• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge

a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Rossi, Ciccioli, Marinelli:

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4

“Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”

Signori Consiglieri,

l’intervento legislativo che si sottopone all'esame dell'Assemblea legislativa regionale riguarda il procedimento di nomina, di competenza della medesima Assemblea, dei quattro componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente, del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio (ERDIS), che, per il combinato disposto del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio) e del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1996, n.

34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), è necessario ricostituire entro il 19 gennaio 2021.

Visto l’approssimarsi della scadenza, si ritiene opportuno ristabilire la disciplina relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell’ERDIS vigente ab origine, prima della più recente modifica introdotta con la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale), ripristinando la piena operatività delle disposizioni della legge regionale in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione anche per la presentazione delle candidature dei soggetti alla carica di componenti del Consiglio stesso, ora, invece, limitata ai

‘soggetti designati dalle Università marchigiane’; ciò in considerazione della natura giuridica dell’ERDIS, che è ente strumentale della Regione Marche ed ‘opera in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale e in base alle direttive impartite dalla Giunta regionale’ (comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 4/2017).

In altri termini si ritiene assolutamente più corretto che l’Assemblea legislativa regionale possa provvedere alla nomina dei quattro componenti di sua competenza potendo scegliere tra il maggior numero possibile di candidature, consentendo a tutti i soggetti ordinariamente legittimati a presentare candidature ai sensi della normativa generale su richiamata di farlo, piuttosto che limitando la scelta alle sole designazioni delle Università marchigiane.

Questa proposta di legge è composta di quattro articoli.

L’articolo 1 modifica l’articolo 9 della l.r. 4/2017, in modo da ripristinare il testo della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 9 nella versione precedente alle modifiche di cui all’articolo 15 della legge regionale 43/2019, modifiche che non hanno ancora avuto la loro applicazione.

L’articolo 2 detta le disposizioni transitorie. In particolare, il medesimo articolo contiene norme per provvedere all’elezione, da parte dell’Assemblea legislativa regionale, dei quattro componenti il Consiglio di amministrazione dell’ERDIS, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente, nel modo più celere, andando in deroga alla stessa l.r. 34/1996. Poi, stabilisce che i soggetti designati dalle università marchigiane, secondo la procedura introdotta a seguito dell’approvazione dell’articolo 15 della l.r. 43/2019, sono da considerare come candidati, in possesso dei requisiti necessari, alla nomina di Presidente, Vicepresidente e componente del medesimo C.d.A. Inoltre, stabilisce che i componenti il Consiglio di amministrazione dell’ERDIS di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente, nominati dall’Assemblea legislativa regionale e attualmente in carica, sono prorogati fino all’adozione del decreto di cui al comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 4/2017.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Riferimenti

Documenti correlati

- l’articolo 3 riconosce il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale assicu- randogli il sostegno e l’affiancamento necessari per prestare

L’articolo 2 stabilisce, ai fini della valutazione degli effetti della presente legge, che la Giunta regionale presenti ogni 3 anni alla competente Commissione

La presente modifica dell'articolo 21 della legge statutaria 1/2005 prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la sostituzione delle parole “al Parlamento” con le

Con l'intervento normativo in esame la Regione intende destinare una quota dei canoni riscossi dai titolari di concessioni di aree appartenenti al demanio idrico,

Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche..

La proposta di legge, muovendo dalla volontà di rispondere alle mutate esigenze sociali, introduce una volontà di tutelare i giovani, in particolare riservando una

La novella legislativa in esame ha introdotto nella normativa di settore la possibilità per i soggetti iscritti all’AIRE ( Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di un

la proposta di legge in esame è diretta ad istituire e rendere operante, a livello regionale, la Rete delle dimore, ville, parchi e giardini di valore storico e culturale