• Non ci sono risultati.

RECLAMO AI SENSI DELL ART.18TER,COMMA 6,L.354/75, AVVERSO L APPLICAZIONE DEL VISTO CORRISPONDENZA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "RECLAMO AI SENSI DELL ART.18TER,COMMA 6,L.354/75, AVVERSO L APPLICAZIONE DEL VISTO CORRISPONDENZA"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Pene e Ordinamento penitenziario – Controlli della corrispondenza dei detenuti - Reclamo – Sussistenza concreta e attuale delle condizioni previste dalla legge per l’applicazione del visto sulla corrispondenza – Necessità.

Autore: Ordinanza

In: Giurisprudenza commentata

O R D I N A N Z A

all'udienza del

18 ottobre 2006

nel procedimento di sorveglianza relativo a:

RECLAMO AI SENSI DELL’ART.18TER,COMMA 6,L.354/75, AVVERSO L’APPLICAZIONE DEL VISTO CORRISPONDENZA (ord. Mag. Sorv. Vercelli

dd.

18.09.2006).

Promosso dal detenuto

M.

G.

nato a

(2)

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati Fondatore Francesco Brugaletta

P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

2 di 8

xxx

il xxx

ristretto presso la

Casa Circondariale di xxx;

difeso da ******

come in atti;

VISTO il parere

come da verbale________________ del P.G.;

VISTI gli

atti del

procedimento di

sorveglianza sopra specificato;

CONSIDERATE

le risultanze delle documentazioni acquisite,

delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

(3)
(4)

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati Fondatore Francesco Brugaletta

P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

4 di 8

O S S E R V A

1.Con atto in data 20.09.2006, il detenuto M. G. ha formulato reclamo, ai sensi dell’art.18ter,comma 6,L.26.7.1975,come introdotto dall’art.1 della L.8.4. 2004,n.95,avverso il

decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Vercelli dd. 18.09.06, che ha prorogato alla corrispondenza epistolare,telegrafica e telefonica in arrivo e in partenza relativa al detenuto reclamante il visto di controllo previsto dalla lettera b) dell’art.18ter,O.P.,citato.

2.Il reclamo del detenuto stigmatizza il provvedimento impugnato,ritenendolo ingiustificato tanto sotto il profilo della genericità della motivazione quanto sotto quello della opportunità,poiché,a dire del reclamante,la misura di controllo de qua gli sarebbe stata applicata senza previa adeguata valutazione della propria attuale pericolosità da parte del Magistrato di Sorveglianza, sottolineando altresì come il visto di controllo sia stato proposto dalla Direzione dell’istituto di Biella quale strumento preventivo alla luce della gravità dei delitti da lui commessi ed “ai rapporti epistolari e telegrafici che il detenuto tuttora mantiene con associazioni mafiose”. Osserva, in particolare, il M. che in oltre quattordici anni di sottoposizione della propria corrispondenza al “visto” di controllo, non è mai risultato intrattenere contatti con associazioni mafiose.

3.Il M. chiede, pertanto,sulla base di quanto esposto nel proprio reclamo,in via principale l’annullamento e/o riforma del provvedimento di proroga del visto di controllo sulla corrispondenza adottato con decreto del Magistrato di sorveglianza di Vercelli in data 18.09.06.

4.La materia dei controlli sulla corrispondenza dei detenuti è stata, com’è noto, oggetto di un’ampia riforma intervenuta con L.8.4.04,n.95.

La legge n.95/04 interviene, in coerenza con l’obiettivo di conformare la disciplina penitenziaria dei controlli sulla corrispondenza ai principi costituzionali ed europei, operando su due livelli principali.

In primo luogo, detta disposizioni tese a razionalizzare, la disciplina esistente, rimodulando la disciplina sui controlli della corrispondenza all’interno di un’unica norma di nuovo conio,l’art.18ter,O.P.(ed abrogando, conseguentemente, le disposizioni previgenti dell’art.18,O.P.,riprodotte nel tessuto normativo

(5)

del nuovo articolo di legge).

Introduce, quindi, con lo stesso art.18ter O.P., nuove disposizioni finalizzate a conformare la disciplina dei controlli sulla corrispondenza dei detenuti ai principi della Convenzione Europea del 1950, ed alle censure della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Gli snodi fondamentali della nuova disciplina che nasce con le innovazioni introdotte dalla L.n.95/04 sono costituiti dalla completa(ta) giurisdizionalizzazione del procedimento in tema di controlli sulla corrispondenza,attraverso l’esplicita previsione normativa dei presupposti tassativi per l’attivazione delle misure restrittive, e l’introduzione della possibilità di reclamo di fronte all’autorità giudiziaria dei provvedimenti in materia di controllo della corrispondenza.

Con tali disposizioni, il legislatore ha assicurato alla facoltà del detenuto di corrispondere con il mondo esterno la disciplina normativa e lo status di vero e proprio diritto soggettivo,configurato

quale diritto fruibile ordinariamente senza limitazioni quantitative o qualitative, e comprimibile soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, con la garanzia del controllo giurisdizionale di legittimità sui provvedimenti che incidono le facoltà connesse a tale diritto.

L’art.18ter O.P., introdotto dall’art.1 della L.n.95/2004 disciplina, quale fonte di rango primario ( in ossequio, dunque, alla riserva assoluta di legge contenuta nell’art.15 Cost.), le limitazioni al controllo della corrispondenza.

La nuova norma precisa, anzitutto, quali sono le condizioni che legittimano l’attivazione dei meccanismi di controllo, individuandole nelle “esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto”.Tale disposizione ricalca, in gran parte, quanto già previsto a livello regolamentare dalla disposizione regolamentare dell’art.38,comma 6, D.P.R. 30.6.2000, n.230.

Il provvedimento dell’autorità giudiziaria deve essere sempre motivato: evidentemente,con riferimento alla ricorrenza delle condizioni previste dall’art.18ter O.P.( ma, si ritiene, anche con le ulteriori fattispecie indicate nell’art.8 della citata Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).

Ne consegue che i provvedimenti che incidono sull’esercizio del diritto alla corrispondenza non potranno essere basati sulla ricorrenza del

mero “sospetto” della sussistenza dei presupposti normativi indicati; ma dovranno essere fondati su elementi di valutazione concreti (sia pure anche di livello indiziario) tali da conferire un adeguato coefficiente di oggettività (nei termini di una ragionevole probabilità di sussistenza) alle “esigenze” e

“ragioni”dalla Direzione dell’istituto di pena ai fini del vaglio dell’autorità giudiziaria competente per la decisione in ordine all’adozione dei controlli stessi.

Il giudice è tenuto,dunque,alla luce del nuovo art.18 ter O.P.,a motivare la propria decisione sulla base di

(6)

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati Fondatore Francesco Brugaletta

P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

6 di 8

riscontrate esigenze attinenti ai profili previsti dal comma 1 della norma citata.

5.Alla luce delle risultanze istruttorie, non sono stati acquisti elementi tali da far ritenere che –sia pure a livello indiziario – il M. G. possa,attraverso l’utilizzo delle forme di comunicazione censurate,porre concretamente in essere quei comportamenti stigmatizzati dall’art.18ter O.P.

M. G. è, infatti, in espiazione di una condanna all’ergastolo per i reati di associazione s delinquere di stampo mafioso, omicidio aggravato, violazione della legge sulle armi, tentato omicidio e violenza e minaccia a p.u. Ristretto dal 1991 e sottoposto al regime di cui all’art.41 bis, ******** per oltre tredici anni, non risulta che egli abbia mantenuto contatti con le organizzazioni criminali cui apparteneva, né che abbia in alcun modo utilizzato le forme di comunicazione consentite dal

regolamento penitenziario per comunicazioni con gli affiliati in libertà. L’evidenza della riscontrata assenza di elementi tali da far ritenere l’attualità di tali collegamenti ha del resto trovato conferma nella recente decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino che, con ordinanza n. 8118/05RG dd. 24.1.06, ha annullato il decreto ministeriale che aveva disposto la proroga del detto regime restrittivo nei confronti del condannato. Nell’ulteriore corso della detenzione, non risulta che il M. si sia reso responsabile di non consentite corrispondenze con elementi della criminalità organizzata, neppure per interposta persona.

Ne consegue, sulla base degli elementi obiettivi di fatto sopra esposti, che la motivazione posta dalla Direzione dell’istituto di Biella a fondamento della richiesta di proroga del visto di controllo sulla corrispondenza dell’interessato, riferentesi ai “rapporti epistolari e telegrafici che il detenuto tuttora mantiene con associazioni mafiose” appare non soltanto del tutto generico, ma privo di alcun effettivo riscontro fattuale, in contrasto con quanto stabilisce l’art.18ter, Ord.pen., che impone, ai fini della limitazione alla libertà di corrispondenza dei detenuti, la riscontrata sussistenza di attuali elementi di fatto su cui fondare l’adozione dei provvedimenti restrittivi..

(7)

Il provvedimento impugnato, che fa recettizio rimando, nella motivazione, alla proposta dell’autorità amministrativa, contiene pertanto una motivazione apparente, poiché fa riferimento a presupposti astrattamente ricompresi nella fattispecie normativa, senza tuttavia dar conto della loro ricorrenza nel caso concreto.

Per tali motivi,il provvedimento impugnato risulta privo della base obiettiva che può giustificare –alla luce della nuova disciplina introdotta dalla L.8.4.2004,n.95 – l’applicazione di limitazioni al diritto del detenuto di comunicare con la società esterna al carcere.

Ne consegue l’accoglimento del reclamo e l’annullamento dell’impugnato decreto.

P.Q.M.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.18ter L.26.7.1975,n.354,677c.p.p. ; Udite le conclusioni del PM e della difesa;

Visti gli artt.14 ter, 18ter,35,41bis,67,69,70 L. 26.7.1975, n.354, artt.1 e 2 L.8.4.2004, n.95,666 e 678 c.p.p.;

A C C O G L I E IL RECLAMO

così come formulato dal detenuto in epigrafe indicato e per l’effetto

A N N U L L A

(8)

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati Fondatore Francesco Brugaletta

P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

8 di 8

Il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli dd. 18.09.06 .

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

https://www.diritto.it/pene-e-ordinamento-penitenziario-controlli-della-corrispondenza-dei-detenuti-reclam o-sussistenza-concreta-e-attuale-delle-condizioni-previste-dalla-legge-per-l-applicazione-del-v/

Riferimenti

Documenti correlati

Il Libro bianco e, più in particolare, la sezione 2 della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta descrivono una lacuna legislativa nelle

I documenti Use Case Model, Business Rules e Use Case Model, Component Model, Data Model, API Interface, Confronto economico tra l'utilizzo della posta tradizionale e l'utilizzo

Il tecnico dichiara che a valle dell’esito della presente V.P., la Ditta intende, senza intervenire ulteriormente sull’assetto dell’area di cava, ottenere una chiusura in

Una gestione effettiva degli impatti negativi e positivi dei fattori di sostenibilità nell’ambito delle consulenze richiede di considerare adeguatamente sia le

Educativo Secondaria I° Secondaria

Docenti per primaria/sostegno con contratto a tempo indeterminato aspiranti alla mobilità professionale per l'anno scolastico 2016/2017 , vista la pubblicazione dei movimenti

[r]

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo di posta