Le società cooperative
Corso di diritto societario Prof. Rocco di Torrepadula
Argomenti: 1. Definizioni preliminari 2. I modelli legislativi 3. La partecipazione sociale 4. Gli organi 5. Ordinamento patrimoniale 6. Scioglimento 7. Mutue assicuratrici
Indice
Art. 45 Cost.
“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.”
Art. 2511 c.c.
”Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo* delle società cooperative (…)”
*l’iscrizione ha valore costitutivo, in aggiunta all’iscrizione al registro delle imprese, della qualifica di
•
Scopo mutualistico
- Risparmio di spesa - Maggiore retribuzione•
Scopo consortile
- Coordinazione tra imprese•
Scopo lucrativo
- Produrre utili da distribuire tra i sociDefinizioni preliminari
Gestione di servizio a favore dei soci ↓ fornire direttamente condizioni più vantaggiose di quelle di mercatoCaratteri principali:
A. Scopo mutualistico
B. Variabilità del capitale
C. Voto per teste (art. 2538)
D. Responsabilità limitata (art. 2518)
E. Possibile offrire proprie prestazioni a terzi (art. 2521, comma 2)
F. Vigilanza governativa
Definizioni preliminari
Distinzioni: ØIn base all’oggetto • Produzione e lavoro • Consumo • Agricole • Edilizie • Credito ØIn base alla disciplina • S.p.a. - +20 soci cooperatori oppure stato patrimoniale >1mln (art. 2519) • S.r.l. - <9 soci (art. 2522) ØIn base alla mutualità (agevolazioni fiscali) • Prevalente • Spurie
I modelli legislativi
Cooperative a mutualità prevalente (art. 2512):
§
Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci
§
Si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci
§
Si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte
di soci
Il criterio della prevalenza è rispettato (art. 2513) quando l’attività
mutualistica con i soci sia superiore al cinquanta per cento dell’intera
attività svolta dalla società
I modelli legislativi
I modelli legislativi
Inoltre (art. 2514) – clausole antilucrative: 1. Dividendi max. = interesse BFP +2,5% 2. Remunerazione max. strumenti finanziari = dividendi +2% 3. Divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori 4. Obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio, in caso di scioglimento, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Obbligo di comunicare annualmente notizie di bilancio, pena sospensione amministrativa semestrale dell’attività. Perdita status se non rispetta per 2 anni i requisiti, ed in questo caso l’attivo patrimoniale va imputato a riserva indivisibile.
Requisiti:
•
Soggettivi
ØNon può diventare socio chi opera in proprio imprese in concorrenza Ø Necessaria appartenenza a specifiche categorie (leggi speciali)•
Oggettivi
ØNumero minimo di soci (3 o 9) ØValore quote o azioni: min. 25 euro, max. 500 euro (per le sole azioni). ØLimite di 100.000 euro alla quota di partecipazione* v con 500+ soci fino al 2% del capitale sociale *salvo previsioni difformi contenute in leggi specialiLa partecipazione sociale
Circolazione: - L’aumento o la riduzione del numero dei soci non importa necessariamente modificazione dell’atto costitutivo (art. 2524) ma solo annotazione nel libro dei soci - Procedimento per l’ammissione segue cd. porta aperta (art.2528): I. Deliberata su domanda dell’interessato dagli amministratori (con eventuale sovrapprezzo) II. Rigetto deve essere motivato dal CDA entro 60 gg. III. Facoltativa richiesta di pronuncia dell’assemblea entro 60 gg. - La cessione deve essere autorizzata dagli amministratori, altrimenti non ha effetto verso la società - L’atto costitutivo può vietare la circolazione delle partecipazioni, salvo il diritto al recesso (MAI parziale)
La partecipazione sociale
La partecipazione sociale
Investimenti e finanziamenti alle cooperative:
• L’atto costitutivo può prevedere l’emissione di strumenti finanziari
• Soci sovventori: categoria di soci sprovvisti dei requisiti soggettivi ai quali lo
statuto può riconoscere condizioni di favore nella ripartizione degli utili ed in sede di liquidazione Ø max. +2% sugli utili Ø voto plurimo max. 5 (ma mai oltre 1/3 dei voti) Ø possono essere nominati amministratori ma la maggioranza deve essere di cooperatori • Azioni di partecipazione cooperativa (prive diritto di voto) ØAmmontare max. = valore riserve indisponibili + patrimonio netto ØMin. 50% deve essere offerto in opzione a soci e dipendenti ØEx lege utili +2%; prelazione nel rimborso; perdite incidono solo sull’eccedenza
Disciplina dell’assemblea:
•
Salvo deroghe, applicabile disciplina S.p.a.
•
Voto per teste (1 persone fisiche, max. 5 persone giuridiche)
•
Diritto di voto solo ai soci da 90+ gg.
•
Ricevibili max. 10 deleghe
•
Voto può essere dato a distanza (se previsto dall’atto costitutivo)
•
Meccanismo delle assemblee separate (art.2540)
ØObbligatorio se 3000+ soci in più province oppure 500+ soci e diverse gestioni mutualistiche ØDelibere non possono essere autonomamente impugnateGli organi
Gli organi
Amministrazione • Possibile adottare sistemi dualistico o monistico (art. 2544) • Nomina spetta all’assemblea ad eccezione dei primi in atto costitutivo Collegio sindacale • Collegio sindacale obbligatorio a) negli stessi casi S.r.l. b)superati per 2 anni limiti per bilancio abbreviato c) in caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi • Nomina può non essere per teste ma proporzionale ai conferimenti o agli scambi mutualistici Collegio dei probiviri -prassi organo di risoluzione controversie tra soci e società – vietata la delega in materia di partecipazioni sociali Vigilanza (sanzioni tra 50k e 500k per chi si sottrae o risulta irreperibile) • Spetta al MISE (e ad altre autorità qualora previste da leggi speciali) ed è esercitata tramite revisioni ed ispezioni straordinarie • Possibile nomina commissario governativo, liquidazione coatta amministrativa e scioglimento• Obbligatoria specifica nella relazione al bilancio: a) criteri per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545) b) motivazione decisioni sull’ammissione dei soci (art. 2528) • Riserva legale pari al 30% degli utili netti annuali (S.p.a. 5%) e 3% di questi ultimi deve essere destinato ad appositi “fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione” • Per le Coop. spurie non quotate, distribuibili dividendi (così come previsti dall’atto costitutivo) se il rapporto patrimonio netto/complessivo indebitamento > ¼ • Possibile la previsione di ristorni Ø modo indiretto per conseguire il vantaggio mutualistico Ø somme di denaro in proporzione dei rapporti di scambio ØDistinte voci di bilancio per l’attività con i soci
Ordinamento patrimoniale
v
Trasferimento della quota o delle azioni
v
Esclusione:
per mancato pagamento della quota o azioni (art. 2531) o nelle ipotesi di cui all’art. 2533 (che ricalcano quelle delle società di persone)v
Recesso nei casi previsti dalla legge o dallo statuto
v
Morte del socio:
gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo (art. 2534). In quest’ultimo caso, se più d’uno dovranno nominare un rappresentante comuneScioglimento del singolo rapporto sociale
Cause – oltre quelle previste per le società di capitali:
•
Perdita totale del capitale sociale (art. 2545 – duodecies)
•
Riduzione del numero dei soci al di sotto della soglia legale, se questo
non è reintegrato entro un anno (art. 2522, comma 2)
•
Liquidazione coatta amministrativa (art. 2545 – septiesdecies)
ØEventuale residuo attivo devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazioneScioglimento della società
“Non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società e si perde la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione (…)” (art. 2546, comma 3) A. A quota fissa: il patrimonio è costituito da quote individuali dei soci B. A ripartizione: I soci si impegnano a pagare pro quota le indennità dovute, di volta in volta, senza costituire un patrimonio sociale • Contributi costituiscono conferimento e premio (calcolati con criteri tecnici) • Eventuali fondi di soci sovventori costituiscono fondo di garanzia per il pagamento delle indennità