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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI Documento: Circolare n. 63 del 13 settembre 2000

Oggetto: Comitati Consultivi Provinciali. Revisione della normativa regolamentare.

Il Consiglio di amministrazione, in data 13 luglio 2000, ha approvato le nuove "Norme di funzionamento dei Comitati consultivi provinciali presso l'INAIL" (all. n. 1) in sostituzione di quelle adottate con deliberazione consiliare del 2 dicembre 1998, parzialmente integrate con la successiva deliberazione del 20 maggio 1999 (cfr. circolari n. 83/1998 e n. 45/1999).

Si sottolineano qui di seguito alcuni aspetti di particolare rilevanza del testo che rispondono ad una logica di rilancio e di maggiore flessibilità dell'organizzazione e delle competenze, nonché all'esigenza di maggior raccordo tra i dirigenti delle Unità territoriali ed i Comitati, anche tenendo conto delle nuove attribuzioni da affidare ai Comitati medesimi in tema di prevenzione:

A) Istituzione dei Comitati regionali di Coordinamento dei Presidenti e dei Vice-Presidenti, che rappresentano un punto di raccordo e confronto delle esperienze e delle prospettive dei diversi Comitati che operano nell'ambito regionale, nonché di stimolo e verifica in relazione all'attività dell'Istituto sul territorio. Inoltre la partecipazione dei Consiglieri del CIV alle riunioni di tali Comitati sostanzia la funzione di collegamento con l'Organo strategico centrale, rispetto al quale gli organismi consultivi territoriali rappresentano il logico punto di contatto con le forze sociali nonché con le realtà operative e istituzionali che operano a stretto contatto con l'utenza.

B) Previsione della figura del componente con funzioni vicarie che, oltre a garantire la possibilità di un'attività costante del Comitato, consente la partecipazione delle diverse parti sociali alle riunioni dei Comitati regionali di Coordinamento.

C) Sviluppo della collaborazione con i responsabili delle strutture territoriali dell'Istituto: infatti non solo viene confermata l'esigenza di una partecipazione attiva del Direttore della Sede allo svolgimento dell'insieme delle funzioni proprie dei Comitati, ma viene, altresì, prevista la partecipazione di diritto del Dirigente regionale alle riunioni del Comitato regionale di coordinamento nonché l'attivazione in sintonia con il medesimo delle iniziative di studio che detto Comitato ritenga opportune. Per realizzare tali iniziative sono stati previsti appositi stanziamenti nell'ambito del budget regionale che rispondono alla logica di rendere possibile concretamente l'autonomia operativa dei Comitati.

D) Consolidamento del ruolo consultivo dei Comitati attraverso la previsione sia dell'acquisizione obbligatoria del parere degli stessi nei casi previsti, sia della motivazione in forma scritta per i provvedimenti adottati difformemente da quanto espresso dai Comitati.

E) Coinvolgimento dei Comitati nell'attuazione delle nuove funzioni riconosciute all'Istituto dal Decreto legislativo n. 38/2000 nel campo della prevenzione (art. 23), al fine di individuare determinate specificità e criticità territoriali rispetto a cui orientare i finanziamenti dell'Istituto.

F) Trasmissione di copia dei verbali delle riunioni provinciali e regionali al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in aggiunta a quanto già precedentemente previsto relativamente a tali atti: il flusso comunicativo in questione dovrà essere attivato tramite e-mail alla Struttura Tecnico-amministrativa del CIV che dovrà essere, altresì, tempestivamente informata sugli esiti delle votazioni relative alla nomina dei Presidenti e dei Vice Presidenti, nonché dei Coordinatori dei C.R.C.

Infine, per la corresponsione del trattamento di missione, ove spettante, ai componenti dei Comitati (art.

3), si segnala che la normativa applicabile è quella prevista per i dirigenti generali dell'Istituto dalla circolare n. 9/1986, ad eccezione dell'importo dell'indennità giornaliera di trasferta che ammonta a L.

55.800, analogamente a quanto applicato ai consiglieri di amministrazione.

***

Nel richiamare l'attenzione dei Dirigenti delle Unità territoriali ad una puntuale osservanza delle nuove

"Norme", si evidenzia che le stesse hanno immediata efficacia applicativa.

(2)

Allegato n. 1 alla circ. 63/2000

NORME DI FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI

ARTICOLO 1 Il Comitato, in conformità alla vigente normativa, è composto:

da 10 rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per i vari settori produttivi di ciascuna provincia dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con proprio decreto;

da un rappresentante degli artigiani;

da un funzionario degli organi periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

dal funzionario medico designato dalla Regione;

dal Direttore della Sede dell'Istituto che funge anche da segretario.

ARTICOLO 2

Il Presidente è eletto dal Comitato tra i rappresentanti delle parti sociali con votazione segreta.

Risulterà eletto in prima votazione il componente che avrà ottenuto almeno i due terzi dei voti dei componenti.

Qualora non sia raggiunta tale maggioranza, nella stessa seduta saranno effettuate una o più votazioni, fino a che non risulterà eletto il componente che avrà ottenuto la metà più uno dei voti dei componenti stessi.

La suddetta riunione sarà presieduta dal componente più anziano per età: la relativa convocazione sarà effettuata a cura del Direttore della Sede entro 30 giorni dalla notifica del decreto di nomina.

Di norma nella stessa riunione, su proposta del Presidente, con le modalità di cui ai commi precedenti, sarà eletto, tra i rappresentanti di parte sociale diversa da quella di appartenenza del Presidente, il componente vicario, delegato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, che assume la denominazione di "Vice Presidente".

In via transitoria, i Vice Presidenti saranno eletti, in conformità ai criteri di cui sopra, entro tre mesi dalla data di approvazione delle presenti "Norme".

L'esito delle suddette votazioni sarà tempestivamente inviato a cura del Direttore di Sede alla Direzione generale - Direzione centrale supporto organi che provvederà a darne comunicazione agli Organi dell'Istituto.

ARTICOLO 3

Il Comitato ha sede presso la struttura provinciale dell'Istituto; quest'ultima appresta le risorse e i mezzi necessari per il suo funzionamento.

(3)

Per le convocazioni presso la Sede provinciale e per lo svolgimento di attività inerenti a compiti specifici attribuiti dal Comitato, comprese quelle inerenti alla funzione di Presidente e di Vice Presidente, ai componenti che risiedono in comune diverso spetta il trattamento di missione secondo le modalità e nelle misure stabilite per i componenti degli Organi centrali dell'Istituto.

Il Presidente del Comitato, qualora ne ravvisi la convenienza, può autorizzare il singolo componente del Comitato medesimo - che ne abbia fatto specifica richiesta dalla quale risulti l'impegno a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi - ad usare un proprio mezzo di trasporto nell'espletamento delle missioni previste nel precedente comma.

Nessuna autorizzazione occorrerà per il Presidente del Comitato qualora, ferme restando le condizioni di cui al comma precedente, intenda usare il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento dei compiti inerenti alla sua funzione.

Per le riunioni in località diversa da quella del territorio provinciale - autorizzate o convocate dagli organi centrali dell'Istituto o indette ai sensi del successivo articolo 6 - ai componenti del Comitato spetta il trattamento di missione di cui al comma 2.

ARTICOLO 4

Il Presidente - fermo restando, in ogni caso, il rispetto del termine di cui al successivo articolo 15 - convoca il Comitato una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario, nonché quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso o dal Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Il Presidente del Comitato formula l'ordine del giorno tenendo anche conto degli argomenti che il Direttore della Sede segnalerà in tempo utile per ciascuna riunione, nonché di quelli eventualmente segnalati dai richiedenti.

Il Presidente può chiedere, di volta in volta, al Direttore di Sede che intervengano funzionari preposti ai vari uffici.

ARTICOLO 5

L'avviso di convocazione del Comitato deve essere inviato per lettera raccomandata almeno sette giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; in caso di urgenza potrà essere comunicata la convocazione del Comitato a mezzo telegramma, da inviarsi almeno due giorni prima e contenente la sommaria indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 6

Sono istituite le riunioni regionali dei Presidenti e dei Vice Presidenti dei Comitati, che sono denominate

"Coordinamento regionale dei Comitati" (di seguito indicate con la sigla C.R.C.). Le riunioni dei C.R.C. - dei quali fa parte di diritto il Direttore regionale - vengono indette, periodicamente o comunque ogni qualvolta se ne avverta l'opportunità, dal Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza o dal Coordinatore del C.R.C., quando lo ritenga opportuno o su istanza di un terzo dei Presidenti di Comitati di una Regione. In quest'ultimo caso i relativi ordini del giorno saranno formulati anche sulla base delle proposte segnalate al riguardo.

Le riunioni dei C.R.C., in ogni caso, non potranno avere una cadenza superiore al bimestre e, pertanto, all'occorrenza sarà cura del predetto Coordinatore provvedere alla relativa convocazione. Il Direttore regionale dovrà effettuare tutti gli adempimenti formali atti a consentire le menzionate riunioni nonché redigere i verbali delle stesse, che dovranno essere inviati al Consiglio di indirizzo e vigilanza e alla Direzione Centrale competente.

Le riunioni dei C.R.C. saranno coordinate dal Presidente di Comitato eletto a maggioranza dei presenti

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nella prima seduta. A tali riunioni, di norma, parteciperanno uno o più componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza e le stesse saranno principalmente finalizzate, con riferimento al territorio di competenza, alla individuazione degli obiettivi regionali, alla verifica del loro raggiungimento e dell'andamento del processo produttivo anche nelle singole provincie, nonché alla valutazione dei rapporti intercorrenti tra l'Istituto e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai partecipanti alle riunioni spetta il trattamento previsto dall'articolo 3.

Per le riunioni indette ai sensi del presente articolo valgono le disposizioni di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 7

Le eventuali dimissioni dei componenti designati debbono essere presentate all'organo competente alla nomina e comunicate, con lettera in pari data, al Presidente del Comitato.

I componenti del Comitato che si trovino nella impossibilità di partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione scritta o telefonica al Presidente prima della riunione e ad indicare i motivi dell'assenza in relazione a quanto dispone l'articolo 2, secondo comma, della legge n. 1712/1962.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge sopracitata, il Presidente comunica all'organo competente alla nomina i casi di assenza verificatisi senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive.

ARTICOLO 8

Se nel giorno stabilito per la riunione all'ora prefissata non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente può disporre egualmente la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno qualora siano presenti almeno 7 componenti. In tal caso le determinazioni assunte dal predetto gruppo di lavoro saranno sottoposte a ratifica dal Comitato nella prima riunione utile.

La presente norma ha carattere transitorio, fino al varo della nuova disciplina di riforma dei Comitati Consultivi.

ARTICOLO 9

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, punto 1) della legge istitutiva, il Comitato formula pareri e proposte per un più efficace svolgimento dei servizi dell'Istituto nell'ambito della provincia con particolare riguardo:

a) alla istituzione, modifica, trasferimento o soppressione di strutture, o servizi decentrati, ivi compresi i centri medico-legali, tenendo conto della necessità di privilegiare possibili sinergie con gli altri Enti previdenziali e/o con altre strutture della Pubblica Amministrazione;

b) alla disciplina dei rapporti tra l'Istituto e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riguardo alla elaborazione e fornitura di dati a fini prevenzionali;

c) al coordinamento dell'attività della Sede con quella di altri organi, enti o istituzioni esistenti nell'ambito di competenza della Sede stessa anche allo scopo di consentire la più razionale utilizzazione e il potenziamento dei vari presidi operanti nella provincia per fini di tutela della salute e dell'igiene;

d) a questioni di particolare rilevanza che abbiano o possano dare luogo a conflittualità con gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, e con i loro organismi rappresentativi;

e) all'attivazione di collaborazioni, in conformità agli indirizzi centrali, con altri Enti e Organismi in ordine alle attività di lotta all'evasione/elusione contributiva e alle azioni di vigilanza;

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f) alla congruità del piano operativo di sede in rapporto agli standard quali-quantitativi di servizio e alle scelte strategiche dell'Ente;

g) alla verifica trimestrale dell'andamento del processo produttivo, con particolare riguardo al grado di soddisfazione dell'utenza, alla qualità dei servizi resi e al recupero dei crediti;

h) alla organizzazione sul territorio del servizio "Prime cure" e dei Presidi aziendali;

i) allo sviluppo dei rapporti di collaborazione con Università e Centri termali;

j) alla ottimizzazione del servizio nel campo riabilitativo e del reinserimento sociale;

k) al miglioramento della funzione di servizio sociale e alla sua integrazione con le omologhe funzioni delle ASL e degli Enti locali.

Sulle sopraindicate questioni il Direttore della Sede presenta mensilmente al Comitato, salvo per quanto concerne il punto g, apposita relazione sia sull'attività svolta dall'Istituto che su quella che si intende porre in essere nell'ambito della provincia. E' altresì tenuto a predisporre e trasmettere qualsiasi altra relazione gli venga richiesta dal Comitato.

ARTICOLO 10

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, punto 2 della legge n.1712/1962, il Comitato, su richiesta del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza - specie in rapporto a settori produttivi che si caratterizzino particolarmente nella provincia o in determinate zone - esprime motivato parere:

a) sui progetti di revisione della tariffa dei premi;

b) sui progetti di finanziamento dell'assicurazione in agricoltura;

c) sulle proposte di determinazione dei tassi medi di Tariffa.

ARTICOLO 11

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, punto 3 della sopraindicata legge istitutiva, il Comitato - su relazione mensile del Direttore della Sede - esprime motivato parere:

a) sull'andamento delle oscillazioni previste nelle "Modalità di applicazione della Tariffa" ai datori di lavoro;

b) sull'andamento generale dei ricorsi proposti dai datori di lavoro riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi;

c) sull'andamento generale del contenzioso amministrativo e giudiziario promosso dai lavoratori e dagli Enti di patrocinio ed altresì sui ricorsi in tema di indennizzabilità nei casi in cui si configurino come riferibili a questioni di carattere generale.

ARTICOLO 12

Il Comitato analizza l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali nella provincia anche in base ai dati messi a disposizione dall'Istituto e ad altri elementi ritenuti utili per una migliore comprensione del fenomeno stesso; propone alla Direzione generale, in presenza di particolari fenomeni locali, iniziative di studio e di dibattito di problemi o di argomenti, che possono essere assunti direttamente dalla Direzione generale o da questa affidati per la stessa realizzazione al Comitato proponente, assicurando nel caso la massima collaborazione tecnica e le risorse necessarie da prevedere in appositi stanziamenti nell'ambito del budget regionale. Tali iniziative potranno anche essere concordate

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con la Direzione Regionale nelle riunioni di cui al precedente articolo 6 e, nel caso, sarà concertato se l'onere della realizzazione sia da affidare alla stessa Direzione regionale ovvero ai Comitati proponenti, ai quali, in quest'ultima ipotesi, dovrà essere assicurata la massima collaborazione tecnica e le necessarie risorse, che saranno tratte da appositi stanziamenti previsti nei budget regionali. Il Comitato, inoltre, esamina in particolare sulla base delle risultanze della Banca dati le cause più significative di infortunio e di malattia professionale, onde pervenire ad una sempre più esatta individuazione del fenomeno infortunistico e formulare proposte anche di carattere specifico circa gli accorgimenti e le misure di prevenzione più idonee da adottare in sede locale, comprese quelle relative all'attuazione dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000.

Il Comitato inoltre propone:

- iniziative e programmi per lo sviluppo della cultura della prevenzione nell'ambito provinciale e per la promozione ed il potenziamento delle attività di informazione, di consulenza e di assistenza in attuazione dei compiti attribuiti all'Istituto dalla legislazione vigente e, in particolare, dall'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, previo raccordo con le Istituzioni e gli Organismi deputati a coordinare gli interventi in materia nonché con le competenti strutture tecniche dell'Istituto medesimo;

- iniziative per la costituzione di "Osservatori" sulla trasformazione dei cicli produttivi, sul mercato del lavoro e sui rischi e fornisce apporti partecipativi per l'ottimale funzionamento di tali Osservatori;

- iniziative per la ricerca epidemiologica.

- Esprime inoltre parere sui risultati delle iniziative intraprese nella provincia nel campo della prevenzione.

ARTICOLO 13

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, punto 5) della legge n. 1712/1962, il Comitato formula motivato parere sull'andamento generale delle azioni di rivalsa con riguardo alle aspettative di credito ed alla loro realizzabilità.

Inoltre formula parere:

a) sulla stipula delle convenzioni con istituti di cura per gli accertamenti medico- legali;

b) sull'istituzione di nuove unità operative e sull'acquisto e la locazione di beni immobili da adibire a fini istituzionali, privilegiando la politica delle sinergie con altri Enti previdenziali e/o altre strutture della Pubblica Amministrazione;

c) sulla concessione di prestazioni integrative di particolare rilievo;

d) su ogni altra questione, che sia ad essi demandata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto.

Il Direttore della Sede informa periodicamente il Comitato sull'andamento qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate e sulle ispezioni effettuate relativamente a quanto previsto al punto a) del presente articolo.

ARTICOLO 14

Il Comitato per l'esercizio di tutte le sue funzioni ha libero e diretto accesso alle informazioni presenti nelle Banche dati dell'Istituto, riferite a fenomeni statistici complessivi, nel rispetto delle disposizioni previste a tutela della privacy.

ARTICOLO 15

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Le segnalazioni, le proposte ed i pareri formulati dal Comitato sono comunicati, a cura della Sede e da questa debitamente istruiti per la parte di competenza, alla Direzione generale per gli incombenti successivi o per la presentazione agli organi competenti ad esaminarli, secondo il caso.

I pareri sono da considerare obbligatori e dovranno essere formulati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine decade il diritto al pronunciamento da parte del Comitato.

Le decisioni da chiunque assunte relativamente alle proposte e/o pareri formulati dal Comitato dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza del Comitato stesso; in caso di mancato o parziale accoglimento dei suddetti pareri e/o proposte le decisioni dovranno essere adeguatamente motivate in forma scritta.

Il presente articolo trova applicazione anche per quanto riguarda le riunioni dei C.R.C.

ARTICOLO 16

I Comitati e i C.R.C. informano periodicamente il Consiglio di indirizzo e vigilanza delle proposte e/o dei pareri formulati nonché delle relative decisioni e, all'occorrenza, anche gli altri Organi centrali dell'Istituto.

Per un sistematico flusso comunicativo le deliberazioni degli Organi dell'Istituto sono tempestivamente messe a disposizione dei Comitati a cura della competente Direzione Centrale.

Il Direttore della Sede deve informare il Presidente del Comitato delle manifestazioni pubbliche che abbiano rilevanza per l'Istituto allo scopo di consentire la partecipazione del Presidente o suo delegato.

ARTICOLO 17

Il verbale delle riunioni, redatto dal Segretario e sottoscritto dal medesimo e dal Presidente, è approvato dal Comitato nella prima seduta successiva.

Il verbale dovrà contenere, oltre alla risoluzione di maggioranza, anche i pareri dissenzienti.

Copia di detto verbale, autenticato dal Segretario del Comitato, e delle relazioni del Dirigente di Sede è trasmessa entro il più breve termine al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, alla Direzione Centrale competente e al Direttore regionale.

ARTICOLO 18

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 1712/1962, ciascun Comitato può svolgere le proprie funzioni anche attraverso una sua articolazione in un massimo di tre sezioni a carattere permanente.

Tali sezioni, in caso di necessità e urgenza, possono adottare provvedimenti di competenza del Comitato salvo sottoporli a ratifica del Comitato stesso nella sua prima riunione utile.

Ciascuna sezione è presieduta dal presidente del Comitato o suo delegato; la composizione numerica delle sezioni e la nomina dei singoli membri sono determinati dal Comitato in modo comunque da garantire in tali organismi la rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. I provvedimenti, le proposte e i pareri sono adottati a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segreteria delle singole sezioni sono svolte dal direttore della Sede o da funzionari da esso designati.

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Il Comitato affiderà alle sezioni argomenti che meritano un particolare, approfondito studio o specifiche questioni di natura istituzionale che richiedono una sollecita soluzione.

ARTICOLO 19

Le presenti disposizioni sostituiscono a tutti gli effetti le "Norme di funzionamento dei Comitati consultivi provinciali presso l'INAIL" approvate con deliberazioni consiliari del 2 dicembre 1998 e 20 maggio 1999.

ARTICOLO 20

Ogni questione inerente l'interpretazione della presente normativa dovrà essere deferita alle decisioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza, che si attiverà nei confronti del Consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza.

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