COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 200 del 17/12/2019
OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO LEGALE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIPENDENTI RICHIEDENTI.
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 12:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Presente Assente
Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: CONCESSIONE DI PATROCINIO LEGALE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIPENDENTI RICHIEDENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con nota del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/11/2019, pervenuta a questa Amministrazione Comunale a mezzo posta elettronica certificata in data 09/11/2019 prot. n. 24352, i dipendenti del Settore Servizi per il Territorio ed il Segretario Comunale sono venuti a conoscenza che il Sig. M.G.
presentava al Presidente del Consiglio dei Ministri un’istanza, sottoforma di denuncia- querela, inviandola per conoscenza anche al Presidente dell’Autorità Anticorruzione, al Ministro delle Infrastrutture e al Comandante della Stazione Carabinieri Forestali di San Gimignano, per denunciare il reato di abuso d’ufficio e la manifesta corruzione in organi della pubblica amministrazione;
VISTE le richieste di patrocinio legale presentate dai dipendenti comunali e dal Segretario Comunale per promuovere il procedimento di denuncia-querela nei confronti del Sig. M.G.
per le affermazioni gravemente lesive della professionalità e della correttezza, nonché palesemente diffamatorie ed offensive, presenti nella nota sopra riportata nei confronti dei dipendenti e del Segretario Comunale collegate allo svolgimento del loro servizio;
VISTI:
• l’art. 49 del CCNL 16/05/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali, per effetto del quale “1. Gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità son indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva capacità di spesa”;
• gli art. 16 del DPR 191/1979 e l'art. 28 del CCNL per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali successivo a quello dell'1.4.1999 (G.U. Serie Generale n. 196 del 27.11.2000) – Patrocinio legale, per cui "1.L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1";
• la sentenza n. 8750 del 24/12/2009 emessa dalla quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la quale viene affermato il principio per il quale il Segretario Comunale “….a prescindere dal particolare regime normativo ed economico-retributivo, è un dipendente a tutti gli effetti dell’ente locale, sia pure in via temporanea in relazione alla durata dell’incarico in titolarità, cui del resto sono state sempre applicate le comuni regole del pubblico impiego in generale o specifiche dell’ordinamento degli enti locali in quanto applicabili e compatibili. Su questa base si deve quindi concludere che il rimborso delle spese legali a un segretario comunale compete al comune di sua utilizzazione, nel cui interesse è posta in essere la relativa attività funzionale”;
DATO ATTO pertanto del nesso di causalità diretta tra lo svolgimento delle mansioni proprie dei dipendenti ed il fatto che ha dato luogo al procedimento e che non sussiste conflitto d’interesse con l’Ente ma anzi l’esigenza di un’adeguata tutela dell’Ente per la salvaguardia dell’immagine e per la necessità di evitare o limitare i danni patrimoniali che
ne potrebbero derivare;
RILEVATO che nella richiesta di patrocinio i dipendenti ed il Segretario Comunale hanno indicato quale legale di fiducia l’Avv. Stefano Cipriani di Poggibonsi;
RITENUTO pertanto di procedere, esprimendo il gradimento del legale come sopra individuato, considerato che gli atti ed i fatti che costituiscono oggetto del procedimento sono effettivamente accaduti ai dipendenti ed al Segretario Comunale nell’espletamento del proprio servizio e nell’adempimento dei propri compiti istituzionali;
EVIDENZIATO che l’espressione del gradimento si rende necessaria al fine dell’eventuale assunzione degli oneri per le spese legali qualora vi fossero i presupposti e, fermo restando, ogni altra diversa valutazione che verrà effettuata dall’Amministrazione Comunale successivamente, a giudizio concluso, con esame della sentenza che verrà emessa;
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di concedere il patrocinio legale ai dipendenti richiedenti ed al Segretario Comunale per promuovere il procedimento di denuncia-querela nei confronti del Sig. M.G. per le affermazioni gravemente lesive della professionalità e della correttezza, nonché palesemente diffamatorie ed offensive, presenti nella nota richiamata in premessa nei confronti degli stessi collegate allo svolgimento del loro servizio;
3. di esprimere, in via preliminare, il nulla osta dell’Ente al gradimento dell’Avv.
Stefano Cipriani di Poggibonsi, quale legale individuato dai dipendenti e dal Segretario Comunale per il procedimento di cui in premessa;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco MARRUCCI ANDREA
IL Segretario COPPOLA ELEONORA