DELIBERAZIONE (R496/00) DEL 1999
Previsione penale al collaudatore
Non si ravvisa motivo ostativo alla previsione di una penale a danno del collaudatore, purché di ammontare adeguato alla natura della prestazione e all’interesse del creditore: la previsione di una penale pare sufficiente a garantire il committente, escluse altre forme di garanzia preventivamente fissate in contratto, in aggiunta agli strumenti di tutela previsti dal codice civile.