LEGGE DI STABILITA' LEGGE DI STABILITA' Novità previdenziali Novità previdenziali
Valeria Petrizzelli – Funzionario Area Relazioni Industriali U.I.B.
Giovedì 12 marzo 2014
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO CHE SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO ASSUNTO FINO AL 31/12/2012 LAVORATORI HANNO ASSUNTO FINO AL 31/12/2012 LAVORATORI
ISCRITTI NELLE LISTE DELLA “PICCOLA MOBILIT ISCRITTI NELLE LISTE DELLA “PICCOLA MOBILIT À À ” ”
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Riferimenti
Art. 1, comma 114 Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)
INPS Messaggio 117/2015
Nel 2013 non sono state prorogate le norme che prevedevano l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese con meno di quindici dipendenti, né gli incentivi connessi al loro reimpiego
INPS circ. 50/2013 → NO AGEVOLAZIONI:
per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013
per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013
anticipata in via cautelare al 31/12/2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013
→ sospensione delle agevolazioni anche per quei rapporti di lavoro instaurati nel 2012 (nonché prorogati o trasformati), il cui periodo agevolato sfora nell’anno 2013
Assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate nel 2013 → bonus di € 190 mensili previsto dal Decreto Direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 390 del 3 giugno 2013 per:
12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato
6 mesi, in caso di una assunzione a tempo determinato
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ALLE ASSUNZIONI CON CONTRATTI A TERMINE/A TEMPO INDETERMINATO FINO AL 31 DICEMBRE 2012 DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ SENZA DIRITTO ALLA RELATIVA INDENNITÀ (LEGGE 52/1998) SI APPLICANO, NEL LIMITE MASSIMO DI 35.550,00 EURO, I SEGUENTI SGRAVI CONTRIBUTIVI:
sospensione dell'invio delle note di rettifica nel frattempo emesse per il recupero delle agevolazioni fruite dai datori sulla piccola mobilità
assunzioni con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi quota di → contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti (10%)
trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il beneficio → contributivo spetta per ulteriori 12 mesi
assunzioni a tempo indeterminato quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per i primi 18 → mesi pari a quella prevista per gli apprendisti (10%)
MESSAGGIO INPS 30 gennaio 2015, n.717
Art. 1, comma 114 Legge di Stabilità
Art. 1, comma 114 Legge di Stabilità
ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO NEL CORSO DELL'ANNO 2015 INDETERMINATO NEL CORSO DELL'ANNO 2015
Riferimenti
Art. 1, commi 118-124 Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) INPS Circ. 17/2015
INPS Mess. 1144/2015
SOPPRESSIONE BENEFICI CONTRIBUTIVI EX ART. 8, COMMA 9 LEGGE 407/1990 (lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi) CON RIFERIMENTO ALLE
ASSUNZIONI DECORRENTI DAL 1º GENNAIO 2015
CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE 2
NATURA DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO
Incentivo all'occupazione
Non è aiuto di Stato
Non si applicano le regole sul c.d. “de minimis”
Non è necessario l'incremento occupazionale netto DATORI DI LAVORO
BENEFICIARI
Tutti i datori di lavoro privati
Imprenditori
Non imprenditori (es. associazioni, studi professionali) OGGETTO DEL
BENEFICIO
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
Per un massimo di 36 mesi
Fino al limite massimo di 8.060 euro/anno (671,66/mese)
Esclusi premi e contributi Inail
Escluso il contributo, ove dovuto, al fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr
Escluso il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI (assunzioni dal 1/1/2015 al 31/12/2015)
A) RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Rapporti di lavoro part-time
Lavoro ripartito (c.d. “job sharing”) a t.i. *
Dirigenti
Soci di cooperativa di lavoro ex L.142/2001
Assunzioni a t.i. a scopo di somministrazione
Disabili ex art. 3, L. 68/1999
B) TRASFORMAZIONI DI RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO
ESCLUSIONI A) CONTRATTI DI APPRENDISTATO
B) CONTRATTI DI LAVORO DOMESTICO
C) CONTRATTI DI LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA
*
purché le condizioni per l'esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligatiCONDIZIONI DI ACCESSO CONDIZIONI DI ACCESSO
ALL'ESONERO
ALL'ESONERO 2
Deve trattarsi di lavoratori
A) NON OCCUPATI A TEMPO INDETERMINATO:
presso qualsiasi datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l'assunzione
presso lo stesso datore di lavoro (o società controllate/collegate) nei 3 mesi antecedenti l'1/1/2015
B) per i quali il beneficio NON sia già stato fruito in occasione di precedenti assunzioni a tempo indeterminato
L'esonero NON spetta (principi generali ex art. 4, commi 2-15 L-92/2012)
A) se l'assunzione viola un diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell'ambito di un rapporto a t.i. o cessato da un rapporto a termine (ex dipendenti titolari negli ultimi 12 mesi di uno o più rapporti a termine per un periodo complessivo superiore a 6 mesi)
B) se l'azienda ha in corso sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga che riguardino l'unità produttiva o le professionalità interessate dall'assunzione
C) se vengono assunti lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un'azienda avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti; tale condizione si applica anche all'utilizzatore di lavoratore somministrato
D) per il periodo di ritardo, in caso di inoltro tardivo della comunicazione di assunzione
E) in mancanza del DURC e in caso di mancato rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva di riferimento
L'esonero SPETTA
Se l'assunzione a t.i. avviene in attuazione di un obbligo (es. diritto di precedenza) stabilito per legge o dalla contrattazione collettiva non opera il divieto di cui all'art. 4,comma 12, lettera a) Legge 92/2012→
FATTISPECIE APPLICABILITÀ ESONERO CONTRIBUTIVO
Riassunzione di apprendista
contestualmente alla risoluzione (anche anticipata) del contratto
NO La riassunzione è possibile solo dopo 6 mesi →
Assunzione a tempo indeterminato di ex dipendente a termine / Trasformazione a
tempo indeterminato di un contratto a termine
SI Anche se si tratta di ex dipendenti a termine → con diritto di precedenza (avendo maturato un'anzianità di più di sei mesi nell'anno precedente)
Stabilizzazione di lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dal somministratore
NO La stabilizzazione è possibile solo dopo 6 → mesi dalla cessazione della somministrazione ed a condizione che il lavoratore, in questo periodo, non si sia rioccupato a tempo indeterminato.
In ogni caso, l'esonero contributivo spetta al
netto del periodo gìà eventualmente fruito dal
somministratore
MISURA DELL'INCENTIVO
MISURA DELL'INCENTIVO 2
MISURA MASSIMA 8.060 euro/anno (per 3 anni dalla data dell'assunzione) → 671,66 euro/mese
Rapporti di lavoro part-time Soglia massima riproporzionata in base alla durata dell'orario ridotto
Contratti di lavoro ripartito Soglia massima riproporzionata in base alla durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei lavoratori coobbligati
Rapporti instaurati / risolti nel corso del mese
22,08 euro (8.060/365 gg) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo
La contribuzione eccedente la soglia mensile di euro 671,66 può
essere recuperata, nel corso di ogni anno solare del rapporto
agevolato, nel rispetto della soglia massima di euro 8.060 su base
annua
INCENTIVI INCENTIVI
GIOVANI UNDER 30 SI Esonero contributivo + Bonus giovani under 30 (per la differenza tra l'importo della contribuzione mensile a carico azienda e il massimale di euro 671,66/mese)
GARANZIA GIOVANI SI Esonero contributivo + Bonus in cifra fissa previsto dalla Garanzia Giovani (NON IN PIEMONTE)
GIOVANI GENITORI SI Esonero contributivo + Bonus di 5.000 euro LAVORATORI IN
MOBILITÀ / LAVORATORI IN CIGS
SI Esonero contributivo + Contributo mensile pari al 50%
dell'indennità di mobilità (no cumulabilità con le riduzioni di aliquote contributive previste per i lavoratori in mobilità/CIGS) PERCETTORI DI ASPI SI Esonero contributivo + Contributo mensile pari al 50%
dell'indennità di AspI
LAVORATORI DISABILI SI Esonero contributivo + contributo fino al 25% (o 60%) del costo salariale lordo
OVER 50 E DONNE NO Solo esonero contributivo SOSTITUZIONE
MATERNITÀ
NO Solo esonero contributivo
MODALIT
MODALIT À DI FRUIZIONE À DI FRUIZIONE
(INPS, messaggio n.1144 del 13 febbraio 2015) 2
FINANZIAMENTO DELL'INCENTIVO (Art.1, comma 122 Legge 190/2014)
1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015,2016,2017
500 milioni di euro per l'anno 2018
(N.B. Tali somme sono destinate anche alla copertura dei benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 con riferimento alle assunzioni precedenti al 1º gennaio 2015)
Invio all'INPS della richiesta per il rilascio del codice autorizzazione 6Y attraverso la funzione
“Contatti” del Cassetto previdenziale
Selezionare nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n.
190/2014”
Utilizzare la locuzione “Richiedo l'attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell'esonero contributivo introdotto dalla legge n.190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n.17/2015”
Attribuzione da parte dell'INPS del codice 6Y con validità 1/1/2015 – 31/12/2018
Controllo di legittimità attraverso l'istituzione della base dati “Lavoratori agevolati”
(ABROGATO)
LEGGE STABILITÀ 2015 LEGGE 407/1990 LAVORATORI Lavoratori non occupati a t.i. negli
ultimi 6 mesi
Lavoratori disoccupati / in cigs da almeno 24 mesi
TIPOLOGIA INCENTIVO
Esonero contributivo (INAIL escluso)
Sgravio contributivo del 50%
(INAIL incluso) TIPOLOGIA
ASSUNZIONE
Assunzione a T.I. anche part-time Trasformazione a T.I. di un rapporto a termine
Assunzione a T.I. anche part-time Tasformazione a T.I. d un rapporto a termine
DURATA INCENTIVO 36 mesi 36 mesi
PERIODO DI APPLICAZIONE
2015 Nessun limite temporale
MASSIMALE Euro 8.060/anno Nessun massimale
INCREMENTO OCCUPAZIONALE
NO SI
RIDUZIONE DEL FONDO PER GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER RIDUZIONE DEL FONDO PER GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER
INCENTIVARE LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO INCENTIVARE LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
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Riferimenti
Art. 1, comma 313 Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)
La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, relativo al finanziamento degli sgravi sulle retribuzioni erogate in base alla contrattazione di secondo livello*, è ridotta di 208 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016
* 650 milioni di euro annui