• Non ci sono risultati.

Relazione quantificazione oneri proposta di legge: Disposizioni in materia di ricerca e conduzione di studi clinici in Oncologia medica

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Relazione quantificazione oneri proposta di legge: Disposizioni in materia di ricerca e conduzione di studi clinici in Oncologia medica"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

1

Relazione quantificazione oneri proposta di legge: “Disposizioni in materia di ricerca e conduzione di studi clinici in Oncologia medica”

1) Sezione descrittiva Ambito di intervento

:

Obiettivo della proposta di legge è quella di introdurre, in via sperimentale per un periodo di due anni, sull’esempio di quanto fatto in altre Regioni, la possibilità per le aziende sanitarie regionali di organizzare la conduzione di studi di ricerca individuando personale già in servizio, ovvero assumendo nuovo personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con l’incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità nel campo oncologico ospedaliero.

Effetti sul saldo di bilancio

:

Articoli

Nuova o maggiore

spesa

Minore spesa

Nuova o maggiore

entrata Minore entrata

Neutralità

Art. 3

X

Settore principale d'intervento e tipologia di beneficiari/destinatari:

-

Settore principale

:

Servizio sanitario regionale- Rete oncologica pugliese

Sì No

X

-

Effetti su settori contigui

:

-

Tipologia dei beneficiari

:

Sì No X

Destinatari esterni all’Amministrazione (spuntare sì se i destinatari del provvedimento sono es: imprese, famiglie, persone fisiche ecc.):

Operatori economici (profit e no profit):

Cittadini:

Sì No x

(2)

2 Altre amministrazioni ed enti pubblici

Destinatari interni all’Amministrazione Sì X No

Rete oncologica pugliese istituita con DGR 221/2017 costituita dai seguenti Istituti:

Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura; Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico

“Giovanni XIII” di Bari; Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” - IRCCS Ospedale Oncologico di Bari; Ospedale

“San Paolo” di Bari; Ospedale di Barletta; Presidio Ospedaliero di Bisceglie e Trani; Presidio Ospedaliero “Di Summa - Perrino” di Brindisi; Presidio Ospedaliero “Ferrari” di Casarano; IRCCS Ospedale “De Bellis” di Castellana Grotte; Presidio Ospedaliero “Castellaneta” di Taranto; Policlinico “Riuniti” di Foggia; Ospedale

“Lastaria” di Lucera; Ospedale Civile “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli; Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce; Ospedale di Martina Franca; Presidio Ospedaliero “Maselli - Mascia” di San Severo; Presidio Ospedaliero Centrale di Taranto.

-

Definizione dell’ambito territoriale:

Intero territorio regionale

-

Tipologia di strumenti/interventi previsti:

Articoli Descrizione intervento

Art. 1 (Disposizioni in materia di ricerca e

conduzione studi clinici)

Al fine di promuovere e qualificare l'attività di ricerca e conduzione degli studi clinici, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, ovvero assumono il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a due anni, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità.

(3)

3

2) Quantificazione degli oneri (metodologie utilizzate)

-

Stima dell’onere finanziario e metodologia di valutazione:

L’art. 3 (norma finanziaria) dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro 325.000 per l’anno 2021, si provvede con iscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, del bilancio regionale, e contestuale prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

Al fine di stimare la quantificazione dell'onere finanziario della PdL si ipotizza che in ciascuno dei 17 istituti costituenti la Rete oncologica pugliese venga garantita la possibilità di assumere almeno una figura con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità. Si assume che tale figura, vista la descrizione che se ne fa nell’articolato di legge, sia inquadrabile nella categoria “D”, di cui al contratto collettivo per il comparto sanità triennio 2016-18.

Si ipotizzano 2 scenari:

1) Si assume come parametro economico la retribuzione annuale garantita ad un profilo intermedio di livello “DS” posizione retributiva “DS3” pari ad euro 30.425,46 (2.340,42 X 13 mensilità) di cui al Contratto collettivo nazionale comparto sanità;

2) Si assume come parametro economico la retribuzione annuale garantita ad un profilo intermedio di livello “D” posizione retributiva “D3” pari ad Euro 27.768,65 (2.136,05 X 13 mensilità) di cui al Contratto collettivo nazionale comparto sanità;

Il costo azienda è individuato considerando un’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 23% che determina un costo azienda per singolo dipendente pari a € 37.423,32 (= € 30.425,46 x 1,23) e pari a € 34.155,44 (27.768,65 x 1,23) nel secondo scenario.

Moltiplicando il costo azienda così individuato per 17 (n. istituti della rete oncologica) si ottengono complessivi euro 636.196,37 nel primo scenario e € 580.642,48 per ogni anno di applicazione della PDL.

Ipotizzando che la presente PDL possa essere approvata nel mese di giugno 2021 e l’onere finanziario stimato debba essere ragguagliato a n. 6 mesi su 12 (luglio – dicembre), si può stimare l’onere gravante sull’esercizio 2021 nella metà dei predetti importi, pertanto in € 318.098,18 nel primo scenario e in € 290.321,24 nel secondo scenario. Relativamente al 2022 naturalmente l’onere andrà calcolato per intero e per il 2023 nuovamente nel 50%, a completamento dei due anni di sperimentazione previsti.

In conclusione, la dotazione complessiva stanziata nella PDL in esame, pari ad euro 325.000 per il 2021 (e per i successivi esercizi con rinvio alle previsioni della legge di bilancio), garantirebbe per la rete oncologica pugliese la possibilità di assumere circa 17 coordinatori di ricerca di livello DS3 nel primo scenario o, in alternativa, 19 di livello D3 nel secondo scenario. In entrambi gli scenari si avrà quindi la possibilità di assumere almeno un coordinatore per Istituto facente parte della rete oncologica pugliese.

Sì No X

-

Effetti finanziari su altre pubbliche amministrazioni:

(4)

4

-

Fonti informative utilizzate

:

DGR Puglia n. 221/2017; ccnl comparto sanità triennio 2016-18; ccnl comparto sanità personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria triennio 2016-18; link utilizzato per calcolare la retribuzione comparto sanità https://www.kitech.it/Retribuzione-stipendio-

ccnl.aspx?CodiceCateg=400

-

Analisi della natura dell’onere

Natura dell'onere1 Durata della spesa2

Articoli PdL Maggiore spesa

corrente

Maggiore spesa in

conto capitale3

Minore entrata corrente

Minore entrata conto in capitale

Una tantum

Permanente entro il

triennio4 Permanente oltre il triennio5

Art. 3

X X

-

Tabella di riepilogo oneri finanziari:

Articoli PdL T+1 T+2 T+3 T+4

Art. 3 325.000 650.000 325.000

-

Valutazione effetti diretti e indiretti:

Un effetto diretto è costituito da un incremento della qualità dell’attività di ricerca dell’istituto che può permettersi di assumere un Coordinatore di ricerca clinica. L’attività di ricerca rappresenta, ormai, un elemento di qualità per qualsiasi struttura sanitaria con oncologia medica, grande o piccola che sia. Tanto più che la rispondenza a determinati standard sia nelle risorse umane, adeguatamente orientate e formate alla ricerca sperimentale, sia nella qualità dei processi logistici, è requisito necessario affinché un centro di ricerca possa essere ritenuto idoneo a condurre trial clinici, e garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere di tutti i partecipanti allo studio, conformemente a quando sancito dalla Dichiarazione di Helsiniki.

Effetti indiretti potrebbe essere il miglioramento dell’outcome clinico dei pazienti, che limiterà i c.d. “viaggi della speranza” e, di conseguenza, la spesa per i contributi alle cure extra-regione.

1 Potrebbe essere rilevante prevedere tra le tipologie di onere anche "Mutui e prestiti" e "Partite di giro".

2 Per entrate e spese “ricorrenti” indicare nella sezione coperture finanziarie l’onere per ciascun anno del bilancio pluriennale e l’onere a regime se continuativo.

3 Per le spese in conto capitale relative alla realizzazione di opere distinzione tra progettazione e realizzazione.

4 Ovvero spesa continuativa o ricorrente entro il triennio.

5 Ovvero spesa continuativa o ricorrente oltre il triennio.

(5)

5

3) Copertura finanziaria

6

-

Copertura finanziaria

:

x Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che sì prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie.

Importo 325.000

Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa (specificare i parametri utilizzati).

Importo

Parametri

Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

Importo

Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Importo

-

Durata dell'onere:

o oneri a carico esclusivamente dell'esercizio in corso;

• oneri previsti anche a carico degli esercizi futuri;

o rinvio ai successivi bilanci in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa;

o presenza della "clausola di neutralità finanziaria":

● motivazione dell'assenza di oneri aggiuntivi:

Il consigliere presentatore Antonio Tutolo

6 L'individuazione delle modalità di copertura finanziaria nel caso in cui lo schema di provvedimento preveda maggiore spesa o minore entrata (questo viene indicato nella sezione descrittiva), si affianca all'espressa indicazione di capitoli, missioni, programmi e titoli interessati con riferimento ad ogni disposizione (articolo, comma) che comporta un onere finanziario. I capitoli, missioni, programmi e titoli interessati dovrebbero essere già indicati, ma senza il riferimento alla singola disposizione, nello "Schema di Referto ex art. 34 L.R. 28/2011, art. 3 e 4 del Regolamento approvato con DGR 2484/2010". Inoltre sia nel caso di accantonamenti di fondo speciale e soprattutto nel caso di riduzione di altre spese si dovrebbe indicare con precisione cosa si riduce (se non altro per verificare la qualità della spesa soppressa e quella introdotta). Si dovrebbe dire per il fondo che si riduce quello di parte corrente (o di investimento) e indicare l’ammontare residuo. Per la riduzione di spesa si dovrebbe indicare con precisione la norma che si modifica e il relativo stanziamento di bilancio.

Riferimenti

Documenti correlati

‘soggetti designati dalle Università marchigiane’; ciò in considerazione della natura giuridica dell’ERDIS, che è ente strumentale della Regione Marche ed ‘opera

con la presente proposta di legge si intende introdurre una norma per regolarizzare le posizioni di coloro che durante l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 si sono

Con l'intervento normativo in esame la Regione intende destinare una quota dei canoni riscossi dai titolari di concessioni di aree appartenenti al demanio idrico,

La presente proposta di legge da presentare alle Camere apporta modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell’articolo 1 della legge 160/2019, con la finalità di garantire

1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal

2. Considerato che l'integrazione completa tra aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliero-universitarie in un'unica azienda a livello di area vasta può rappresentare il

Le istanze per tutte le strutture odontoiatriche vanno indirizzate, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Giunta regionale che

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le