Organo: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 64 del 9 settembre 2004.
Oggetto: Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico in agricoltura. Addizionale sui contributi assicurativi: anni 2000, 2001 e 2002.
Quadro normativo
Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 13: danno biologico, principi generali del nuovo sistema d’indennizzo, introduzione dell’addizionale sui premi e contributi assicurativi.
Decreto ministeriale del 12 luglio 2000: “Approvazione di Tabella delle menomazioni; Tabella indennizzo danno biologico; Tabella dei coefficienti; relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Delibera del Commissario Straordinario n. 790 del 7 ottobre 2003: "Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 – articolo 13. Determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli 2000-2005 per la copertura degli oneri relativi al danno biologico".
Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 27 aprile 2004: “Determinazione
dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli INAIL per la copertura del danno biologico, per gli anni 2000, 2001 e 2002”.
Circolare n. 54/2003: “Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico. Applicazione dell'addizionale sui premi: anni 2000 e 2001”.
Premessa
Come per l’industria1 , anche per l’agricoltura è prevista l’applicazione della disciplina indennitaria per il riconoscimento del “danno biologico”, definito - in via provvisoria ed ai soli fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - come “la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona”.
Per la copertura degli oneri relativi al danno biologico, è stata stabilita una specifica addizionale sui premi e sui contributi assicurativi 2 . La determinazione della misura e delle modalità di corresponsione è disposta con decreto ministeriale.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi per la copertura degli oneri relativi al danno biologico nella Gestione Agricoltura per gli anni 2000, 2001 e 2002. Ha inoltre evidenziato l’opportunità di applicare, per gli anni successivi, l’aliquota di specifica competenza di ciascun anno.
Misura dell’addizionale per gli anni 2000, 2001 e 2002
L'addizionale da applicare sui contributi assicurativi agricoli per gli anni 2000, 2001 e 2002 è pari all’1,42%
(uno virgola quarantadue per cento) del contributo assicurativo dovuto per gli stessi anni 3. Modalità di corresponsione
La procedura per l’applicazione dell’addizionale per danno biologico in agricoltura, calcolata come sopra specificato, sarà interamente gestita dall’INPS. A questo Istituto compete, infatti, la riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi del settore agricolo nonché il conseguente versamento all’INAIL della quota parte relativa all’assicurazione antinfortunistica.
IL DIRETTORE GENERALE Dr Maurizio CASTRO
Allegati: 1
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1. Cfr. Circolare n. 54/2003: “Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico. Applicazione dell'addizionale sui premi: anni 2000 e 2001”.
2.Decreto legislativo n. 38/2000, art. 13.
3.Allegato 1: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 aprile 2004 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2004).