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LEGGE DI STABILITA' Novità previdenziali

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Academic year: 2022

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LEGGE DI STABILITA' LEGGE DI STABILITA' Novità previdenziali Novità previdenziali

Valeria Petrizzelli – Funzionario Area Relazioni Industriali U.I.B.

Giovedì 12 marzo 2014

(2)

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO CHE SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO ASSUNTO FINO AL 31/12/2012 LAVORATORI HANNO ASSUNTO FINO AL 31/12/2012 LAVORATORI

ISCRITTI NELLE LISTE DELLA “PICCOLA MOBILIT ISCRITTI NELLE LISTE DELLA “PICCOLA MOBILIT À À

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Riferimenti

Art. 1, comma 114 Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)

INPS Messaggio 117/2015

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Nel 2013 non sono state prorogate le norme che prevedevano l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese con meno di quindici dipendenti, né gli incentivi connessi al loro reimpiego

INPS circ. 50/2013 → NO AGEVOLAZIONI:

per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013

per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013

anticipata in via cautelare al 31/12/2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013

→ sospensione delle agevolazioni anche per quei rapporti di lavoro instaurati nel 2012 (nonché prorogati o trasformati), il cui periodo agevolato sfora nell’anno 2013

Assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate nel 2013 → bonus di € 190 mensili previsto dal Decreto Direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 390 del 3 giugno 2013 per:

12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato

6 mesi, in caso di una assunzione a tempo determinato

(4)

2

ALLE ASSUNZIONI CON CONTRATTI A TERMINE/A TEMPO INDETERMINATO FINO AL 31 DICEMBRE 2012 DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ SENZA DIRITTO ALLA RELATIVA INDENNITÀ (LEGGE 52/1998) SI APPLICANO, NEL LIMITE MASSIMO DI 35.550,00 EURO, I SEGUENTI SGRAVI CONTRIBUTIVI:

sospensione dell'invio delle note di rettifica nel frattempo emesse per il recupero delle agevolazioni fruite dai datori sulla piccola mobilità

assunzioni con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi quota di → contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti (10%)

trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il beneficio → contributivo spetta per ulteriori 12 mesi

assunzioni a tempo indeterminato quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per i primi 18 → mesi pari a quella prevista per gli apprendisti (10%)

MESSAGGIO INPS 30 gennaio 2015, n.717

Art. 1, comma 114 Legge di Stabilità

Art. 1, comma 114 Legge di Stabilità

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ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO

INDETERMINATO NEL CORSO DELL'ANNO 2015 INDETERMINATO NEL CORSO DELL'ANNO 2015

Riferimenti

Art. 1, commi 118-124 Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) INPS Circ. 17/2015

INPS Mess. 1144/2015

SOPPRESSIONE BENEFICI CONTRIBUTIVI EX ART. 8, COMMA 9 LEGGE 407/1990 (lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi) CON RIFERIMENTO ALLE

ASSUNZIONI DECORRENTI DAL 1º GENNAIO 2015

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CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE 2

NATURA DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO

Incentivo all'occupazione

Non è aiuto di Stato

Non si applicano le regole sul c.d. “de minimis”

Non è necessario l'incremento occupazionale netto DATORI DI LAVORO

BENEFICIARI

Tutti i datori di lavoro privati

Imprenditori

Non imprenditori (es. associazioni, studi professionali) OGGETTO DEL

BENEFICIO

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Per un massimo di 36 mesi

Fino al limite massimo di 8.060 euro/anno (671,66/mese)

Esclusi premi e contributi Inail

Escluso il contributo, ove dovuto, al fondo per

l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr

Escluso il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà

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RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI (assunzioni dal 1/1/2015 al 31/12/2015)

A) RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Rapporti di lavoro part-time

Lavoro ripartito (c.d. “job sharing”) a t.i. *

Dirigenti

Soci di cooperativa di lavoro ex L.142/2001

Assunzioni a t.i. a scopo di somministrazione

Disabili ex art. 3, L. 68/1999

B) TRASFORMAZIONI DI RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO

ESCLUSIONI A) CONTRATTI DI APPRENDISTATO

B) CONTRATTI DI LAVORO DOMESTICO

C) CONTRATTI DI LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA

*

purché le condizioni per l'esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati

(8)

CONDIZIONI DI ACCESSO CONDIZIONI DI ACCESSO

ALL'ESONERO

ALL'ESONERO 2

Deve trattarsi di lavoratori

A) NON OCCUPATI A TEMPO INDETERMINATO:

presso qualsiasi datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l'assunzione

presso lo stesso datore di lavoro (o società controllate/collegate) nei 3 mesi antecedenti l'1/1/2015

B) per i quali il beneficio NON sia già stato fruito in occasione di precedenti assunzioni a tempo indeterminato

L'esonero NON spetta (principi generali ex art. 4, commi 2-15 L-92/2012)

A) se l'assunzione viola un diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell'ambito di un rapporto a t.i. o cessato da un rapporto a termine (ex dipendenti titolari negli ultimi 12 mesi di uno o più rapporti a termine per un periodo complessivo superiore a 6 mesi)

B) se l'azienda ha in corso sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga che riguardino l'unità produttiva o le professionalità interessate dall'assunzione

C) se vengono assunti lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un'azienda avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti; tale condizione si applica anche all'utilizzatore di lavoratore somministrato

D) per il periodo di ritardo, in caso di inoltro tardivo della comunicazione di assunzione

E) in mancanza del DURC e in caso di mancato rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva di riferimento

L'esonero SPETTA

Se l'assunzione a t.i. avviene in attuazione di un obbligo (es. diritto di precedenza) stabilito per legge o dalla contrattazione collettiva non opera il divieto di cui all'art. 4,comma 12, lettera a) Legge 92/2012

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FATTISPECIE APPLICABILITÀ ESONERO CONTRIBUTIVO

Riassunzione di apprendista

contestualmente alla risoluzione (anche anticipata) del contratto

NO La riassunzione è possibile solo dopo 6 mesi

Assunzione a tempo indeterminato di ex dipendente a termine / Trasformazione a

tempo indeterminato di un contratto a termine

SI Anche se si tratta di ex dipendenti a termine → con diritto di precedenza (avendo maturato un'anzianità di più di sei mesi nell'anno precedente)

Stabilizzazione di lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dal somministratore

NO La stabilizzazione è possibile solo dopo 6 → mesi dalla cessazione della somministrazione ed a condizione che il lavoratore, in questo periodo, non si sia rioccupato a tempo indeterminato.

In ogni caso, l'esonero contributivo spetta al

netto del periodo gìà eventualmente fruito dal

somministratore

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MISURA DELL'INCENTIVO

MISURA DELL'INCENTIVO 2

MISURA MASSIMA 8.060 euro/anno (per 3 anni dalla data dell'assunzione) → 671,66 euro/mese

Rapporti di lavoro part-time Soglia massima riproporzionata in base alla durata dell'orario ridotto

Contratti di lavoro ripartito Soglia massima riproporzionata in base alla durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei lavoratori coobbligati

Rapporti instaurati / risolti nel corso del mese

22,08 euro (8.060/365 gg) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo

La contribuzione eccedente la soglia mensile di euro 671,66 può

essere recuperata, nel corso di ogni anno solare del rapporto

agevolato, nel rispetto della soglia massima di euro 8.060 su base

annua

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INCENTIVI INCENTIVI

GIOVANI UNDER 30 SI Esonero contributivo + Bonus giovani under 30 (per la differenza tra l'importo della contribuzione mensile a carico azienda e il massimale di euro 671,66/mese)

GARANZIA GIOVANI SI Esonero contributivo + Bonus in cifra fissa previsto dalla Garanzia Giovani (NON IN PIEMONTE)

GIOVANI GENITORI SI Esonero contributivo + Bonus di 5.000 euro LAVORATORI IN

MOBILITÀ / LAVORATORI IN CIGS

SI Esonero contributivo + Contributo mensile pari al 50%

dell'indennità di mobilità (no cumulabilità con le riduzioni di aliquote contributive previste per i lavoratori in mobilità/CIGS) PERCETTORI DI ASPI SI Esonero contributivo + Contributo mensile pari al 50%

dell'indennità di AspI

LAVORATORI DISABILI SI Esonero contributivo + contributo fino al 25% (o 60%) del costo salariale lordo

OVER 50 E DONNE NO Solo esonero contributivo SOSTITUZIONE

MATERNITÀ

NO Solo esonero contributivo

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MODALIT

MODALIT À DI FRUIZIONE À DI FRUIZIONE

(INPS, messaggio n.1144 del 13 febbraio 2015) 2

FINANZIAMENTO DELL'INCENTIVO (Art.1, comma 122 Legge 190/2014)

1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015,2016,2017

500 milioni di euro per l'anno 2018

(N.B. Tali somme sono destinate anche alla copertura dei benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 con riferimento alle assunzioni precedenti al 1º gennaio 2015)

Invio all'INPS della richiesta per il rilascio del codice autorizzazione 6Y attraverso la funzione

“Contatti” del Cassetto previdenziale

Selezionare nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n.

190/2014”

Utilizzare la locuzione “Richiedo l'attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell'esonero contributivo introdotto dalla legge n.190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n.17/2015”

Attribuzione da parte dell'INPS del codice 6Y con validità 1/1/2015 – 31/12/2018

Controllo di legittimità attraverso l'istituzione della base dati “Lavoratori agevolati”

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(ABROGATO)

LEGGE STABILITÀ 2015 LEGGE 407/1990 LAVORATORI Lavoratori non occupati a t.i. negli

ultimi 6 mesi

Lavoratori disoccupati / in cigs da almeno 24 mesi

TIPOLOGIA INCENTIVO

Esonero contributivo (INAIL escluso)

Sgravio contributivo del 50%

(INAIL incluso) TIPOLOGIA

ASSUNZIONE

Assunzione a T.I. anche part-time Trasformazione a T.I. di un rapporto a termine

Assunzione a T.I. anche part-time Tasformazione a T.I. d un rapporto a termine

DURATA INCENTIVO 36 mesi 36 mesi

PERIODO DI APPLICAZIONE

2015 Nessun limite temporale

MASSIMALE Euro 8.060/anno Nessun massimale

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

NO SI

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RIDUZIONE DEL FONDO PER GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER RIDUZIONE DEL FONDO PER GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER

INCENTIVARE LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO INCENTIVARE LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

2

Riferimenti

Art. 1, comma 313 Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)

La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, relativo al finanziamento degli sgravi sulle retribuzioni erogate in base alla contrattazione di secondo livello*, è ridotta di 208 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016

* 650 milioni di euro annui

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