• Non ci sono risultati.

1) CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE A) RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA La retribuzione annua contributiva è costituita, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 28 febbraio 1983, n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1) CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE A) RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA La retribuzione annua contributiva è costituita, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 28 febbraio 1983, n"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 52 del 24 settembre 1991

Oggetto: Personale con posizione previdenziale C.P.D.E.L. - Contribuzione - Adempimenti relativi alla corresponsione dei trattamenti di pensione.

Ai fini di agevolare il compito delle Unità interessate, si forniscono istruzioni e chiarimenti in ordine sia al versamento della contribuzione previdenziale che agli adempimenti relativi alla corresponsione dei trattamenti di pensione al personale iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali in forza di opzione esercitata ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

1) CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

A) RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA

La retribuzione annua contributiva è costituita, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131 (all. n. 1), dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti quale corrispettivo per l'attività lavorativa espletata.

Alla stregua di tale previsione, per quanto riguarda il personale dell'Istituto, debbono considerarsi assoggettabili a contribuzione le seguenti competenze: stipendio (comprensivo della "retribuzione di anzianità" e di eventuali assegni personali), tredicesima mensilità, nonché l'indennità integrativa speciale.

Per contro non dovranno essere assoggettate a contribuzione le voci retributive corrisposte al personale in relazione alle particolari modalità della prestazione lavorativa quali, ad esempio, le maggiorazioni dello stipendio per turni di lavoro e i compensi per lavoro straordinario. Sono parimenti da escludere i compensi incentivanti, compresa l'anticipazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 267/1987, le indennità che siano collegate ai disagi o ai rischi per specifiche attività lavorative ovvero all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (es. le indennità di cui all'articolo 13, lettera d, del D.P.R. n.

43/1990).

E' da osservare come, diversamente da quanto avviene nell'ambito della contribuzione presso l'A.G.O., le somme imponibili, riferite ad anni precedenti, non vanno cumulate con la retribuzione del mese di erogazione, ma debbono essere tenute distinte applicando ad esse l'aliquota contributiva vigente nel periodo di competenza.

B) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Ferma restando la previsione di cui all'articolo 1 u.c., del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, con il decreto legge 22 dicembre 1990, n. 409, articolo 4, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59 (all. n. 2), sono state fissate con decorrenza 1°

gennaio 1991 le nuove aliquote dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Per effetto della citata normativa l'aliquota contributiva dovuta alla C.P.D.E.L. e aumentata dal 24,55 al 25,60 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 18,10 a carico dell'Istituto ed il 7,50 a carico del dipendente iscritto alla predetta Cassa a seguito della opzione esercitata ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

Dal 1° maggio 1991, la sola quota a carico del dipendente è incrementata di 0,25 punti percentuali, in applicazione dell'articolo 18 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.

202, portando conseguentemente l'aliquota complessiva al 25,85% delle ripetute retribuzioni imponibili.

Per quanto in precedenza detto circa l'assoggettamento a contribuzione delle competenze riferite ad anni precedenti, si riportano di seguito le aliquote contributive C.P.D.E.L. vigenti "pro-tempore":

PERIODO ENTE ISCRITTO

1.1.1972 - 31.12.1982 17.70 5.30

1.1.1983 - 30. 4.1985 17.70 5.35

(2)

C) MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato mensilmente secondo quanto disposto dall'articolo 22 del decreto legge del 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 (all. n. 3), osservando le istruzioni impartite dal Ministero del tesoro con circolare del 7 novembre 1988, n. 617 (all.

n. 4) alle quali si fa rinvio.

Dalla procedura di versamento, illustrata dalla citata circolare, risulta a carico dell'Istituto l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a) insieme al mandato per il pagamento delle retribuzioni deve essere inviato al tesoriere anche il mandato per il pagamento dei contributi con una distinta di accompagnamento (mod. 194/I.P., allegato alla sopra citata circolare).

Tale distinta, indicante il complessivo ammontare dei contributi riportati nei mandati ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento stesso, dovrà essere compilata secondo le istruzioni di cui alle pagine 2, 3 e 4 della citata circolare n. 617/1988;

b) a provvedere, a decorrere dall'anno 1990, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ad inviare alla C.P.D.E.L.

un'apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contribuzione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle operazioni di conguaglio dei contributi dovuti rispetto alle somme già versate, da regolare entro due mesi dalla notifica del ruolo.

Si fa presente, per completezza, per quanto concerne il tesoriere, che allo stesso e fatto obbligo:

a) di non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni qualora i mandati delle stesse non siano accompagnati dai mandati per il versamento dei contributi previdenziali e della distinta di accompagnamento da ultimo citata;

b) di versare i contributi entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione.

Si richiama l'attenzione sul disposto dell'articolo 4 del decreto legge n. 536/1987, convertito nella legge n.

48/1988 (all. n. 5), il quale individua globalmente nei "soggetti" che non provvedono a versare tempestivamente i contributi previdenziali alle scadenze previste, i destinatari delle somme aggiuntive dovute quale sanzione civile la cui determinazione e illustrata nella circolare del Ministero del tesoro del 1°

ottobre 1988, n. 1/I.P.

(all. n. 6).

Dal combinato disposto degli articoli 22 del D.L. n. 409/1990 e 4 del D.L. n. 536/1987 discende, pertanto, una responsabilità congiunta e solidale tra ente e tesorieri per il caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.

Il versamento mensile dei contributi dovuti all'INPS per il SSN, la TBC, l'ENAOLI e l'ex GESCAL dovrà avvenire secondo le norme vigenti.

2) ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE

Ai fini della liquidazione nei confronti del personale in questione del trattamento pensionistico provvisorio e definitivo, da parte della predetta Cassa, si dovranno osservare le disposizioni contenute nelle circolari del Ministero del tesoro n. 607 del 28 luglio 1983, n. 608 del 15 novembre 1983, n. 615 del 4 dicembre 1987, n. 618 dell'8 novembre 1988 e n. 620 del 16 maggio 1990 alle quali si fa rinvio (all. nn. 7, 8, 9, 10 e 11).

1.5.1985 - 31.12.1988 17.70 6.30

1.1.1989 - 31.12.1989 17.70 6.55

1.1.1990 - 31.12.1990 17.70 6.85

(3)

Giova richiamare l'attenzione sugli adempimenti che, sulla base di tali istruzioni, risultano devoluti all'Istituto, quale ente datore di lavoro.

Per quanto concerne il trattamento provvisorio di pensione, dovrà essere inviata alla competente Direzione provinciale del tesoro, a cura dell'Unità che erogava il trattamento retributivo dell'interessato al momento della cessazione, idonea certificazione dei servizi e della retribuzione utili agli effetti pensionistici facendo uso della modulistica allegata alle circolari da ultimo citate.

Per quanto concerne, invece, il trattamento definitivo di pensione, la documentazione da inviarsi alla suddetta Direzione provinciale del tesoro dovrà essere preventivamente sottoposta a questa Direzione Generale - Servizio per la Gestione del Personale - Ufficio gestione cessazione dal servizio.

Si precisa che per i dipendenti che hanno prestato servizio part-time dovranno osservarsi le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero del tesoro n. 3/I.P. del 12 giugno 1989, pagina 13 (all. n. 12).

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza del personale a norma dell'articolo 154 del Regolamento organico del personale.

All.: n. 12

Riferimenti

Documenti correlati

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci

Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 a favore di n.1 nucleo familiare periodo giugno - agosto 2018.. Concessione

incarico ricoperto: Dirigente - CAPO AREA LAVORI PUBBLICI CAPO SETTORE ad interim del Settore OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO. stipendio tabellare posizione

Informiamo la clientela che a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza

Al riguardo, e altresì prevedeva per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche

Al riguardo, era altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura

• Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata gli interessi maturati sul capitale residuo nel periodo di sospensione saranno rimborsati senza