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VIDEOLAVORO 12 novembre Lavoro a domicilio, telelavoro e smart working

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(1)

VIDEOLAVORO

12 novembre 2020

Lavoro a domicilio, telelavoro e smart working

A cura di Luca Caratti

(2)
(3)

Il potere organizzativo

Potere di conformazione della prestazione, potere organizzativo o di gestione dell’impresa.

Il datore di lavoro detta le disposizioni per l’esecuzione del lavoro, dirige il lavoratore (art. 2094 c.c.)

=

DILIGENZA OBBEDIENZA FEDELTA’

(4)

Deriva direttamente dal potere direttivo e consiste nel verificare:

✓ il corretto andamento

dell’organizzazione produttiva,

✓ lo svolgimento del’attività lavorativa,

✓ tutelare la proprietà aziendale da danni e furti.

Fonti: art. 2086 CC e art. 2104 CC

Il potere di controllo

(5)

Potere di controllo:

diritto del lavoratore

Diritto del lavoratore a non essere leso nella propria

dignità, libertà o riservatezza.

Tale diritto è riconosciuto dalla

Costituzione, dallo Statuto dei

Lavoratori, dal Codice Privacy.

(6)

La coesistenza dei diritti è garantita dallo

(7)

La tutela nel luogo di lavoro

La nuova legislazione sociale di fine ’800 si applica a chi lavora dentro l’azienda:

La legge n. 80/1898 sull’assicurazione infortuni faceva riferimento alla

dislocazione fisica del prestatore «negli opifici industriali» o «nelle miniere, cave e torbiere» (art. 1), o comunque «fuori della propria abitazione» (art. 2)

La legge n. 242 /1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, poi la legge

n. 489 /1907 sul riposo settimanale, si applicano a chi lavora «negli opifici

industriali»

(8)

La tutela del lavoro

• Lavoro domestico: art. 2240 c.c. e leggi speciali lo proteggono per il solo fatto di essere svolto continuativamente in ambiente domestico.

• Lavoro a domicilio: la L. n. 877/1973 lo protegge per il solo fatto di essere svolto per una impresa, nell’ambito del processo produttivo manifatturiero

aziendale

(9)

La tutela del lavoro

• Telelavoro: accordo interconfederale 2004

• Lavoro agile: L. n. 81/2017

(10)

La tutela del lavoro

subordinato a distanza

D Lgs. n. 81/2008

Art. 3 comma 10: “Sono tutelati i lavoratori pubblici e privati subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza.”

TUTELE

Tutela dei videoterminalisti informazione e formazione

Regolamentazione dell’accesso nel domicilio

del telelavoratore previo consenso Rischi peculiari (isolamento)

(11)

LAVORO A DOMICILIO

(12)

Lavoro a domicilio

LAVORO A DOMICILIO =

tipologia di contratto di lavoro subordinato, nella quale la prestazione è resa al domicilio del lavoratore, ovvero in locali di cui questi abbia a qualsiasi titolo la disponibilità.

Di solito si tratta di lavori manuali o di vendite

promozionali

(13)

Lavoro a domicilio

E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessori e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore.

La subordinazione ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione dei prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.

Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, avere buona cura del

materiale in consegna, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli.

(14)

Lavoro a domicilio

Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impegno di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità

del lavoratore e dei suoi familiari.

(15)

Lavoro a domicilio

L'entità della commessa affidata al lavoratore a domicilio deve essere tale da comportare una prestazione lavorativa che occuperebbe il normale orario contrattuale previsto dal CCNL di riferimento rispetto all'attività svolta dall'azienda, la norma (L.

877/1973, art. 11, co. 2) prevede che il lavoratore a domicilio non

possa esercitare attività concorrenziale

(16)

Lavoro a domicilio

I lavoratori sono retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di quella categoria.

Le tariffe di cottimo sono comprensive di maggiorazione per:

1) ferie,

2) mensilità aggiuntive,

3) trattamento di fine rapporto.

(17)

Lavoro a domicilio

La contribuzione è dovuta in base alle tariffe di cottimo pieno così come definite dalla contrattazione collettiva ovvero - in assenza - come quantificate dalla commissione regionale ed i contributi sono dovuti nel rispetto del minimale giornaliero di retribuzione.

Per ogni 7 giorni di commessa il minimale giornaliero deve essere rapportato a 6 giornate

retribuite e la contribuzione è dovuta prendendo a base l'intero compenso corrisposto.

(18)

TELELAVORO

(19)

Accordo interconfederale 2004

Nel 2004 viene realizzato un accordo interconfederale sul telelavoro che

recepisce l’accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16

luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES

(20)

Il telelavoro

• Il telelavoratore svolge regolarmente l'attività lavorativa al di fuori dei locali dell’impresa.

• E' una scelta totalmente volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati.

• Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal

contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che

svolge attività nei locali dell’impresa

(21)

Il telelavoro

• Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.

• Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente

• Il datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura dei costi

direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla

comunicazione

(22)

Il telelavoro

• Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla legislazione nazionale (D. Lgs.81/08).

• Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa.

• Al telelavoratore va garantita una specifica formazione.

(23)

Il telelavoro

• Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al livello competente, accordi che adeguino e/o integrino i principi ed i criteri definiti con il presente accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia.

• Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé,

motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni

del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo

(24)

Il telelavoro

• Rischio da isolamento e perdita del contatto con l’organizzazione aziendale

• Possibile crisi degli equilibri familiari (nel caso del telelavoro a domicilio)

• Aumento fatica e stress

L’unico rischio considerato è isolamento

(25)

LAVORO AGILE

(26)

"Lo Smart Working è

un approccio all’organizzazione del lavoro finalizzato a guidare una migliore efficacia ed efficienza nel

raggiungimento degli obiettivi

attraverso la combinazione di flessibilità, autonomia e

collaborazione, puntando sull’ottimizzazione degli strumenti e delle tecnologie e

garantendo ambienti di lavoro funzionali ai lavoratori»

(27)

Durante l'emergenza COVID-19 il Governo ha emanato delle

disposizioni di legge per favorire l'adozione del lavoro agile

semplificando alcune delle disposizioni previste nella

L.81/2017

(28)

Con la Legge n. 81/2017 si è introdotto per la prima volta un quadro normativo definito

Invece alla scadenza (31/12/2020 prorogabile!) delle misure

elencate nelle norme è necessario l’adeguamento burocratico alla normativa Smart Working

IN PARTICOLARE E’ NECESSARIO REDIGERE:

● Piano delle attività

(29)

Lavoro Agile

• E’ una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato finalizzato all’aumento della produttività ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

• Si attiva con accordo scritto stipulato tra le parti (forma scritta)

• A tempo determinato o indeterminato

(30)

Lavoro Agile

Il lavoro si caratterizza, di norma, per l’utilizzo di strumenti tecnologici.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento

degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività

lavorativa

Il lavoratore deve rispettare i limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale

Il lavoratore ha diritto alla disconnessione

- Tali disposizioni si applicano anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche

(31)

ORGANIZZAZIONE

Il lavoro agile si può organizzare:

➢ fasi

➢ cicli

(32)

Lavoro Agile

Facilita il licenziamento per scarso rendimento il lavoro agile organizzato per obiettivi?

Nella pratica si amplia ed aggrava il dovere di diligenza del lavoratore.

(33)

Luogo di lavoro

L’attività lavorativa viene svolta in parte nei locali dell’azienda e in parte all’esterno senza postazione fissa.

E’ possibile utilizzare strumenti tecnologici.

(34)

Orario di Lavoro

▪ L’attività lavorativa deve svolgersi rispetto dei limiti massimi di orario giornaliero,

settimanale previsto dalla legge e dai contratti collettivi senza precisi vincoli.

▪ Divieto di superamento delle soglie massime.

▪ Nell’accordo devono essere indicati i tempi di

riposo e le modalità di disconnessione.

(35)

La retribuzione

il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello spettante agli altri lavoratori.

▪ ha diritto all’eventuali altre agevolazioni fiscali e previdenziali legate ad

incrementi di produttività.

(36)

il controllo del lavoratore

nell’accordo possono essere individuate le modalità con cui il datore di lavoro verifica l’attività svolta e gli eventuali rilievi disciplinari nel rispetto dell’art. 4 Statuto dei Lavoratori.

Tipizzazione nell’accordo degli strumenti?

(37)

Sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro:

• garantisce salute e

sicurezza del lavoratore agile;

• informa, a cadenza almeno annuale, il lavoratore circa i rischi specifici connessi al lavoro.

Il lavoratore:

Coopera nell’attuazione delle

misure predisposte dal datore di

lavoro.

(38)

Lavoro agile: buoni pasto

• Tribunale Venezia, decreto n. 3463/2020: no ai buoni pasto riconosciuti ai

dipendenti pubblici durante il periodo di smart working occorso a seguito

dell’emergenza COVID-19.

(39)

Art. 21 bis, D.L.

104/2020

Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

Pag. 30 dispensa

Lavoro agile: congedo

(40)

Art. 21 ter, D.L. 104/2020

Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Pag. 30 dispensa

Lavoro agile: congedo

(41)

Art. 26, comma 2bis D.L. 104/2020

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto

Pag. 31 dispensa

Lavoro agile: congedo

(42)

Lavoro agile: diritto

• Tribunale di Mantova (n. 1054/2020): un lavoratore richiede di imporre all’azienda di consentirgli di svolgere l’attività lavorativa in smart working.

La prestazione lavorativa in sede da parte del ricorrente era limitata a 2 giorni a

settimana e, negli altri giorni, egli era presente presso la propria abitazione,

essendo destinatario di un provvedimento di riduzione oraria con ricorso

all’ammortizzatore sociale emergenziale.

(43)

Lavoro agile: diritto

• Tribunale di Grosseto, ordinanza del 23 aprile 2020

l giudice evidenziava, da una parte, la compatibilità delle mansioni svolte con il

lavoro in modalità agile – attività di c.d. backoffice cui è tipicamente estraneo il

confronto diretto con il pubblico – e, dall’altra, la natura della patologia da cui il

dipendente era affetto, che ne aveva determinato la riduzione della capacità di

deambulazione e sconsigliava di esporlo a rischi aggiuntivi di contrarre l’infezione

da COVID-19.

(44)

VANTAGGI FISCALI

(45)

Requisito essenziale

applicazione detassazione

SOMME EROGATE A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA’ IN ESECUZIONE DI CONTRATTI

AZIENDALI O TERRITORIALI

DI CUI ART. 51 D.LGS. N. 81/2015

(46)

I contenuti del contratto

premi di risultato di ammontare variabile

legati a incrementi, misurabili e verificabili, di:

produttività redditività qualità

efficienza

innovazione

(47)

I contenuti del contratto

Indicatori credibili nel contratto 1) Volume della produzione/n. dipendenti

2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti 3) MOL/VA di bilancio

4) Indici di soddisfazione del cliente

5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni 6) Riduzione degli scarti di lavorazione

7) % di rispetto dei tempi di consegna

8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori 9) Modifiche organizzazione del lavoro

10) Lavoro agile (smart working) 11) Modifiche ai regimi di orario

12) rapporto costi effettivi/costi previsti 13) Riduzione assenteismo

14) n. brevetti depositati

15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti

Dm 25/3/2016

(48)

Grazie per l’attenzione!

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