N. 19
Oggetto: Pratica num. 80/VV/2011 - Nota in data 6.2.2011 con la quale le dottoresse Prima e Seconda pongono quesito in ordine alla compatibilità del paragrafo 45 della circolare sulle tabelle con la designazione del magistrato che svolge funzioni di giudice del dibattimento penale a comporre in via straordinaria il collegio di altri uffici, quali nel caso di specie il Tribunale del riesame, o più in generale, a tenere udienze straordinarie, qualora si tratti di madre di prole di età inferiore a tre anni.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 aprile 2011, ha adottato la seguente delibera:
“- letto il quesito formulato dalla dott.ssa Prima e dott.ssa Seconda in ordine alla compatibilità del paragrafo 45 della circolare sulle tabelle con la designazione del magistrato che svolge funzioni di giudice del dibattimento penale a comporre in via straordinaria il collegio di altri uffici, quali nel caso di specie il Tribunale del riesame, o più in generale, a tenere udienze straordinarie, qualora si tratti di madre di prole di età inferiore a tre anni;
- rilevato che il Comitato per le Pari opportunità in magistratura, interpellato in materia, nella seduta del 24 marzo 2011 ha deliberato il seguente parere:
“a) il paragrafo 45 della Circolare sulle tabelle va interpretato nel senso che deve essere favorita l'esclusione dei magistrati con prole inferiore ai tre anni dai turni di reperibilità per le urgenze ivi comprese le udienze per rito direttissimo in giornate diverse da quelle già occupate dall'ordinaria attività di udienza;
b) gli stessi magistrati devono preferibilmente essere esclusi dalle supplenze (così come già avviene con le applicazioni endo-distrettuali) e, ove esigenze di ufficio non ne consentano l'esclusione, deve essere sempre garantito un congruo preavviso per le sostituzioni;
c) è auspicabile l'esclusione dei magistrati con prole inferiore ai tre anni dalla trattazione dei processi che impongono la fissazione di udienze straordinarie (ad esempio perché prossimi a prescrizione o perché con imputati detenuti); laddove ciò non sia possibile il calendario delle udienze straordinarie deve essere fissato previa consultazione con i magistrati in considerazione degli impegni di cura della famiglia di questi ultimi”.
- ritenuto di poter condividere integralmente il parere del Comitato per le Pari Opportunità in magistratura,
all’unanimità delibera di rispondere che:
a) il paragrafo 45 della Circolare sulle tabelle va interpretato nel senso che deve essere favorita l'esclusione dei magistrati con prole inferiore ai tre anni dai turni di reperibilità per le urgenze ivi comprese le udienze per rito direttissimo in giornate diverse da quelle già occupate dall'ordinaria attività di udienza;
b) gli stessi magistrati devono preferibilmente essere esclusi dalle supplenze (così come già avviene con le applicazioni endo-distrettuali) e, ove esigenze di ufficio non ne consentano l'esclusione, deve essere sempre garantito un congruo preavviso per le sostituzioni;
c) è auspicabile l'esclusione dei magistrati con prole inferiore ai tre anni dalla trattazione dei processi che impongono la fissazione di udienze straordinarie (ad esempio perché prossimi a prescrizione o perché con imputati detenuti); laddove ciò non sia possibile il calendario delle udienze straordinarie deve essere fissato previa consultazione con i magistrati in considerazione degli impegni di cura della famiglia di questi ultimi”.