• Non ci sono risultati.

ALLEGATO 2 CAPITOLATO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILE INAIL SITO IN LAMEZIA TERME(CZ), CONTRADA FICARELLA AREA INDUSTRIALE BENEDETTO XVI. (PROCEDURA NEGOZIATA N. 237/2017). CIG N. 725255775D.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ALLEGATO 2 CAPITOLATO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILE INAIL SITO IN LAMEZIA TERME(CZ), CONTRADA FICARELLA AREA INDUSTRIALE BENEDETTO XVI. (PROCEDURA NEGOZIATA N. 237/2017). CIG N. 725255775D."

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

1

ALLEGATO 2

CAPITOLATO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILE INAIL SITO IN LAMEZIA TERME(CZ), CONTRADA FICARELLA AREA INDUSTRIALE BENEDETTO XVI. (PROCEDURA NEGOZIATA N. 237/2017). CIG N. 725255775D.

(2)

2

(3)

3 PREMESSE

L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha la necessità di affidare il servizio di vigilanza armata, mediante piantonamento/presidio fisso di una guardia giurata per 24h/giorno, per 365 giorni/anno, presso lo stabile INAIL sito in Lamezia Terme (CZ) contrada Ficarella, area industriale Benedetto XVI.

DEFINIZIONI

Nel corpo del presente Capitolato con il termine:

“Affidatario”: si intende l’impresa risultata affidataria del servizio, la quale si obbliga al suo esatto adempimento;

“Stazione Appaltante”: si intende la Direzione centrale acquisti dell’Inail che espleta la procedura;

“Responsabile unico del procedimento (Rup)” si intende il soggetto dell’Inail che, ai sensi della l. 241/90 e dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente affidamento, che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti o organi;

“Direttore dell’esecuzione del contratto” DEC: soggetto di cui si avvale il Rup che ha il compito di rilasciare il certificato di verifica di conformità e di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi secondo quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ai sensi di quanto previsto negli articoli 101 e ss. del d.lgs. 50/2016.

“Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac)” si intende il soggetto incaricato dall’affidatario quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste nell’appalto.

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione del servizio di vigilanza armata presso l’edificio sito in Lamezia Terme (CZ), contrada Ficarella – Area Industriale Benedetto XVI.

Obiettivo del servizio è garantire la totale e permanente sicurezza dei locali Inail nei confronti di intrusioni a fini delittuosi, impedire l’accesso da parte di persone non autorizzate e prevenire situazioni di disordine e/o di pericolo per il personale Inail e per gli eventuali ospiti dell’edificio.

L’affidamento in oggetto ricomprende le seguenti attività come meglio descritte nell’allegato 45 al BANDO “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione dei Fornitori alla Categoria “Servizi di Vigilanza e Accoglienza” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:

- servizio di vigilanza fissa (articolo 7.5.3)

(4)

4 - servizio di televigilanza con intervento su allarme (7.5.7)

Art. 2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il complesso immobiliare – come meglio descritto nell’Anagrafica allegata ai documenti di gara - è composto da due edifici denominati A e B ed è dotato di n. 17 telecamere a circuito chiuso installate sul perimetro esterno di entrambi i corpi di fabbrica e all’interno degli edifici stessi con impianto di registrazione e visualizzazione delle immagini (un monitor) e sistema di allarme antiintrusione i cui oneri di manutenzione sono a carico di Inail.

Prima dell’avvio del servizio l’Inail consegnerà all’affidatario le specifiche tecniche degli impianti e relativi manuali per l’utilizzo.

Le seguenti disposizioni integrano e disciplinano le modalità di esecuzione dell’appalto rispetto a quanto previsto nel citato allegato 45 nonché le modalità di rilascio della garanzia definitiva, di fatturazione e pagamento delle prestazioni contrattuali.

Il servizio di “vigilanza fissa” dovrà essere svolto mediante un “presidio fisso” di una guardia giurata H24 per tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi e prefestivi che dovrà svolgere le attività di cui all’articolo 7.5.3 del citato allegato 45 al Bando MEPA per i

“Servizi di Vigilanza e Accoglienza” nonché a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) vigilare attentamente lo stabile mediante il controllo sul monitor delle immagini registrate affinché non siano effettuati furti, danneggiamenti, atti di sabotaggio, deturpazione dei locali, dei beni mobili e delle apparecchiature;

b) provvedere alla eventuale attivazione/disattivazione degli impianti di allarme in base agli orari che saranno concordati con l’esecutore contrattuale;

c) verificare la chiusura delle porte e finestre dei locali INAIL fuori orario lavorativo dei dipendenti;

d) comunicare tempestivamente all’Istituto gli avvenimenti e/o le situazioni non facilmente risolvibili;

e) avvisare, ove ritenuto necessario, la centrale operativa per attivare l’intervento delle autopattuglie radiocollegate competenti per territorio e/o limitrofe o le forze pubbliche dell’ordine o del soccorso.

Con riferimento al servizio di televigilanza su segnalazione di allarme, oltre quanto stabilito dall’articolo 7.5.7 del citato allegato 45 al Bando MEPA per i “Servizi di Vigilanza e Accoglienza” l’affidatario dovrà altresì provvedere al collegamento degli impianti esistenti alla propria centrale operativa che, in caso di allarme e/o in ogni caso di necessità segnalata dalla guardia giurata presente sul posto, dovrà garantire il pronto intervento di un’autopattuglia con due guardie armate che dovrà portarsi sul posto, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 15 minuti dalla segnalazione, accedere alla sede interessata, verificare l’esistenza e l’entità del problema e attivare i provvedimenti del caso.

(5)

5 La guardia giurata, ogni qualvolta verifichi eventuali situazioni di anomalia e/o di potenziale pericolo, dovrà altresì:

1) allertare immediatamente il responsabile Inail;

2) segnalare alle autorità competenti (carabinieri, vigile del fuoco, ecc.) e al competente ufficio della Direzione generale dell’Inail le anomalie gravi che non sia possibile risolvere personalmente;

3) compilare di un rapporto informativo relativo all’orario di inizio e fine turno di lavoro, riportando le anomalie riscontratesi.

Art. 3 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto è immediatamente efficace tra le parti e, pertanto, le prestazioni possono avere inizio senza che intervenga alcun provvedimento approvativo. Il contratto avrà una durata di un anno a decorrere dalla data di avvio del servizio. Alla scadenza, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

La data di avvio delle prestazioni risulterà da apposito verbale firmato dal Dec e dal Ruac.

Il valore presunto dell’affidamento è pari a € 200.000,00, al netto dell’IVA che sarà sottoposto a ribasso in sede di offerta.

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza previsti dall’art. 26 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. si evidenzia che gli stessi sono pari a zero. Per tali attività, al fine di evitare rischi da interferenza, dovranno essere adottate tutte le misure di tipo organizzativo, che possono eliminarli o contenerli, i cui costi risultano assorbiti nella più complessiva organizzazione dell’Istituto e dell’affidatario.

L'INAIL si riserva la piena e insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o sopprimere o ampliare il servizio in qualsiasi momento mediante preavviso da comunicare all'affidatario con lettera accomandata A.R. almeno quindici giorni prima, con conseguente riduzione o aumento proporzionale del canone contrattuale.

Oltre al servizio sopra descritto potrà essere richiesto all'affidatario un servizio a misura che preveda, entro 24 ore dalla richiesta, la disponibilità aggiuntiva di ulteriori addetti da utilizzare in caso di necessità. Per tale servizio verrà applicata la tariffa uomo/ora per guardia armata fissa proposta in sede di offerta ma che non sarà oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione.

Il costo della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d.lgs 50/2016, è stato stimato in misura pari a circa il 70% del valore totale del presente affidamento.

Il fornitore riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il servizio in oggetto.

Il fornitore non può, quindi, eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

(6)

6 Art. 4 PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA

Il servizio dovrà essere svolto da personale, dipendente dall’Affidatario, esperto, formato e abilitato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia (art. 138 Tulps e s.m.i.) e qualificato come Guardia Particolare Giurata (GPG) armata in possesso della prescritta licenza di porto d’armi in corso di validità (art. 42 Tulps e s.m.i.).

Il personale, durante l’orario di lavoro, dovrà indossare l’uniforme, essere munito di pistola e di un apparecchio adatto per il collegamento con la centrale operativa a mezzo radio o cellulare che dovrà rimanere sempre attivo per garantire la possibilità di interventi coordinati.

Dovrà portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza.

Durante la permanenza nei locali Inail il personale addetto alla vigilanza dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale Inail sia nei confronti della eventuale utenza esterna e attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall’Istituto stesso.

Art. 5 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario dà atto di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, dell’estensione e della natura dei locali da vigilare e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi. Conseguentemente nessuna obiezione l’affidatario stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione a una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione dei succitati elementi.

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente capitolato e dalla normativa di riferimento.

L'affidatario si impegna, in particolare, a effettuare il servizio di vigilanza con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata.

All'uopo, l'affidatario garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali.

L’affidatario si obbliga inoltre:

a) a consegnare entro 5 gg. dalla stipula, l'elenco dei nominativi del personale da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, completo degli estremi dell’atto di riconoscimento della qualifica di guardia giurata armata, in corso di validità nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva nonché il nominativo dell’incaricato al trattamento dei dati ai sensi del d. lgs n. 196/2003;

b) a sostituire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta il personale che, per seri motivi, risulti non idoneo all’espletamento del servizio e/o che, durante lo svolgimento dello stesso, non si sia attenuto alle previste disposizioni o abbia

(7)

7 tenuto un comportamento non consono all’incarico ricoperto, del personale non gradito;

c) a garantire l’addestramento periodico e l’aggiornamento formativo delle guardie impiegate del servizio;

d) a comunicare entro 24 ore all’Istituto ogni fatto di rilievo riscontrato durante l’effettuazione del servizio di vigilanza.

L’affidatorio si obbliga, altresì, a:

- rifondere all’Inail l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’affidatario stesso;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Art. 6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’affidatario del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.

Qualora a carico dell’affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico dell’affidatario, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento dell’affidatario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, l’affidatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

(8)

8 Art. 7 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia e alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale e a quelli specificamente previsti nel presente capitolato.

L'affidatario è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dai locali regolamenti.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni agli impianti e si accertasse la responsabilità del personale dell'Affidatario, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall'INAIL

Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà dell'Inail o di qualsivoglia soggetto, l'affidatario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Istituto al riguardo.

Art. 8 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA

L’affidatario è consapevole che gli eventuali dati che tratterà nell’espletamento del servizio di vigilanza sono dati personali e come tali soggetti all’applicazione del d.lgs.

n. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” in particolare il trattamento in esecuzione delle prestazioni contrattuali può interessare dati personali sensibili o giudiziari secondo le definizioni di cui all’art. 4 comma 1 del suddetto codice.

L’affidatario si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all’esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’affidatario sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Al fine di assicurare la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici e telematici dell’Inail, l’affidatario si impegna durante l’esecuzione del servizio ad adottare le misure di sicurezza prescritte agli artt. 31 e seguenti del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, dal disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato B) al codice medesimo, dal provvedimento generale del garante per la protezione dei dati personali recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, del 27 novembre 2008, come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, e dalle eventuali altre disposizioni in materia emanate dal Garante.

(9)

9 L’affidatario prende atto che l’Inail, nella sua qualità di “Titolare” del trattamento, intende ai sensi dell’art. 29 del suddetto Codice designare il medesimo “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” e si impegna a dare accettazione scritta della nomina che sarà formalizzata con apposito “Atto di designazione”.

L’affidatario si impegna a fornire all’INAIL, contestualmente alla stipula del contratto, specifico “attestato di conformità” al suddetto Codice a alle disposizioni di cui al presente articolo.

L’affidatario si impegna a fornire, qualora se ne ravvisi la necessità, l’aggiornamento periodico dell’ “attestato di conformità”, con cadenza annuale e in tempo utile affinché tale documento possa essere citato nel documento programmatico sulla sicurezza che l’Inail è tenuta a redigere.

L’Inail si riserva di effettuare verifiche periodiche ispettive e/o documentali per vigilare sull’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali e di risolvere il contratto in caso di inosservanza delle istruzioni dalla stessa impartite.

Obblighi relativi all’attività ed ai sistemi di videosorveglianza

Entro 5 giorni dalla data di accettazione scritta della nomina di “responsabile esterno dei dati personali”, che sarà formalizzata con apposito “atto di designazione”

l’affidatario si impegna a comunicare per iscritto:

- I diversi livelli di competenza e di accesso ai dati da parte degli incaricati e del responsabile del trattamento dei dati personali, con attribuzione di specifiche credenziali di autenticazione che consentano di effettuare le sole operazioni di propria competenza;

- la limitazione della possibilità di visionare la registrazione delle immagini e di eseguire sulle stesse operazioni di duplicazione o diverse elaborazioni;

- la funzionalità di procedure automatizzate per la cancellazione delle immagini allo scadere del termine di cui appresso;

- i soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

- le misure di prevenzione degli accessi abusivi di cui all’art. 615 ter del codice penale;

- la designazione, effettuata per iscritto dal Responsabile del trattamento di coloro che, incaricati del trattamento, sono autorizzati ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo e ad utilizzare gli impianti di videosorveglianza nonché a visionare le immagini, diversificando i livelli di accesso in relazione alle specifiche mansioni attribuite agli incaricati.

Il termine per la conservazione delle immagini registrate con i sistemi di videosorveglianza è di 24 ore.

Art. 9 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

(10)

10 L’affidatario, prima della stipula del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n.

50/2016, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del d.lgs.

50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Inail, pena la risoluzione del contratto (art. 15).

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

L’affidatario può ottenere che la garanzia venga progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, senza necessità di nulla osta del committente, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto con l’emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate nell’ultimo mese di vigenza contrattuale prima della scadenza del contratto. In tale certificato il DEC attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l’avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all’affidatario che ne abbia necessità di esibirla all’istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall’art. 103, comma 5, d.lgs. n.

50/2016.

(11)

11 Il pagamento delle prestazioni rese nell’ultimo mese è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell’art 102 comma 3 del d.lgs 50/2016.

Art. 10 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti. Il Responsabile unico del procedimento è il Dr. Luigi Covalea funzionario della medesima Direzione che si avvarrà, nella fase dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto previsto nelle linee guida Anac n. 3/2016 al punto 10.1 lett. e), del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il quale ha il compito di rilasciare il certificato di verifica di conformità, di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi secondo quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ai sensi di quanto previsto negli articoli 101 e ss. del d.lgs. 50/2016. Il Dec è il responsabile dei rapporti con il Ruac per i servizi svolti e costituisce interfaccia unica della stazione appaltante nei confronti del fornitore.

L’Inail, prima della stipula del contratto, comunicherà il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto.

L’affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà indicare il nominativo del responsabile del servizio che avrà il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto e di garantirne la continuità operativa e al quale l'INAIL potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato, allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.

La responsabilità operativa del servizio deve essere affidata a un graduato (non inferiore al 4° livello super del CCNL di categoria) non in turno ma in permanente reperibilità con i seguenti compiti:

- mantenere i contatti con il personale preposto dell’Istituto;

- controllare l’attività di ispezione effettivamente svolta;

- ove interpellato, intervenire immediatamente assicurando le azioni e i controlli del caso;

- valutare gli elementi del caso e, ove necessario, trasmettere l’allarme agli organismi competenti (Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco ecc.)

- controllare l’applicazione delle procedure operative dei piani di emergenza.

Art. 11 VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Il direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del d.lgs 50/2016, con cadenza bimestrale, controlla che il servizio sia stato realizzato ed eseguito nel

(12)

12 rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento. In caso di esito positivo dei controlli effettuati sulle prestazioni erogate, rilascia, entro il termine di 5 gg. lavorativi dall’ultimo giorno del bimestre di riferimento, il certificato di verifica di conformità, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al responsabile unico del procedimento, il quale, entro i successivi 5 giorni lavorativi, rilascia il certificato di pagamento, dandone immediata comunicazione all’affidatario ai fini dell’emissione della relativa fattura.

Nel caso in cui nei certificati di verifica di conformità siano evidenziati ritardi nell’adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, ovvero inadempimenti di natura diversa, accertati nei termini e con le modalità previste dall’art. 13, il Rup procede all’applicazione delle penali, con le modalità di cui al medesimo art. 13.

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto il Dec rilascia il certificato di verifica di conformità delle attività svolte fino alla scadenza contrattuale e lo trasmette al Rup per l’emissione dell’ultimo certificato di pagamento nonché per lo svincolo della cauzione prestata dall’affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9.

Inoltre il Rup, dopo aver ricevuto il certificato di verifica di conformità con esito positivo relativo al termine delle prestazioni contrattuali rilascia, entro il termine di 5 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso, il certificato di pagamento dello svincolo delle ritenute di garanzia operate, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. n.

50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura.

Art. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

A seguito dell’emissione del certificato di pagamento, l’Affidatario potrà inviare la fattura in originale all’INAIL – Direzione centrale acquisti, Piazzale Giulio Pastore 6 – 00144 ROMA - che ne effettuerà la liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs 231/2002 e s.m.i., l’Istituto ricevesse la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 11, il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di quest’ultimo.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite del Sistema di Interscambio al Codice univoco ufficio (C.U.U.) 7JN1MF.

Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dall’affidatario dovranno riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S”, che, come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti e consente all’Inail il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).

(13)

13 L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG ai sensi dell’art.25, comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, che per il presente affidamento è il N.

725255775D.

Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l’Affidatario dovrà compilare con il valore SIMEA il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Forma to_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf

ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE

1.2.6<RiferimentoAmministrazione> SIMEA

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del D.lgs n. 50/2016, in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva, sarà trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art.3, comma 1 della Legge 136/2010, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto.

In attuazione del medesimo comma, su ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L’affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt.3 e seguenti della Legge 136/2010.

I pagamenti di importi superiori a € 10.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione).

Art. 13 PENALI

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini previsti dagli articoli 5 e 8 del presente capitolato, l’Inail applica una

(14)

14 penale pari all’1‰ dell’importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In tali casi il Dec, nel certificato di verifica di conformità da trasmettere al Rup, evidenzia i ritardi e l’ammontare delle eventuali penali. Il Rup procede all’applicazione delle penali, indicando nel certificato di pagamento da inviare al Ruac, l’importo che sarà trattenuto dalla relativa fattura.

In caso di inadempimenti diversi dal ritardo, l’Inail applicherà le seguenti penali:

- per ogni giorno di sospensione non autorizzata del servizio, €. 300,00, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15;

- per ciascun rilievo risultante dalla verifica di conformità di cui al precedente art. 11 rispetto delle modalità di svolgimento del servizio previste nel contratto e nell’allegato 45 al BANDO “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione dei Fornitori alla Categoria “Servizi di Vigilanza e Accoglienza” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sarà applicata una penale pari a €. 100,00;

Tali penali vengono applicate dal Rup, previa formale contestazione degli addebiti al Ruac.

A tal fine il Dec fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale l’affidatario dovrà far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni.

Qualora entro il predetto termine il Ruac non invii le proprie controdeduzioni, ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, si darà corso all’applicazione della penale indicando nel primo certificato di pagamento utile da inviare al Ruac, l’importo che sarà trattenuto dalla relativa fattura.

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 cod.

civ., nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.

15.

Le penali non potranno complessivamente superare il 10% dell’importo netto contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (vedi successivo art. 15).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il diritto all’applicazione della penale.

Art. 14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DELL'AFFIDATARIO

(15)

15 In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'Affidatario, l'INAIL, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 13, provvederà a trattenere un importo pari alle ore o frazioni di ore non prestate corrispondenti al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando all'affidatario la spesa eccedente la quota di corrispettivo trattenuta, salva restando ogni altra ragione o azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di tre giorni, l'Inail ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

L’affidatario assume integralmente su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti ai servizi appaltati, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio.

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza, proclamato dalle organizzazioni sindacali, deve esserne data comunicazione scritta al Responsabile del servizio Inail con preavviso di 48 ore. L'Inail opererà sul corrispettivo dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato o di numero di accessi ove previsti. Il calcolo sarà effettuato prendendo a riferimento i prezzi stabiliti in offerta.

Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs.

50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

a) la cessione del contratto e il subappalto di parte delle prestazioni;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

d) il mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 9;

e) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art. 13).

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’Affidatario di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’Affidatario medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di

(16)

16 recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

Art. 16 DIVIETO DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016, non è consentito il subappalto del servizio o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'INAIL ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'INAIL e comunicati senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.

Art. 17 CAMBIO DI APPALTO

Si applicano le disposizioni previste dai CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, in materia di riassorbimento del personale e cambio di appalto.

Art. 18 ONERI FISCALI

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

Art. 19 CONTROVERSIE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 20 RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice civile, dal d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla specifica normativa di settore, dalle Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi di cui al Bando MEPA “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, nonché dalle norme contenute nell’allegato 45 del suddetto bando, relativo all’abilitazione dei Fornitori alla Categoria “Servizi di Vigilanza e Accoglienza”

Riferimenti

Documenti correlati

f) che il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel

In proposito, deve evidenziarsi che questo Istituto ha già affidato alla Società Sicurtransport il servizio di vigilanza armata presso lo stabile INAIL sito in Lamezia

Oggetto: Lettera di invito per la partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. b) del codice dei contratti pubblici, suddivisa in due lotti di gas tecnici

Allegato 1- Disciplinare - Servizio di vigilanza armata presso lo stabile Inail sito in Lamezia Terme (CZ). Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o

OGGETTO: Affidamento del servizio di vigilanza armata presso lo stabile Inail sito in Lamezia Terme (CZ), località Ficarella, Area Industriale

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILE INAIL SITO IN LAMEZIA TERME(CZ), CONTRADA FICARELLA AREA INDUSTRIALE BENEDETTO

Allegato 2 - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso lo Stabile Inail sito in Lamezia Terme (CZ)1.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILE INAIL SITO IN LAMEZIA TERME(CZ), CONTRADA FICARELLA AREA INDUSTRIALE BENEDETTO XVI.. 8109074B8C