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Fondata sul lavoro

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Academic year: 2021

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FONDATA

SUL LAVORO

FOUNDED ON LABOUR

Senato della Repubblica

Nei mesi successivi all’armistizio del settembre 1943, e all’indomani della

“Svolta di Salerno” dell’aprile 1944, le forze politiche italiane avviarono un intenso processo di transizione che avrebbe condotto il Paese verso un nuovo assetto politico-istituzionale e portato all’elaborazione, in diciotto mesi di confronto e serrato dibattito, della Costituzione della Repubblica italiana.

I 556 membri dell’Assemblea Costituente furono eletti a suffragio universale il 2 giugno del 1946, contemporaneamente allo svolgimento del referendum istituzionale fra monarchia e repubblica. L’Assemblea deliberò di nominare una Commissione per la Costituzione, composta da 75 membri, col compito di redigere un progetto organico e articolato su cui poi l’Assemblea lavorò per quasi dieci mesi, dal 4 marzo al 22 dicembre 1947.

La Costituzione fu approvata con votazione complessiva e finale nella seduta pomeridiana dello stesso 22 dicembre, venne promulgata il 27 dicembre ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Il tema del lavoro è affrontato nella Costituzione sia tra i principi fondamentali, negli articoli 1, 3 e 4, sia negli articoli del Titolo terzo della Parte prima, relativo ai “Rapporti economici”. Furono elaborati dalla Prima e dalla Terza Sottocommissione e furono esaminati e votati dall’As- semblea Costituente nelle sedute del 22 e 24 marzo 1947 (i principi fonda- mentali) e 8, 9, 10 maggio 1947 (gli articoli del Titolo terzo).

In the months that followed the armistice in September 1943 and after the establishment of a national unity Government in Salerno in April 1944, Italy’s political parties started an intense transition process that would lead the country towards a new political and constitutional order and a new Con- stitution for the Republic of Italy (that would last 18 months, amid heated debates).

The 556 members of the Constituent Assembly were elected by universal suffrage on 2 June 1946, the same day the constitutional referendum was held. The Constituent Assembly appointed a Committee for the Constitution, consisting of seventy-five members, to draft a comprehensive and detailed proposal. The Assembly worked on the draft Constitution over a period of almost ten months, from 4 March to 22 December 1947.

The Constitution was approved with a final vote on the whole text in the af- ternoon session of 22 December. It was promulgated on 27 December and became effective on 1 January 1948.

The Constitution deals with labour in both its Fundamental Principles (articles 1, 3 and 4) and in Part I, Title III: “Economic Relations”. These articles were drafted by the Constituent Assembly's First and Third Sub- Committees and were considered and approved by the Assembly in the sittings of 22 and 24 March 1947 (Fundamental Principles) and 8, 9 and 10 May 1947 (Title III).

FONDATA SUL LAVOROFOUNDED ON LABOURBIBLIOTECA ITALIASENATO DELLA REPUB

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BIBLIOTECA ITALIA BIBLIOTECA ITALIA

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I materiali librari e documentari riprodotti nel volume appartengono alle raccolte dell’Archivio storico [ASSR]

e della Biblioteca [BSR] del Senato della Repubblica In copertina: Matricula Societatis fabrorum civitatis Bononiae, Ms. sec. XIV con aggiunte dei secc. XV e XVI, carta 29a. [BSR]

Supervisione e coordinamento del Segretariato Generale del Senato della Repubblica

Edizione a cura dell’Ufficio Stampa e Internet e dell’Ufficio Comunicazione istituzionale

Hanno collaborato: Letizia Formosa, Enrico Ronzoni, Michela Fonte, Elisabetta Lantero, Paola Muraca La traduzione in inglese è a cura

del Servizio degli Affari Internazionali La collana Biblioteca Italia è a cura dell’Ufficio delle informazioni parlamentari, dell’archivio e delle pubblicazioni del Senato Le pubblicazioni del Senato sono disponibili gratuitamente online in formato elettronico www.senato.it/pubblicazioni

La versione su supporto materiale è disponibile

presso il Centro di In-Form@zione - Libreria multimediale Via della Maddalena 27, 00186 Roma

e può essere richiesta per posta elettronica libreria@senato.it

© - Senato della Repubblica 2018

FONDATA

SUL LAVORO

FOUNDED

ON LABOUR

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Table of contents

Foreword 6

Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, President of the Senate of the Republic

Introduction 12

The making of the Constitution

Labour is the foundation of the democratic Republic 30

 Article 1 30

 Article 3 42

The right to work and the duty to work 48

 Article 4

Protecting work in all its forms 60

 Article 35

Dignity of labour 68

 Article 36

Labour and women 74

 Article 37, first paragraph

Labour and children 82

 Article 37, second and third paragraphs

Social assistance and welfare 88

 Article 38

Photo credits 97

Indice

Presentazione 7

Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, Presidente del Senato della Repubblica

Introduzione 13

Come ha lavorato l'Assemblea Costituente

Il lavoro fondamento della Repubblica democratica 31

 Articolo 1 31

 Articolo 3 43

Il diritto al lavoro e il dovere di lavorare 49

 Articolo 4

La tutela del lavoro in tutte le sue forme 61

 Articolo 35

Dignità del lavoro 69

 Articolo 36

Il lavoro della donna 75

 Articolo 37, primo comma

Il lavoro dei minori 83

 Articolo 37, secondo e terzo comma

Assistenza e previdenza 89

 Articolo 38

Referenze iconografiche 97

(5)

6

Foreword

This publication collects images, documents and testimonies that provide an overview of the fundamental steps that led to the acknowl- edgement of labour as a founding value of the Constitution of the Re- public, on the 70th anniversary of its enforcement.

The fundamental principles of the Constitutional Charter of 1948 are to be interpreted in terms of mutual correlation, because they ex- press values, goals and limits that can truly take shape only if consid- ered as a whole. Hence, the meaning of a democratic Republic founded on labour, enshrined in article 1, cannot be fully grasped without taking due account of – for example – the principle of “equal social dignity” under article 3, which is expressed through labour as a means to “contribute to the material or spiritual progress of society”, using the wording under article 4. And it is not by chance that article 4 defines labour as a fundamental right and goal of the Republic, the effective enjoyment of which must be promoted for all citizens, whilst also acknowledging it as a duty, the cornerstone of society’s progress, which truly embodies the concept of equal social rights.

The very need of ensuring such equality among workers underlies the guarantees set forth under Title III, Part I, on “Economic Rights and Duties”, stressing that economic development depends on cooper- ation and the acknowledgement of the reality that makes it possible.

Dignity of labour gathers and seals the destinies of everyone involved in the construction of the entire civic community.

7

Presentazione

La presente pubblicazione raccoglie immagini, documenti e testimonianze che ripercorrono le tappe fondamentali del rico- noscimento del lavoro quale valore fondante della Costituzione della Repubblica, nel settantesimo anniversario della sua entrata in vigore.

I principi fondamentali della Carta del 1948 vanno letti in un'ottica di reciproca interrelazione, perché esprimono valori, obiettivi e limiti che prendono realmente forma solo se esami- nati nel loro complesso. Così, non può intendersi pienamente il significato di una Repubblica democratica fondata sul lavoro, di cui all'articolo 1, se non si tiene conto, ad esempio, del principio della «pari dignità sociale» previsto dall'articolo 3, che si esprime proprio attraverso il lavoro quale modalità per «concorrere al progresso materiale o spirituale della società», per usare la for- mulazione dell'articolo 4. E non a caso lo stesso articolo 4, da un lato, definisce il lavoro quale diritto e obiettivo fondamentale per la Repubblica, che deve promuoverne l'effettività per tutti i cittadini. Dall'altro, la stessa disposizione lo riconosce quale do- vere, da cui deriva il progresso della società, sul quale si fonda in concreto la pari dignità sociale.

Proprio la necessità di assicurare tale parità tra i lavoratori è

alla base delle garanzie contenute nel Titolo III della Parte

prima, dedicata al complesso dei "Rapporti economici", a sotto-

lineare come lo sviluppo economico non possa prescindere dalla

collaborazione e dal riconoscimento delle realtà che lo rendono

possibile. La dignità del lavoro accomuna e salda i destini dei

consociati alla realizzazione dell'intera comunità civile.

(6)

This is the sense of the rights the Constitution recognises and guaran- tees to workers. Equality for working women (especially for working mothers), assistance to those who are unable to work, special protec- tion for minors, training and professional advancement are the build- ing blocks that truly and tangibly actualise the principle of equality and the value of every single individual’s activity “in the social groups where human personality is expressed”.

However, the protection of labour also requires the acknowledge- ment, enhancement and responsibility of the economic and entrepre- neurial forces that must promote employment and professional growth.

The words uttered by Meuccio Ruini, Chairman of the Constitu- tion Committee, are now more topical than ever: while discussing ar- ticle 1, he underscored the very close connection between democracy and labour, which is a founding element of our system:

When drafting a Constitution, it is necessary, from the very be- ginning, to establish that, aside from a merely political democracy – the foundation of our glorious era of constitutional civilisation – we must nowadays build a social and economic democracy as well. This is the distinctive feature of a new historical phase. In the draft for article 1, the Committee reasserts two notions: sovereignty of the peo- ple, which is the legacy of the democratic principle as we received it, and a newly added element: labour.

The definition of Italy as a “Democratic Republic founded on labour”

stems from the sitting of the Constituent Assembly of 22 March 1947, specifically from the adoption of an amendment proposed by Fanfani.

È questo il senso dei diritti riconosciuti e garantiti dalla Co- stituzione ai lavoratori: la parità per la donna lavoratrice ed in particolare per la madre, l'assistenza per gli inabili al lavoro, la speciale tutela per i minori, la formazione e l'elevazione profes- sionale costituiscono i tasselli di un mosaico che concretizza sotto il profilo sostanziale sia il principio di uguaglianza, sia il valore dell'attività di ciascuno «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

Allo stesso tempo, la tutela dell'effettività del lavoro passa anche attraverso il riconoscimento, la valorizzazione, la respon- sabilità delle forze economiche e imprenditoriali chiamate a pro- muovere l'occupazione e la crescita professionale.

Suonano oggi più che mai attuali le parole di Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, che in sede di discussione dell'articolo 1 sottolineò l'intima relazione tra demo- crazia e lavoro, posta alla base del nostro ordinamento:

È necessario in una Carta costituzionale stabilire fin da prin- cipio che, oltre alla democrazia puramente politica, base di un nostro periodo glorioso di civiltà costituzionale, si deve oggi rea- lizzare una democrazia sociale ed economica. Questo è il dato caratteristico che colorisce una nuova fase di storia. Nel testo della Commissione sul primo articolo sono ribaditi due concetti:

della sovranità popolare, che è l'eredità del principio democra- tico come è giunto a noi; e la nuova aggiunta dell'elemento "la- voro".

La definizione dell'Italia quale "Repubblica democratica fon-

data sul lavoro", nasce nella seduta dell'Assemblea Costituente

del 22 marzo 1947, dall'approvazione di un emendamento a

prima firma Fanfani.

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10

Amintore Fanfani, a late senator-for-life, was President of the Council of Ministers and President of the Senate several times. From this standpoint, the volume of ‘Biblioteca Italia’ that the Senate is now offering to the Italians (in Italy and abroad) fits into an ideal line of constitutional continuity with the values expressed by our Constitution and with the subsequent activity carried out by the Republican Parlia- ment. On the 70th anniversary of our Constitution, the meaning of labour as a fundamental principle and as a guide for private and public lives of our citizens becomes a vision, an instance of our national com- munity reaching out to Europe and to the whole world.

Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI President of the Senate of the Republic

11

Amintore Fanfani, oltre che senatore a vita, è stato più volte Presidente del Consiglio e Presidente del Senato. Sotto questo profilo, il volume della Biblioteca Italia che oggi il Senato offre agli italiani, in Italia e all'estero, si colloca in una ideale linea di continuità istituzionale con i valori espressi dalla nostra Costitu- zione e con la successiva attività svolta dal Parlamento repubbli- cano. Nel settantesimo anniversario della nostra Costituzione, il significato del lavoro come principio fondamentale e orienta- mento per le condotte pubbliche e private dei cittadini acquista il valore di prospettiva e visione, di apertura della comunità na- zionale all'Europa e al mondo intero.

Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI Presidente del Senato della Repubblica

(8)

Introduction

The making of the Constitution

In the months that followed the armistice in September 1943 and after the establishment of a national unity Government in Salerno in April 1944, Italy’s political parties started an intense transition process that would lead the country towards a new political and constitutional or- der and a new Constitution for the Republic of Italy (that would last 18 months, amid heated debates).

While the country was still split in two by the war and by German occupation, Legislative Decree no. 151 of 25 June 1944 laid the groundwork for the solution of the constitutional issue. Article 1 of the decree stated as follows: “Following the liberation of the national ter- ritory, a constitutional settlement shall be chosen by the Italian people, who, to this end, shall elect by direct and secret universal suffrage a Constituent Assembly which shall draft a new Constitution for the State”. Almost two years later, the right of the Italian people to deter- mine their new constitutional dispensation was further confirmed by Decree no. 98 of 16 March 1946, which “in view of the need to amend the aforesaid Legislative Decree no. 151 of 25 June 1944”, established that “concurrently with the election of a Constituent As- sembly, the people” would be called to “decide, through a referendum, the constitutional form of the State (Republic or Monarchy)”.

In order to implement such programme, a National Council and a Ministry for the Constituent Assembly were established (by virtue of legislative decrees no. 146 of 5 April 1945 and no. 435 of July 1945, respectively).

Introduzione

Come ha lavorato l'Assemblea costituente

Nei mesi successivi all’armistizio del settembre 1943, e all’in- domani della 'Svolta di Salerno' dell’aprile 1944, le forze politi- che italiane avviarono un intenso processo di transizione che avrebbe condotto il Paese verso un nuovo assetto politico-istitu- zionale e portato all’elaborazione, in diciotto mesi di confronto e serrato dibattito, della Costituzione della Repubblica italiana.

Con il Paese ancora diviso in due dalla guerra e dall’occupa- zione tedesca, il 25 giugno del 1944, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 151, si ponevano le basi per la soluzione della questione istituzionale. L’articolo 1 del decreto così stabiliva:

“Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzio- nali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato”. Quasi due anni dopo, il diritto del popolo italiano a determinare la nuova forma istituzionale trovò ulteriore conferma nel decreto n. 98 del 16 marzo 1946 che, “ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al sopra citato decreto-legge luogotenenziale 25 giu- gno 1944, n. 151”; stabiliva che “contemporaneamente alle ele- zioni per l'Assemblea Costituente il popolo” sarebbe stato “chia- mato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia)”.

Per consentire l'attuazione di questo programma erano stati istituiti la Consulta nazionale (con il decreto lgt. n. 146 del 5 aprile 1945) e il Ministero per la Costituente (con decreto lgt. n.

435 del luglio 1945).

(9)

14

Documentazione prodotta dal Ministero per la Costituente Reports produced by the Ministry for the Constituent Assembly

15

L’esito del referendum nella prima pagina de Il Nuovo Corriere della sera (6 giugno 1946)

Outcome of the referendum as reported on the front page of the newspaper Il Nuovo Corriere della sera (6 June 1946)

Prima seduta dell'Assemblea Costituente (25 giugno 1946) First plenary sitting of the Constituent Assembly (25 June 1946)

(10)

The former was an advisory council on legislation that drafted, amongst other things, the electoral law for the election of the Constit- uent Assembly. The latter’s task was to prepare all the paperwork and research material for the work of the future Assembly. Pietro Nenni, Minister for the Constituent Assembly, aside from having a vast amount of documents prepared, set up three study committees to con- duct research into economic issues, labour-related problems and mat- ters concerning the reorganisation of the state.

The 556 members of the Constituent Assembly were elected by uni- versal suffrage on 2 June 1946, the same day the constitutional refer- endum was held. The Assembly gathered for the first time on 25 June 1946 and on that very day it appointed Giuseppe Saragat, a socialist, as its president. A few days later, the Constituent Assembly appointed Enrico De Nicola as the first, provisional Head of State.

The Government, led by Alcide De Gasperi, did not submit to the Assembly a proposal for a new Constitution; it merely presented the preparatory studies conducted by the Ministry for the Constituent As- sembly. In order to carry out its work efficiently, the Constituent As- sembly appointed a Committee for the Constitution to draft – with no prior indication of principles and guidelines – a comprehensive and detailed proposal, to be considered by the Assembly in plenary through a general debate and specific debates on individual articles.

The Committee for the Constitution consisted of seventy-five mem- bers, detailed by the parliamentary groups in accordance to their size.

This Committee (commonly referred to as the Committee of Seventy- five) was officially appointed on 19 July 1946 and began to work on the following day, following the election of Meuccio Ruini as its chair- person.

Il primo era un organo consultivo per la legislazione che ela- borò, tra l’altro, la legge elettorale per l'elezione della Costi- tuente, il secondo aveva il compito di predisporre il materiale per i lavori della futura Assemblea. Il Ministro per la Costituente, Pietro Nenni, oltre a far predisporre una gran mole di documen- tazione, istituì infatti tre Commissioni di studio aventi ad og- getto rispettivamente le questioni economiche, i problemi del lavoro e i problemi attinenti alla riorganizzazione dello Stato.

I 556 membri dell'Assemblea Costituente furono eletti a suf- fragio universale il 2 giugno del 1946, contemporaneamente allo svolgimento del referendum istituzionale fra monarchia e repub- blica. L'Assemblea si riunì per la prima volta il 25 giugno, elesse lo stesso giorno come presidente il socialista Giuseppe Saragat e pochi giorni dopo nominò capo provvisorio dello stato Enrico De Nicola.

Il governo (presieduto da De Gasperi) non presentò all'As- semblea un vero e proprio progetto di Costituzione, ma si limitò a dar conto degli studi preparatori eseguiti dal Ministero della Costituente. L'Assemblea dunque, per uno svolgimento effi- ciente del proprio lavoro, deliberò di nominare una Commis- sione col compito di redigere, senza preventiva indicazione di principi e criteri direttivi, un progetto organico ed articolato che l'Assemblea avrebbe poi esaminato con discussione generale e con discussioni articolo per articolo.

La Commissione per la Costituzione era composta da settan-

tacinque membri designati dai vari Gruppi parlamentari propor-

zionalmente alla loro consistenza. La Commissione dei Settan-

tacinque, come più spesso venne chiamata, fu nominata il 19 lu-

glio 1946 e iniziò la sua attività il giorno successivo eleggendo

come presidente Meuccio Ruini.

(11)

18 Giuseppe SARAGAT

Primo Presidente della Assemblea Costituente First Chairman of the Constituent Assembly

Umberto TERRACINI Presidente dell’Assemblea Costi- tuente dall’8 febbraio 1947 al 31

gennaio 1948 Chairman of the Constituent As- sembly from 8 February 1947 to 31

January 1948

Meuccio RUINI

Presidente della Commissione per la Costituzione Chairman of the Constitution Committee

Umberto TUPINI Presidente della Prima Sottocommissione (diritti e

doveri dei cittadini) Chairman of the First Sub- Committee (rights and duties of

citizens)

Gustavo GHIDINI Presidente della Terza Sottocommissione (diritti e

doveri economico-sociali) Chairman of the Third Sub- Committee (economic and social

rights and duties)

19

Gli artefici della Costituzione

Makers of the Constitution

(12)

It broke down its work into three sub-committees. The first one, chaired by Umberto Tupini, considered the “Rights and duties of citi- zens”; the second one, chaired by Umberto Terracini, dealt with the

“Constitutional system of the Republic” (again breaking down the work into two further sub-sections: “Executive Powers” and “Judicial Powers”), and the third one, dealing with “Economic rights and du- ties”, was chaired by Gustavo Ghidini.

The sub-committees worked separately, each one laying down rules in their respective jurisdiction, with the agreement that their final pro- posals would be submitted to the Committee of Seventy-five. How- ever, a conflict of jurisdiction arose between the first and the third sub- committees, which were both working on economic rights and duties.

There was also a coordination problem in terms of the timing of the work of sub-committees, because the third one completed its task ahead of time. Indeed, at the sitting of 25 October 1946, a debate was held on whether the Committee of Seventy-five should consider the proposal of the third committee and what law-making procedure was to be used. With respect to the latter aspect, a motion proposed by Aldo Bozzi and other members was approved: it established some cor- nerstones for the Constitution, such as “the Constitution must be as simple and straightforward as possible, in order for all people to un- derstand it”; “its articles must set forth actual regulatory and consti- tutional provisions” also in the economic and social spheres; it must

“be limited to essential rules of a constitutional nature, overriding all other laws, and should be framed in such a way that enforcement of such provisions does not require the constitution to be amended”.

Essa procedette nei suoi lavori articolandosi in tre sottocom- missioni. La prima sottocommissione, presieduta da Umberto Tupini, si occupò del tema 'Diritti e doveri dei cittadini'; la se- conda, presieduta da Umberto Terracini, del tema 'Ordinamento costituzionale della Repubblica' (suddividendosi a sua volta in due sezioni: 'potere esecutivo' e 'potere giudiziario'); la terza, pre- sieduta da Gustavo Ghidini, dei Diritti e doveri economici.

Le Sottocommissioni lavorarono separatamente, ognuna for- mulando le norme in base alle competenze assegnate e con l'in- tesa di sottoporre i testi alla Commissione dei Settantacinque una volta che fossero stati definiti in modo organico. Durante i lavori, tuttavia, sorse un conflitto di competenza tra la prima e la terza Sottocommissione che si occuparono entrambe di arti- coli relativi ai diritti e ai doveri economici. Vi fu anche un pro- blema di coordinamento di tempi tra i lavori delle varie sotto- commissioni, perché la terza concluse i lavori in anticipo rispetto alle altre due; infatti nella seduta del 25 ottobre 1946 si discusse sull'opportunità di avviare ugualmente i lavori nella Commis- sione per la Costituzione e sulla tecnica legislativa da utilizzare.

In riferimento a questo secondo aspetto, fu approvato un ordine

del giorno proposto da Aldo Bozzi con altri deputati, che poneva

alla base della Costituzione alcuni principi: «1) La Costituzione

dovrà essere più che possibile semplice e chiara, tale che tutto il

popolo la possa comprendere; 2) Il testo della Costituzione dovrà

contenere nei suoi articoli disposizioni concrete di carattere nor-

mativo e istituzionale, anche nel campo economico e sociale; 3)

La Costituzione dovrà limitarsi a norme essenziali di rilievo co-

stituzionale e di supremazia sopra tutte le altre norme lasciando

lo sviluppo delle disposizioni conseguenti a leggi che non richie-

dano, per le eventuali modificazioni, il ricorso al processo di re-

visione costituzionale».

(13)

22

Momenti di lavoro nella Prima Sottocommissione Members of the First Sub-Committee at work

23

Nel marzo 1947 molti quotidiani italiani pubblicano il testo del progetto di Costituzione approvato dalla Commissione per la

Costituzione. (Il Messaggero, 13 marzo 1947) Text of the draft Constitution published in Italian newspapers

in March 1947. (Il Messaggero, 13 March 1947)

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A drafting committee was appointed within the Committee of Sev- enty-five; its purpose was to edit the proposals resulting from the three sub-committees and draft a comprehensive text. The committee in- cluded the Bureau and eleven additional members from the Committee of Seventy-five, according to the size of the parties represented in the Assembly. From the number of its members, it came to be called the Committee of Eighteen. It considered the proposals of the sub-com- mittees, assembled them into parts, titles and sections, reduced the overall number of articles from 199 to 131 and included nine final and temporary provisions, numbered separately.

The comprehensive draft Constitution prepared by the Committee of Eighteen was referred to the Committee of Seventy-five, which slightly amended it. On 31 January 1947, it was submitted, together with a report by Meuccio Ruini, to the Constituent Assembly, which began the general debate on 4 March 1947.

The Assembly worked on the draft Constitution for 347 sittings over a period of almost ten months, from 4 March to 22 December 1947.

Discussions on certain articles were very heated and the proposal of the Committee of Seventy-five was heavily amended in some parts.

All the articles approved in plenary were submitted to final editing, performed by the Committee of Eighteen over a period of several weeks. In the morning session of 22 December 1947, the Constituent Assembly considered the final edited text and voted on a few remaining controversial issues. The Constitution was approved with a final vote on the whole text in the afternoon session of 22 December. It was promulgated on 27 December and became effective on 1 January 1948.

Un Comitato di redazione venne nominato all'interno della Commissione dei Settantacinque con lo scopo di coordinare le proposte scaturite dai lavori delle tre Sottocommissioni e redi- gere un testo organico. Il Comitato fu composto dai membri dell'Ufficio di Presidenza e da undici membri della Commissione dei Settantacinque, scelti in modo proporzionale tra i gruppi par- lamentari. Dal numero dei suoi componenti venne indicato abi- tualmente come Comitato dei Diciotto. Il Comitato lavorò sulle formulazioni delle Sottocommissioni riordinando i testi e suddi- videndoli organicamente in parti, titoli e sezioni, riducendo gli articoli da 199 a 131 e inserendo nove disposizioni finali e tran- sitorie con numerazione separata.

Il progetto unitario di Costituzione predisposto dal Comitato di redazione venne quindi presentato alla Commissione per la Costituzione che apportò lievi modifiche. Il 31 gennaio 1947, con una relazione del presidente Ruini, il testo venne trasmesso all'Assemblea Costituente che iniziò la discussione generale nella seduta del 4 marzo 1947.

L'Assemblea lavorò al progetto di Costituzione per 347 se- dute, lungo un periodo di quasi dieci mesi, dal 4 marzo al 22 di- cembre 1947. La discussione talora molto vivace degli articoli portò anche a modifiche profonde delle formule elaborate nella fase preparatoria. Tutte le norme votate nel corso dell'esame fu- rono comunque sottoposte ad un coordinamento finale il quale fu affidato al Comitato di redazione, che vi dedicò le ultime set- timane. Nella seduta antimeridiana del 22 dicembre l'Assemblea prese in esame il testo definitivo coordinato e votò sugli ultimi punti controversi. La Costituzione fu approvata con votazione complessiva e finale nella seduta pomeridiana dello stesso 22 di- cembre, venne promulgata il 27 dicembre ed entrò in vigore il 1°

gennaio 1948.

(15)

26

Fundamental principles of the Italian Constitution in the facsimile edition of the document signed in Palazzo Giustiniani on 27 December 1947

27

I Principi fondamentali della Costituzione italiana, nell’edizione anastatica del documento firmato il 27 dicembre 1947 a Palazzo Giustiniani.

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The Constitution deals with labour in both its Fundamental Principles (articles 1, 3 and 4) and in Part I, Title III: “Economic Relations”.

These articles were drafted by the Constituent Assembly's First and Third Sub-Committees and were considered and approved by the As- sembly in the sittings of 22 and 24 March 1947 (Fundamental Prin- ciples) and 8, 9 and 10 May 1947 (Title III).

Il 22 dicembre 1947, a Palazzo Giustiniani, il Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini consegna al Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il testo della Costituzione

approvato dall’Assemblea Costituente.

Chairman of the Constituent Assembly Umberto Terracini presents the provisional Head of State Enrico De Nicola the text of the Constitution

as approved by the Constituent Assembly. Palazzo Giustiniani, 22 December 1947.

Il tema del lavoro è affrontato nella Costituzione sia tra i prin- cipi fondamentali, negli articoli 1, 3 e 4, sia negli articoli del Ti- tolo terzo della Parte prima, relativo ai “Rapporti economici”.

Furono elaborati dalla Prima e dalla Terza Sottocommissione e furono esaminati e votati dall'Assemblea Costituente nelle se- dute del 22 e 24 marzo 1947 (i principi fondamentali) e 8, 9, 10 maggio 1947 (gli articoli del Titolo terzo).

A Palazzo Giustiniani, il 27 dicembre 1947, il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola promulga la Costituzione italiana.

Provisional Head of State Enrico De Nicola promulgates the Italian Consti- tution in Palazzo Giustiniani, 27 December 1947.

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30

Labour is the foundation of the democratic Republic

Article 1

Italy is a democratic Republic founded on labour.

Sovereignty shall belong to the people and be exercised by the people in the forms and within the limits of this Constitution.

The wording of article 1 of the Constitution draft that was submitted to the consideration of the Constituent Assembly was the result of several proposals underscoring the Republic’s characterisation from the economic-social and political-historical standpoints.

The final vote, on 22 March 1947, on the wording of the current first para- graph of the Constitution envisaged three different options: Republic “of the workers” (supported by the Communist group); “founded on labour” (pro- posed by Christian Democrats); “founded on the right to freedom and la- bour” (wording suggested by Ugo La Malfa, a Republican). Three similar expressions, with different nuances, tabled by three different political groups.

In the end, the phrase “Italy is a Republic founded on labour”, proposed by Amintore Fanfani, prevailed. The Communist group accepted it too – Tog- liatti himself took the floor after the Assembly had turned down their proposal – since it was deemed more apt to define the constitutional elements of the Republic. An expression that solemnly affirmed the right and duty of every man to find, depending on his possibilities, “in his free effort, the ability to be himself and to contribute to the welfare of the Nation” and that duly repre- sented the novelty of the principle on which the Republic was based, while avoiding an approach reminiscent of a class struggle. Making sure that the solemn opening clause of the Constitution would not arouse class-related mis- understandings was a foremost concern, as confirmed by the statements of the representatives of all groups when the voting was taking place.

31

Il lavoro fondamento della Repubblica democratica

Articolo 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e limiti della Costituzione.

Testo proposto dalla Commissione dei Settantacinque Articolo 1

L'Italia è una repubblica democratica.

La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipa- zione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, econo- mica e sociale del Paese.

La sovranità emana dal popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della costituzione e delle leggi.

«Non avremmo ancora detto nulla se ci limitassimo ad affer-

mare che l'Italia è una Repubblica, o una Repubblica democra-

tica. Occorre che ci sia una precisazione intorno ad alcuni orien-

tamenti fondamentali che storicamente caratterizzano la Repub-

blica italiana.» Così si esprimeva Aldo Moro illustrando i primi

articoli delle disposizioni generali del progetto di Costituzione

(Ass. Cost. seduta del 13 marzo 1947). Meuccio Ruini, presidente

della Commissione dei Settantacinque, nella relazione al pro-

getto asseriva: «Bisogna essere ciechi per non vedere che è oggi

in corso un processo storico secondo il quale, per lo stesso svi-

luppo della sovranità popolare, il lavoro si pone come forza pro-

pulsiva e dirigente in una società che tende ad essere di liberi ed

eguali.»

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Formulazione provvisoria di articolo proposta da Palmiro Togliatti in Prima Sottocommissione il 18 ottobre 1946

Draft article on labour proposed by Palmiro Togliatti in the First Sub-Committee on 18 October 1946

Togliatti affermava: «La Costituzione ci deve garantire, per il suo contenuto generale e per le sue norme concrete che ciò che è accaduto una volta non possa più accadere, che gli ideali di libertà non possano più essere calpestati, che non possa più essere distrutto l'ordinamento giuridico e costituzionale democratico di cui gettiamo qui le fondamenta. Ma la sola garanzia reale, seria, di questi è che alla testa dello Stato avanzino e si affermino forze nuove le quali siano democratiche e rinnovatrici per la loro stessa natura. Tali sono, signori, le forze del lavoro!» (Ass. Cost.

seduta dell'11 marzo 1947).

Versione con emendamenti dello stesso Togliatti e Giorgio La Pira, approvata dalla Prima Sottocommissione il 18 ottobre 1946 Article on labour with amendments by Palmiro Togliatti and Giorgio La

Pira, approved by the First Sub-Committee on 18 October 1946

La formulazione dell'articolo 1 del progetto di Costituzione che giunse all'esame dell'Assemblea Costituente fu il risultato dell’elaborazione di varie proposte che intendevano sottolineare la caratterizzazione della Repubblica dal punto di vista econo- mico-sociale come anche politico e storico. «Si deve realizzare una democrazia sociale ed economica» affermò Ruini. Alcune formule richiamavano la giustizia sociale o la solidarietà. Il depu- tato Gustavo Fabbri diceva: «Fin dai tempi del lavoro schiavista e dello sfruttamento più completo del lavoro gli Stati [...] si sono basati sempre sul lavoro. [...] Non si tratta quindi di dire una pa- rola nuova, né di fare una scoperta. Se noi vogliamo caratteriz- zare in qualche modo la nostra Carta costituzionale con un'enun- ciazione la quale ne richiami le aspirazioni veramente nuove [...]

essa può essere quella della giustizia sociale, che effettivamente,

come fondamento dell'organizzazione politica, non si è verificata

in tutti i tempi» (Ass. Cost. seduta del 22 marzo 1947).

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La votazione finale nella seduta del 22 marzo 1947, sulla for- mulazione dell'attuale primo comma della Costituzione si svolse su tre espressioni alternative. Come rilevò Meuccio Ruini, al mo- mento di trarre le conclusioni del dibattito e dare il suo parere sulle proposte emendative: «Si presentano a voi, onorevoli col- leghi, tre formule, tra le quali dovrete scegliere: prima, 'Repub- blica di lavoratori'; seconda, 'fondata sul lavoro', terza, 'fondata sui diritti di libertà e del lavoro'». Queste tre formule corrispon- devano ad emendamenti presentati rispettivamente dai comuni- sti (con l’appoggio dei socialisti), dai democristiani e infine dai repubblicani.

La formula proposta con l'emendamento comunista, firmato da Amendola, ('L'Italia è una Repubblica democratica di lavora- tori') era stata sostenuta da Amendola stesso contro i dubbi ma- nifestati da parte democristiana, in un suo intervento il 20 marzo, in sede di discussione generale: «Il popolo ci chiede che la Co- stituzione italiana sia una Costituzione che possa impedire ogni ritorno di fascismo, sia una Costituzione che dia all'italiano ga- ranzie di piena e sicura libertà [...] La sola garanzia valida, la sola garanzia seria di libertà e di democrazia può essere fornita da quelle misure che impediranno che nella vita del Paese i gruppi privilegiati che ieri hanno dominato possano continuare a domi- nare [...] e queste misure concrete trovano il loro presupposto nella formula che noi domandiamo sia proclamata all'inizio della Costituzione, quale orientamento del nostro lavoro [...]. Di fronte all'esperienza vissuta nell'ultimo ventennio i diritti della persona umana non possono essere garantiti soltanto sul piano politico, ma vanno garantiti anche sul piano economico e so- ciale. Non abbiate paura, colleghi, e se credete veramente che il lavoro è il fondamento della Repubblica non nascondete questa affermazione nelle pieghe di un capoverso che pochi leggeranno, ma proclamatelo solennemente, direi orgogliosamente nella

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prima riga della Costituzione. [...] E io credo che una nostra af- fermazione concorde - che è possibile - su questo primo articolo, avrebbe un grande significato e illuminerebbe i nostri lavori; per- metterebbe di affrontare insieme le difficoltà che incontreremo nei prossimi articoli. Questa discussione sul primo articolo non è accademica; esprime politicamente il significato dei nostri lavori e segna l'indirizzo generale che noi vogliamo dare alla nostra Carta costituzionale.».

Giorgio AMENDOLA Lelio BASSO

Members of the Constitutional Assembly

Anche Lelio Basso, socialista, condivideva l'emendamento

presentato da Amendola, ma - temendone il rigetto - ne propo-

neva quale alternativa: 'L'Italia è una Repubblica democratica,

che ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva dei

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale'. A so-

stegno della sua proposta Basso affermava che: «Ciò che contrad-

distingue una nuova democrazia che non sia semplicemente for-

male [...] pensiamo che sia appunto questa affermazione d'una

partecipazione effettiva e non soltanto nominale, di fatto e non

soltanto di diritto, alla organizzazione sociale ed economica del

Paese».

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La formulazione proposta dal gruppo della Democrazia Cri- stiana con un emendamento sottoscritto da un gruppo di depu- tati tra cui Fanfani e Moro, corrispondeva al testo definitiva- mente approvato.

Questo il resoconto dell'intervento di Fanfani in Assemblea:

«L'articolo 1 è stato sottoposto a parecchie critiche, rivelate, del resto, dai numerosi emendamenti finora proposti. [...] Il nostro testo, accettato anche da altri colleghi di gruppi differenti dal nostro, dice: 'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro'. In questa formulazione l'espressione 'democratica' vuole indicare i caratteri tradizionali, i fondamenti di libertà e di egua- glianza senza dei quali non vi è democrazia. Ma in questa stessa espressione la dizione 'fondata sul lavoro' vuol indicare il nuovo carattere che lo Stato italiano, quale noi l'abbiamo immaginato, dovrebbe assumere.

Amintore FANFANI Ugo LA MALFA

Members of the Constitutional Assembly

Dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fa- tica altrui e si afferma invece che essa si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare nel suo

sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale. Quindi, niente pura esaltazione della fatica [...], ma affermazione del dovere d'ogni uomo di esser quello che ciascuno può, in proporzione dei talenti naturali, sicché la mas- sima espansione di questa comunità popolare potrà essere rag- giunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune. L'e- spressione 'fondata sul lavoro' segna quindi l'impegno, il tema di tutta la nostra Costituzione.» (Ass. Cost, seduta pom. del 22 marzo 1947).

Fanfani spiegava che l'operazione di sintesi contenuta nella formula 'fondata sul lavoro' non intendeva scontentare quanti nel corso della discussione nella Commissione dei Settantacin- que - svoltasi il 22 e 24 gennaio 1947 - avevano votato a favore di una dizione che prevedeva la partecipazione dei lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale dello Stato. Tutta- via, a suo parere il primo articolo doveva definire i caratteri co- stitutivi della Repubblica e non anche indicarne la missione sto- rica, pena la perdita di forza e di incisività della dichiarazione di principio: «Uno Stato si definisce nei suoi caratteri costitutivi e nella sua missione storica.

La definizione della nostra Repubblica avviene nel primo

comma dell'articolo primo e se nello stesso articolo fosse com-

piuto un tentativo di definizione della missione storica della Re-

pubblica, questa definizione in due o tre parole riuscirebbe

monca e per ragioni di spazio e di collocazione forse si troverebbe

fuori posto e perderebbe forza». Per questo «Coll'articolo da noi

proposto conserviamo la novità della Repubblica fondata sul la-

voro, evitando una dizione, come quella proposta dall'onorevole

Basso, la quale per ragioni storiche, per formulazioni teoriche,

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può apparire a parte della popolazione italiana classistica e, per- ciò, può allontanare qualche consenso alla nostra Repubblica».

La terza formulazione dell'articolo 1 su cui furono chiamati a esprimere il voto i membri dell'Assemblea Costituente nella se- duta del 22 marzo era proposta dal gruppo repubblicano: 'Fondata sui principi di libertà e del lavoro'. Nel suo intervento Ugo La Malfa affermava che pur essendo favorevole alla proposta 'L'Ita- lia è una Repubblica democratica di lavoratori', tuttavia riteneva che: «potrebbe dare un carattere un po' troppo soggettivo alla Repubblica e potrebbe in certo senso richiamare esperienze sto- riche di grandissimo valore ma che non sono esattamente la no- stra esperienza politica democratica attuale». D'altra parte rite- neva la formula emendativa proposta da Fanfani e dai democri- stiani 'non pertinente' e giudicava la frase 'fondata sul lavoro' di

«assai scarso contenuto» dal punto di vista costituzionale. A suo parere infatti il concetto di lavoro introdotto in un modo giudi- cato troppo generico poteva prestarsi a molti equivoci e a stru- mentalizzazioni ideologiche e politiche. La Malfa, a nome del gruppo repubblicano, proponeva di dichiarare nel primo articolo della Costituzione che 'L'Italia è una Repubblica democratica fondata sui diritti di libertà e sui diritti del lavoro'. Con questa formulazione, asseriva, «noi abbiamo oggettivato il significato del lavoro nella vita politica, economica, e sociale dell'Italia de- mocratica. Parlando di diritti del lavoro diamo a questo concetto un valore istituzionale, che non è dato per esempio quando par- lassimo di una Repubblica democratica di lavoratori. All'articolo 1, cioè, con questa specificazione, anticipiamo e riassumiamo tutti i diritti fondamentali che si trovano sparsi in altri titoli del progetto».

Intervenendo sul concetto di lavoro per illustrare la posizione della Commissione relativamente alle varie proposte emenda-

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tive del testo, il Presidente della Commissione per la Costitu- zione, Meuccio Ruini, affermava preventivamente che, al di là delle divergenze «la Commissione è stata quasi unanimemente concorde nell'affermare questo aspetto nuovo della democrazia, che tiene conto dell'avanzarsi delle forze di lavoro». La realizza- zione di una democrazia sociale ed economica, secondo Ruini, «è il dato caratteristico che colorisce una nuova fase di storia» e si aggiunge, innovandolo, al principio democratico della sovranità popolare. Anche Fanfani, nella Commissione dei Settantacin- que, il 24 gennaio aveva dichiarato: «La novità della Costitu- zione non è tanto il concetto che la sovranità risiede nel popolo, quanto la caratterizzazione della Repubblica con il suo fonda- mento sul lavoro».

La prima votazione si svolse sull'emendamento Basso, con la

richiesta di appello nominale; essa vide su 466 votanti una stretta

prevalenza dei voti contrari: 239 contro 227, e la conseguente

bocciatura della proposta di ispirazione socialista. Posto in vota-

zione quindi l'emendamento La Malfa, fu bocciato anch'esso per-

ché il gruppo comunista a quel punto scelse di votare a favore

dell'emendamento proposto da Fanfani e dai democristiani. Così

si espresse Togliatti sulle intenzioni di voto: «Di fronte all'alter-

nativa che adesso si presenta, devo dichiarare a nome del gruppo

al quale appartengo che noi preferiamo la formula proposta

dall'onorevole Fanfani. Il motivo mi sembra evidente, prima di

tutto la formula del collega Fanfani è quella che più si avvicina

a quella che noi avevamo presentato, per questo semplice motivo

mi sembra che noi avremmo il dovere di votarla. Per la sostanza,

la formula 'Repubblica fondata sul lavoro' si riferisce a un fatto

di ordine sociale, e quindi è la più profonda; mentre la formula

che viene presentata dall'onorevole La Malfa ed altri colleghi,

trasferendo la questione sul campo strettamente giuridico e in-

troducendo anche una terminologia poco chiara e poco popolare

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sui diritti di libertà e di lavoro ci sembra sia da respingere. Da ultimo, essa se mai non è appropriata a questa parte della Costi- tuzione ma appartiene alla seconda parte».

La formulazione dell'articolo 1 proposta da Fanfani fu appro- vata quindi con tre voti: sul primo comma ('L'Italia è una Re- pubblica democratica fondata sul lavoro'), sulla prima parte del secondo comma ('La sovranità appartiene al popolo') e sulla se- conda parte del secondo comma ('che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione'). L'articolo venne quindi appro- vato nella sua interezza, con una quarta votazione, alla fine del pomeriggio di sabato 22 marzo del 1947, tra 'vivissimi, prolun- gati, generali applausi e grida di Viva la Repubblica!'.

Resoconto stenografico dell’approvazione finale del testo dell’articolo 1 della Costituzione

Record of the final approval of the text of article 1 of the Italian Constitution

Prime pagine dei giornali in occasione dell’approvazione dell’articolo 1 della Costituzione (23 marzo 1947) Front pages of newspapers on the approval of article 1

of the Italian Constitution (23 March 1947)

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42 Article 3

All citizens shall have equal social dignity and shall be equal before the law, without distinction of gender, race, language, religion, political opin- ion, personal and social conditions.

It shall be the duty of the Republic to remove those obstacles of an eco- nomic or social nature which constrain the freedom and equality of citi- zens, thereby impeding the full development of the human person and the effective participation of all workers in the political, economic and social organisation of the country.

While affirming the principle of indiscriminate equality for all citizens, the members of the Constituent Assembly were also keen on reasserting the Re- public’s intention of transposing such principle into facts, thus making it tan- gible. The political renewal of the new Republican State found expression in the commitment to remove the hurdles that could prevent the participation of workers in the social, political and economic organisation of the State. Since man is not an individual that stands in contrast to the State, but is the fulcrum of social relations, the Republic, which embodies collective life, draws its sig- nificance from everyone’s actual participation in everyone else’s lives. That is what Assembly members Basso, Laconi and Moro – among others – said during the debate that took place in the Assembly on 24 March 1947.

The current wording of article 3 was proposed, through identical amend- ments, by Christian Democrats and Communists. The preparatory works shed light on the cause-effect relation between article 1, first paragraph and article 3, second paragraph. Indeed, in the draft submitted by the Committee of Seventy-five to the Constituent Assembly, the first paragraph of article 1 ran as follows: “Italy is a democratic Republic. It is founded on labour and the effective participation of all workers in the political, economic and social organisation of the country [...]”. The Assembly decided to take out the sec- ond sentence and include it under article 3, adopting a wording that would bind more solidly the conduct of the State to the guarantee of an effective equality principle, thus reasserting the constitutional cornerstone of social rights.

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Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali da- vanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e so- ciali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'e-gua- glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della per- sona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Testo proposto dalla Commissione dei Settantacinque Articolo 7

I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni so-ciali di opinioni religiose e politiche, sono eguali di fronte alla legge.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine econo- mico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana.

L’attuale formulazione dell’articolo 3 fu proposta, con iden-

tici emendamenti, da esponenti dei gruppi democristiano e co-

munista. Dai lavori preparatori emerge il rapporto di consequen-

zialità tra l’articolo 1, primo comma e l’articolo 3, secondo

comma. Nel progetto sottoposto dalla Commissione dei Settan-

tacinque all’Assemblea Costituente, infatti, l’articolo 1, primo

comma affermava: 'L’Italia è una Repubblica democratica. Essa

ha a fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del

Paese. [...]'. L’Assemblea decise di spostare il secondo periodo

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all’articolo 3, adottando una formulazione che vincolasse in modo più stringente la condotta dello Stato alla garanzia della effettività del principio di eguaglianza, ribadendo, in tal modo, il fondamento costituzionale dei diritti sociali.

Renzo LACONI Amintore FANFANI Aldo MORO Members of the Constitutional Assembly

Alla espressione 'Rimuovere gli ostacoli' furono rivolte molte critiche in sede di discussione generale, durante l'esame dell'ar- ticolo 3. Nella seduta del 24 marzo il deputato Corbino, ritenen- dola un'espressione 'troppo materializzata' dichiarava: «Questa Repubblica che rimuove gli ostacoli è una cosa che non riesco a vedere. Io penso che sia dovere dello Stato quello di facilitare lo sviluppo della persona umana, e questo noi dobbiamo affermare nella Costituzione, ma rimuovere gli ostacoli di ordine econo- mico e sociale, che cosa significa?».

Fanfani invece faceva notare che: «Mentre fin dal tempo della Rivoluzione francese è stata affermata l'eguaglianza giuri- dica dei cittadini membri di uno stesso Stato, lo studio della vita sociale in quest'ultimo secolo ci dimostra che questa semplice di- chiarazione non è stata sufficiente a realizzare tale eguaglianza e fa parte di una nostra dottrina sociale una serie di rilievi e di

constatazioni circa gli ostacoli che hanno impedito di fatto la realizzazione dei principi proclamati nell '89».

Le parole del secondo comma impegnano il futuro legislatore a fare il possibile per l'attuazione concreta dei principi di libertà e di eguaglianza di fronte alla legge sanciti nel primo comma, garantendo la partecipazione dei lavoratori alla vita sociale ed economica del Paese. Questa partecipazione non rappresenta una conquista già raggiunta, ma, come si espresse il deputato La- coni nella seduta del 24 marzo, «deve essere posta tra quei com- piti della Repubblica che, pur non corrispondendo a situazioni attuali o immediatamente realizzabili, sono però nelle prospet- tive della sua azione politica, di tutto un rinnovamento istituzio- nale e politico della vita sociale ed economica del nostro Paese».

Sul tema della 'partecipazione', queste furono le parole pro-

nunciate dal deputato Basso nel corso della discussione generale

sul progetto di Costituzione, il 6 marzo: «Ecco il senso dell'e-

spressione dell'articolo primo del nostro progetto, là dove si dice

che la Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la par-

tecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione poli-

tica, economica e sociale del Paese; appunto perché oggi non

concepiamo più l'uomo come individuo contrapposto allo Stato,

ma al contrario, concepiamo l'individuo solo come membro della

società, in quanto centro di rapporti sociali, in quanto partecipe

della vita associata. La Repubblica, espressione della vita collet-

tiva, trae il suo senso e il suo significato solo dalla partecipazione

effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, econo-

mica e sociale. Ed ecco anche il senso del lavoro inteso come

fondamento della Repubblica. [...] Noi non vogliamo fare una

Repubblica di individui astratti, una Repubblica di cittadini che

abbiano solo una unità giuridica, vogliamo fare la Repubblica, lo

Stato in cui ciascuno partecipi attivamente per la propria opera,

per la propria partecipazione effettiva, alla vita di tutti. E questa

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partecipazione, questa attività, questa funzione collettiva, fatta nell'interesse della collettività, è appunto il lavoro; e in questo, penso, il lavoro è il fondamento e la base della Repubblica ita- liana. Noi pensiamo che la democrazia si difende, che la libertà si difende [...] facendo partecipare tutti i cittadini alla vita dello Stato, [...]. Solo se noi otterremo che tutti effettivamente siano messi in grado di partecipare alla gestione economica e politica della vita collettiva, noi realizzeremo veramente una democrazia [...] Finché non sarà garantito a tutti il lavoro non sarà garantita a tutti la libertà; finché non vi sarà sicurezza sociale non vi sarà veramente democrazia politica; o noi realizzeremo interamente questa Costituzione, o noi non avremo realizzata la democrazia in Italia.» E Aldo Moro, nella seduta del 13 marzo, affermava:

«Questo il senso della disposizione: un impegno del nuovo Stato italiano di proporsi e di risolvere nel modo migliore possibile questo grande problema, di immettere sempre più pienamente nell'organizzazione sociale, economica e politica del Paese quelle classi lavoratrici, le quali per un complesso di ragioni, furono più a lungo estromesse dalla vita dello Stato e dall'organizzazione economica e sociale».

L'articolo 3 fu definitivamente approvato nella seduta pome- ridiana del 24 marzo 1947.

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Resoconto stenografico dell’approvazione finale del testo dell’articolo 7 (attuale 3) della Costituzione

Record of the final approval of the text of article 7 (now 3) of the Italian Constitution

Prima pagina de Il Nuovo Corriere della sera in occasione dell’approvazione dell’articolo 3 della Costituzione (25 marzo 1947)

Front page of Il Nuovo Corriere della sera on the approval of article 3 of the Italian Constitution (25 March 1947)

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The right to work and the duty to work

Article 4

The Republic recognises the right of all citizens to work and pro-motes those conditions which render this right effective.

Every citizen has the duty, according to personal potential and indi-vidual choice, to perform an activity or a function that contributes to the material or spiritual progress of society.

By enforcing the principle that labour is the foundation of the country’s civil, political and social organisation, the Assembly members affirmed the right to work, set forth under article 4, first paragraph, which is linked to the duty to work, included under the second paragraph. In the draft submitted to the Assembly, the article was part of Title III, amid the provisions regulating economic relations, but it was eventually moved to the Fundamental Princi- ples. According to Gustavo Ghidini, Chair of the third sub-committee (which drafted the part on economic relations), right and duty are correlated terms, inextricably bound to each other. The affirmation of the right to work, con- ceived in all its forms – not only material, but also spiritual and moral – generated perplexity as to the State’s effective ability to promote efficiently the conditions required to ensure employment. Several forms of public inter- vention in the economy were discussed and during the debate held on 9 May 1947, an amendment presented by the Communist group, proposing the in- troduction of State planning through instruments ‘to guide and coordinate policies’ documents, was considered and rejected. The possibility of subject- ing the exercise of civil and political rights to the fulfilment of the duty to work was also ruled out, for such a duty – the Assembly members held – has less a legal than a moral nature, and the exercise of civil rights is associated with the mere fact of being a citizen.

Il diritto al lavoro e il dovere di lavorare

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie pos- sibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che con- corra al progresso materiale o spirituale della società.

Testo proposto dalla Commissione dei Settantacinque Articolo 31

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e pro- muove le condizioni per rendere effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, con- formemente alle proprie possibilità e alle proprie scelte.

L'adempimento di questo dovere è condizione per l'esercizio dei di- ritti politici.

L'attuale articolo 4 della Costituzione era - nella bozza propo- sta dal Comitato di redazione - l'articolo 31, collocato nel Titolo terzo della Parte I, il gruppo di articoli dedicato ai rapporti eco- nomici.

In sede di discussione generale sul progetto di Costituzione,

ed in particolare nella seduta dell'8 marzo 1947, il Presidente

della terza Sottocommissione, Gustavo Ghidini descriveva l'at-

tualità, la modernità e la particolarità delle disposizioni volte a

disciplinare i rapporti economici, come un 'patto' tra lo Stato e i

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cittadini; sottolineava come, pur nella disparità degli orienta- menti politici rappresentati nell'Assemblea, si fosse trovato con- senso pieno nell'assegnare al lavoro una dignità preminente su tutti gli altri elementi della vita nazionale. «Il lavoro è indubbia- mente alla base dell'organizzazione civile, politica e sociale del Paese e il testo lo afferma anche prima di scendere ai 'Rapporti economico-sociali'. Lo afferma nel primo articolo del progetto di Costituzione. [...] Appunto in applicazione di questo principio noi abbiamo affermato il diritto al lavoro. Abbiamo affermato questo diritto e contemporaneamente il dovere del lavoro, non come un dovere personale ma come un dovere soprattutto so- ciale, perché è in virtù del lavoro di tutti che la società può vi- vere e prosperare. Ma a questo dovere corrisponde il diritto del lavoro: intanto io adempio a questo dovere in quanto abbia ef- fettivamente il diritto di lavorare; diritto e dovere in questo caso sono termini correlativi, uno si lega indissolubilmente all'altro».

Ghidini dava conto del dissenso nato in seno alla Sottocommis- sione sul punto se proclamare il diritto/dovere al lavoro solo nel preambolo o anche nel testo delle disposizioni costituzionali, di- stinguendo tra principio e diritto effettivamente esigibile, che si presta per la sua concretezza a impegnare il legislatore futuro.

Presentando la formula adottata dalla Commissione Ghidini af- fermava: «Il diritto al lavoro non è una trovata originale della Commissione dei Settantacinque, ma è una realtà obiettiva, una realtà del diritto, una realtà della coscienza universale. Buona parte delle Costituzioni degli altri Paesi hanno affermato il di- ritto al lavoro. [...] L'articolo 31 (attuale articolo 4) dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Non dice nemmeno 'assicura', nemmeno 'garantisce'. La parola 'rico- nosce' è stata il frutto di una lunga ed elaborata discussione svol- tasi dinanzi alla Commissione. In altri testi si dice 'riconosce ed assicura'. Invece il nostro articolo dice 'La Repubblica riconosce

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a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto'. Badate a quest'ultima parte dell'articolo, colla quale si volle specificare che l'obbligo dello Stato è di promuovere le condizioni per rendere effettivo il di- ritto al lavoro. [...] Se è vero che la legge costituzionale non è destinata soltanto a registrare le conquiste del passato ma anche a segnare l'indirizzo per l'avvenire, è pessimistica la critica al 'di- ritto del lavoro' fondata sulla pretesa impossibilità di assicurare in un domani più o meno prossimo il lavoro a tutti gli uomini di buona volontà».

Francesco COLITTO Mario MONTAGNANA

Members of the Constitutional Assembly

Nella sua relazione sul progetto di Costituzione il Presidente

della Commissione dei Settantacinque, Meuccio Ruini dichia-

rava: «L'affermazione del 'diritto al lavoro' e cioè ad una occupa-

zione piena per tutti, ha dato luogo a dubbi da un punto di vista

strettamente giuridico, in quanto non si tratta di un diritto già

assicurato e provvisto di azione giudiziaria; ma la Commissione

ha ritenuto, ed anche giuristi rigorosi hanno ammesso che, trat-

tandosi di un diritto potenziale, la Costituzione può indicarlo,

come avviene in altri casi, perché il legislatore ne promuova l'at-

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tuazione secondo l'impegno che la Repubblica nella Costitu- zione stessa si assume. Al diritto si accompagna il dovere di lavo- rare [...]. Si chiarisce che il lavoro non si esplica soltanto nelle sue forme materiali, ma anche in quelle spirituali e morali che contribuiscono allo sviluppo della società.»

La discussione generale insieme agli altri articoli del Titolo terzo si tenne nella seduta del 3 maggio 1947, e successivamente l'articolo fu esaminato ed approvato nella sua formulazione defi- nitiva nelle sedute dell'8 maggio e del 9 maggio.

Relazione di Francesco Colitto sul dovere del lavoro, diritto al lavoro, diritti del lavoro presen- tata alla Terza Sotto- commissione il 9 settem-

bre 1946 Report by Francesco Colitto about the duty to

work, the right to work, and the rights of labour presented to the Third

Sub-Committee on 9 September 1946

Sul diritto al lavoro proclamato in Costituzione furono espressi molti dubbi; il deputato DC Piero Malvestiti dichiarava:

« [...] la Costituzione è un documento giuridico che deve espri- mere norme di diritto; ma appunto per ciò le formule ideali, ma obiettivamente irraggiungibili, possono portare ad uno stato di delusione che comprometterebbe la serietà stessa della Carta co- stituzionale» (Ass. Cost, seduta del 3 maggio 1947).

Formulazione provvisoria di articolo sulla tutela del lavoro approvata dalla Prima Sottocommissione il 9 ottobre 1946.

Draft article on the protection of work approved by the First Sub-Committee on 9 october 1946.

Francesco Saverio Nitti, liberale - già ministro e Capo del go-

verno negli anni precedenti il Fascismo - diceva: «Io ritengo che

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