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1 Relazione illustrativa alla proposta di legge

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Academic year: 2022

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ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

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Relazione illustrativa alla proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Baiocchi

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012, N. 31 (NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA)

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in esame è diretta a promuovere e favorire gli interventi di rimozione dei sedimenti che periodicamente si depositano alla foce di alcuni corsi d'acqua regionali (c.d. barra di foce) impedendo il transito dell'asta terminale del fiume e l'accesso in mare aperto ai natanti ivi ormeggiati.

Il legislatore marchigiano si era già occupato di tale problematica con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32: "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale", laddove (articolo 9), integrando la legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua" aveva previsto (articolo 2, comma 9 bis) quanto segue:

"9 bis.Gli interventi di rimozione della barra di foce, localizzata sia nel demanio idrico che marittimo, finalizzati unicamente a garantire la sicurezza della navigazione dell'asta teminale dei corsi d'acqua regionali nella quale il Piano regionale dei porti individua punti di ormeggio, sono autorizzati nel rispetto della normativa vigente, previo parere della Capitaneria di porto e possono prevedere la valorizzazione del materiale rimosso.".

La mancanza di risorse finanziarie adeguate a garantire lo svolgimento di tale periodica attività di manutenzione del corso d'acqua è spesso causa di ritardi da parte del soggetto competente alla rimozione della c.d. "barra di foce".

Con l'intervento normativo in esame la Regione intende destinare una quota dei canoni riscossi dai titolari di concessioni di aree appartenenti al demanio idrico, finalizzate unicamente all'ormeggio dei natanti nello specchio acqueo ed alla navigazione dell'asta terminale del corso d'acqua con conseguente accesso al mare, al finanziamento dei lavori di rimozione degli accumuli di materiale che spesso si deposita alla foce dei corsi d'acqua regionali.

E' noto infatti come, a seguito della approvazione della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13, la gestione del demanio idrico sia stata trasferita dalle Province alla Regione che attualmente provvede a determinare ed introitare i canoni dovuti dai concessionari di aree appartenenti al demanio idrico previsti e disciplinati dagli articoli 30, 31 e 46 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico).

In altri termini, la ratio sottesa all'intervento normativo in esame è quella di evitare che al beneficiario di una concessione per occupazione di aree del demanio idrico finalizzata allo svolgimento di attività diportistica, spesso proprietario di piccole imbarcazioni e soggetto in quanto tale al pagamento di un canone annuo, sia impedito il transito in sicurezza della foce del corso d'acqua, a causa del deposito di materiale nella zona in prossimità dell'accesso al mare.

Inoltre, al fine di semplificare le modalità amministrative da seguire per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in oggetto, è prevista la facoltà della Regione, già peraltro contemplata dal comma 8 bis dell'articolo 2 della l.r. 31/2012, di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati (ad esempio con le associazioni che raggruppano i concessionari-proprietari dei natanti ormeggiati nell'asta terminale) aventi ad oggetto la realizzazione da parte di tali soggetti di interventi di rimozione periodica degli accumuli di materiale depositato alla foce con il conseguente traferimento agli stessi di quota parte dei canoni regionali riscossi a copertura totale/parziale delle spese da sostenere per l'lesecuzione dei relativi lavori.

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ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2 La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 integra l'articolo 2 della l.r. 31/2012 con le previsioni normative sopra descritte.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

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