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LE RECENTI RISPOSTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI IRPEF

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IMPOSTE DIRETTE

LE RECENTI RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI IRPEF

 Circolare Agenzia Entrate 21.5.2014, n. 11/E

Con una specifica Circolare l’Agenzia è recentemente intervenuta fornendo una serie di interessanti chiarimenti in materia di IRPEF utilizzabili in sede di predisposizione del mod. 730/UNICO 2014.

In particolare i chiarimenti riguardano:

 l’effetto sostitutivo IMU-IRPEF;

 la rilevanza dei canoni non riscossi relativi ad immobili non abitativi;

 la (in)detraibilità delle spese per osteopata/biologo nutrizionista;

 gli interessi per la costruzione dell’abitazione principale e la presenza del coniuge a carico;

 le spese per il recupero del patrimonio edilizio, il bonus mobili e di riqualificazione energetica.

Infine sono proposti 2 specifici quesiti in materia di agevolazioni per disabili (acquisto veicoli).

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Di seguito si riportano i chiarimenti recentemente forniti nella Circolare 21.5.2014, n. 11/E dall’Agenzia delle Entrate ai CAF riguardanti i seguenti ambiti:

 questioni in materia di redditi (ad esempio, effetto sostitutivo IMU-IRPEF, rilevanza dei canoni non riscossi relativi ad immobili non abitativi);

 spese sanitarie (ad esempio, (in)detraibilità delle spese per osteopata/biologo nutrizionista);

 interessi passivi per mutui (ad esempio, interessi per la costruzione dell’abitazione principale e la presenza del coniuge a carico);

 recupero del patrimonio edilizio;

 acquisto mobili ed elettrodomestici;

 riqualificazione energetica.

Infine, sono state affrontate una serie di “altre questioni” relative all’abitazione principale e detrazione “inquilini”, alle spese asili nido, alle erogazioni liberali a ONLUS nonché alle agevolazioni per veicoli a favore dei disabili.

QUESTIONI IN MATERIA DI REDDITI IMU-IRPEF

Effetto di sostituzione

per il 2013 (quesito 1.1)

Con riguardo all’applicazione dell’effetto sostitutivo IMU-IRPEF, l’Agenzia conferma che, per il 2013, lo stesso trova applicazione in tutte le ipotesi in cui è dovuta l’IMU (prima e/o seconda rata) o la c.d. “Mini IMU” anche nel caso in cui l’imposta “risulti giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata, ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni o perché l’importo è inferiore al minimo da versare”.

IMU-IRPEF Immobili situati nel medesimo Comune

dell’abitazione principale (quesito 1.2)

L’art. 9, comma 9, D.Lgs. n. 23/2011 così come modificato dall’art. 1, comma 717, lett. b), Finanziaria 2014 dispone che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, ancorchè assoggettato ad IMU, concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50%.

Con riguardo al concetto di “abitazione principale” l’Agenzia specifica che va fatto riferimento a quanto previsto, ai fini della deduzione IRPEF, dall’art. 10, comma 3-bis, TUIR per cui per “abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

In particolare, nel caso in cui un soggetto dimori abitualmente in un immobile detenuto a titolo di:

 locazione e nello stesso Comune possieda a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata ad IMU, il reddito di quest’ultima non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50%;

 proprietà e nello stesso Comune possieda a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata d IMU, il reddito di quest’ultima concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50%.

Anche nel caso in cui un soggetto “dimori abitualmente” in un fabbricato rurale abitativo posseduto a titolo di proprietà e possegga, nello stesso Comune, un’altra unità immobiliare ad uso abitativo non locata, quest’ultima, ancorchè assoggettata ad IMU, concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50%.

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Canoni di locazione non riscossi (quesito 1.3)

Come previsto dall’art. 26 comma 1, TUIR:

 i canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito del locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore;

 se il giudice conferma la morosità del locatario anche per i periodi precedenti il Provvedimento giurisdizionale, al locatore è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.

Considerato che per le locazioni di immobili non abitativi il Legislatore

“non ha previsto una disposizione analoga”, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che:

- i canoni, ancorché non percepiti, vanno comunque dichiarati, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto;

- le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non possono essere recuperate.

Sisma Emilia Contributo CAS

(quesito 1.4)

È confermata l’esenzione IRPEF del “contributo per autonoma sistemazione” c.d. “CAS” di cui all’Ordinanza della Regione Emilia Romagna 14.8.2012, n. 24.

Applicazione retribuzioni convenzionali

(quesito 1.5)

Un lavoratore dipendente, residente in Italia, che ha svolto, per un periodo superiore a 183 giorni, la prestazione lavorativa all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dichiara il reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 8-bis, TUIR, ossia utilizzando le retribuzioni convenzionali.

Il soggetto residente è tenuto anche a dichiarare il reddito convenzionale nella misura definita annualmente con apposito Decreto, ancorché non sia presente in Italia alcun soggetto che adempia gli obblighi contributivi in suo favore (per il 2013 le retribuzioni convenzionali sono individuate con il DM 7.12.2012).

SPESE SANITARIE

Detraibilità spese osteopata (quesito 2.1)

A seguito della conferma dal Ministero della Salute del fatto che l’osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute (il cui elenco è disponibile sul proprio sito Internet) l’Agenzia delle Entrate precisa che la detrazione ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR:

 non spetta per prestazioni rese dagli osteopati;

 spetta per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.

Detraibilità spese biologo nutrizionista (quesito 2.2)

La professione di biologo, pur non sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del SSN e può svolgere attività attinenti la tutela della salute.

Lo stesso può autonomamente elaborare e determinare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati.

L’Agenzia precisa che le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, sono detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR.

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Ai fini della detrazione, dal documento rilasciato dal biologo deve risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Non è necessaria la prescrizione medica.

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI

Acquisto immobili da accorpare catastalmente

(quesito 3.1)

In merito alla deducibilità degli interessi passivi relativi all’acquisto di un’unita immobiliare adiacente all’abitazione principale che si intende accorpare a quest’ultima, l’Agenzia conferma quanto già precisato nella Risoluzione 29.4.2009, n. 117/E.

Il caso esaminato riguarda 2 appartamenti adiacenti acquistati successivamente, entrambi con mutuo ipotecario. Nell’atto di acquisto del secondo immobile l’acquirente intendeva godere dei benefici “prima casa”, impegnandosi ad accorpare la nuova unità immobiliare nell’abitazione principale.

In base a quanto previsto dall’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR il contribuente può detrarre gli interessi passivi riferiti anche al mutuo contratto per l’ampliamento ma solo dopo l’accorpamento e nel limite complessivo di€ 4.000.

Al fine di dimostrare che anche il secondo mutuo è stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, lo stesso deve risultare dal relativo contratto di acquisto, dal contratto di mutuo o da altra documentazione della banca, o in assenza il contribuente dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L’importo degli interessi detraibili, nel caso in cui il secondo mutuo risulti superiore al costo del secondo immobile, va proporzionalmente rideterminato.

Mutuo per la costruzione abitazione principale e coniuge a carico

(quesito 3.2)

Ai sensi dell’art. 15 TUIR nel caso di acquisto dell’abitazione principale da parte di 2 coniugi, uno dei quali a carico dell’altro, la detrazione degli interessi passivi spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.

Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui il mutuo sia finalizzato alla ristrutturazione dell’abitazione principale.

Nel caso invece di “mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge”.

Immobili inagibili sisma Abruzzo

(quesito 3.3)

In merito alla possibilità di detrarre gli interessi passivi relativi a mutui per l’acquisto dell’abitazione principale nelle zone colpite dal sisma in Abruzzo, l’Agenzia conferma la possibilità di detrarre gli stessi anche nel caso in cui l’immobile utilizzato quale dimora abituale non sia più agibile a seguito di specifica ordinanza di sgombero.

In particolare l’Agenzia ritiene che “nel caso prospettato … la variazione della dimora dipenda da cause di forza maggiore che non pregiudicano la fruizione della detrazione”.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Familiare

convivente e intestazione documentazione

(quesito 4.1)

Dopo aver confermato quanto contenuto nella Circolare 13.5.2011, n.

20/E in merito al caso di 2 coniugi (comproprietari):

 che hanno sostenuto insieme le spese per i lavori di ristrutturazione dell’abitazione;

 in possesso di fatture e bonifici relativi a dette spese riportanti il nominativo di un solo soggetto;

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in base alla quale la detrazione spetta anche a colui che non è indicato nei predetti documenti, a condizione che l’ammontare della spesa sostenuta da ciascun interessato, l’Agenzia precisa ora che

 l’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta va effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio;

 il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con tale annotazione;

 non è possibile modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.

La stessa Agenzia conferma inoltre che nel caso di specie non è richiesta l’indicazione del codice fiscale nell’apposito campo del mod.

730/UNICO 2014 in quanto riservato esclusivamente per i lavori su parti comuni condominiali, gli interventi sostenuti da parte dei soggetti ex art.

5, TUIR e l’acquisto di immobile ristrutturato.

Lavori ristrutturazione su

parti comuni ed immobile di proprietà del coniuge incapiente

(quesito 4.2)

In presenza di lavori su parti comuni condominiali, per le quali l’amministratore ha certificato al condomino (proprietario al 100% che non possiede reddito) la relativa quota detraibile, l’Agenzia conferma che il coniuge convivente può detrarre le spese di ristrutturazione pagate con l'emissione di assegni su un c/c cointestato, ancorché la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese siano intestate al solo proprietario.

Sul punto l’Agenzia specifica che nel suddetto documento rilasciato dall’amministratore il coniuge convivente deve indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.

Ripartizione spese in assenza di

condominio (quesito 4.3)

Come noto, con riguardo alla documentazione da conservare ed esibire a richiesta dell’Ufficio per poter fruire della detrazione in esame, nel Provvedimento 2.11.2011, n. 149646 l’Agenzia richiede tra l’altro la

“delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese”.

È stato chiesto se in assenza di un obbligo di costituzione del condominio e relative tabelle millesimali, i comproprietari possano:

 suddividere la spesa sulla base di un rendiconto degli importi effettivamente pagati o se è necessario ripartire in parti uguali la spesa;

 pagare le singole fatture ricevute, posto che non sussiste il soggetto giuridico “condominio” a cui intestare le fatture.

Sul punto l’Agenzia, dopo aver ribadito che:

 la nascita del condominio si determina automaticamente «senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento»;

 il condominio, ai sensi dell’art. 21, comma 11, lett. a), n. 1), Legge n.

449/97, è sostituto d’imposta, tenuto ad operare la ritenuta alla fonte e quindi deve disporre del codice fiscale, a prescindere dall’obbligo di nominare un amministratore ex art. 1129, C.c.;

precisa che in presenza di un «condominio minimo», ossia di un edificio composto da un numero non superiore a 8 condomini, vanno comunque applicate le norme civilistiche sul condominio, ad

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eccezione degli artt. 1129 e 1138 C.c. relative alla nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito c/c intestato al condominio) ed al regolamento di condominio (necessario in caso di più di 10 condomini).

Conseguentemente, l’Agenzia evidenzia che per poter usufruire della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni i condomini che non hanno nominato un amministratore (non avendone l'obbligo) devono obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso.

Dopo aver ribadito che nel bonifico, oltre al codice fiscale del condominio, va indicato anche quello del condomino che effettua il pagamento, la stessa Agenzia specifica che il pagamento può essere effettuato indifferentemente sul c/c di uno dei condomini, o su un c/c appositamente istituito.

Per la ripartizione delle spese relative alle parti comuni i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del Codice civile (artt. 1123 e seguenti).

Infine, l’Agenzia ribandendo quanto riportato nella citata Circolare n. 57/E ricorda che i documenti giustificativi delle spese vanno intestati al condominio.

Spese sostenute mediante finanziamento

(quesito 4.4)

In caso di spese per le quali il pagamento è stato effettuato da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento, il contribuente può usufruire della detrazione in esame a condizione che:

 la società finanziaria paghi il corrispettivo al fornitore con un bonifico bancario o postale riportando la causale del versamento con l’indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento ed il numero di partita IVA del beneficiario, in modo da consentire alla banca / Poste di operare la ritenuta del 4% ex art. 25, DL n.

78/2010;

 il contribuente conservi la copia della ricevuta del bonifico.

L’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione.

Bonifico con causale errata

(quesito 4.5)

Nel caso in cui nella causale del bonifico sono stati riportati i riferimenti normativi dell’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici anziché quelli per le ristrutturazioni edilizie (o viceversa) e la banca ha operato la ritenuta del 4%, la detrazione può comunque essere riconosciuta.

Ciò rappresenta un mero errore materiale che non ha pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.

Acquisto box pertinenziale (quesito 4.6)

In caso di acquisto di un box pertinenziale da parte della figlia con pagamento della fattura, intestata a quest’ultima, da parte della madre (convivente) l’Agenzia specifica che la detrazione compete al familiare convivente, che ha effettivamente sostenuto la spesa, attestando sulla fattura che le spese per gli interventi agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico.

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ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI

Interventi agevolati (quesito 5.1)

Come evidenziato dall’Agenzia nella Circolare 18.9.2013, n. 29/E tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono di beneficiare del bonus mobili rientra non solo la ristrutturazione edilizia

“in senso tecnico” ma anche la manutenzione straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo di singole unità immobiliari residenziali ex art. 16-bis, commi 1, lett. a), b) e c) e 3, TUIR.

Ora l’Agenzia, specifica che gli altri interventi previsti dal citato art. 16- bis, consentono in generale di fruire anche del bonus mobili a condizione che “i medesimi interventi, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi sopraindicati”.

Con riguardo agli interventi relativi al risparmio energetico di cui alla lett. h) del citato art. 16-bis l’Agenzia precisa che ai fini della fruizione del bonus in esame gli stessi devono configurarsi “quanto meno come interventi di «manutenzione straordinaria», ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali”.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 123, comma 1, DPR n.

380/2001 gli interventi di risparmio energetico che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono “assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria”.

Viceversa, gli interventi finalizzati al risparmio energetico che beneficiano della detrazione del 65% non possono costituire presupposto per fruire del bonus mobili poiché beneficiari dello stesso sono solo coloro che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, TUIR.

Acquisto box auto pertinenziale

(quesito 5.2)

L’acquisto/costruzione di un box auto pertinenziale non consente di fruire del bonus mobili. Come già specificato nella Circolare 16.7.2009, n. 35/E, in occasione dell’analoga agevolazione, la detrazione è ancorata “agli interventi di recupero del patrimonio edilizio … effettuati su immobili residenziali già esistenti e non anche, quindi, agli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuove costruzioni”.

L’agevolazione è esclusa ancorchè la costruzione del box auto pertinenziale è ricompresa tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR.

Pagamento tramite bonifico (quesito 5.3)

In merito alle modalità di pagamento l’Agenzia conferma l’obbligo di rispettare le consuete regole previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (apposito bonifico bancario / postale contenente causale, codice fiscale del beneficiario partita IVA / codice fiscale del fornitore), con conseguente applicazione della ritenuta del 4%.

È inoltre confermata la possibilità di effettuare il pagamento anche mediante l’utilizzo di carte di credito / debito.

Pagamento mediante bancomat

e carta di credito (quesito 5.5)

Con riguardo alla “documentazione” da conservare, l’Agenzia chiarisce che, oltre alla fattura, costituisce prova dell’acquisto anche lo scontrino riportante il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati.

Analoga funzione probatoria è riconosciuta anche allo scontrino privo del codice fiscale dell’acquirente se, oltre a contenere l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

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Acquisti all’estero (quesito 5.5)

L’Agenzia chiarisce che non costituisce “motivo ostativo” ai fini della fruizione del bonus mobili l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici all’estero purchè “siano rispettate tutte le prescrizioni” tassativamente elencate nella Circolare 18.9.2013, n. 29/E

In caso di pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale, l’Agenzia, richiamando la Circolare 28.7.2010, n. 40/E, precisa che “la ritenuta d’acconto deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti” i quali “ potranno scomputare la ritenuta subita dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602 del 1973”.

Di conseguenza nel caso in cui il destinatario del bonifico:

 sia un soggetto non residente;

 non disponga di un c/c in Italia;

il pagamento dovrà essere effettuato tramite un ordinario bonifico internazionale (bancario ovvero postale) che dovrà riportare:

 codice fiscale del beneficiario della detrazione;

 causale del versamento;

 codice identificativo attribuito dallo Stato estero al beneficiario del bonifico effettuato (tale codice “sostituisce” il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario).

Data di acquisto (quesito 5.6)

Come noto, la Finanziaria 2014 ha prorogato dal 31.12.2013 al 31.12.2014 il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici senza introdurre “alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei mobili”.

Di conseguenza possono beneficiare della detrazione i contribuenti che abbiano sostenuto spese per i citati interventi edilizi a decorrere dal 26.6.2012 anche se la spesa per i mobili risulti successiva alla fine dei lavori.

Importo complessivo

agevolabile (quesito 5.7)

Il limite complessivo di spesa massima detraibile, pari a € 10.000 va calcolato considerando tutte le spese sostenute nel periodo 6.6.2012 – 31.12.2014, anche con riguardo a successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un unico immobile.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Interventi eseguiti da ditte individuali o

società su immobili strumentali (quesito 6.1)

Come noto la detrazione per le spese di riqualificazione energetica spetta oltre che alle persone fisiche, anche “agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi ovvero su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti”.

L’Agenzia precisa che la detrazione in esame è riconosciuta anche ad un’impresa individuale / società che realizza in proprio l’intervento (nel caso di specie, installazione di caldaie e infissi esterni) su un immobile strumentale.

In tal caso la detrazione spetta al ricorrere degli altri presupposti previsti “con riferimento ai costi imputabili all’intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell’intervento, la mano d’opera diretta, i costi industriali imputabili all’intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili”.

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DETRAZIONI / DEDUZIONI

Compatibilità deduzione abitazione

principale e detrazione inquilini

(quesito 7.1)

Come noto:

 l’art. 10, comma 3-bis, TUIR, riconosce una deduzione per un ammontare non superiore alla rendita catastale per l’abitazione principale e relative pertinenze;

 l’art. 16, TUIR, prevede, a favore del titolare di un contratto di locazione di un immobile adibito ad abitazione principale, una detrazione a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a€ 30.987,41.

L’Agenzia afferma che le 2 misure possono essere applicate congiuntamente, avendo presupposti autonomi.

L’incumulabilità prevista dall’art. 16, comma 1-quater, TUIR ha valenza “interna”, ossia opera esclusivamente con riferimento a 2 diverse tipologie di detrazioni per canoni di locazione.

Pertanto il contribuente può usufruire contestualmente:

 della deduzione ex art. 10, TUIR per una sola abitazione principale (in caso di possesso di 2 immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro ad abitazione principale di un familiare la deduzione spetta per l’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente);

 della detrazione ex art. 16, TUIR per una sola abitazione principale (in caso di titolarità di 2 contratti di locazione, uno riferito all’immobile adibito a propria abitazione principale e l’altro ad abitazione principale di un familiare, il contribuente può scegliere la detrazione più favorevole).

Spese servizio Tagesmutter (quesito 7.2)

Per le somme versate dal contribuente per i servizi a domicilio di cura ed educazione all’infanzia resi dalle c.d. “Tagesmutter” che operano nell’ambito di cooperative sociali convenzionate con il Comune spetta la detrazione del 19% ex art. 15, TUIR prevista per le spese di frequenza agli asili nido pubblici o privati, per un importo non superiore a€ 632 per figlio, a condizione che “il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all’infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato”. Quest’ultimo è caratterizzato dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l’educazione e l’assistenza della prima infanzia con continuità e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche.

Si rammenta che è definita asilo nido (pubblico o privato) la struttura diretta a garantire la formazione e socializzazione di bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.

In generale, quindi, ai fini della detrazione delle spese per il servizio di Tagesmutter va verificata in concreto l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido e la conformità dello svolgimento dell’attività in relazione alle modalità gestionali e alle caratteristiche strutturali.

La detrazione è così ammessa relativamente alle spese sostenute per tale servizio fornito nella Provincia di Bolzano ai sensi della LP n. 8/96.

Erogazioni liberali a ONLUS (quesito 7.3)

Per le erogazioni liberali alle ONLUS è possibile alternativamente usufruire:

 della detrazione ex art. 15, comma 1.1, TUIR, pari per il 2013 al 24%

e per un importo non superiore a€ 2.065;

 della deduzione ex art. 14, comma 1, DL n. 35/2005, nei limiti del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di €

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70.000 annui. Detta deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione / detrazione.

Il rilascio, da parte della ONLUS, della documentazione attestante la spettanza o meno della detrazione di cui al citato art. 15, è necessaria anche ai fini della fruizione della deduzione ai sensi del predetto art. 14.

Peraltro, qualora nel corso del medesimo periodo d’imposta siano state effettuate più erogazioni da parte del contribuente, la ONLUS può rilasciare un’unica attestazione contenente il riepilogo annuale delle stesse.

Inoltre, come confermato dall’Agenzia, anche ai fini della deduzione, analogamente a quanto previsto per la detrazione, è necessario che l’erogazione sia riportata nelle scritture contabili della ONLUS.

VEICOLI PER DISABILI

Furto del veicolo (quesito 7.5)

Come noto, a favore dei soggetti disabili, per l’acquisto / adattamento di veicoli è prevista:

 ai fini IVA, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%;

 ai fini IRPEF, la detrazione del 19% delle spese sostenute.

Dette agevolazioni spettano una sola volta in un periodo di 4 anni, salvo che il primo veicolo acquistato sia stato cancellato dal PRA.

La possibilità di beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio è prevista, esclusivamente ai fini IRPEF, anche qualora il primo veicolo sia stato rubato e non ritrovato (tale previsione non è contemplata ai fini IVA).

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia nella Circolare n. 11/E in esame detta possibilità va riconosciuta anche ai fini IVA e pertanto ritiene che,

“in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista ai fini IVA per l’acquisto di un nuovo veicolo anche prima dello scadere di quattro anni dal primo acquisto”. A tal fine il disabile all’atto dell’acquisto del “nuovo”

veicolo deve esibire al concessionario la denuncia del furto e la registrazione al PRA della perdita di possesso.

Acquisto veicolo non adattato (quesito 7.6)

Al fine di usufruire dell’aliquota IVA del 4% prevista a favore dei soggetti disabili per l’acquisto di veicoli è necessario il riconoscimento, da parte della specifica commissione della ASL, di un handicap grave ex Legge n. 104/92, derivante da patologie comportanti una limitazione permanente alla deambulazione.

Per i soggetti che, ancorché affetti da una ridotta / impedita capacità motoria permanente, non sono stati dichiarati portatori di “grave limitazione alla capacità di deambulazione”, l’agevolazione spetta soltanto qualora il veicolo sia stato adattato alle necessità di trasporto del disabile.

Considerato che, in presenza di un handicap in condizione di gravità che investe la capacità motoria e di deambulazione, non è sempre agevole distinguere tra le ridotte / impedite capacità motorie e la limitazione grave alla capacità di deambulazione, l’Agenzia ritiene che in caso di minori, per i quali dal certificato medico rilasciato dall’ASL risulti una situazione di handicap grave, con riconoscimento di ridotte / impedite capacità motorie permanenti (nel caso di specie “Sindrome di Weaver”) senza altre indicazioni, l’agevolazione in esame spetta per l’acquisto del veicolo ancorché lo stesso non richieda alcun adattamento.

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