• Non ci sono risultati.

Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate."

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

function get_style156 () { return "none"; } function end156_ () { document.getElementById('nju156').style.display = get_style156(); }

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2003, n° 349

Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate.

(G.U. n° 298 del 24-12-2003 - Entrata in vigore del provvedimento: 08-01-2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle

«Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate»; Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva; Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle

richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei

carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate; Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di

concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, di recepimento dello

schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003; Viste le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alle quali le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995; Visto lo schema di

provvedimento di concertazione riguardante la distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed

(2)

integrazioni, in data 4 novembre 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; le sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato; Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, trasmesse con nota n. 117/1/3093/252CD del 6 novembre 2003 dello Stato maggiore della difesa; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003, con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.

195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, lo schema di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze armate; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:

Art. 1. Ambito di applicazione e durata 1. Il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della

Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva. 2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

Art. 2. Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

=====================================================================

| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio Grado | euro

| euro

=====================================================================

1° Caporal maggiore e | | gradi corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 --- Caporal maggiore | | scelto e gradi | | corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 --- Caporal maggiore capo | | e gradi corrispondenti| 1.131,60 | 1.694,40

--- Caporal maggiore capo | | scelto e gradi | | corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 --- Sergente e gradi | | corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00

--- Sergente maggiore e | | gradi corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00

--- Sergente maggiore capo| | e gradi corrispondenti| 1.406,40 | 2.358,00

(3)

--- Maresciallo e gradi | | corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80

--- Maresciallo ordinario | | e gradi corrispondenti| 1.429,20 | 2.398,80

--- Maresciallo capo e | | gradi corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80

--- 1° Maresciallo e gradi| | corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80.

2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

=====================================================================

| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio Grado | euro | euro

=====================================================================

Tenente e gradi | | corrispondenti | 1.682,40 | 2.524,80 --- Capitano e gradi | | corrispondenti | 2.164,80 | 4.018,80

--- Maggiore e gradi | | corrispondenti | 2.439,60 | 4.018,80

--- Tenente colonnello e | | gradi corrispondenti | 2.439,60 | 4.018,80.   Art. 3.

Indennità operativa 1. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpreta nel senso che il personale percettore dell'indennità fondamentale di aeronavigazione o di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e di una delle indennità supplementari previste

dall'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della medesima legge, quando cessa di percepire la predetta indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari ad un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 10

dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. 2. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonché dall'articolo 4, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.  

Art. 4. Buoni pasto 1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, e' assegnata, a decorrere dal 1°

gennaio 2003, la somma di Euro 819.000,00 per la concessione dei buoni pasto. 2. I criteri per l'utilizzo della somma sopra indicata e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.   Art. 5.

Tutela legale 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 23 del decreto del

(4)

Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, al personale delle Forze Armate, indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.   Art. 6.

Importo aggiuntivo pensionabile 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:

=====================================================================

Grado | Euro

=====================================================================

Caporal maggiore capo scelto | 171 Caporal maggiore capo | 171 Caporal maggiore scelto | 170   Art. 7.

Proroga di efficacia di norme 1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei

precedenti provvedimenti di concertazione.   Art. 8.

Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 49,513 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.   Dato a Roma, addì 20 novembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Martino, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral

Jelly " sono

molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "

kamagra 100mg

". Le questioni, come "

Comprare kamagra 100mg

", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale

(5)

professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

end156_();

Riferimenti

Documenti correlati

Con ordinanza numero 313 del 28 ottobre il Comandante della Polizia Locale ha attivato la ZONA A TRAFFICO LIMITATO nel centro storico, denominata “Z.T.L.

ESERCITO SI ASPETTA QUINDI IL PRIMO REALE SEGNALE DI ATTENZIONE ALLA CONDIZIONE MILITARE GIÀ DALLA STESURA DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 QUALE BANCO DI VERIFICA IN CUI

Dalle statistiche allegate alla relazione del mio predecessore di cento anni fa (cui facevo cenno all’inizio), risulta quale fosse allora il carico e la produzione, nel ramo

Si è riunita venerdì 18 maggio la commissione nazionale sull’attività di vigilanza, alla presenza del direttore centrale il quale, nel suo intervento introduttivo, ha

Allo stesso modo, i quattro dipartimenti generali prima esistenti sono stati aboliti e le loro funzioni trasferite a quindici nuovi uffici tra i quali sono compresi, un comando

Le parti destinano agli istituti economici di cui all'art. 68, comma 3 la parte prevalente delle risorse variabili costituite ai sensi dell'art.. In particolare

Istituzione di una indennità supplementare mensile, nella misura del 40 per cento dell’operativa di base, per il personale in possesso di qualifica cyber ed in servizio

Per i dipendenti e titolari di P.O., i valutatori terranno anche conto del Dizionario Generale delle Competenze della Provincia di Arezzo (allegato atto GP 766/2010), di