• Non ci sono risultati.

(1)DELIBERA DELL’8 GENNAIO 2020 N

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)DELIBERA DELL’8 GENNAIO 2020 N"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

DELIBERA DELL’8 GENNAIO 2020 N. 2 Bilancio di previsione 2020.

Esercizio provvisorio.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA nella seduta dell’ 8 gennaio 2020

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni;

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26 e, in particolare, l’art. 25, comma 2;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2019;

viste le “Norme sull'Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni;

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto munito dei poteri del Consiglio di amministrazione 5 dicembre 2019, n. 14 di predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto munito dei poteri del Consiglio di amministrazione 18 dicembre 2019, n. 27, con la quale viene proposto al CIV, subordinatamente all’approvazione del bilancio di previsione 2020, l’adozione dell’esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto 16 gennaio 2013, n.

10 e successive modificazioni;

vista la propria delibera 8 gennaio 2020, n. 1 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;

vista la legge 88/1989 che subordinava l’esecutività dei bilanci dell’Istituto alle valutazioni dei Ministeri vigilanti e stabiliva che, in assenza di rilievi da parte dei suddetti Ministeri, i

(2)

bilanci divenivano esecutivi trascorsi sessanta giorni dall’approvazione da parte del competente Organo interno;

visto il decreto legislativo 479/1994, come modificato dal decreto legislativo 127/1999, che prevede l’approvazione definitiva dei bilanci da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

considerato che finora, nella prassi, è prevalso l’orientamento di considerare ancora vigente il dettato della legge 88/1989;

ritenuto che tale orientamento, oltre a disattendere una specifica previsione normativa, contribuisce al sistematico ricorso all’esercizio provvisorio, con conseguenti limiti all’azione gestionale e sovraccarico di adempimenti contabili,

DELIBERA

 di autorizzare l’esercizio provvisorio per l’anno 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, per un periodo di mesi due a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2020, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio di previsione 2020 prima della scadenza dei sessanta giorni;

 di autorizzare l’utilizzo degli stanziamenti di bilancio, quali risultano dalle previsioni iniziali dell’esercizio 2020 nella misura, per ogni mese, di un dodicesimo per ciascuna voce di bilancio di IV livello, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non frazionabili e non differibili.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

f.to Stefania DI PIETRO f.to Giovanni LUCIANO

Riferimenti

Documenti correlati

160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (legge di bilancio 2020);. tenuto conto dell’esito

1935 in cui si evince che il periodo di esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020 deve ritenersi concluso, e visto lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 62, è stato autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi

14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente munito dei poteri del Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio

€ 650,00 oltre Iva da imputare sulla voce contabile U.1.03.02.09.008.01 (manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili) del bilancio di previsione 2020 in quanto

1.201,70 iva compresa a favore della ditta SAUBER SRL sul livello U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) del bilancio di previsione 2020,

• che la spesa rispetta il limite dei dodicesimi dello stanziamento iniziale iscritto nel bilancio di previsione 2020 sul livello U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria

22 del 29 dicembre con la quale il CIV ha deliberato di adottare l'esercizio provvisorio per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 delle "Norme