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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -ROMA- Ricorso. Per: Equiazione APS, già ASD Equiazione ONLUS, c.f p.

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(1)

pec:diego.santoni@oav.legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

-ROMA- Ricorso

Per: Equiazione APS, già ASD Equiazione ONLUS, c.f. 92031080580 p. iva 14871331006, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Matteo Attolico, con sede legale in Velletri (RM), Via Crocetta Vivaro n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Santoni, del Foro di Velletri, (c.f. SNTDGI75R25H501A) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 69 (c/o Avv. Roberta Feliziani) giusta procura speciale conferita in calce al presente atto (si indicano per le comunicazioni e/o notificazioni di legge i seguenti recapiti: fax 06.941.52.66 – P.E.C.: diego.santoni@oav.legalmail.it )

– ricorrente- Contro

REGIONE LAZIO in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. 80143490581), con sede legale in Roma, Via R. Raimondi Garibaldi n. 7

-resistente- REGIONE LAZIO – Direzione Inclusione sociale in persona del legale rappresentante /Direttore p.t., con sede in Roma, Via del Serafico 127

-resistente- nonché nei confronti di

LA TARTARUGA ONLUS in persona del legale rappresentante p.t. c.f.

92027120580 con sede in Monte Porzio Catone (RM) Via Costagrande 38/i

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ammessa alla graduatoria alla posizione n. 1 per area ASLRM6

-controinteressata sostanziale- per l'annullamento

previa adozione degli opportuni provvedimenti cautelari

della determinazione (con firma digitale) n. G10606 del 17.9.2020, pubblicata nel B.U.R. Lazio n. 116 del 22.9.2020, avente ad oggetto lo

“Avviso pubblico D.D. n. G10781 del 6.8.2019 “Comunità solidali 2019” - Approvazione graduatorie dei progetti. Impegno della somma di

€1.768.698,46 sul capitolo H41173 E.F. 2020 – prenotazione della somma di

€442.174,61 sul capitolo H41173 E.F. 2021”, nella parte in cui sono approvati, senza riserve, l'elenco delle domande ammesse e finanziabili (All.

1) della domande ammesse ma non finanziabili (all. 2) e delle domande non ammesse (all. 3) riferite all'ambito territoriale ASLRM6;

del provvedimento di esclusione/non ammissione implicita del progetto in titolarità della ASD Equiazione ONLUS, come esercitato mediante inserimento nell'Allegato 3 alla precedente determinazione n. G10606 del 17.9.2020, formante parte integrante d'essa, avente ad oggetto la lista dei progetti esclusi dalla graduatoria de qua;

• del/i verbale/i della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute alla P.A. resistente con relativi allegati;

• di ogni altro atto, presupposto, seguente o comunque connesso

• con riserva di impugnazione degli atti successivi e conseguenti anche

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attraverso lo strumento dei mm.aa. di cui all'art. 43 c.p.a.

PREMESSO

– che con D.D. n. G10781 del 6.8.2019 avente ad oggetto “Approvazione dell'Avviso Pubblico denominato "Comunità solidali 2019" - sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. - Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore – Impegno di spesa in favore di creditori diversi della somma complessiva di euro 2.232.600,00, di cui euro 1.786.080,00 sul capitolo H41173 dell'esercizio finanziario 2019 e di euro 446.520,00 sul capitolo H41173 dell'esercizio finanziario 2021 (programma 08 della missione 12).” veniva ad essere approvato l'Avviso Pubblico denominato “Comunità solidali”, di cui all'Allegato 1 della Determina medesima, il quale, in base al suo art. 3, prevedeva che “al fine di garantire una equilibrata ed efficace distribuzione delle risorse, che tenga conto delle diversità e specificità dei bisogni del territorio regionale, si è individuato l'ambito territoriale di riferimento delle attività progettuali in quello coincidente con il territorio delle AA.SS.LL. in relazione al quale saranno adottati i massimali di ripartizione territoriale”;

– che con Deliberazione di Giunta regionale del 20 dicembre 2018, n. 854 era stato precedentemente approvato l’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni

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di volontariato e associazioni di promozione sociale, in attuazione degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dell’Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 28 ottobre 2018;

– che il predetto accordo di programma ha per oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere l’implementazione delle attività di interesse generale, di cui all’artico 5 del Codice del Terzo settore, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che risultino iscritte, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative regionali di settore;

– che sotto il profilo strettamente operativo con DD n. G04653 del 15.4.2019 si era avuta approvazione del piano operativo di cui all'art. 5 dell'Accordo di programma tra la Regione Lazio ed il Ministero del lavoro;

– che,, in linea con i predetti atti, veniva con D.D. n. G14912 del 31.10.2019 ad essere nominata la Commisisone di valutazione dei soggetti beneficiari del contributo;

– che con D.D. n. G10606 del 17.9.2020 si aveva approvazione delle graduatorie dei progetti presentati;

– che con la stessa D.D. n. 10606 del 17.9.2020 venivano approvati gli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali della determinazione stessa;

– che i richiamati allegati corrispondevano specificamente a: Allegato 1) graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili; Allegato 2) graduatoria dei

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progetti ammissibili ma non finaziabili per esaurimento delle risorse disponibili a valere sull'avviso di cui all'accordo di programma 2018;

Allegato 3) elenco dei progetti non ammessi con le relative motivazioni, tutti individuati per ambito territoriale di riferimento;

– che l'attuale ricorrente Equiazione APS, già ASD Equiazione Onlus - a seguito di modifica statutaria del 18.10.2020 approvata come da verbale Assemblea soci di pari data - (d'ora in poi, per brevità anche indicata come

“Equiazione” o “ricorrente”), ebbe a presentare, con consegna a mano direttamente presso l'Ufficio Corrispondenza “spedizione/accettazione” della Regione Lazio, plico contenente la documentazione afferente l'Avviso pubblico “Comunità solidali”, alle ore 11.05 del 23.9.2019 con prot. 749577;

– che all'esito della valutazione operata dalla Commissione, il progetto elaborato e presentato dalla ricorrente veniva non ammesso, per violazione dell'art. 10 lett.e) dell'Avviso Pubblico in riferimento all'ambito territoriale ASLRM6;

che l'art. 10 lett. e) dell'Avviso pubblico prevede come siano “inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le iniziative o progetti pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui all'art. 9 (sempre dell'Avviso pubblico, ndr);

che l'art. 9 prevede come “la busta chiusa contente l'istanza e la documentazione richiesta deve recare le seguenti indicazioni:

→ la dicutura NON APRIRE – Avviso pubblico “Comunità solidali 2019”

→ la denominazione del soggetto proponente (nel caso del partenariato del

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soggetto capofila), con codice fiscale, ambito territoriale di riferimento, indirizzo, recapito telefonico, email”;

– che la ricorrente ha presentato, in busta chiusa, il plico richiesto nelle modalità e termini previsti dall'Avviso pubblico;

– che vista la intangibilità della graduatoria come approvata e pubblicata con D.D. n. G10606 del 17.9.2020 e della illegittima esclusione del progetto presentato dalla ricorrente, si rende necessaria l'impugnazione giurisdizionale del provvedimento sopra richiamato - deliberata come da verbale del Consiglio direttivo del 20.9.2020 - di approvazione della graduatoria definitiva finale dei progetti presentati per “Comunità solidali 2019” riferiti all'ambito territoriale ASLRM6, nonchè del provvedimento implicito di esclusione esercitato mediante inserimento del progetto presentato dalla ASD Equiazione Onlus nell'Allegato 3 dell'atto impugnato, contenente i progetti non ammessi con relative motivazioni, unitamente agli atti della procedura di valutazione, peraltro già valutata ed

– che è interesse legittimo pretensivo, attuale e concreto, della ricorrente agire giudizialmente al fine di vedere annullato il provvedimento impugnato e ogni altro atto prodromico e/o presupposto e/o successivo che ha cagionato la esclusione ovvero la non ammissione del progetto elaborato dalla Equiazione Onlus senza alcuna valutazione della stessa;

Tutto ciò premesso, gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti MOTIVI DI DIRITTO

Premesse: ricognizione normativa.

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La fattispecie sottoposta all'esame dell'Ecc.mo TAR adìto trae origine da atti regionali attuativi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. 117/2007 (codice del cd Terzo settore, d'ora in poi per comodità espositiva anche richiamato quale “codice”) per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale.

La odierna ricorrente, qualificabile soggettivamente quale ente del Terzo settore ex art. 4 del Codice, ha partecipato alla presentazione di un progetto che rientra in un programma di interventi diretti a sostenere l’implementazione delle attività di interesse generale, di cui all’artico 5 del Codice del Terzo settore, da parte proprio delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che risultino iscritte, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative regionali di settore.

Per la perimetrazione del thema decidendum, soccorre anche la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016. In essa si specifica come ai sensi dell’art. 128 del d.lgs.

112/1998, per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della propria vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

La legge-quadro sui servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328 ha istituito un «sistema integrato di interventi e servizi sociali» da realizzarsi mediante politiche e prestazioni

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coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e mediante la definizione di percorsi attivi volti a ottimizzare l'efficacia delle risorse e a impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. La finalità perseguita consiste nel garantire, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, il raggiungimento di obiettivi sociali determinati, quali: il miglioramento della qualità della vita; le pari opportunità; la non discriminazione e il godimento dei diritti di cittadinanza; la prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

In base poi al dispositivo dell'art. 12 L. 241/90 relativo ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, si è previsto, al primo comma, che: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”. Ed al secondo comma che: “L'effettiva osservanza delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

In tale contesto, si innesta l'Accordo di Programma Regione Lazio – Ministero del Lavoro approvato con Delibera di GR del 20 dicembre 2018 n. 854 e la successiva costituzione di fondi per finanziamenti di iniziative e progetti, come sopra evidenziati.

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Nell'ambito della cooperazione tra enti locali ed enti del terzo settore, precisiamo da ultimo, le forme giuridico-organizzative e gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico per la gestione e la erogazione di servizi di interesse generale nel Terzo settore possono essere suddivisi in tre principali categorie: 1) sostegno, che comprende sovvenzioni, agevolazioni fiscali, messa a disposizione di spazi, contributi a fondo perduto; 2) collaborazione, che riguarda le forme di co- programmazione, co-progettazione e di verifica congiunta delle attività da realizzare;

3) affidamenti, che implica il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, siano esse aperte ovvero negoziate.

Nel caso che ci occupa si è dinanzi ad una forma cooperativa di sostegno.

Sia permesso, quindi, precisare ulteriormente quanto segue.

Non può certo, nel nostro caso, ritenersi applicabile il Codice appalti (D.Lgs.50/2016).

Il codice degli appalti pubblici, infatti, non è pertinente alla fattispecie sub judice , troavndo applicazione propriamente per i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione (Vds. TAR Campania sent. 3620/2019 del 2.7.2019).

E' chiaro che nel caso che ci occupa, pur essendovi il dovere dell'Amministrazione di condurre il procedimento selettivo pur sempre nel pieno rispetto, da un lato, dei principi sanciti dall'art.97 Cost. di buon andamento e imparzialità e, dall'altro, dei criteri indicati dall'art. 1 L. 241/90 di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltrechè dei principi dell'ordinamento comunitario, non vi è obbligo di osservanza puntuale

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delle norme del Codice dei contratti pubblici, mai richiamate infatti negli atti impugnati, se non nei termini in cui queste siano espressione di quei principi generali – sopra menzionati – che, in ogni caso, governano e condizionano in qualsiasi ambito l'azione amministrativa. Quindi, in termini di esclusivo utilizzo delle stesse quali riferimenti di “best practice”.

*****

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 e 18 L. 241/90;

violazione del principio di ragionevolezza; violazione e/o falsa applicazione del principio di libera ed ampia partecipazione.

La legge sul procedimento amministrativo prevede nel suo art. 1 comma 2 come la PA “non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”.

Tale regola aurea, di portata generale, deve necessariamente applicarsi ad un procedimento quale quello afferente alle misure di sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di ETS.

Nell'Avviso pubblico allegato a DD n. G10781 del 6.8.2019, all'art. 10 si specificano quali siano le cause di inammmissibilità, precisando che “saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le iniziative o progetti ...

(omissis)....e) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui all'art. 9”.

E quindi nell'art. 9: “la busta chiusa contenente la istanza e la documentazione richiesta deve recare le seguenti indicazioni: - Non aprire “Avviso pubblico

“Comunità solidali 2019” - la denominazione del soggeto proponente (nel caso di

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partenariato del soggetto capofila) con codice fiscale, ambito territoriale di riferimento, indirizzo, recapito telefonico, e-mail”.

Appare ed è di lapalissiana evidenza che già dalla sua formulazione, l'Avviso, pecchi di eccessivo aggravamento dei criteri, liddove si premette, nella stessa norma di cui all'art. 9, che la busta dovrà essere CHIUSA e che peraltro le indicazioni richieste pur nella loro interezza possano essere facilmente desumibili (anche qualora non tutte presenti, purchè sufficienti ad effettuare una riconduzione univoca al soggetto proponente) in ragione della obbligatoria iscrizione al RUNTS (o ad altro registro) dei soggetti interessati.

A tal riguardo, rammentiamo a noi stessi che, nelle more dell'operatività del RUNTS, la Regione Lazio ha istituito “ARTeS”, un nuovo sistema informativo per la iscrizione agli Albi e Registri del Terzo settore. Detto sistema permette a cooperative sociali, associazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale di iscriversi ed aggiornare tutte le informazioni necessarie alla permanenza nei registri, direttamente on line.

ARTeS, quindi, semplifica l'iscrizione agli albi e registri, eliminando, nell'ottica di una “dematerializzazione” della PA, inutili invii cartacei e rendendo al contempo più immediate tutte le comunicazioni con l'Assessorato alle Politiche sociali e Famiglia.

Attraverso detto sistema, operante, l'Assessorato de quo è in grado di svolgere in modo più efficace l'attività di monitoraggio e la programmazione degli interventi di politica sociale sul territorio.

Per quel che qui interessa, dopo questa necessaria premessa, occorre evidenziare che nel sistema ARTeS sono presenti tutti i dati della associazioni iscritte (inclusi i

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recapiti) .

Ciò è fondamentale per far comprendere come se, dall'un verso, l'unico canale istituzionale per il controllo e comunicazione con le associazioni / cooperative del terzo settore nella regione Lazio sia questo sistema, dall'altro, si richieda inspiegabilmente ed a pena di non ammissione di domande promananti dagli stessi soggetti, la indicazione pedissequa e specifica di dati e/o recapiti già in possesso della PA!!

Mutatis mutandis, pur se in ambito di appalti, materia estranea, come sopra rammentato, al presente ricorso, ammonisce il Consiglio di Stato, liddove non vi sia ragione di utilizzare criteri selettivi non necessari, come nel caso che ci occupa, a raggiungere gli obiettivi perseguiti attraverso schemi di evidenza pubblica, “si da rilievo giuridico attraverso la sanzione della nullità testuale, a tutte quelle “cause amministrative” di esclusione dalle gare, incentrate non sulla qualità della dichiarazione ma piuttosto sulle forme con cui questa viene esternata, in quanto non ritenute conformi a quelle previste dalla stazione appaltante nella lex specialis”

(CdS sez. V 12 novembre 2013, n. 5375; sez. VI 18 settembre 2013 n. 4663).

In breve, questo difensore ritiene illegittima la esclusione dalla valutazione del progetto sulla scorta della applicazione - in concreto, con l'atto impugnato - di cause

“amministrative” di non ammissione al sostegno, appunto non incentrate sulla qualità della dichiarazione e della documentazione a supporto del progetto.

Vieppiù, giova notare che l'aggravamento del procedimento con previsione di requisiti di esclusione maggiormente penalizzanti, lo si rileva dalla doppia previsione, contenuta in Avviso Pubblico, di presentazione della busta chiusa (pur

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senza indicazione di sottoscrizioni e/o sigillature e/o laccature) e della necessaria sovraiscrizione del “Non aprire”, a parere di questa difesa ultronea e lesiva.

In più arresti anche i Giudici di Palazzo Spada hanno asserito che debba sussistere una chiara affermazione della prevalenza del criterio sostanziale sul principio formalistico nella interpretazione delle prescrizioni imposte dalla PA.

Sussiste, ed è vero, che ricorrano, nell'operato della Pubblica amministrazione, garante dello svolgimento del procedimento al quale presiede, esigenze di tutela dell'interesse pubblico ma è anche vero che sussistono altri valori ed esigenze giuridicamente rilevanti, quali la buona fede e l'affidamento, il cui rispetto compete parimenti al soggetto pubblico.

E' pacifico (seppur in tema di gare, quindi in ambito che non si attaglia al caso di specie, se non in termini di indicazione “virtuosa” dei criteri selettivi) che il rigore formalistico contenuto nelle prescrizioni del bando, da osservare a pena di esclusione, deve in ogni caso essere rapportato ai principi di ragionevolezza nonché a quel li di libera e ampia partecipazione, nonché all'esigenza di non aggravare ulteriormente il procedimento in assenza di specifiche esigenze manifestate dall'Amministrazione.

Laddove non sia riscontrabile un'esigenza dell'Amministrazione stessa che giustifichi l'imposizione di una formalità a pena di non ammissione, la stessa è illegittima.

In tal caso, nel rispetto del principio della strumentalità delle forme e della più ampia partecipazione, il mancato rispetto di una formalità si risolve in una mera irregolarità (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 ottobre 1997, n. 1826 richiamata da Cons.

Stato sez. V, sent. 21.6.2007 n. 3384).

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Appare ed è, quindi, del pari illegittima la non ammissione della domanda presentata dalla ricorrente Equiazione, ove tale esito (senza alcuna previa valutazione da parte della Commissione) derivi e risulti ancorato, come avvenuto, ad un supposto mancato rispetto di formalità estrinseche.

2. Violazione dell'art. 3 L. 241/90; violazione del principio dell'obbligo di motivazione; violazione del principio di specificità dell'obbligo motivazionale, difetto nella motivazione di non ammissione, violazione del principio di trasparenza nella azione amministrativa ex art. 1 L. 241/90 come modificato dalla L. 15/2005.

Il provvedimento impugnato pecca, secondo questa difesa, anche per altro e distinto profilo e va censurato.

Invero, l'art. 3 l. 241/90 sancisce come ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato, compresi gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa, i concorsi pubblici ed il personale.

Nel caso che ci occupa, dalla lettura delle graduatorie finali approvate risulta la esclusione/non ammissione della ricorrente con motivazione “art. 10 lettera e)”.

A ben vedere, l'articolo dell'Avviso pubblico in questione recita che “Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le iniziative e progetti: ...(omissis) … e) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui all'art. 9” e, quindi, richiamando per relationem l'art. 9 ove è dato leggere: “la busta chiusa deve contenere l'istanza e la documentazione richiesta deve recare le seguenti indicazioni: - la dicitura “Non aprire – Avviso pubblico

“Comunità solidali 2019”; - la denominazione del soggetto proponente (nel casodi

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partenariato del soggetto capofila) con codice fiscale, ambito territoriale di riferimento, indirizzo, recapito telefonico e mail”

Dalla motivazione indicata non è dato comprendere null'altro.

Esiste infatti un richiamo puntuale operato dall'art. 10 al precedente art. 9 dell'Avviso pubblico, il quale tuttavia, inserendo e prevedendo nel medesimo alinea due cause di esclusione recte non ammissione della domanda, attenderebbe, nell'impianto motivazionale a valle della procedura valutativa, un richiamo altrettanto specifico e puntuale all'una od all'altra delle richiamate circostanze.

In primis, si censurano quindi gli atti impugnati dacchè non è dato comprendere se il progetto e quindi la istanza e la documentazione sottesa non siano stati ammessi per un mancato rispetto della dicitura sopra indicata ovvero per carenze nella indicazione della denominazione e dei dati sopra riportati.

In secondo luogo non è dato comprendere quale sia stato ai fini della non ammissione, il percorso logico-giuridico sotteso che deve comunque figurare nell'impianto motivazionale di un provvedimento.

Il Consiglio di Stato, sez V, con la sentenza n. 2457 del 25 maggio 2017 si è pronunciato proprio sull'obbligo di motivazione nei provvedimenti amministrativi.

Con riguardo alla questione della carente motivazione del provvedimento di esclusione emesso (nel caso di cui al richiamto arresto) dalla S.A., il Collegio ha ravvisato che “l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata girisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca esternazione del percorso logico-giuridico seguito

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dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata ed il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione (da ultimo Cons. Stato , sez. III, 23 novembre 2015 n. 5311 e 5312; sez. IV, 21 aprile 2015, n. 2011; sez. V, 24 novembre 2016 n. 4959, 23 settembre 2015 n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015 n. 1875, 24 marzo 2014 n. 1420; sez. VI, 6 dicembre 2016 n. 5150).

Tale rispetto non è dato rinvenire nel caso di specie.

La non ammissione dell'istanza, tempestivamente presentata dalla ricorrente, è derivante da un richiamo per relationem che potremmo senz'altro definire anodino, senza alcuna disambiguazione circa l'una o l'altra delle motivazioni ad escludendum previste dall'Avviso pubblico.

La graduatoria di non ammissione di cui all'allegato 3 della DD n. G10606 del 17.9.2020 pecca, quindi, di genericità e carenza di specificità, inficiando anche il generale criterio di trasparenza nella azione amministrativa, per le ragioni suesposte.

Non è dato, allo stato, comprendere se, infatti, l'istanza e la documentazione allegata non siano stati ammessi per un difetto formale riguardante il plico in sé (mancata sigillatura e/o chiusura del medesimo) ovvero per la mancata/errata indicazione della dicitura sul plico ovvero ancora per mancata indicazione dei riferimenti richiesti dall'Avviso.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art, 6 comma 1 lett. b) l. 241/290;

eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria.

Non comprendendosi, allo stato, il motivo della non ammissione della domanda se

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non per un lacunoso richiamo all'art. 10 dell'Avviso pubblico de quo, ci si interroga ulteriormente se l'eventuale incompletezza e/o erroneità nella indicazione dei requisiti formali della istanza ovvero del plico possano inficiare, ex se, il procedimento di valutazione e verifica, precludendolo.

Il presente ricorso scaturisce anche dalla violazione della disposizione generale di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) della L.241/90 meglio conosciuto come “soccorso istruttorio”; tale norma è stata più volte richiamata e ne sono stati acclarati i principi, non ultimo da TAR Sardegna che, in una sua pronunzia relativa alla incompletezza della domanda di ammissione ad un finanziamento pubblico, ha sancito che, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della L. 241/90.

Tale disposizione impone, infatti, alla Amministrazione nel caso di incompletezza, di richiedere all'interessato/proponente non solo “la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete” ma eventualmente anche di “ordinare esibizioni documentali”.

(TAR Sardegna - Cagliari sez.I, 6.6.2016 n. 483).

Il precipitato giuridico di siffatto principio è che l'esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale, deve necessariamente rappresentare l'eccezione e non la regola come invece, inversamente, appare con somma evidenza dalla esclusione di un numero molto elevato di domande, tutte con identica (criptica) motivazione, come risulta dal'All. 3 alla DD n. G10606 del 17.9.2020. Ciò invera, a parere di chi scrive, un eccesso di potere stigmatizzabile.

La stessa giurisprudenza amministrativa, chiamata a decidere su tali circostanze, ha

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definitivamente chiarito che “qualora la documentazione prodotta nell'ambito di una procedura sia carente di taluni elementi formali, l'Amministrazione richiede al partecipante di integrare e chiarire il contenuto del documento, costituendo tale attività acquisitiva un ordinario modus operandi, ispirato all'esigenza di far prevalre la sostanza sulla forma e purchè rispettoso della par condicio (TAR Lombardia – Milano, sez. II, n. 449/2011)

*****

Sulla necessità di adozione di opportuni provvedimenti cautelari.

La natura della procedura di adesione all'Avviso pubblico di cui in premessa e all'atto amministrativo di approvazione del medesimo, nonché la definitività della graduatoria ammessa col provvedimento impugnato, unitamente agli allegati presenti, suggeriscono la necessità della emissione di immediati provvedimenti cautelari, anche nella forma del provvedimento presidenziale monocratio di cui all'art. 56 c.p.a, al fine di permettere alla istanza presentata dalla ricorrente Equiazione di essere ritenuta in primis ammissibile, con attribuzione di punteggio dovuto e, se del caso, finanziabile.

Ed invero, sul crinale dei requisiti richiesti per l'emissione dei provvedimenti cautelari opportuni, non può non tenersi conto che ai sensi della normativa presupposta e dell'Avviso pubblico contenente, come detto, le disposizioni concrete per accedere al sostegno dei progetti presertati, la ricorrente, avendo prodotto una istanza completa e regolare, ha diritto ad ottenere dall'Organo amministrativo una congrua valutazione del progetto presentato, in relazione al finanziamento richiesto, con attribuzione del relativo punteggio.

(19)

Laddove si dovessero, invece, attendere i tempi necessariamente lunghi di una statuizione nel merito, alcuna possibilità avrebbe la ricorrente di accedere alla graduatoria delle domande ammesse e finanziabili e di concorrere, quindi, per l'accesso ai fondi previsti.

Si tenga altresì in debito conto che, attesi anche i lunghi tempi di una definizione di merito, in assenza di un provvedimento cautelare, l'intero progetto e il sotteso programma di investimento non potrà essere portato avanti, con grave danno anche per terzi soggetti.

Pur ritenendosi che l'impugnazione possa trovare definizione già all'esito dell'esame cautelare, attesa l'evidenza delle illegittimità e violazioni dedotte, laddove l'adito Tribunale Amministrativo Regionale ritenga di accertare in successiva udienza di merito la domanda di annullamento, si chiede di voler emettere i provvedimenti cautelari, anche anticipatori, idonei a salvaguardare l'interesse della ricorrente ad una valutazione del progetto di cui alla istanza presentata.

***

Tutto ciò premesso econsiderato, il sottoscritto avvocato, nella qualifica in epigrafe richiamata,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale Ammnistrativo del Lazio – Roma affinchè, previa emissione dei provvedimenti monocratici provvisori e di provvedimenti cautelari collegiali all'esito della Camera di consiglio, voglia

“In via cautelare:

Accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;

(20)

Disporre, previa sospensiva, gli opportuni provvedimenti cautelari anticipatori, al fine di permettere la valutazione e/o l'ammissione della istanza e documentazione presentata dalla ricorrente in data 23.9.2019 alle ore 11.05 prot. 749577 alla procedura di valutazione delle domande di sostegno ai sensi dei criteri indicati nell'Avviso pubblico di cui è ricorso;

Nel merito:

Disporre l'annullamento del provvedimento implicito di esclusione/non ammissione della domanda prot. 749577, del 23.9.2019, riferibile alla ricorrente avvenuto mediante inserimento della stessa nell'elenco delle domande non ammesse (pos. n. 47 – Allegato 3 della DD n. G10606 del 17.9.2020);

Disporre, per quanto di ragione, l'annullamento della determinazione DD n. G10606 del 17.9.2020 di approvazione della graduatoria definitiva “finale” delle domande ed istanze presentate, esclusivamente nella parte in cui sono approvati, senza riserve, l'elenco delle domande ammesse e finanziabili (All. 1) della domande ammesse ma non finaziabili (all. 2) e delle domande non ammesse (all. 3) riferite all'ambito territoriale ASLRM6, ordinando all'Organo amministrativo una riapertura della istruttoria e di provvedere – previa esatta valutazione della domanda della ricorrente ed attribuzione di punteggio – ad una rielaborazione degli elenchi delle domande presentate.

Con il favore dei compensi”.

→ Ai fini della determinazione del c.u. si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e sconta un c.u. fisso pari ad €650,00.

Si depositano, unitamente al presente ricorso:

1) Verbale Consiglio Direttivo del 20.9.2020;

(21)

2) Verbale assemblea soci ASD Equiazione Onlus del 18.10.2020;

3) Statuto Equiazione APS;

4) DD n. G. 10781 del 6.8.2019;

5) Allegato 1 a DD. n. G10781 del 6.8.2019;

6) DD n. G04653 del 15.4.2019;

7) Allegato 1 a DD. G04653 del 15.4.2019;

8) DD n. G10606 del 17.9.2020;

9) Allegato 1 a DD. n. G10606 del 17.9.2020;

10) Allegato 2 a DD. n. G10606 del 17.9.2020;

11) Allegato n. 3 a DD. n. G10606 del 17.9.2020;

12) Moduli A, A2, B,C,D,E ed F relativi alla domanda presentata dalla ricorrente.

Con osservanza.

Grottaferrata – Roma 11.11.2020 Avv. Diego Santoni

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