ... 21

6.1.1. Esempio di etichetta ... 21

6.1.2. Qual è il numero minimo di decimali che è opportuno indicare sull'etichetta? ... 22

6.1.3. Se nel prodotto è presente l'urea (CH4N2O), come fornire informazioni pertinenti riguardanti le possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria dovute al rilascio di ammoniaca derivante dall'uso del concime, nonché un invito agli utilizzatori a prendere opportune misure correttive? ... 23

6.1.4. Come si dichiara il "basso tenore di cadmio"? ... 23

6.2. PFC 1(C)(I)(a): concime inorganico solido a base di macroelementi ... 23

6.2.1. Esempio di etichetta ... 23

6.2.2. Esempio per la granulometria ... 24

6.2.3. In che modo si possono indicare sull'etichetta la granulometria e l'unità fisica? Quando si indica la granulometria di un prodotto, è consentito fare riferimento a più di un setaccio? ... 24

6.2.4. Come si definisce un "rivestimento"? ... 24

6.2.5. Come dichiarare il periodo di funzionalità del concime ricoperto? ... 24

6.2.6. Come dichiarare il tipo di agente di rivestimento? ... 25

6.2.7. Come disegnare l'etichetta per i concimi derivanti da attività estrattiva? ... 25

6.3. PFC 1(C)(I)(b): concime inorganico liquido a base di macroelementi ... 26

6.4. PFC 1(C)(II): concime inorganico a base di microelementi ... 27

6.4.1. PFC 1(C)(II)(a): concime inorganico semplice a base di microelementi ... 27

6.4.2. PFC 1(C)(II)(b): concime inorganico composto a base di microelementi ... 27

6.5. Esempio completo di etichetta PFC 1(C) ... 28

Prescrizioni specifiche in materia di etichettatura per i correttivi calcici e/o 7. magnesiaci della PFC 2 ... 31

7.1. Esempi di etichetta ... 31

7.2. Riferimento normativo, spiegazione e aggiunte volontarie... 33

Requisito specifico di etichettatura per l'ammendante della PFC 3 ... 35

8. 8.1. PFC 3(A) Ammendante organico ... 35

8.1.1. Esempi di etichetta ... 35

8.1.2. Riferimento normativo, spiegazione e aggiunte volontarie ... 39

8.2. PFC 3(B): AMMENDANTE INORGANICO ... 40

(5)

8.2.1. Esempio di etichetta ... 40

8.2.2. Riferimento normativo, spiegazione e aggiunte volontarie ... 40

Prescrizioni specifiche in materia di etichettatura per la PFC 4 Substrato di 9. coltivazione ... 41

9.1. Esempi di etichetta ... 41

9.2. Riferimento normativo, spiegazione e aggiunte volontarie... 44

Prescrizioni di etichettatura specifiche per PFC 5 Inibitori ... 44

10. 10.1. PFC 5(A): Inibitore della nitrificazione ... 44

10.2. PFC 5(B) Inibitore della denitrificazione ... 45

10.3. PFC 5(C): Inibitore dell'ureasi ... 45

Prescrizioni di etichettatura specifiche per la PFC 6, Biostimolante delle piante ... 47

11. 11.1. Esempi di etichetta ... 47

11.1.1. PFC 6 (A) Biostimolante microbico delle piante ... 47

11.1.2. PFC 6(B) Biostimolante non microbico delle piante ... 49

11.2. Come riportare in etichetta la forma fisica del prodotto? ... 50

11.3. Come fornire qualsiasi istruzione pertinente relativa all'efficacia del prodotto, comprese le pratiche di gestione del suolo, la concimazione chimica, l'incompatibilità con prodotti fitosanitari, la dimensione raccomandata degli ugelli spruzzatori, la prssione dell'irroratrice e altre misure antideriva? ... 50

11.4. Come includere una dichiarazione relativa al fatto che i microrganismi possono provocare reazioni sensibilizzanti? ... 50

11.5. Come indicare la data di produzione e di scadenza e dove inserirla sull'etichetta? ... 50

11.6. Istruzioni specifiche per i biostimolanti microbici ... 51

Prescrizioni di etichettatura specifiche per la PFC 7 Miscela fisica di prodotti 12. fertilizzanti ... 51

12.1. Esempi di etichetta ... 51

12.2. Come esprimere le prescrizioni di etichettatura per la PFC 7? ... 58

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5

NORME GENERALI DI ETICHETTATURA NEL TESTO CENTRALE DEL FPR 1.

1.1. Cosa comprendono le informazioni obbligatorie contenute nell'etichetta?

Prescrizioni di etichettatura Articoli 6 e 8: nome, denominazione

commerciale registrata o marchio registrato e l’indirizzo postale del fabbricante/importatore, nonché numero di tipo, numero di lotto o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto fertilizzante dell'UE

Allegato III

Prescrizioni di etichettatura generali e specifiche

Articolo 11: "riconfezionato da"/"confezionato da" + nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l'indirizzo postale Articoli 17 e 18: Marcatura CE e numero di identificazione dell'organismo notificato (se del caso)

 Tali prescrizioni sono obbligatorie.

 Per i fabbricanti: su base volontaria si può applicare l'espressione "prodotto da"

prima della prescrizione dell'articolo 6, paragrafo 6.

 Per gli imballatori: si può aggiungere il "codice identificativo" fornito dall'autorità nazionale in aggiunta alle prescrizioni dell'articolo 11. Il numero dell'organismo notificato deve figurare sulle etichette solo per i prodotti fertilizzanti dell'UE di cui sia stata valutata la conformità tramite i moduli A1 e D1 di cui all'allegato IV del FPR.

1.2. Si possono fornire informazioni volontarie sull'etichetta? Dove potrebbero figurare tali informazioni volontarie?

Sì, è possibile fornire informazioni volontarie diverse da quelle definite nel regolamento (ad esempio, il FPR stabilisce le regole per riportare in etichetta "a basso tenore di cloruro" come informazione volontaria). Conformemente all'allegato III, parte I, punto 8, del FPR, tra le altre cose, le informazioni volontarie non devono fuorviare l’utilizzatore finale e devono riferirsi a fattori verificabili.

1.3. Si possono inserire informazioni sull'imballaggio all'esterno dell'etichetta (ad esempio, il numero di lotto, la marcatura CE, il numero dell'organismo notificato, la quantità)?

L'etichetta non deve essere interpretata come un'unità fisica rigida. In una etichetta devono figurare tutte le informazioni obbligatorie che devono essere apposte sulla stessa o che devono accompagnare il prodotto fertilizzante dell'UE.

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 Nel caso di un prodotto con imballaggio, le informazioni di etichettatura possono figurare sull'imballaggio stesso e/o su un documento apposto sull'imballaggio.

 Per un prodotto sfuso, le informazioni di etichettatura sono riportate in un documento di accompagnamento o in un foglietto.

Se la prassi degli operatori economici consiste pertanto nell'apporre il numero del lotto, la quantità, la marcatura CE o qualsiasi altra informazione obbligatoria sull'imballaggio, allora soddisfa le prescrizioni del FPR.

1.4. Esiste una dimensione minima/massima dell'etichetta/dei caratteri? Esiste una dimensione proporzionale da rispettare?

Il regolamento non stabilisce norme relative alle dimensioni dell'etichetta/del carattere.

Spetta al fabbricante decidere le dimensioni dell'etichetta da utilizzare e assicurarsi che le informazioni siano chiare, comprensibili e leggibili.

1.5. In quale lingua o lingue si devono redigere le etichette?

Ciascuno Stato membro decide la lingua da applicare per il proprio mercato nazionale.

Alcuni Stati membri accettano un accordo scritto e firmato da un cliente che tratta prodotti per uso professionale che accetterebbe di ricevere un prodotto etichettato in una lingua diversa da quella ufficiale per tale Stato membro (ad esempio in inglese). Si consiglia all'operatore economico di verificare con lo Stato membro in cui un prodotto è immesso sul mercato se tale accordo è accettabile. Le autorità nazionali competenti per i prodotti fertilizzanti sono elencate al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35205

PRESCRIZIONI GENERALI DI ETICHETTATURA DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL FPR 2.

2.1. Come scrivere la designazione della funzione dichiarata?

La designazione della funzione dichiarata deve essere redatta allo scopo di fornire agli utilizzatori finali e alle autorità di vigilanza del mercato un sufficiente livello di informazioni senza fuorviarli. Un fabbricante può ridurre al minimo necessario la lunghezza della designazione di un prodotto per la rispettiva sottocategoria, purché sia rispettato quanto precede. Se si applica questo approccio, deve essere indicato l'indice della PFC corrispondente alla rispettiva sottocategoria di cui all'allegato I, parte I, del FPR.

Di conseguenza, tenuto conto di quanto precede, si potrebbero utilizzare i seguenti esempi.

Prima opzione: per le PFC da 1 a 6 si può utilizzare la denominazione con il nome per esteso relativa alla funzione del prodotto come indicato nell'allegato I, parte I.

Ad esempio:

 concime inorganico composto a base di microelementi;

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7

 concime inorganico solido composto contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto

 concime organo-minerale liquido.

Seconda opzione: si può utilizzare l'indice PFC (con le lettere maiuscole o minuscole, secondo il caso) + una designazione abbreviata.

La tabella che segue mostra alcuni esempi:

Designazione con nome per esteso

Indice PFC + designazione abbreviata

Condizione

Concime inorganico composto a base di microelementi

PFC 1(C)(II)(b) - Concime minerale a base di microelementi

La designazione

abbreviata è applicabile solo se sono soddisfatte le condizioni al punto 4 della PFC 1 nella parte II dell'allegato III

Concime inorganico solido

composto contenente

macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto

PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A) - Concime minerale a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto

La designazione

abbreviata è applicabile solo se sono soddisfatte le condizioni al punto 4 della PFC 1 nella parte II dell'allegato III

Concime organo-minerale liquido.

PFC 1(B)(II) - Concime organo-minerale liquido

n. d.

Si può dichiarare qualsiasi funzione di un prodotto fertilizzante solo se la valutazione della conformità ha dimostrato tale funzione, anche per i prodotti per i quali è dichiarata più di una funzione (si veda l'allegato III, parte I, punto 2). Maggiori dettagli sono forniti nella sottosezione 2.8.

2.2. Come esprimere il quantitativo del prodotto fertilizzante dell'UE?

Ad eccezione del substrato di coltivazione, il regolamento non stabilisce norme specifiche su come esprimere la quantità. La quantità può quindi essere espressa in massa (t, kg o g) o in volume (m3, l o ml). Si raccomanda di utilizzare solo unità di misura del

"Sistema internazionale di unità di misura".

Si raccomanda di esprimere in massa netta la quantità di un prodotto fertilizzante solido e in massa netta e/o volume quella di un prodotto fertilizzante liquido.

Per il substrato di coltivazione sono stabilite prescrizioni speciali nella PFC 4, parte II dell'allegato III. Su base volontaria la quantità può essere indicata mediante misurazioni aggiuntive a quelle richieste.

2.3. Come fornire informazioni sulle dosi generali di applicazione?

Poiché le raccomandazioni di concimazione possono essere specifiche per la coltura, il sito, il suolo o il clima, può essere giustificato che i fabbricanti e gli altri operatori

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economici utilizzino una raccomandazione relativamente generale per la dose di applicazione, che includa i livelli massimi di applicazione.

Un fabbricante può scegliere di adattare le informazioni relative alla dose di applicazione a seconda dell'utilizzatore finale. Si potrebbe operare una distinzione tra le seguenti categorie:

 uso destinato ai consumatori (cioè famiglie, giardinieri amatoriali);

 uso professionale (ad es. pubblico dominio, agricoltori);

 uso industriale (ovvero uso di sostanze in quanto tali o in preparazione presso siti industriali, da impresa a impresa).

In base alla suddetta distinzione, si raccomanda agli operatori economici che intendono seguire questo approccio di adeguare le informazioni relative alle dosi di applicazione come segue:

 mercato dell'uso destinato ai consumatori: fornire informazioni dettagliate sulle dosi di applicazione per coltura.

 mercato dell'uso professionale: riportare sull'etichetta le dosi di applicazione generali e una frase di riferimento come "Contattare l'azienda X o il distributore X dell'azienda per raccomandazioni più specifiche".

 mercato industriale: riportare nell'etichetta una frase di riferimento (ad esempio):

"Questo prodotto non è destinato all'applicazione/uso diretto senza ulteriore trasformazione."

Si suggerisce inoltre di aggiungere una frase che inviti gli agricoltori a seguire buone pratiche di concimazione:

"Queste dosi di applicazione del prodotto sono raccomandazioni. Si raccomanda agli agricoltori di richiedere informazioni al loro consulente in modo da poter adeguare le raccomandazioni alla loro situazione particolare ed evitare l'uso eccessivo di fertilizzanti."

oppure

"Gli agricoltori sono incoraggiati a evitare perdite di nutrienti e a tenere conto delle raccomandazioni ufficiali nell'elaborazione dei piani di concimazione."

Nota: oltre alle prescrizioni obbligatorie si possono fornire informazioni volontarie. Ad esempio, un operatore economico può vendere un prodotto a un cliente industriale con l'etichetta predisposta per un cliente professionale.

2.4. Come fornire informazioni sulle condizioni di magazzinaggio?

Spetta ai fabbricanti definire le condizioni di magazzinaggio in base alla loro conoscenza del prodotto e sulla base delle buone pratiche. L'obiettivo principale dovrebbe essere quello di immagazzinare il prodotto senza perdere la qualità e il contenuto garantito del prodotto in condizioni di sicurezza. Si possono utilizzare pittogrammi che riflettono le buone pratiche purché siano chiari e non fuorvianti.

Le informazioni sulle condizioni di magazzinaggio possono riguardare, tra l'altro, i seguenti aspetti:

• periodo di magazzinaggio;

• ambiente di magazzinaggio (aperto/pensile/chiuso; coperto; asciutto, ecc.);

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9

• temperatura/umidità di magazzinaggio;

• accatastamento;

• incompatibilità con altri materiali;

"attenersi anche alle informazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza dei materiali (MSDS)" (se fornita).

2.5. Cosa indica il periodo di funzionalità dei prodotti contenenti un polimero appartenente alla CMC 9?

Il periodo di funzionalità di un polimero appartenente alla "categoria di materiali costituenti (CMC) 9: polimeri diversi dai polimeri nutrienti" può essere deciso dal fabbricante. Esso definisce sia la rapidità con cui il polimero deve degradarsi sia la frequenza di applicazione prevista dalle istruzioni per l'uso. Se il periodo di funzionalità dichiarato è breve, le istruzioni per l'uso possono prevedere un'applicazione frequente, ma poi anche l'effettiva biodegradazione deve essere rapida. Se invece il periodo di funzionalità dichiarato è più lungo, la biodegradazione può essere più lenta; ma tal caso la frequenza di applicazione nelle istruzioni per l'uso deve essere più lunga, poiché l'allegato III, parte I, punto 1, lettera f, stabilisce che il periodo tra due applicazioni deve essere lungo almeno quanto il periodo di funzionalità dichiarato, vale a dire che non è consentita una nuova applicazione durante il periodo di funzionalità.

È possibile aggiungere una frase generale sull'etichetta. Se ritenuto utile, si può aggiungere un pittogramma che identifichi la durata massima del periodo di funzionalità come suggerito di seguito. Il pittogramma deve essere completato da un testo come le raccomandazioni seguenti. Nel secondo esempio, quando il periodo di funzionalità è espresso come intervallo, è importante che le istruzioni d'uso che proibiscano la riapplicazione si riferiscano al periodo più lungo possibile coperto dall'intervallo.

"Non è consentita la riapplicazione durante il periodo di funzionalità. Contattare la società o il distributore della società per raccomandazioni più specifiche.

www.website.com ."

"Non è consentita la riapplicazione dopo meno di 8 settimane. Contattare la società o il distributore della società per raccomandazioni più specifiche.

www.website.com ."

Inoltre se il prodotto contiene un polimero allo scopo di legare materiale, è necessaria una frase che informi l'utilizzatore che il prodotto non può entrare in contatto con il suolo.

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2.6. Come fornire le informazioni sulla gestione dei rischi?

Nel caso di prodotti classificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/20062 (il "regolamento CLP"), è necessario rispettare ulteriori prescrizioni di etichettatura. Per maggiori informazioni consultare la sottosezione 2.10.

In altri casi spetta al fabbricante fornire le informazioni pertinenti che consentano di gestire i rischi. Si possono utilizzare pittogrammi (tranne i pittogrammi di pericolo CLP se il prodotto non è classificato) purché siano chiari e non fuorvianti.

Si può utilizzare una frase generica come "Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, si prega di rispettare le istruzioni d'uso raccomandate di questo prodotto fertilizzante".

Ai sensi dell'allegato III, parte I, punti 4, 5 e 6, del FPR, nei seguenti casi specifici, aggiungere le frasi seguenti:

 qualora il prodotto fertilizzante dell'UE contenga prodotti derivati ai sensi del regolamento sui sottoprodotti di origine animale, ad eccezione del letame,

"È vietata l’alimentazione di animali d’allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni."

 qualora il prodotto fertilizzante dell'UE contenga ricina,

"Pericoloso per gli animali in caso di ingestione";

 qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga gusci di cacao non trasformati o trasformati, sull'etichetta sono riportate le seguenti istruzioni:

"Tossico per cani e gatti".

2.7. Cosa si intende con "ingredienti" e come riportarli in etichetta?

È opportuno considerare ingrediente qualsiasi tipo di materiale (ad esempio materie prime, sostanze, miscele, componenti voluminosi che incrementano il volume, ecc.) utilizzato/aggiunto intenzionalmente al prodotto fertilizzante durante la fabbricazione o le sostanze ottenute intenzionalmente per reazione chimica nel processo di produzione del prodotto. In alcuni casi gli ingredienti possono contenere impurità, che dovrebbero essere escluse dall'elenco degli ingredienti.

Per i materiali ottenuti mediante reazione chimica, deve essere dichiarato solo il prodotto di reazione (ad esempio nitrato di ammonio, urea) e non i precursori.

In conformità del FPR, tutti gli ingredienti che rappresentano oltre il 5 % del peso del prodotto devono essere indicati in ordine decrescente di percentuale del peso secco.

2 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

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Oltre all'obbligo di dichiarare tutti gli ingredienti che rappresentano oltre il 5 % del peso del prodotto, gli operatori economici possono decidere di etichettare gli ingredienti che rappresentano meno del 5 % in peso del prodotto. A tal fine e per evitare di confondere l'etichettatura obbligatoria con quella volontaria, è opportuno che questi ingredienti siano elencati come informazioni aggiuntive e non nella sezione degli "ingredienti" che dovrebbe contenere solo i riferimenti agli ingredienti che rappresentano oltre il 5% del peso del prodotto.

Secondo il FPR non vi è alcun obbligo dichiarare nell'etichetta la percentuale effettiva di ciascun ingrediente nella formulazione finale del prodotto fertilizzante.

Per le sostanze e le miscele contemplate dal regolamento CLP, l'identificazione deve essere conforme a tutte le prescrizioni del regolamento. Per una miscela si deve pertanto riportare nell'elenco degli ingredienti la relativa denominazione commerciale e l'identità delle sostanze che contribuiscono alla classificazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento CLP.

Per i materiali naturali, oltre alle denominazioni utilizzate conformemente all'articolo 18 del regolamento CLP e, se disponibile, al corrispondente numero di identificazione del materiale (numero CAS o numero CE), si possono utilizzare le denominazioni dei minerali (ad esempio silvinite, langbeinite).

Per evitare elenchi troppo lunghi sull'etichetta stessa, si raccomanda di descrivere le CMC degli ingredienti utilizzando una nota a piè di pagina o un riferimento alla CMC abbreviato.

→ Esempio di concime organo-minerale:

 CMC in nota a piè di pagina

Guscio di cacao1, Farina di piume2, Perfosfato conc.3 n. CAS 65996-95-4, Cloruro di potassio3 n. CAS 7447-40-7, Ossido di magnesio3 n. CAS 1309-48-4, Panello di ricino1, Farina di ossa2, Urea3 n. CAS 57-13-6

In cui: 1 piante, parti di piante o estratti di piante; 2 prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009; 3 sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

 Abbreviare il riferimento della CMC

Guscio di cacao (CMC 2: piante, parti di piante o estratti di piante), Farina di piume (CMC 10: prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009), Superfosfato conc. n. CAS 65996-95-4 (CMC1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo), Cloruro di potassio n. CAS 7447-40-7 (CMC 1), Ossido di magnesio n. CAS 1309-48-4 (CMC 1), Panello di ricino (CMC2), Farina di ossa (CMC 10), Urea n. CAS 57-13-6 (CMC 1)

Nel caso specifico dei prodotti fertilizzanti contenenti compost e/o digestato, si raccomanda di completare l'elenco degli ingredienti con le materie prime utilizzate.

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→ Esempio:

 compost CMC 3 (Green-Compost);

 digestato CMC 5 (digestato essiccato da letame, colture energetiche e rifiuti organici) o digestato CMC 5 (digestato a frazione solida da colture energetiche e rifiuti organici di origine vegetale)

2.8. Come riportare in etichetta la funzione di prodotti con due o più funzioni?

L'etichetta deve recare le designazioni di cui all'allegato I del FPR corrispondenti alle funzioni dichiarate del prodotto. Vanno dichiarate solo le designazioni della PFC per la quale si ha una valutazione di conformità positiva. In tal caso il fabbricante è libero di scegliere l'ordine di presentazione delle diverse designazioni (2 o più) sull'etichetta.

Queste funzioni possono essere separate da un trattino o da una parola come "e" o "con".

→ Esempi:

 concime inorganico solido semplice a base di macroelementi - Correttivo calcico e/o magnesiaco

 concime inorganico solido semplice a base di macroelementi con correttivo calcico e/o magnesiaco

 concime inorganico solido semplice a base di macroelementi e correttivo calcico e/o magnesiaco

Se il prodotto è una PFC 7 e una combinazione di PFC 6 (A) e PFC 6 (B), si applicano le raccomandazioni generali di cui sopra.

La menzione dei numeri di indice PFC non è obbligatoria, per maggiori dettagli si veda la sottosezione 2.1.

2.9. Si può utilizzare una formulazione diversa per le prescrizioni di cui all'allegato III, parte I, punti 4, 5, 6 e 9?

La riformulazione delle prescrizioni di cui all'allegato III, parte I, punti 4, 5 e 6, non è consentita dal FPR.

Per il punto 9 della parte I dell'allegato III, si può utilizzare un testo simile a "a basso tenore di cloruro".

2.10. Si possono utilizzare pittogrammi basati su buone pratiche? Come gestire l'interazione con il regolamento CLP?

È possibile, su base volontaria, informare l'utente delle condizioni di magazzinaggio o la gestione degli effetti sulla salute e sull'ambiente con pittogrammi basati su buone

(14)

13

pratiche, anche se il prodotto non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento CLP.

Se si applica il regolamento CLP, l'etichetta del prodotto deve recare tutte le prescrizioni di etichettatura stabilite dallo stesso (pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, identificatore unico della formula, se del caso, prescrizioni supplementari per l'uso da parte dei consumatori, ecc.), comprese le condizioni di magazzinaggio e la gestione dei rischi. Le informazioni supplementari (ad es. pittogrammi sulle buone pratiche) potrebbero essere riportate in etichetta ai sensi dell'articolo 25 del regolamento CLP. Queste non devono sostituire, differire o contraddire gli elementi obbligatori in materia di etichettatura richiesti dal regolamento CLP.

In caso di utilizzo di pittogrammi, è importante evitare la doppia etichettatura ai sensi dell'articolo 25 del regolamento CLP.

→ Esempio:

2.11. In quali casi il fabbricante può esprimere il tenore di nutrienti nella forma elementare?

Il fabbricante può esprimere il tenore di nutrienti richiesto dal FPR nella forma elementare in luogo del o in aggiunta alla forma ossidata in conformità con i fattori di conversione definiti al punto 10 della parte I dell'allegato III. Per maggiori informazioni si veda la sezione 3 del presente documento di orientamento.

2.12. Come fare riferimento alla materia organica piuttosto che al carbonio organico?

Le informazioni richieste dal FPR possono far riferimento alla materia organica in luogo o in aggiunta al carbonio organico (Corg), secondo il seguente fattore di conversione:

carbonio organico (Corg) = materia organica × 0,56

Se si utilizzano entrambi, la materia organica può essere accostata al carbonio organico (Corg) tra parentesi o nella sezione delle informazioni volontarie.

(15)

2.13. Esempio di prescrizioni generali di etichettatura e aspetto visivo

Un riquadro di etichetta dettagliato che include tutte le PFC e i riferimenti alle

prescrizioni di etichettatura del FPR viene fornito nell'allegato del presente documento di orientamento.

PRESCRIZIONI DI ETICHETTATURA SPECIFICHE PER IL CONCIME PFC1 3.

3.1. È necessario etichettare il tenore di tutti i nutrienti presenti in un concime?

Conformemente al punto 1 della PFC 1: fertilizzanti nella parte II dell'allegato III, la dichiarazione sui nutrienti è volontaria e i fabbricanti devono decidere quali nutrienti

(16)

15

intendono dichiarare - purché siano rispettati le prescrizioni in relazione alla quantità minima di cui all'allegato I, ad eccezione di:

- azoto (N) o anidride fosforica (P2O5) che devono essere indicati non appena superano lo 0,5 % in massa (per maggiori dettagli si veda la sottosezione 3.3);

- microelementi presenti nel tenore minimo specificato nell'allegato I, da dichiarare se aggiunti intenzionalmente a un concime inorganico o organo-minerale.

Se viene dichiarato un nutriente, devono essere soddisfatte tutte le prescrizioni del FPR in relazione alla dichiarazione dei nutrienti.

3.2. Come riportare in etichetta il tenore di tali nutrienti quando il regolamento non definisce il tenore minimo dei nutrienti secondari (PFC 1(A) e PFC 1(B))?

Spetta al fabbricante dichiarare il tenore dei nutrienti secondari, tenendo conto dei limiti di tolleranza che devono essere loro applicati.

3.3. Quando occorre indicare il tenore di azoto (N) o anidride fosforica (P2O5) in quanto superiore allo 0,5 % in massa, come fornire questa informazione?

L'indicazione del tenore di azoto (N) o anidride fosforica (P2O5) può essere un intervallo di valori e viene visualizzata come parte dell'etichetta appena al di sotto della dichiarazione dei nutrienti e chiaramente separata da una riga o da altre informazioni di etichettatura. Si veda il riquadro dell'etichetta fornito come esempio nella sottosezione 2.13 del presente documento di orientamento. Per fornire questa indicazione si può utilizzare una frase generica come "il prodotto contiene ...".

3.4. Il termine "minerale" può essere utilizzato al posto o in aggiunta al termine

"inorganico" nella designazione del prodotto? Dove si deve riportare in etichetta il termine "minerale"?

Sì, è possibile sostituire il termine "inorganico" con "minerale" per il fertilizzante che appartiene alla PFC 1(C), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4 nella PFC 1: concime di cui all'allegato III, parte II, del FPR. In tal caso al fine di conformarsi all'allegato III, parte I, punto 1, lettera a), il fabbricante deve aggiungere l'indice PFC della rispettiva sottocategoria a cui appartiene il prodotto (vale a dire PFC 1(C)(I)(a)(ii)).

→ Esempi:

 concime minerale a base di macroelementi (PFC 1(C)(I)(a)(i))

 concime minerale a base di macroelementi - PFC 1(C)(I)(a)(i)

 PFC 1(C)(I)(a)(i): concime minerale a base di macroelementi

3.5. Il termine "azoto ammoniacale (NH3)" si riferisce al termine "ammonio (NH4+)" per la PFC 1?

.

(17)

PRESCRIZIONI DI ETICHETTATURA SPECIFICHE PER CONCIMI ORGANICI DELLA

4.

PFC1(A)

4.1. Esempio di etichetta

NOME DEL PRODOTTO

CONCIME ORGANICO SOLIDO NPK Ca-Mg 4,5-5-1,5 (1,5-2)

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

4,5 % Azoto (N) totale

4,0 % Azoto organico (Norg) di origine animale e vegetale, di cui il 2 % dal letame 0,5 % Azoto ammoniacale

5,0 % Anidride fosforica (P2O5) totale 1,5 % Ossido di potassio (K2O) totale 1,5 % Ossido di calcio (CaO) idrosolubile 2,0 % Ossido di magnesio (MgO) idrosolubile 29 % Carbonio organico (Corg)

75 % Materia secca 6,4 Corg/Ntot

Ingredienti farina di piume (CMC 10: prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009), panello di ricino (CMC 2: piante, parti di piante ed estratti di piante), farina di ossa (CMC 10), gusci di cacao (CMC 2)

Istruzioni per l'uso

Pianta bersaglio 1: Dose - tempo di applicazione - frequenza Pianta bersaglio 2: Dose - tempo di applicazione - frequenza Pianta bersaglio 3: Dose - tempo di applicazione - frequenza

Contattare la società o il distributore della società per raccomandazioni più specifiche.

www.website.com

Condizioni di magazzinaggio raccomandate:

Conservare in un luogo asciutto e areato.

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente Lavare le mani dopo l'uso. Non respirare le polveri.

È vietata l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni

Pericoloso per gli animali in caso di ingestione - Tossico per cani e gatti Informazioni supplementari

Può essere usato nell'agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea.

A basso tenore di cloruro Materia organica: 51,7 %

Peso netto: 25 kg. PELLET

Data di produzione: 12/03/2019

(18)

17 Organismo notificato n.: XX XX XX XX

IMPRESA S.A.S - Indirizzo.

Tel: XX XX XX XX XX - Fax: XX XX XX XX XX Email - sito Internet.

Numero di tipo, un numero di lotto oppure qualsiasi altro elemento che consente l'identificazione del prodotto

4.2. Come si dichiara l'azoto organico e l'origine della materia organica?

Spetta al fabbricante fornire informazioni pertinenti sull'origine della materia organica contenuta in un concime organico Il fabbricante è inoltre responsabile della messa disposizione di ogni informazione pertinente necessaria per gestire i rischi per l'ambiente.

Al fine di consentire all'utente di conformarsi alla direttiva nitrati la dichiarazione dell'azoto organico dovrebbe indicare almeno:

- "X % di azoto organico di origine animale, di cui Y % da letame" se il prodotto contiene solo materie prime di origine animale che forniscono l'azoto organico;

- "X % di azoto organico di origine vegetale’ se il prodotto contiene solo materie prime di origine vegetale che forniscono l'azoto organico;

- "X % di azoto organico di origine animale e vegetale, di cui Y % da letame" se il prodotto è una miscela di materie prime di origine animale e vegetale che fornisce l'azoto organico.

4.3. Con quale livello di precisione dovrebbero essere dichiarate le informazioni obbligatorie per la PFC 1(A)?

Questa sottosezione è particolarmente rilevante per gli elementi informativi quali il carbonio organico e il tenore di materia secca.

Il fabbricante è libero di definire, per le informazioni di cui sopra, il livello di precisione più pertinente per l'utilizzatore. Per il tenore di carbonio organico e il tenore di materia secca si raccomanda di non andare oltre il primo decimale, in quanto un'ulteriore specificazione non sarebbe conforme alla precisione dei metodi analitici attuali.

4.4. È opportuno dichiarare l'azoto ammoniacale anche se non è presente nel prodotto?

L'azoto ammoniacale deve essere dichiarato solo se è presente nel prodotto finale.

4.5. Si può dichiarare la materia organica al posto del carbonio organico?

Conformemente all'allegato III, parte I, punto 11, è possibile fare riferimento alla materia organica in luogo del o in aggiunta al carbonio organico (Corg). È importante rispettare il seguente fattore di conversione:

Corg = materia organica × 0,56

Se si utilizzano entrambi, la materia organica può essere affiancata al carbonio organico (Corg) tra parentesi o nella sezione delle informazioni volontarie.

(19)

4.6. Dove includere le informazioni relative alla data di produzione?

La data di produzione è la data in cui il processo di fabbricazione del prodotto viene completato. Spetta al fabbricante determinare la data di completamento della fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui, a causa del sistema di fabbricazione o di magazzinaggio, il fabbricante non conosca l'esatta data di produzione, la data di produzione può essere intesa come la data di confezionamento del prodotto. L'esatta ubicazione della data di produzione sull'etichetta/sull'imballaggio può variare a seconda di ciò che si adatta meglio al prodotto in questione, purché tutte le informazioni siano riportate sull'etichetta. È quindi possibile utilizzare il cosiddetto tracciamento, ossia un riferimento a un unico punto sull'etichetta in cui è indicata la data. Spetta all'operatore economico utilizzare il formato di sua scelta per indicare la data (lettere o numeri) a condizione che sia una data completa (giorno/mese/anno). Queste informazioni sono state riportate in nero sull'esempio di etichetta.

PRESCRIZIONI DI ETICHETTATURA SPECIFICHE PER FERTILIZZANTI ORGANO- 5.

MINERALI DELLA PFC1(B)

5.1. Esempio di etichetta

NOME DEL PRODOTTO

CONCIME ORGANO-MINERALE SOLIDO NPK Ca-Mg 6-5-6 (1,5-2)

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

6,0 % Azoto (N) totale

2,0% di azoto organico (Norg) di origine animale e vegetale, di cui il 2 % proveniente dal letame 3,0 % Azoto ammoniacale

1,0 % Azoto ureico

5,0 % Anidride fosforica (P2O5) totale 4,0 % Anidride fosforica (P2O5) idrosolubile

1,0 % Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro 1,5 % Ossido di potassio (K2O) totale

1,5 % Ossido di potassio(K2O) idrosolubile 1,5 % Ossido di calcio (CaO) idrosolubile 2,0 % Ossido di magnesio (MgO) idrosolubile 0,05 % Rame (Cu) idrosolubile da solfato 0,50 % Ferro (Fe) idrosolubile chelato da EDTA 22,4 % Carbonio organico (Corg)

92 % Materia secca

Ingredienti: gusci di cacao (CMC 2: piante, parti di piante o estratti di piante), panelli di ricino (CMC 2), farina di carne (CMC 10: prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009), fosfato naturale (CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo), fosfato mono-ammonico n. CAS 7722-76-1 (CMC 1), potassio solfato n. CAS 778-80-5 (CMC 1)

Istruzioni d'uso

Pianta bersaglio 1: Dose - tempo di applicazione - frequenza Pianta bersaglio 2: Dose - tempo di applicazione - frequenza Pianta bersaglio 3: Dose - tempo di applicazione - frequenza

(20)

19

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.

Contattare la società o il distributore della società per raccomandazioni più specifiche.www.website.com Condizioni di magazzinaggio raccomandate:

Conservare in un luogo asciutto e areato.

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente

All'occorrenza, devono essere aggiunti pittogrammi CLP, codici UFI e pittogrammi di classificazione del trasporto.

È vietata l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni.

Pericoloso per gli animali in caso di ingestione - Tossico per cani e gatti

Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

Informazioni supplementari

Materia organica: 40 %

Basso tenore di cadmio - A basso tenore di cloruro

Peso netto 25 kg. PELLET

Organismo notificato n.: XX XX

IMPRESA S.A.S - Indirizzo.

Tel: XX XX XX XX XX - Fax: XX XX XX XX XX Email - sito Internet

Numero di lotto: XX XX XX XX

5.2. Come si dichiara l'azoto organico e l'origine della materia organica?

Spetta al fabbricante fornire informazioni pertinenti sull'origine della materia organica contenuta nel concime organo-minerale. Il fabbricante è inoltre responsabile della messa disposizione di ogni informazione pertinente necessaria per gestire i rischi per l'ambiente.

Al fine di consentire all'utente di conformarsi alla direttiva nitrati la dichiarazione dell'azoto organico dovrebbe indicare almeno:

- "X% di azoto organico di origine animale, di cui Y% da letame" se il prodotto contiene solo materie prime di origine animale che forniscono azoto organico;

- "X% di azoto organico di origine vegetale" se il prodotto contiene solo materie prime di origine vegetale vegetali che forniscono azoto organico;

- "X% di azoto organico, f di origine animale e vegetale, di cui Y% da letame" se il prodotto è costituito da una miscela di materie prime animali e vegetali che forniscono azoto organico.

5.3. È opportuno dichiarare una forma specifica di azoto (N), fosforo (P) o potassio (K) anche se non è presente nel prodotto?

Le forme specifiche o la solubilità dei nutrienti devono essere dichiarate solo se presenti nel prodotto finale.

(21)

5.4. Se nel prodotto è presente l'urea (CH4N2O), come fornire informazioni pertinenti riguardanti le possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria dovute al rilascio di ammoniaca derivante dall'uso del concime, nonché un invito agli utilizzatori a prendere opportune misure correttive?

L'etichetta di tutti i prodotti fertilizzanti commercializzati conformemente al FPR e contenenti urea deve fare riferimento al potenziale impatto sulla qualità dell'aria dovuto all'emissione di ammoniaca dall'uso di fertilizzanti e invitare gli utilizzatori ad adottare misure correttive adeguate. Preferibilmente, tale indicazione dovrebbe essere collocata vicina o sotto la dichiarazione dei nutrienti o nella sezione relativa alla sicurezza e all'ambiente.

La dichiarazione può essere di carattere generale, ad esempio:

"Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive."

oppure

"Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive. Il fabbricante di questo concime ha già adottato la misura correttiva, incorporando un inibitore dell'ureasi."

5.5. Come si dichiara il "basso tenore di cadmio"?

Quando il prodotto presenta un tenore di cadmio pari o inferiore a 20 mg/kg di anidride fosforica (P2O5), si può dichiarare che il prodotto è a basso tenore di cadmio. Si consiglia di inserire questa dichiarazione nella parte "Informazioni supplementari" dell'etichetta.

Questa dichiarazione può essere espressa in vari modi, utilizzando un testo e/o un pittogramma. In caso di uso di un pittogramma, esso deve contenere il simbolo chimico Cd, ma nessun simbolo che rappresenti altre caratteristiche del prodotto.

Figura: esempio di pittogramma a basso contenuto di cadmio

5.6. Con quale precisione si possono dichiarare i microelementi?

Il fabbricante deve rispettare i decimali indicati nel FPR per i microelementi. Per maggiori dettagli si veda la sottosezione 6.1.2.

(22)

21

PRESCRIZIONI DI ETICHETTATURA SPECIFICHE PER IL CONCIME INORGANICO

6.

DELLA PFC1(C)

6.1. PFC 1(C)(I): concime inorganico a base di macroelementi

6.1.1. Esempio di etichetta

Proposta di dichiarazione di nutrienti per un concime inorganico a base di macroelementi con microelementi, compreso il legame alla dichiarazione relativa ai concimi minerali:

CONCIME INORGANICO SOLIDO A BASE DI MACROELEMENTI

Concime minerale NPK (Ca, Mg, S) con microelementi, 16-9-12 (+3 +2 +15) / 16-3,9-10 (+2,1 +1,2 +6)

oppure

CONCIME MINERALE (PFC 1(C)(I)(a))

Concime NPK (Ca, Mg, S) con microelementi, 16-9-12 (+3 +2 +15) / 16-3,9-10 (+2,1 +1,2 +6) oppure

CONCIME MINERALE (PFC 1(C)(I)(a))

Concime minerale complesso 3NPK (Ca, Mg, S) con microelementi, 16-9-12 (+3 +2 +15) / 16- 3,9-10 (+2,1 +1,2 +6)

oppure

CONCIME MINERALE (PFC 1(C)(I)(a))

Concime complesso NPK (Ca, Mg, S) 16-9-12 (+3 +2 +15) / 16-3,9-10 (+2,1 +1,2 +6) con microelementi

16 % AZOTO (N) TOTALE 7,0 % azoto nitrico 9,0 % azoto ammoniacale

9 % ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) (= 3,9 % P) TOTALE 6,7 % anidride fosforica (P2O5) idrosolubile (= 2,9 % P).

3 Applicabile solo ai concimi che rientrano nella definizione di complesso (ciascuna unità fisica contiene tutti i nutrienti dichiarati nel rispettivo tenore dichiarato).

(23)

9 % anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro (= 3,9 % P).

12 % OSSIDO DI POTASSIO (K2O) (= 10 % K) idrosolubile.

3 % OSSIDO DI CALCIO (CaO) TOTALE (= 2,1 % Ca) 1,0 % CAO (= 0,7 % Ca) idrosolubile

2 % OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) TOTALE (= 1,2 % Mg) 15 % ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) (= 6 % S) idrosolubile.

0,01 % boro (B), nella forma di sale di sodio, idrosolubile

0,020 % rame (Cu) totale, complessato con HGA, 0,015 % idrosolubile 0,30 % ferro (Fe) totale

0,26 % nella forma di solfato, idrosolubile; 0,04 % chelato con EDTA 0,05 % manganese (Mn), nella forma di solfato, idrosolubile

0,006 % molibdeno (Mo) totale, nella forma di sale di sodio 0,003% idrosolubile

0,008 % zinco (Zn) totale, nella forma di ossido

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.

Nota: questo esempio di etichetta riporta solo una parte dell'etichettatura obbligatoria (applicabile a questa categoria di concimi). Per un esempio dettagliato si veda l'esempio nella sottosezione 6.5.

6.1.2. Qual è il numero minimo di decimali che è opportuno indicare sull'etichetta?

Il FPR non fornisce indicazioni sul numero di decimali da utilizzare. L'autore dell'etichetta dovrebbe fare in modo che sia leggibile per l'utente e pertanto si suggerisce di:

• limitarlo a zero o a un decimale per la dichiarazione dei macroelementi (N-P- K-Ca-Mg-Na-S), ad eccezione di quelli per i quali i valori quantitativi minimi dichiarabili sono già definiti con uno o più decimali nell'allegato I del FPR;

• rispettare, per quanto possibile, il numero di decimali di cui al regolamento per la dichiarazione dei microelementi. Se necessario (ad esempio per rispettare i limiti di tolleranza), si può utilizzare un decimale aggiuntivo, come indicato nel FPR per i microelementi.

(24)

23

6.1.3. Se nel prodotto è presente l'urea (CH4N2O), come fornire informazioni pertinenti riguardanti le possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria dovute al rilascio di ammoniaca derivante dall'uso del concime, nonché un invito agli utilizzatori a prendere opportune misure correttive?

L'etichetta di tutti i prodotti fertilizzanti commercializzati conformemente al FPR e contenenti urea deve fare riferimento al potenziale impatto sulla qualità dell'aria dovuto all'emissione di ammoniaca dovuta all'uso di fertilizzanti e invitare gli utilizzatori ad adottare misure correttive adeguate. Preferibilmente, tale indicazione dovrebbe essere collocata vicina o sotto la dichiarazione dei nutrienti o nella sezione relativa alla sicurezza e all'ambiente.

La dichiarazione può essere di carattere generale, ad esempio:

"Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive."

oppure

"Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive. Il fabbricante di questo concime ha già adottato la misura correttiva, incorporando un inibitore dell'ureasi."

6.1.4. Come si dichiara il "basso tenore di cadmio"?

Quando il prodotto presenta un tenore di cadmio pari o inferiore a 20 mg/kg di anidride fosforica (P2O5), si può dichiarare che il prodotto è a basso tenore di cadmio. Si consiglia di inserire questa dichiarazione nella parte "Informazioni supplementari" dell'etichetta.

Questa dichiarazione può essere espressa in vari modi, utilizzando un testo e/o un pittogramma. In caso di uso di un pittogramma, esso deve contenere il simbolo chimico Cd, ma nessun simbolo che rappresenti altre caratteristiche del prodotto.

Figura: esempio di pittogramma di basso tenore di cadmio.

6.2. PFC 1(C)(I)(a): concime inorganico solido a base di macroelementi

6.2.1. Esempio di etichetta

Fare riferimento all'esempio fornito nella sottosezione 7.1.

(25)

6.2.2. Esempio per la granulometria

Fare riferimento alla sottosezione del punto 6.2.3.

6.2.3. In che modo si possono indicare sull'etichetta la granulometria e l'unità fisica? Quando si indica la granulometria di un prodotto, è consentito fare riferimento a più di un setaccio?

Il/i setaccio/i specifico/i deve/devono essere definito/i dal fabbricante in funzione del prodotto.

È opportuno fornire le informazioni relative alla granulometria e all'unità fisica, preferibilmente raggruppate sull'etichetta. Il fabbricante può fornire volontariamente informazioni supplementari sulla granulometria, a condizione che siano conformi al FPR.

Inoltre dovrebbe essere consentito indicare più di una forma dell'unità fisica, in quanto per motivi di stabilità, ad esempio, può essere presente una combinazione di più unità fisiche.

Esempio: descrizione obbligatoria in etichetta della granulometria e delle unità fisiche per un concime inorganico solido a base di macroelementi:

Granulometria: polvere. Il 90 % del prodotto passa attraverso un setaccio di 1 mm.

Granulometria: granuli. Il X % del prodotto passa attraverso il setaccio di Y mm.

Esempio: descrizione alternativa in etichetta della granulometria e delle unità fisiche per un concime inorganico solido a base di macroelementi conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte II, punto 2, PFC 1(C)(I)(a):

Granulometria: combinazione di polvere e prill. Il X % del prodotto passa attraverso il setaccio di 1 mm e l'Y % rimanente attraverso il setaccio di Z mm. Granulometria: granuli. Il 95 % del prodotto ha una granulometria tra 2,0 - 4,5 mm.

6.2.4. Come si definisce un "rivestimento"?

È opportuno raggruppare il più possibile sull'etichetta le informazioni specifiche relative ai concimi ricoperti. Le informazioni che riguardano i concimi ricoperti che devono essere riportate si riferiscono a:

 il periodo di funzionalità del concime ricoperto;

 il tipo di agente di rivestimento di cui all'allegato III, parte II, punto 4, PFC 1(C)(I)(a).

6.2.5. Come dichiarare il periodo di funzionalità del concime ricoperto?

Si vedano le raccomandazioni di cui alla sezione 2.5.

(26)

25

6.2.6. Come dichiarare il tipo di agente di rivestimento?

Per quanto riguarda i concimi inorganici solidi ricoperti, è opportuno indicare il marchio dell'agente o degli agenti di rivestimento e la percentuale di concime ricoperto da ciascun agente. Nell'ambito del FPR l'agente di rivestimento è un polimero o lo zolfo che controlla la penetrazione dell'acqua nelle particelle di nutrienti e quindi il rilascio di nutrienti. Queste informazioni devono essere seguite dalle diciture: "Il tasso di rilascio dei nutrienti può variare in funzione della temperatura del substrato. Può essere necessario un adeguamento della concimazione." Nel caso in cui il fertilizzante sia ricoperto o parzialmente ricoperto con zolfo come agente di rivestimento, è opportuno riformulare la prima dicitura come: "Il tasso di rilascio dei nutrienti può variare in funzione della temperatura del substrato e dell'attività biologica".

→ Esempio di tutte le informazioni obbligatorie per quanto riguarda i concimi ricoperti:

Un prodotto da X-Y mesi. Il 100% del prodotto è ricoperto con il rivestimento BRANDNAME®. Il tasso di rilascio dei nutrienti può variare in funzione della temperatura del substrato. Può essere necessario un adeguamento della concimazione. Un'ulteriore concimazione è consentita soltanto dopo almeno Y mesi.

6.2.7. Come disegnare l'etichetta per i concimi derivanti da attività estrattiva?

Per attività mineraria si intende l'estrazione di minerali preziosi o di altri materiali geologici dalla terra, solitamente da un giacimento, un cordone, una vena, un filone, una scogliera o un deposito alluvionale. Questi giacimenti sono fonti naturali dei minerali utilizzati come concimi inorganici o come materie prime per produrre (alcuni) concimi inorganici.

A causa dell'origine naturale di tali concimi derivanti da attività estrattiva, il tenore di impurità naturali (minerali non importanti per il prodotto) può variare nel prodotto durante il processo di estrazione. Tuttavia, poiché le impurità non devono essere incluse nell'elenco degli ingredienti (per maggiori informazioni si veda la sottosezione 2.7 del presente documento di orientamento), è opportuno considerare come ingrediente solo il prodotto estratto (minerale estratto) e quindi indicarlo nella sezione dell'etichetta relativa agli ingredienti.

Alcuni concimi derivanti da attività estrattiva sono noti da anni con la loro denominazione mineralogica. Di conseguenza quando vengono elencati nella sezione degli ingredienti sull'etichetta, oltre alle denominazioni utilizzate conformemente all'articolo 18 del regolamento CLP e, se disponibile, al corrispondente numero di identificazione del materiale (numero CAS o numero CE), si possono utilizzare i nomi dei minerali (ad esempio silvinite, langbeinite).

Esempio: elenco degli ingredienti sull'etichetta per concimi derivanti da attività estrattiva (langbeinite presente in natura): Ingredienti: langbeinite (solfato di potassio e magnesio) CAS 14977-37-8 (sostanze e miscele a base di materiale grezzo)

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