1 Osservazioni al Documento di consultazione ARERA n.422/2021
Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani- Orientamenti finali
Roma, 10 novembre 2021 Sommario
Premessa ... 1
Considerazioni generali sul contenuto del DCO in esame ... 3
Risposte Qualità contrattuale ... 4
Attivazione, variazione e cessazione dal servizio ... 4
Punti di contatto con l’utente ... 7
Rateizzazione, rettifica degli importi addebitati e modalità di pagamento ... 8
Osservazioni all’Allegato A ... 11
Premessa
Con il termine qualità contrattuale/commerciale l’Autorità si riferisce ai parametri quali- quantitativi che vengono conseguiti attraverso l’individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale per tutte le prestazioni da assicurare all'utenza finale. Il termine deriva dai mercati già regolati (gas, elettricità, idrico) e viene usato anche nel servizio rifiuti, nel cui ambito, tuttavia, non si prevede, né in regime di tributo né di tariffa corrispettiva, la stipula di un contratto con l’utente, mentre si prevede un contratto o concessione stipulato con il gestore/i, per cui risulta anomala e per certi versi fuorviante la terminologia utilizzata, almeno per quanto riguarda i rapporti con l’utenza finale.
Nella qualità contrattuale rientrano i seguenti elementi: la Carta della qualità del servizio;
la gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni; la gestione dei punti di contatto con l’utente (servizio telefonico e sportello fisico); la rateizzazione e modalità di pagamento; la gestione delle richieste di rettifica e rimborso degli importi non dovuti; il ritiro dei rifiuti ingombranti.
Tutte queste attività sono svolte nella maggioranza dei casi dai Comuni, e dai concessionari cui questi ultimi hanno affidato la gestione della riscossione del prelievo sui rifiuti, tranne l’ultima (ritiro rifiuti ingombranti) che è erogata dai gestori di norma anche per ciò che riguarda rapporti inerenti la gestione del servizio (prenotazione, segnalazioni di abbandoni nel territorio, etc.).
2 Il documento n.422/2021, posto in consultazione lo scorso 12 ottobre, presenta diversi elementi di novità rispetto alle misure illustrate nel primo documento per la consultazione n.72 di aprile 2021 (la cui risposta Anci-Ifel si allega, rimanendo valide tutte le osservazioni in essa formulate che non sono cambiate nel DCO in esame) che, per i profili di qualità contrattuale, attengono:
• all’introduzione di norme uniformi a livello nazionale relative all’attivazione, alla variazione e cessazione del servizio, al fine di introdurre una regolazione volta a garantire la trasparenza e l’informazione nei confronti degli utenti e dare certezza in merito alla decorrenza dei termini di pagamento;
• alla differenziazione di alcune misure relative alla riscossione e alla rateizzazione per le gestioni che applicano criteri di determinazione presuntivi della tariffa (TARI presuntiva) rispetto a quelle che applicano una tariffazione puntuale;
• alla differenziazione delle modalità di pagamento, sulla base della natura tributaria o corrispettiva della tariffa applicata nel rispetto della normativa vigente.
Inoltre, l’Autorità prevede che la disciplina in materia di qualità trovi applicazione solo per i soggetti effettivamente responsabili della gestione del servizio e non anche per i meri prestatori d’opera, ossia i soggetti come individuati dall’Ente territorialmente competenti che, secondo la normativa di settore sono stabilmente esclusi dall’obbligo di predisporre il Piano economico finanziario. È pacifico, in proposito, che tale disciplina riguarda i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza che nella maggioranza dei casi coincidono con i Comuni e che il ciclo della riscossione delle entrate investe anche altri soggetti oltre i Comuni (ad es. i soggetti cui è affidata la riscossione spontanea). Si ritiene necessario, pertanto, considerare che tutte le casistiche in cui il soggetto obbligato è diverso da quello che effettivamente svolge il servizio dovrebbero essere trattate in maniera diversa sulle tempistiche di risposta e andrebbe adeguatamente configurata l’obbligatorietà delle informazioni di collegamento, al fine di non incorrere in contenziosi sulla responsabilità per il mancato riscontro.
Circa i tempi di entrata in vigore e la durata del periodo regolatorio, l’ARERA introduce scadenze più rilassate rispetto a quanto previsto nel precedente DCO qualità. Lo Schema di provvedimento allegato al DCO in commento, infatti, prospetta il posticipo dell’entrata in vigore delle misure fissandone la decorrenza a partire dal 1° gennaio 2023 e una durata del primo periodo regolatorio pari a tre anni, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. A tal fine, l’Autorità è orientata ad introdurre il termine del 31 marzo 2022 per la determinazione da parte dell’ETC degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore per tutto il periodo di regolazione.
Relativamente alle dichiarazioni TARI e alle comunicazioni/denunce di attivazione utenza qualora si applichi la tariffa corrispettiva, l’Autorità è intenzionata a prevedere un obbligo di adozione di una specifica procedura e di un’apposita modulistica, allo scopo di garantire trasparenza e omogeneità nelle modalità di presentazione delle richieste e nei contenuti delle risposte scritte, nonché la corretta identificazione dell’utente che richiede l’erogazione della prestazione e del corrispettivo dovuto per l’erogazione del servizio,
3 minimizzando eventuali conguagli o ricalcoli degli importi addebitati. Anche in questo caso, l’Autorità è orientata ad introdurre un unico termine di presentazione della dichiarazione, sia in regime tributario che di tariffa corrispettiva, pari a 60-90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione. Quanto alla decorrenza degli effetti di tali richieste si osserva che, in coerenza con la normativa vigente, la decorrenza delle richieste di attivazione dovrà essere ancorata all’inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, fatto salvo il potere di accertamento d’ufficio del titolare dell’entrata in caso di omessa o infedele dichiarazione/comunicazione da parte dell’utente.
In aggiunta, in relazione alla necessità di garantire tempi certi e omogenei di risposta agli utenti rafforzandone la tutela, l’Autorità intende introdurre l’indicatore “Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio”, calcolato come numero di giorni lavorativi intercorrenti tra la data di ricevimento della richiesta di attivazione dell’utente da parte del gestore del servizio e la data di invio della risposta scritta, cui associare uno standard generale di qualità di 15 giorni lavorativi.
Inoltre, l’Autorità introdurrà anche un indicatore relativo al Tempo per la consegna delle attrezzature per la raccolta da parte del gestore del servizio integrato all’utente richiedente, a cui intende associare uno standard generale di qualità, pari a 5-10 giorni lavorativi. Qualora, invece, le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, i tempi standard per la comunicazione da parte del gestore delle tariffe e rapporti con l’utenza al gestore della raccolta e trasporto della consegna di attrezzature per la raccolta, sono ipotizzati in 5 giorni lavorativi.
Considerazioni generali sul contenuto del DCO in esame
Si osserva in primo luogo che quanto sostenuto nel punto 5.5 del DCO n.422, ed in particolare che
“le norme di carattere generale che sanciscono l’autonomia regolamentare degli Enti locali in ordine alle proprie entrate richiamate da alcuni rispondenti devono essere lette alla luce del quadro normativo nazionale come rinnovato nel 2017 con la citata legge 205/17 che ha attribuito specifiche competenze all’Autorità in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti indipendentemente dal regime tariffario applicato a livello locale: tale autonomia infatti non osta ad un intervento regolatorio che, senza modificare le norme speciali tributarie, introduca standard di qualità del servizio relativi alla riscossione, rispetto al quale, in regime di TARI, il Comune si configura non solo come ente impositore ma anche come soggetto gestore di tale servizio”,
debba necessariamente tenere conto di quanto disposto dall'art. 149, commi 1 e 3, del d.lgs 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) sulla potestà impositiva autonoma degli Enti locali nel quadro della legislazione statale tributaria.
In particolare, l'art. 1, comma 4 del TUEL dispone che “Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”, conferendo alle norme del TUEL il rango legge “rafforzata”.
In secondo luogo, ferma restando la condivisione dell’opportunità delle previsioni contenute nel DCO in esame, nell’ottica di tutela dell’utenza del servizio che deve essere
4 omogenea su tutto il territorio nazionale, occorre tenere in maggiore considerazione le particolarità di funzionamento dei Comuni in quanto gestori delle tariffe e dei rapporti con l’utenza, in ordine sia all'organizzazione interna che alle procedure amministrative, che notoriamente differiscono da quelle di soggetti privati, anche in termini di tempistiche di azione e processi decisionali. In proposito, si precisa che gli orari di apertura al pubblico e gli orari di servizio dei dipendenti pubblici sono definiti in base al TUEL, alla normativa sul pubblico impiego ed ai contratti collettivi di lavoro, che prevedono estensioni per straordinario lavorativo solo in casi eccezionali e motivati. Taluni adempimenti previsti nel DCO in esame, come si dirà nel prosieguo del presente documento, appaiono particolarmente gravosi per gli uffici, e comportano la necessità di assumere personale preposto esclusivamente a questi, oppure l'esternalizzazione del servizio nei limiti di quanto previsto dalla legge.
Risposte Qualità contrattuale
In relazione agli spunti per la consultazione, riportiamo di seguito le osservazioni inerenti alla parte relativa alla gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza.
Attivazione, variazione e cessazione dal servizio
S.4 Si condivide la procedura prospettata per la presentazione delle richieste di attivazione del servizio?
Nel caso della raccolta dei rifiuti il servizio non viene attivato tramite presentazione di richiesta di attivazione e la funzione della presentazione della dichiarazione non è quella di attivare il servizio per il singolo utente, ma quella di fare in modo che il singolo utente concorra attraverso il pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva alla integrale copertura dei costi del servizio. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani deve essere obbligatoriamente istituito e reso in via continuativa, ai sensi di legge, in regime di privativa dai Comuni, anche al fine della tutela del decoro e della salute pubblica. Di conseguenza, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non è un servizio attivato nei confronti del singolo cittadino o dell’impresa a seguito di una richiesta di parte, ma è un servizio generalizzato che viene reso in ogni caso e l’utente deve contribuire al suo finanziamento.
Inoltre, una parte rilevante dei costi del servizio è riconducibile ad attività che devono essere obbligatoriamente svolte dai Comuni a beneficio della collettività (es. spazzamento e lavaggio strade, ritiro rifiuti abbandonati, etc.). Si tratta della componente TARI che si configura di fatto come imposta e non come tassa, costituendo il “corrispettivo” di un servizio indivisibile e non riconducibile al modello della “domanda individuale”. Appare pertanto evidente come la dichiarazione (o la procedura d’ufficio) non può essere considerata come richiesta di attivazione del servizio, a differenza di quanto indicato nel Documento per la consultazione 422/2021/RIF/F, alla stregua di un allacciamento alla rete elettrica o idrica, poiché ha una funzione completamente differente e completamente differenti sono gli effetti sull’utenza.
D’altra parte, neanche il servizio diretto alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti prodotti è riconducibile al modello di domanda individuale in quanto anch’esso è da erogare obbligatoriamente da parte degli enti preposti, in particolare i Comuni, nelle forme previste o disposte dalla legge. L’assenza di dichiarazione dell’utente non comporta la mancata erogazione del servizio, bensì l’accertamento dell’omissione e la richiesta di contribuzione, se del caso forzata.
5 S.5 Si condivide la tempistica prospettata per la decorrenza delle richieste di attivazione del servizio? Si ritiene vi siano ulteriori elementi da tenere in considerazione?
Per quanto riguarda il termine di presentazione delle dichiarazioni TARI, ad oggi la previsione di legge è quella dell’articolo 1, comma 684, della legge 147/13, ossia 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Pertanto, la previsione di un diverso termine perentorio non sembra percorribile senza una modifica normativa che armonizzi i termini di presentazione con quelli previsti dall’Autorità, assicurandone la coerenza.
S.6 Si ritiene congrua la quantificazione dello standard generale associato all’indicatore di qualità Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio?
Si ritiene che il termine per le risposte alle istanze previsto dall’art 2, legge 241/1990, ossia 30 giorni per i procedimenti non diversamente normati, risponda già ampiamente ai criteri di correttezza nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Occorre infatti considerare sia i tempi di elaborazione e la complessità delle istanze pervenute, sia la quantità di istanze che intervengono soprattutto nel periodo di emissione dei documenti TARI (Avvisi di Pagamento in acconto e in saldo – Conguagli – Solleciti – Avvisi di Accertamento).
S.23 Si condivide la definizione di richiesta di rettifica degli importi non dovuti che l’Autorità intende adottare in analogia con quanto disposto per la rettifica di fatturazione negli altri settori regolati?
S.24 Si condivide quanto prospettato per l’indicatore tempo di rettifica degli importi non dovuti?
S.25 Si condivide quanto prospettato per l’indicatore tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica?
Ai fini TARI e più in generale ai fini tributari, la “rettifica” è, di norma, collegata ad una dichiarazione dell’utente volta a modificare gli elementi in base ai quali è determinato il dovuto. In questo senso, le richieste di rettifica degli importi addebitati non possono essere definite e trattate in modo puntuale per ogni singola richiesta, ma le variazioni/cessazioni vengono puntualmente inserite nel software gestionale e trattate in modalità massiva e periodicamente recepite attraverso l’emissione di un documento di conguaglio. Pertanto, l’indicatore di qualità Tempo di risposta previsto dall’art. 57 del DCO 422/2021 allegato A (40-60 gg) non risulta di facile applicazione in quanto comporterebbe notevoli costi sia in termini organizzativi e di risorse dedicate, sia di modifica degli strumenti informatici che andrebbero a ricadere sui costi da coprire attraverso la tariffa.
Per quanto riguarda la tempistica e la modalità di accredito di importi erroneamente addebitati (in molti casi, peraltro, derivanti dal mancato o ritardato adempimento del contribuente che non ha comunicato la variazione o la cessazione intervenuta) si osserva, anche in questo caso, che la tempistica di un rimborso è esplicitamente disciplinata da una norma statale. La tempistica prevista dall’art. 57 DC 422/2021 Allegato A (entro 80-100 gg) risulta, infatti, non coerente con quanto previsto dalla L. 296/2006, art. 1, comma 164, che dispone: “Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato
6 accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni (180) dalla data di presentazione dell’istanza”.
Si sottolinea peraltro che, come previsto dal successivo comma 165 della citata norma, sugli importi a rimborso sono computati gli interessi, la cui misura annua è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
Per quanto riguarda la modalità di riconoscimento del credito, essa è, nella stragrande maggioranza dei casi, determinata in sede di conguaglio e, in conseguenza, avviene mediante periodiche procedure massive e non attraverso lavorazioni puntuali non sostenibili da un Comune.
Inoltre, l’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l’art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l’anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato.
In conseguenza, i Comuni emettono TARI in acconto sulla base delle tariffe previste per l’anno precedente; effettuare un rimborso con le tempistiche previste dall’Autorità, oltre a creare un aggravio amministrativo rilevante, potrebbe non consentire al Comune il corretto calcolo del saldo sulla base delle tariffe e delle modalità previste per l’anno corrente e, soprattutto, di incassare quanto complessivamente dovuto a titolo di TARI.
Si ritiene quindi che le modalità proposte dall’Autorità debbano costituire una facoltà per il Comune e non un obbligo, in quanto è necessario tenere conto sia delle peculiarità della TARI, sia degli aspetti organizzativi e strumentali di ciascun Comune.
Si evidenzia infine che l’istanza di rimborso deve essere presentata dal contribuente sia per espressa disposizione normativa (art. 1, comma 164, L. 296/2006) sia in quanto la TARI- tributo non può essere domiciliata e pertanto il contribuente deve comunicare la modalità scelta per il ritiro del rimborso e, nel caso di accredito, indicare l’IBAN su cui accreditare la somma rimborsata.
S.28 Si concorda con quanto prospettato in tema di periodo di riferimento dei documenti di riscossione?
La durata semestrale del periodo oggetto di fatturazione è una soluzione largamente diffusa nei territori che applicano la tariffa puntuale, dovendosi però precisare che appare essenziale salvaguardare la possibilità di conguagli a posteriori: diversamente da altri servizi, infatti, i metodi di rilevazione dei conferimenti e degli altri elementi rilevanti per la quantificazione della tariffa non sono automatici ma necessitano fisiologicamente di verifiche ed istruttorie anche non dipendenti dal gestore.
L’esigenza di restituire all’utente l’informazione aggiornata sulla quantità di servizio utilizzato (ad es. numero svuotamenti del secco, conferimento della frazione verde, accesso all’ecocentro ecc.) potrebbe più ragionevolmente essere perseguita mediante
7 l’implementazione da parte del gestore di un sistema di accesso degli utenti a tali informazioni.
Alla luce di quanto sopra si concorda con quanto prospettato a condizione che sia salvaguardato il meccanismo dei necessari conguagli del periodo di riferimento.
S.29 Si ritiene congrua la quantificazione dello standard generale associato all’indicatore di qualità Tempo di emissione dei documenti di riscossione?
No, tale indicatore (30-50 giorni solari dal termine del periodo di riferimento) appare, per i motivi esposti nello spunto precedente, non sostenibile e si propone di elevarlo almeno a 90- 120 giorni anche tenendo conto che i gestori della tariffa corrispettiva gestiscono realtà di molti Comuni e le attività di fatturazione sono gestite da specialisti ad alta professionalità che devono essere ammortizzati su tutto il periodo dell’anno per non comportare costi eccessivi per i cittadini/utenti.
S.9 Si condivide la procedura prospettata per le richieste di variazione e di cessazione del servizio?
S.10 Si condivide la tempistica prospettata per la decorrenza delle richieste di variazione e di cessazione del servizio? Si ritiene vi siano ulteriori elementi da tenere in considerazione?
Come per le richieste di attivazione, si prospetta, sia per le gestioni in TARI che per le gestioni in tariffa corrispettiva, l’obbligo di adozione di una specifica procedura. Valgono anche per le richieste di variazione e di cessazione le medesime considerazioni già svolte al precedente punto S5 in ordine al termine per la loro presentazione e alla decorrenza dei loro effetti: si concorda che tra le ipotesi che integrano variazione di servizio rientrano anche tutte quelle conseguenti alla scelta delle utenze non domestiche di poter gestire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (articolo 198, comma 2-bis, del d.lgs. 152/06), con la specificazione che per quelle disciplinate dall’articolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/06, per la richiesta di variazione vale il termine di legge e la decorrenza stabiliti dall’articolo 30, comma 5, del decreto legge 41/2111, mentre per quelle disciplinate dall’articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147/1312, valgono le regole generali.
S.11 Si condivide la procedura prospettata per la dimostrazione dell’effettivo avvio a recupero da parte delle utenze che si avvalgono della facoltà ex articolo 198, comma 2-bis, del d.lgs. 152/06?
Si condivide l’intenzione dell’Autorità di disciplinare in modo omogeneo anche la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze che decidano di uscire fuori del servizio pubblico. In particolare, si condivide la previsione di un obbligo per tali utenze di trasmettere al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, con periodicità semestrale, la documentazione a tal fine richiesta dalla richiamata normativa.
Punti di contatto con l’utente
Il DCO in esame si pone in linea con il precedente che precisava che lo sportello fisico e il servizio telefonico rappresentano i punti di contatto con l’utente più diffusi nel territorio
8 nazionale. Fermi restando gli obblighi già definiti dal TITR, l’Autorità considera necessario garantire a tutti gli utenti del servizio l’accesso ad un servizio telefonico. Al riguardo, sulla base di quanto emerso dalla precedente consultazione, l’Autorità è orientata a:
a) introdurre l’obbligo di attivazione dello sportello online, in considerazione dell’esteso utilizzo di strumenti web per la comunicazione con gli utenti che dovrà consentire all’utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni e rettifica degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, segnalare disservizi e richiedere ogni altra prestazione resa dal gestore;
b) lasciare all’Ente territorialmente competente, d’intesa con le Associazioni dei Consumatori locali e in accordo con il gestore - con la finalità di tutelare gli utenti con bassi livelli di digitalizzazione - la facoltà di prevedere, in aggiunta o in alternativa allo sportello online, l’apertura di uno o più sportelli fisici a cui l’utente può rivolgersi per richiedere assistenza, laddove non previsti dal Contratto di servizio.
S.14 Si condivide quanto prospettato dall’Autorità in materia di punti di contatto con l’utente?
S.15 In particolare, si condivide l’introduzione dell’indicatore di qualità Tempo medio di attesa per il servizio telefonico?
Per quanto riguarda il gestore delle tariffe e rapporti con l’utente, l’Ufficio Tributi del Comune rappresenta già, di fatto, uno sportello informativo/di contatto con l’utente. Con le previsioni dell’Autorità, tuttavia, il gestore delle tariffe e rapporti con l’utenza potrebbe trovarsi gravato di tutta una serie di ulteriori obblighi inerenti al servizio di gestione dei rifiuti, che finora non ha gestito e che potrebbero comportare un impatto economico rilevante per molte gestioni, soprattutto quelle più piccole, che potrebbe risultare insostenibile.
Si accoglie favorevolmente la previsione dell’implementazione delle informazioni/servizi via web, come ad esempio la possibilità di “Scrivi all’Ufficio”, con risposte da restituire entro un termine definito. Resta da valutare la fattibilità di attività e servizi aggiuntivi sotto il profilo del tempo lavoro dei dipendenti dedicati e sotto il profilo dei costi, per eventuali implementazioni informatiche necessarie.
Si condivide inoltre l’orientamento di lasciare all’ETC la scelta di decidere, in accordo con il gestore, l’istituzione di uno sportello fisico piuttosto che uno sportello web, ma solo ove lo stesso ETC coincida con il Comune, o comunque vi sia una concertazione preventiva con il Comune, che rimane il principale soggetto coinvolto dalla nuova serie di obblighi di qualità contrattuale.
Valgono in ogni caso, tutte le considerazioni formulate nelle osservazioni all’Allegato A, allegate al presente documento.
Rateizzazione, rettifica degli importi addebitati e modalità di pagamento
S.17 Si ritiene opportuno introdurre una periodicità di riscossione maggiore per le utenze non domestiche?
9 A norma di legge, le scadenze per la riscossione della TARI devono essere almeno 2 l’anno, a distanza di sei mesi l’una dall’altra. Nella maggior parte dei Comuni le rate di pagamento sono state già disposte in misura maggiore rispetto a quelle previste dalla legge e, in molti casi, per le utenze non domestiche sono previste un numero di rate maggiore rispetto alle utenze domestiche. Ma questo tipo di scelte, si ritiene, devono essere compiute nel rispetto degli equilibri di bilancio di ciascun ente, che le potrà esercitare attivando la propria autonomia regolamentare di entrata e di spesa, e non in forza di un obbligo “esterno”. Si ritiene che l’eventuale indicazione di una periodicità più ravvicinata (aumento del numero di rate in cui suddividere l’importo dovuto annuo) debba mantenere il carattere della facoltatività, lasciando all’ente la responsabilità di operare nel modo considerato più opportuno.
S.18 Per le gestioni in cui si applica la TARI presuntiva si ritiene opportuno segnalare ulteriori elementi da tenere in considerazione riguardo la soglia del 30-50 % rispetto al valore medio dell’importo annuale calcolato sui due (2) anni precedenti?
Sembra alquanto improbabile un aumento della TARI del 30-50% rispetto al valore medio dell’importo annuale dei due anni precedenti.
S.19 Per le gestioni in cui si applica la tariffazione puntuale, si ritiene condivisibile la soglia del 30-50% del valore dell'addebito medio riferito ai documenti di riscossione emessi nel corso degli ultimi dodici (12) mesi?
Valgono le medesime considerazioni della risposta a S18.
S.16 Si condivide la proposta di introdurre una periodicità di riscossione almeno semestrale per le gestioni che adottano una tariffazione puntale?
“Per le gestioni in cui si applica la TARI presuntiva, si conferma l’ipotesi di prevedere l’emissione di un unico documento di riscossione all’anno, comprensivo delle informazioni e delle modalità di pagamento relative alle due rate semestrali”.
In merito a quanto riportato si sottolinea che l’art. 15 bis del D.L. 34/2019 (cd Decreto Crescita), introduce all’art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 15-ter. con il quale viene stabilito, tra l’altro, che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
Pertanto, la TARI, come previsto da normativa, deve essere riscossa sulla base dell’emissione di due documenti di riscossione all’anno, in acconto e a saldo.
Non è quindi possibile sul piano normativo, ad oggi, prevedere l’emissione di un unico documento di riscossione all’anno senza una coerente revisione normativa.
S.21 Si condivide la proposta di maggiorare le rate degli interessi di dilazione e degli interessi di mora e di non prevedere l’applicazione degli interessi di dilazione qualora la soglia per l’applicazione della rateizzazione sia superata a causa di prolungati
10 periodi di sospensione dell’emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore?
Non si esprime contrarietà di principio alla non applicazione di interessi nel caso indicato.
Tuttavia, l’applicazione degli interessi e la tipologia degli stessi sono stabilite dall’art 1, comma 165, L. 296/2006 e pertanto quanto indicato dall’Autorità può risultare in contrasto con la normativa vigente, in un campo fortemente presidiato dalla giurisprudenza contabile.
“La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili...”.
S.22 Si condivide la proposta di introdurre un termine per la richiesta della rateizzazione da parte dell’utente? Si ritiene congruo il termine fissato per la richiesta di rateizzazione pari ai 10 giorni solari successivi alla scadenza del termine di pagamento riportato sul documento di riscossione?
S.20 Si condivide la proposta di introdurre un valore soglia della singola rata pari a 50 euro e la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative in base alle condizioni economiche dell’utente?
In diversi Comuni, la richiesta della rateizzazione da parte dell’utente dovrà essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento riportato sul documento di riscossione le cui date sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale.
Inoltre introdurre un valore soglia rata pari a 50,00 euro potrebbe risultare in contrasto con la normativa vigente, comma 796, art. 1 - L. 160/2019 il quale recita: “In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;….”
11 Osservazioni all’Allegato A
Considerata la chiara ripartizione degli ambiti operativi di ciascun gestore delle diverse attività individuate dalla regolazione, nonché la non subordinazione gerarchica del gestore raccolta e smaltimento rispetto al gestore delle tariffe e rapporti con l’utenza o l'assenza di poteri formali di controllo, ed al fine di una maggiore tempestività di intervento operativo del gestore interessato, si osserva preliminarmente che i reclami e le richieste scritte attinenti alle attività di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade siano diretti unicamente al gestore per esse competente, senza il tramite o l'intermediazione del gestore delle tariffe e rapporti con l’utenza. Ciò al fine di non oberare il gestore delle tariffe e rapporti con l’utente di compiti non attinenti alle sue funzioni istituzionali. Pertanto, si propone in questi termini la modifica in senso conforme degli artt. 2.4, 2.5 e 9.2, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5 dell'Allegato A.
Relativamente all'art. 3.1 si considera opportuno il previo accordo tra ETC (nel caso di non coincidenza con il Comune e gestore interessato (nel caso di specie il gestore delle tariffe e rapporti con l’utenza) per il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, in quanto l'effettiva realtà dell'organizzazione interna dei gestori e l’eventuale necessità di adeguamento degli organici degli uffici, che comporta il cambiamento di posizionamento, non è necessariamente a conoscenza degli ETC.
In merito all'art. 5.1 si propone che la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tenga conto del posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori.
Per quanto riguarda l’art. 6, l’impostazione è quella di un servizio di rete. In realtà occorre tener distinti la dichiarazione, almeno per i Comuni a tarip, di “attivazione del servizio”, con la quale si richiede la fornitura della dotazione (bidoni microchippati) da quella in cui si comunica il verificarsi del presupposto impositivo, ovvero il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti. Comunque, nel successivo punto 7.2 appare sufficientemente chiaro che l’attivazione del servizio = a data di occupazione immobile.
Relativamente all'utilizzo della posta elettronica ordinaria (e-mail), si osserva come essa sia piuttosto frequente nell'uso comune e nella prassi anche degli uffici degli enti pubblici; tuttavia, in relazione agli artt. 6.1 e 10.1, considerate le conseguenze giuridiche anche di natura sanzionatoria a seguito di omessa o tardiva denuncia, poiché con l'uso della e-mail non sussistono certezze in ordine all'integrità dei dati trasmessi, all'autenticità del mittente, all'opponibilità di data e ora di spedizione e di ricezione (e l'efficacia probatoria dello strumento è liberamente valutabile dal giudice in caso di contenzioso), sarebbe opportuno fare riferimento all'art. 65 Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al l.lgs.
82/2005 che prevede le modalità per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione. Tale considerazione va estesa anche alla presentazione dei reclami e richieste di rettifica di cui all'art. 17.1 dell'Allegato A.
Inoltre, sempre in relazione all’art. 10, sembra che la variazione del servizio sia collegata esclusivamente alla sua attivazione o cessazione. In realtà le variazioni possono riguardare anche la superficie occupata, che non viene tuttavia contemplata.
12 In relazione alla disponibilità in homepage della modulistica di cui agli artt. 6.1, 10.1 e 17.1, dato il numero consistente di dati ed informazioni che di norma popolano i siti istituzionali dei Comuni, si considera inopportuno che la modulistica sia direttamente presente nell'homepage del sito istituzionale, dove si perderebbe nella miriade di informazioni presenti. Sarebbe preferibile che essa sia resa disponibile in un'apposita sezione dedicata al tributo oppure una pagina generalmente raggruppante l'intera modulistica comunale di uso dei diversi uffici.
Sempre relativamente agli artt. 6.2 e 10.3 si considerano necessarie alcune precisazioni:
- in primo luogo, non è scontato che l'utente disponga di un indirizzo di posta elettronica (lett. C di entrambi gli articoli);
- la data di inizio (art. 6.2 lett. F, nonché art. 7.2), in base alla legge 147/2013 è quella in cui si verifica l’“occupazione, possesso o detenzione.”
- in regime TARI il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati è rilevante per le sole utenze domestiche (com'è noto per le utenze non domestiche la tariffa variabile si applica in relazione ai soli metri quadrati in base alla categoria di appartenenza).
- sarebbe opportuno inserire all'interno della richiesta, il riferimento ad ulteriori campi che il gestore delle tariffe e rapporti con l’utenza ritenesse obbligatori, in conformità della legge 147/2013, inclusi eventuali diritti ad agevolazioni o situazioni particolari che modificassero l'entità del tributo dovuto.
In merito agli artt. 6.5 e 10.4, poiché in base alla specificità delle utenze ed alle previsioni dei regolamenti comunali potrebbero essere richiesti dai Comuni ulteriori dati ed informazioni agli utenti-contribuenti, si rappresenta la necessità, al fine di una massima semplificazione delle informazioni, che gli stessi utilizzino solo la modulistica predisposta dai gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza, anche per evitare la necessità di integrazioni dichiarative o documentali con conseguente dilazione dei tempi procedimentali.
Per quanto riguarda l’art. 11, si osserva che esso considera i rifiuti come l’idrico. La Tari è dovuta indipendentemente dalla fruizione del servizio (da ultimo, Cassazione, 12444/2021) ma per il semplice possesso/detenzione di immobili. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione a Tari tributo, il Comune nulla risponde. L’articolo può essere utile in regime tarip, in quanto si pone il problema della restituzione della dotazione.
In merito agli artt. 19.1 e 19.2, si chiede di prevedere come opzionale-facoltativa l'implementazione di web chat per l'assistenza in linea, in quanto nella maggior parte degli enti difficilmente si può garantire la contestualità e immediatezza di risposta all'utenza come avviene in una chat di messaggistica istantanea, specialmente laddove alla richiesta dell'utente debba seguire apposita verifica o istruttoria procedimentale.
In relazione all'art. 19.2 si suggerisce, per le modalità di presentazione di reclami e richieste di conformarsi a quanto evidenziato sopra in merito agli articoli 6.1, 10.1 e 17.1 dell'Allegato A.
In merito all'art. 20.1 relativo agli obblighi di istituzione di un numero verde gratuito, si ritiene che esso debba essere previsto facoltativamente: la generalità degli enti locali infatti, non dispone di un numero verde gratuito per i servizi resi dai suoi uffici; sono invece di
13 norma previsti recapiti telefonici degli uffici interessati, in molti Comuni gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza esiste un numero telefonico a tariffa urbana dedicato all'Ufficio Tributi (e non solo alla TARI) o un numero interno dell'unico numero telefonico del Municipio a cui è data risposta durante l'orario di servizio. L'implementazione di un numero verde, specialmente con eventuale allargamento dell'orario operativo, comporterebbe di fatto adibire personale dedicato probabilmente non presente negli organigrammi degli Enti o detrimento di altri servizi dell'Ente, e un maggior costo del servizio.
In merito all'art. 21.1 sul tempo di attesa telefonico, in molti Comuni gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza non esiste un servizio di call-center o centralino umano o automatico ed il personale non può essere riservato al solo ricevimento di risposte alle telefonate in quanto impegnato per variabili esigenze di servizio (tra cui: espletamento di pratiche amministrative tributarie, appuntamenti con l'utenza, riunioni per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente); pertanto difficilmente si potrà garantire una risposta telefonica in tempi brevi prefissati a priori. Si ricorda peraltro che con la concomitante esistenza di più mezzi di contatto con gli Uffici e di documentazione (posta cartacea, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria, telefax, servizi web sul sito istituzionale, appuntamenti in presenza agli sportelli fisici degli Uffici negli orari di apertura al pubblico) nonché con l'obbligo legale di tracciamento della gestione documentale delle istanze e dichiarazioni ricevute e dei provvedimenti e atti emessi, previsto dal DPR 445/2000 in materia di protocollo, la mancata risposta in un numero prefissato di secondi non dovrebbe costituire per l'utenza un limite invalicabile e non altrimenti gestibile nei confronti dei rapporti con i Comuni gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza.
Relativamente all'art. 22.1 si propone che l'obbligo relativo a informazioni e istruzioni di ordine tecnico relative al conferimento, alla raccolta, alle modalità di accesso e in generale a quanto esula dall'ambito operativo di un gestore tariffe e rapporti con gli utenti (nella specie Ufficio Tributi di un Ente locale), possa essere assolto mediante rinvio dell'utente al gestore RSU direttamente competente per la raccolta, smaltimento, spazzamento e lavaggio strade interessato. Il medesimo rinvio potrebbe essere fatto con riferimento all'art. 54.1 per reclami, richieste scritte ed altre richieste di natura tecnico-operativa che siano di competenza di quest'ultimo gestore.
In merito all'art. 23.3 sulla non imputabilità dei disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione, si propone di precisare che tale non imputabilità non si applica ai casi in cui il ritardo è effettivamente dovuto a causa imputabile all'utente- contribuente (es. recapiti di residenza o sede non aggiornati, notifiche di avvisi di pagamento ad indirizzi PEC saturi o inattivi di soggetti tenuti a norma del D.Lgs. 82/2005 a munirsi di tali indirizzi pur iscritti nel registro INIPEC) e ferma restando la normativa in tema di accertamento tributario.
Relativamente all’art. 24 sembra che esso contrasti con la tendenza del legislatore di utilizzare in forma esclusiva pagoPA, anche se la condivisibile previsione di avere almeno una modalità di pagamento gratuita è soddisfatta dall’utilizzo dell’F/24. Quindi, la soluzione appare soddisfacente, considerando che pagoPa costa dai 2 ai 3 euro a pagamento.
14 Si condivide l’art. 25.2, ma non sembra applicabile ad un Comune. Indirettamente si afferma che la tariffa corrispettiva è riscossa solo dai gestori. Ma, sul punto si segnala quanto disposto dall’art. 1, comma 691, legge n. 147/2013 il quale prevede espressamente che il comune “possa” affidare al gestore la riscossione della tariffa di cui al comma 668, quindi tariffa corrispettiva. Il comma 691 è stato oggetto di proposte emendative di Anci- Ifel, volte a risolvere anche questa anomalia, ma finora ogni tentativo di modifica non ha raggiunto l’approdo finale.
L’art.26.2 sembra non tener conto dell’obbligo normativo di applicare la tariffa deliberata l’anno precedente fino al 30 novembre e solo dopo il 1° dicembre quella deliberata per l’anno. La previsione di invio di un unico documento all’anno, con almeno due rate, non tiene conto del quadro normativo in cui operano i Comuni. Quanto ipotizzato, comprese le due rate semestrali, può essere concretamente realizzato se le tariffe sono approvate a dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, ma non certo nel caso di tariffe approvate nell’aprile dell’anno di riferimento.
In merito all'art. 28.4 dell'Allegato A sulla maggiorazione per interessi di dilazione e di mora, si propone di rinviare a quanto previsto dalla legge o dai regolamenti in materia di interessi di rateazione. Il tasso di riferimento fissata dalla BCE risulta, salvo errori, nel presente periodo storico, a zero o prossimo allo zero e pertanto ragionevolmente poco incisivo ad orientare in senso conformante i comportamenti degli utenti-contribuenti.
Relativamente all’art 28 si osserva quanto segue:
Il caso 28.1 sarà normale in altri servizi in rete, ma in Tari una tariffa superiore del 30- 50% rispetto a quella del biennio precedente, di norma non si verifica.
In merito all'art. 28.2 si propone di lasciare la determinazione della quantificazione delle rate all'Ente gestore, anche in analogia a quanto è già previsto nei regolamenti generali delle entrate comunale e nei regolamenti settoriali.
Sull'art. 28.3 si propone di fissare il termine massimo per l'inoltro della richiesta di rateizzazione nel giorno precedente al giorno della scadenza del termine di pagamento del documento di riscossione: si fa notare che, in caso contrario, l'utente-contribuente sarebbe già passibile di sanzioni tributarie per tardivo, omesso o insufficiente versamento.
Il punto 28.4 introduce un tasso d’interesse del tutto nuovo, di cui si dubita la legittimità, visto che la normativa prevede già un tasso di interesse da accertamento (legale +/- tre punti percentuali) ed un tasso di interesse moratorio (legale + 2 punti percentuali).
Al limite si potrebbe fare riferimento al solo tasso di interesse legale, ma non certo a quella fissato dalla Banca Centrale Europea, non utilizzato in nessuna norma tributaria.
L’articolo 30 modifica il regime dei rimborsi, disegnato da norme primarie e non da regolamenti. Peraltro, si ignora che l’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997 impone la sospensione dei rimborsi laddove il contribuente risulti debitore per altri tributi comunali.
In relazione all'art. 30.1 sulla rettifica degli importi non dovuti (rimborsi), si rammenta che l'art. 1, comma 164, legge 296/2006, prevede tuttora, per i rimborsi dei tributi degli Enti locali, il termine di 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Si ricorda che pacificamente la TARI, a legislazione vigente, rientra nella categoria dei tributi.
15 Per quanto riguarda i tempi di risposta alle richieste dell'utente-contribuente in ordine all'attivazione, variazione e cessazione del servizio, ai reclami scritti, alle richieste di informazioni, alle richieste di rettifica degli importi addebitati (artt. 8.1, 12.1, 14.1, 15.1, 16.1, 30.3, 57.1 e Tabella 1, si precisa, come anticipato nella risposta alla consultazione, che vertendosi in campo amministrativo tributario è applicabile nel caso di specie, analogamente alla generalità dei procedimenti amministrativi, l'art. 2, commi 3 e 4, legge 241/1990, oggetto di adeguamento all'interno degli Ordinamenti degli Enti locali in base all'art. 29 della predetta legge, che fissa a 30 giorni il termine generale di conclusione di procedimenti amministrativi con provvedimento espresso, salva diversa disposizione di legge che stabilisca un termine diverso o maggiore. Si propone pertanto di adeguare il termine inferiore (es. 15 giorni) per la risposta del GTRU a tale tempistica generale, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi obbligatori senza necessità di supplementi istruttori, e salvo casi di forza maggiore o caso fortuito.
In relazione al Titolo XIV sugli obblighi di registrazione e comunicazione all'ETC e all'Autorità, dato che il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori appartiene all'ETC e non parrebbe poter essere una scelta gestionale autonoma in capo al gestore delle tariffe e rapporti con l’utenza, si evidenzia che, pur nel rispetto dei poteri di controllo assegnati dalla legge all'Autorità, la mole abnorme di dati ed informazioni che devono essere minuziosamente registrati e comunicati periodicamente di fatto per ogni singola richiesta e /o contatto da parte dell'utenza in relazione ai vari schemi, comporta una sovrabbondanza di attività per i GTRU meno strutturati, che prelude ad un rallentamento non indifferente delle attività istituzionali degli Uffici, crescente al crescere del numero progressivo di appartenenza alla matrice degli schemi regolatori. Come più volte evidenziato tale adempimento comporterebbe la necessità di assunzione di personale dedicato o di esternalizzazione del servizio.