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Disciplinare di gara

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Academic year: 2022

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Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI -

APPALTO RISERVATO EX ART 112 D. LGS. 50/2016

CIG: 8920036691

CUI 03122360153202000013

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DISCIPLINARE DI GARA ... 4

1. PREMESSE ... 4

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, TIMING, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ... 5

2.1 Documenti di gara ... 5

2.2 Timing di gara... 6

2.3 Chiarimenti ... 7

2.4 Comunicazioni ... 7

3. OGGETTO DELLAPPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ... 7

4. DURATA DELLAPPALTO, OPZIONI E RINNOVI ... 9

4.1 Durata ... 9

4.2 Opzioni e rinnovi ... 9

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ... 11

6. REQUISITI GENERALI ... 13

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ... 14

7.1 Requisiti di idoneità professionale ... 14

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria ... 15

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale ... 15

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE ... 16

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili ... 17

8. AVVALIMENTO... 18

9. SUBAPPALTO... 19

10. GARANZIA PROVVISORIA ... 19

11. SOPRALLUOGO ... 22

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC ... 23

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ... 24

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA TELEMATICA A ... 27

14.1 Domanda di partecipazione (allegato A) ... 27

14.2 Documento di gara unico europeo ... 29

14.3 Dichiarazioni integrative (allegato B) ... 31

14.4 Patto di integrità (allegato C) ... 33

14.5 Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (allegato D)... 33

14.6 Dichiarazione di conformità all’originale (Allegato E) della copia di atti e documenti. ... 33

14.7 Documento attestante la garanzia provvisoria ... 33

14.8 Copia di copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione ... 34

14.9 Copia del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; ... 34

14.10Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC ... 34

14.11In caso di avvalimento, documentazione elencata al paragrafo 14.2 relativo alla parte II, sezione C del DGUE; 34 14.12Schema di contratto sottoscritto ... 34

14.13Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati ... 34

15. OFFERTA TECNICA BUSTA TELEMATICA B ... 36

16. OFFERTA ECONOMICA BUSTA TELEMATICA C ... 37

17. DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DELLOFFERTA ... 38

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18. SOCCORSO ISTRUTTORIO ... 38

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ... 39

19.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ... 39

19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente e di calcolo del punteggio dell’offerta tecnica ... 44

19.3 Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta economica... 45

20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ... 46

21 COMMISSIONE GIUDICATRICE ... 47

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE ... 47

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE... 49

24 AGGIUDICAZIONE DELLAPPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ... 49

25 CLAUSOLASOCIALEEALTRECONDIZIONIPARTICOLARIDIESECUZIONE ... 51

25.1 Trasferimento, cessione e fusione d’azienda ... 52

25.2 Avvicendamento della ditta appaltatrice/esecutrice ... 52

25.3 Modalità di indentificazione del personale impiegato dalla ditta appaltatrice/esecutrice ... 52

25.4 Obblighi dell’appaltatore verso i propri lavoratori ... 53

25.5 Obblighi dell’appaltatore verso la stazione appaltante in materia di lavoro ... 54

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ... 54

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ... 54

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DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

RISERVATO EX ART 112 D.LGS 50/2016

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 158 del 4/10/2021 del responsabile del Settore Servizi alla Persona (numero generale 777) del Comune di Corbetta, modificata con determina n.161 del 11/10/2021 (numero generale 791), si determina di affidare la gestione dei servizi cimiteriali.

La procedura è riservata a concorrenti di cui all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016, ovvero operatori economici e cooperative sociali e loro consorzi di cui all’art. 1 comma 1 lett. B), L. 381/1991, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. 50/2016, il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o con esecuzione dell’appalto riservata ai programmi di lavoro protetti con almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici, composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Si rinvia a quanto dettagliato all’art. 5 del presente disciplinare.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, riservato ai soggetti di cui all’art. 112 del d.lgs. 50/2016, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Corbetta [codice NUTS ITC4C]

CIG 8920036691

Stazione Appaltante

Comune di Corbetta

Pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it Tel. 02.97204209 – fax 02.9770429

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del D. Lgs. 50/2016).

Il Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Roberta Cardini.

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Gli Uffici di riferimento sono:

- l’Ufficio Servizi Demografici per la parte tecnica - l’Ufficio Economato e Gare per la parte amministrativa

Procedura telematica sul sistema Sintel

La procedura di gara sarà gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs. n. 50/2016. Il Comune di Corbetta utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/.

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono iscriversi alla piattaforma Sintel.

Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare l’Help Desk di ARIA al numero verde 800.116.738.

L’operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara dovrà essere obbligatoriamente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di un certificato di firma digitale in corso di validità che rispetti i requisiti di cui al “DPCM 22 febbraio 2013, articolo 63 comma 3 - Codifica dell'algoritmo di hash”, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005, n.

82, tenuto da AgID.

Ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di gara, l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio di presentazione della documentazione richiesta ed indicato nel Timing di gara. (paragrafo 2.2).

Non saranno accettate offerte e documenti presentati con modalità difformi da quelle previste nel presente Disciplinare.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, TIMING, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprensivo di autocertificazione standard sociali minimi e del relativo questionario (allegato I

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e III del D.M. 6.6.2012 - allegato 1 e allegato 2 al capitolato) elenco del personale in forza presso il Comune di Corbetta, elenco prezzi, DUVRI, le fotografie, elenco delle attrezzature planimetria generale, caratteristiche lastre, schema di contratto,

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara;

4) Documento di gara unico europeo – DGUE 5) Domanda di partecipazione (allegato A) 6) Dichiarazioni integrative (allegato B)

7) Patto di integrità/protocollo di legalità ai sensi del piano anticorruzione 2021/2023 vigente nell’Ente (allegato C);

8) Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Allegato D);

9) Dichiarazione di conformità all’originale della copia di atti e documenti (Allegato E) 10) Dichiarazione relativa agli oneri della sicurezza aziendali e della manodopera (Allegato F);

Il capitolato speciale d’appalto tiene conto, laddove applicabili, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 10.03.2020 (per le opere di cura del verde) e di cui al D.M. 29.01.2021 (per le operazioni di pulizia).

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL e sul Sito dell’Ente nell’apposita sezione Amministrazione trasparente.

2.2 TIMING DI GARA

DATA ORARIO

Termine ultimo di presentazione dell’offerta 17/11/2021 17:00 Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 10/11/2021 17:00 Termine ultimo per l’esecuzione del sopralluogo 10/11/2021 12:30 Seduta di apertura della documentazione amministrativa 18/11/2021 9:00 Seduta di apertura della documentazione tecnica delle

offerte da parte della Commissione

Data da definirsi mediante successiva comunicazione Seduta di apertura della documentazione economica delle

offerte da parte della Commissione

Data da definirsi mediante successiva comunicazione Pubblicazione della graduatoria di gara Al termine delle fasi di gara

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7 2.3 CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL sul portale dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.), per mezzo della funzionalità

“comunicazioni della procedura”.

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa dovranno essere inoltrate entro il termine indicato nel timing di gara alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti” entro le ore 17.00 del giorno 10/11/2021 . Tale termine è perentorio.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i concorrenti, mediante la funzione

“comunicazioni della procedura” presente in piattaforma SINTEL, entro il termine di due giorni lavorativi prima della data di scadenza della presentazione delle offerte.

Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Il concorrente ha l’onere di verificare l’eventuale pubblicazione di rettifiche e/o di integrazioni ed eventuali chiarimenti di interesse collettivo pubblicati sulla Piattaforma.

2.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, all’atto della registrazione in Piattaforma, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei Servizi Cimiteriali presso il Cimitero del Comune di Corbetta con l’osservanza delle norme specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

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L’appalto è costituito da attività remunerate a canone e da attività remunerate a consumo, secondo lo schema illustrato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Le attività qualificate come attività a canone verranno remunerate mediante un corrispettivo, liquidato periodicamente nel rispetto di quanto contenuto nel capitolato speciale d’appalto (art. 14 – pagamenti).

L’effettivo valore del corrispettivo, riferito a dette attività, sarà in ogni caso quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Le attività qualificate come attività a consumo verranno remunerate, a fronte della loro effettiva erogazione e della quantità di detta erogazione, nelle modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto (art.14 – pagamenti), con riferimento ai prezzi unitari indicati nell’Elenco Prezzi, ed al netto della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

Il presente servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato.

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura del servizio non consente la suddivisione dello stesso in lotti.

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

n .

Descrizione

servizi/beni/lavori CPV SOA

P (principale)

S (secondaria)

Importo

1 Servizi Cimiteriali 98371110-8 ND P € 523.910,92

Importo complessivo stimato dell’appalto € 523.910,92

L’importo complessivo dell’appalto per la durata di anni 3 è stimato in €. 523.910,92, IVA esclusa, di cui €. 10.458,22 per costi della sicurezza e di cui € 1.000,00 per costi della sicurezza da interferenza.

L’importo complessivo dell’appalto stimato in € 523.910,92 (Euro), IVA esclusa, è così suddiviso:

- attività a canone triennale: € 251.700,00 di cui € 5.034,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- attività a consumo triennale (calcolato sulla base dell’elenco prezzi e delle operazioni cimiteriali previste nel capitolato speciale d’appalto ): € 271.210,92 di cui € 5.424,22 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- oneri della sicurezza da interferenza € 1.000,00 non soggetti a ribasso.

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L’importo a base d’asta, sul quale andrà applicato il ribasso offerto, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri della sicurezza aziendale e degli oneri dovuti a rischi da interferenze è pari a: € 512.452,70.

L’importo degli oneri della sicurezza, pari a € 10.458,22 IVA e/o altri contributi di legge esclusi, non è soggetto a ribasso.

L’importo degli oneri della sicurezza da interferenza pari a € 1.000,00 IVA e/o altri contributi di legge esclusi, non è soggetto a ribasso.

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo complessivo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 435.419,90= calcolati sulla scorta delle ore impiegate per l’esecuzione degli interventi effettuati negli anni precedenti e sulla base delle tabelle ministeriali.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 4.1 DURATA

La durata dell’appalto (esclusi eventuali opzioni e rinnovi) è di anni tre, decorrenti dal 01.04.2022 al 31.03.2025.

Nel caso l’Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dell'appalto prima della stipula del contratto, si provvederà alla stesura di un verbale di consegna anticipata sotto le riserve di legge, senza che l’Appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere, previa produzione da parte dell’appaltatore della cauzione e delle coperture assicurative richieste dal capitolato speciale d’appalto.

È fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata da parte del Comune, nei casi individuati nel Capitolato, oltre che nei casi di inadempimento di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e s.m.i..

4.2 OPZIONI E RINNOVI Rinnovo del contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alla scadenza, alle medesime condizioni, per un periodo analogo, pari a tre anni, per un importo di € 523.910,92=, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito dal concorrente in sede di registrazione alla Piattaforma, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario, previa stipula di apposito atto aggiuntivo avente

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la medesima forma di quello principale e con adeguamento della cauzione ed eventualmente della polizza assicurativa

Modifiche del contratto

Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto; in tal caso, qualora il Comune esercitasse detta facoltà, l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario, previa ed eventuale stipula di apposito atto aggiuntivo avente la medesima forma di quello principale e con adeguamento della cauzione ed eventualmente della polizza assicurativa.

Tale variazione è quantificata in € 104.782,18=.

Proroga tecnica

Su richiesta del Comune e qualora si rendesse necessario per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l’appaltatore sarà obbligato a prorogare il servizio sino alla conclusione del procedimento di gara volto all’individuazione del nuovo appaltatore, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016. La proroga non potrà in ogni caso essere superiore a 6 mesi.

I prezzi rimangono fissi ed invariabili per la durata dell’appalto e il contratto non conterrà la clausola di indicizzazione dei prezzi.

Il valore della proroga tecnica è stata quantificata in € 87.318,49= IVA esclusa.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, tenendo conto di eventuali opzioni e rinnovi e comprensivo degli oneri della sicurezza, è pari ad € 1.239.922,51= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L’importo massimo dei costi per la sicurezza ammonta complessivamente a € 20.916,44, IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. L’importo massimo dei costi per la sicurezza da interferenza ammonta complessivamente a € 2.000,00, IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La Procedura aperta è riservata a concorrenti di cui all’art. 112 del D. Lgs. 50/2016, ovvero operatori economici e cooperative sociali e loro consorzi di cui all’art. 1 comma 1 lett. B), L.

381/1991, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. 50/2016, il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o con esecuzione dell’appalto riservata ai programmi di lavoro protetti con almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici, composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. (per le definizioni di "lavoratore svantaggiato" e di "lavoratore disabile", si veda anche l'art. 2, lettere f) e g), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002).

In riferimento a quanto sopra indicato, il concorrente dovrà pertanto compilare nella parte II sezione A del DGUE anche il riquadro relativo agli appalti riservati ex articolo 112 del Codice intitolato “Solo se l’appalto è riservato: …”. Specificando a quale o a quali categoria/e di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in

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qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste

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partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il caricamento sulla piattaforma verrà eseguito dalla sola ditta mandataria per conto di tutti i membri dell’R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE e/o dai soggetti tenuti in caso di subappalto.

6. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici:

 per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

 che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art 53 comma 16-ter del d.lgs 165/2001;

 che presentino eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dal Responsabile Unico del Procedimento o dalla Commissione Giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio tra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 , comma 2, del D. Lgs.

50/2016, il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi nel caso sussistano incroci fra i Legali Rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio.

Compilare parte III sezioni A, B, C e D del DGUE.

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr.

Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Inoltre la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

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7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi con le modalità tradizionali, visto che alla data di indizione della presente procedura non risulta essere stata emanata la deliberazione ex art. 9 co. 1 della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012 n. 111 (la vigenza della deliberazione 157/2016 nel Regime transitorio è stata confermata dal Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016).

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

La procedura è riservata a concorrenti di cui all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016, ovvero operatori economici e cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o che prevedano programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici, sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

Possono partecipare alla selezione le Cooperative sociali e/o loro raggruppamenti, di cui all’art. 1, comma 1 lettera b) della Legge n. 381/1991 in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Iscrizione nel Registro Regionale delle Cooperative Sociali di Tipo B o albo equivalente.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Compilare parte IV sezione A) del DGUE

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

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7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2018/2019/2020). di € 290.000,00= IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di garantire l’individuazione di un operatore affidabile.

Compilare parte IV sezione B) punto 1a) del DGUE

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 146.000,00= IVA esclusa.

Il settore di attività è quello dei servizi cimiteriali. Tale requisito è richiesto al fine di garantire l’individuazione di un operatore affidabile.

Compilare parte IV sezione B) punto 2a) del DGUE

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di fatture o certificati di servizio in copia conforme all’originale.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio tre servizi analoghi di gestione cimiteriale della durata di almeno un anno ciascuno presso comuni con popolazione pari e/o superiore ai 18.000= abitanti. Tale requisito è richiesto al fine di garantire l’individuazione di un operatore affidabile.

Compilare parte IV sezione C) punto 1b) del DGUE

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La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.

Il concorrente dovrà presentare un elenco reso ai sensi del DPR 445/2000 dei principali servizi analoghi all’oggetto del presente appalto prestati “con buon esito” nel triennio suddetto con l’indicazione degli importi, date, destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova del requisito verrà accertata d’ufficio.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, per l’accertamento della comprova del requisito, si chiede di allegare copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

b) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali: presenza della figura di necroforo che faccia parte integrante dell’operatore economico per un numero di unità minime pari a n.1 in possesso di attestazione di frequenza ad un corso professionale per necroforo.

Compilare parte IV sezione C punto 6) del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme all’originale dell’attestazione di frequenza al corso professionale per necroforo.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

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Il requisito relativo all’iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione B di cui al punto 7.1 lett b) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. a) – esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi analoghi – deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

La presenza della figura del necroforo punto 7.3 lett. b) deve essere garantita dal raggruppamento di impresa nel suo complesso.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al

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punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all’iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione B) di cui al punto 7.1 lett b), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all’art 45 comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzi di cui all’art 45 comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA].

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 lett. b) o alle esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

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L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

È consentito procedere al subappalto dei servizi in oggetto entro i limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 alla data di pubblicazione del bando.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti salvo che si tratti di micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’art 13 comma 2 lettera a) della legge 180/2011.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti previsti dalla legge; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell’appalto quantificato in complessivi € 523.910,92= e precisamente di importo pari ad €

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10.478,22=, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Il soggetto garantito è il Comune di Corbetta.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. l.gs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art.

89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;

il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti presso la Tesoreria Comunale Banco B.P.M..

agenzia 1298 P.zza del Popolo Corbetta, in assegni circolari da presentarsi presso la Tesoreria Comunale per importi superiori ad € 999,99=, attraverso il sistema pagoPA collegandosi al sito dell’Ente www.comune.corbetta.mi.it;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

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In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Comune di Corbetta);

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DM n. 31 del 19/01/2018) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.

22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

- In copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 e 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

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In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.:

marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso il cimitero Via Rimembranze è obbligatorio per tutti i concorrenti, ad eccezione che per la cooperativa uscente, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni concordati con l’Ente.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo della Piattaforma SINTEL sul portale dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.), per mezzo della funzionalità

“comunicazioni della procedura” e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico:

nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 9.00 del giorno 08/11/2021.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

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Il sopralluogo dovrà essere in ogni caso esperito entro il termine di almeno una settimana prima della data di scadenza per la presentazione dell’offerta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo da presentare in sede di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13.02.2021, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “gestione contributi di gara” e allegano la ricevuta in copia conforme all’originale ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento chiedendo riscontro al concorrente

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Tale mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l’offerta redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata al Comune di Corbetta, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno 17/11/2021, esclusivamente a mezzo di piattaforma SINTEL, accessibile all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ .

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.

Ai concorrenti si raccomanda di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all’articolazione delle fasi descritte per la sottomissione delle offerte, al fine di non incorrere nel rischio di mancato invio della documentazione entro i termini di gara.

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre UN “PLICO ELETTRONICO” contenente le seguenti buste telematiche:

o busta telematica A contenente la “documentazione amministrativa”

o busta telematica B contenente l’“offerta tecnica”

o busta telematica C contenente l’”offerta economica”

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante.

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone l’offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta.

SINTEL darà comunicazione al concorrente del corretto invio dell’offerta. SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.

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L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dal log del sistema. Il concorrente che ha presentato un’offerta può ritirarla entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. SINTEL automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.

Se il concorrente non dovesse presentare una nuova offerta, la precedente offerta ritirata non potrà essere presa in considerazione. Il concorrente pertanto non parteciperà alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l‘irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Il rischio della tempestiva presentazione della documentazione richiesta mediante la Piattaforma telematica è a totale carico del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o incompleto inserimento dell’offerta medesima e di tutta la documentazione richiesta dal presente Disciplinare, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Corbetta ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito ed in qualsiasi altra ipotesi di mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

La piattaforma non effettua alcuna verifica automatica relativa alla presenza o meno dei documenti richiesti; è onere del concorrente verificare di aver caricato tutti i documenti necessari nelle diverse sezioni indicate nel presente disciplinare.

Si precisa inoltre che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituirà causa di esclusione.

Riferimenti

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