Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 9 del 12 febbraio 2008.
Oggetto: Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico in agricoltura. Addizionale sui contributi assicurativi per gli anni 2004 e 2005.
Quadro Normativo
• Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 13: danno biologico, principi generali del nuovo sistema di indennizzo, introduzione di apposita addizionale sui premi e contributi assicurativi
• Decreto ministeriale del 12 luglio 2000 1di Approvazione di "tabella delle menomazioni" ; "tabella indennizzo danno biologico"; "tabella dei coefficienti" relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
• Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL n. 292 del 25 luglio 2007 concernente “decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38 – art. 13. Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura del danno biologico per gli anni 2004 e 2005”
• Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 ottobre 2007 2 “Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli INAIL per la copertura del danno biologico, per gli anni 2004 e 2005”.
PREMESSA
Anche per l'Agricoltura è prevista l'applicazione della disciplina indennitaria per il riconoscimento del “danno biologico”, inteso ai soli fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, come " lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico- legale, della persona “ 3.
Per la copertura degli oneri relativi al “danno biologico”, è stata stabilita una specifica addizionale sui premi e sui contributi assicurativi 4. La determinazione della misura e delle modalità di corresponsione è disposta con decreto ministeriale.
Al riguardo, si ricorda che con appositi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 5, era stata introdotta per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 un'addizionale sui contributi agricoli Inail.
Per gli anni successivi, invece, deve essere applicata l'aliquota di specifica competenza di ciascun anno.
Misura dell'addizionale
Per gli anni 2004 e 2005 , l 'addizionale da applicare sui contributi assicurativi agricoli 6 è pari a 4,25 % (quattro virgola venticinque per cento) del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2004 e pari a 4,10% (quattro virgola dieci per cento) del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2005 .
Per completezza di informazione, si ricorda che per gli anni 2000, 2001 e 2002, tale addizionale è stata determinata nella misura pari all'1,42% (uno virgola quarantadue per cento) del contributo assicurativo dovuto per gli stessi anni 7, mentre per l'anno 2003, l'addizionale dovuta per la copertura del “danno biologico” è stata fissata nella misura pari a 3,93% (tre virgola novantatré per cento) del contributo assicurativo dovuto per il medesimo anno 2003 8.
Modalità di corresponsione
La procedura per l'applicazione dell'addizionale per danno biologico in agricoltura, calcolata come sopra specificato, sarà interamente gestita dall'INPS. A questo Istituto compete, infatti, la riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi del settore agricolo, nonché il conseguente versamento all'INAIL della quota parte relativa all'assicurazione antinfortunistica.
Allegato: 1
_____________________________
1.Pubblicato su G.U. n. 172 del 25 luglio 2000.
2.Pubblicato in G.U. n. 17 del 21 gennaio 2008.
3.Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 13.
4.Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 13.
5.Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 aprile 2004 pubblicato nella G.U. n. 156 del 6 luglio 2004 (determinazione addizionale sui contributi assicurativi agricoli INAIL per gli anni 2000, 2001 e 2002) e decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 agosto 2005 pubblicato nella G. U. n. 281 del 2 dicembre 2005 (determinazione addizionale sui contributi assicurativi INAIL per l’anno 2003).
6.Allegato 1: Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2007 (G.U. n. 17 del 21/01/2008).
7.Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 aprile 2004 (G.U. n.156 del 6 luglio 2004).
8.Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 agosto 2005 (G.U. n.281 del 2 dicembre 2005).
IL DIRETTORE GENERALE