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(1)Allegato 2 CAPITOLATO D’ONERI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART

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Allegato 2

CAPITOLATO D’ONERI

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI: ANIMAZIONE SOCIALE E ASSISTENZA DI BASE (LOTTO 1) E LABORATORI ESPRESSIVI (LOTTO 2) PER GLI ASSISTITI DEL CENTRO PROTESI DI VIGORSO DI BUDRIO (BO)

CUI 01165400589201800419 Lotto 1: Cig 7448027251 Lotto 2: Cig 74480526F1

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PREMESSA

Il Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio (Bo), centro per la sperimentazione e applicazione di protesi e presidi ortopedici, disciplinato dal d.p.r. 782/84, è un’azienda certificata ISO 9001 che fornisce agli assicurati Inail, agli assistiti dalle Aziende sanitarie locali e ai privati presidi ortopedici e ausili tecnici, unitamente al training per il loro corretto utilizzo, alla riabilitazione e a un’azione di sostegno finalizzata all’ottimale recupero psicologico e sociale.

Il Centro protesi Inail dal 2013 è accreditato presso la Regione Emilia Romagna per la sua “attività di riabilitazione in regime di ricovero non ospedaliero ex art 26 l. 833/78 per 90 posti letto e funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione”.

Il Centro accoglie cittadini con disabilità fisica acquisita per causa lavorativa, extralavorativa, patologia organica o per fattori congeniti, con un bacino di utenza nazionale che comprende tutte le fasce d’età.

Nell’ambito del modello operativo multidisciplinare del Centro protesi, il Servizio psicosociale cura gli interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione che hanno l’obiettivo di contribuire alla realizzazione delle condizioni necessarie per il reinserimento nella vita familiare, sociale e lavorativa degli assicurati, soprattutto nei casi di grave disabilità acquisita.

A supporto del reinserimento nella vita di relazione, al fine di favorire il massimo recupero della qualità di vita, particolare rilevanza rivestono gli interventi per l’integrazione e la risocializzazione e gli interventi per facilitare il reinserimento lavorativo.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Il presente capitolato disciplina la partecipazione alla procedura negoziata di cui all’art.

36 comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, suddivisa in lotti, per l’affidamento dei servizi sociali di: animazione sociale e assistenza di base (lotto 1) e laboratori espressivi (lotto 2) per gli assistiti del Centro protesi di Vigorso di Budrio (Bo), che saranno affidati mediante la stipula di distinti contratti.

Nel corpo del presente capitolato con i termini:

- “Affidatario”: si intende l’impresa ovvero il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio risultato affidatario del singolo servizio;

- “Stazione appaltante”: si intende la Direzione centrale acquisti dell’Inail che espleta la procedura di gara;

- “Responsabile unico del procedimento (Rup)”: il soggetto dell’Inail che, ai sensi della l. 241/90 e dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., svolge tutti i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei presenti appalti che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti e, in particolare, di coordinamento, vigilanza e controllo;

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- “Verificatore/i della conformità del servizio”: uno o più soggetti di cui si avvale il Rup i quali svolgono le operazioni di verifica di conformità dei servizi oggetto dei presenti appalti;

- “Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac)”: il soggetto incaricato dall’affidatario di ciascun contratto quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto.

Ove non diversamente precisato le prescrizioni di cui al presente capitolato d’oneri sono da intendersi applicate a tutti i lotti.

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di:

- animazione sociale e assistenza di base (lotto 1) - laboratori espressivi (lotto 2)

nell’ambito del Servizio psicosociale del Centro protesi di Vigorso di Budrio (Bo).

I servizi di cui ai lotti oggetto della presente procedura, erogati nell’ambito del protocollo operativo del Servizio psicosociale, saranno articolati secondo le modalità indicate nei capitolati tecnici specifici relativi a ciascun lotto e allegati al presente capitolato d’oneri (Allegati 2/A e 2/B).

Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO

Ciascun contratto avrà durata complessiva di 3 anni, a decorrere dalla data indicata nel contratto stesso.

Art. 4 – VALORE STIMATO

L’importo complessivo annuale di ciascun servizio è così ripartito:

- lotto 1: € 100.000,00 (di cui € 20.000,00 non soggetti a ribasso) Iva esclusa;

- lotto 2: € 38.000,00 Iva esclusa.

Gli oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso ed esclusi dal suindicato importo, atteso che nelle prestazioni oggetto del presente appalto sono presenti rischi interferenziali come da Duvri redatti ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 e relativi a ciascun Lotto (Allegati 2/C), sono quantificati come segue:

- lotto 1: € 1.000,00;

- lotto 2: € 400,00.

Pertanto il valore massimo stimato, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 9 del d.lgs. 50/2016, tenuto conto della durata dei servizi è pari a € 415.400,00 Iva esclusa.

Il pagamento degli oneri per la sicurezza di cui ai citati Duvri viene effettuato previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.

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Trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera – così come definiti dall’art. 50 del d.lgs. 50/2016 - gli importi posti a base di gara sono stati calcolati anche tenendo conto dei costi della manodopera sulla base di quanto previsto dall’art. 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici individuati in base al costo orario applicato alle figure professionali: animatore sociale, operatore sociosanitario e infermiere professionale, e definito nella tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore delle cooperative sociali.

L’affidatario espressamente riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sosterrà per l’erogazione del servizio del lotto aggiudicato.

Con l’offerta formulata l’affidatario assume interamente su di sé, esentandone l’Inail, tutte le responsabilità in materia di valutazione economica dei servizi da espletare.

L’affidatario non può, quindi, eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

I capitolati tecnici (Allegati 2/A e 2/B) contengono le indicazioni di massima descrittive di ciascun servizio che devono essere necessariamente rispettate a pena di esclusione dalla procedura e che saranno integrate con quanto proposto dal concorrente in sede di offerta tecnica.

L’affidatario, si impegna al rispetto delle modalità previste nel presente capitolato d’oneri, nei capitolati tecnici specifici dei lotti in gara nonché, laddove migliorative, nelle offerte tecniche presentate.

Considerato che i contratti riferiti ai singoli lotti saranno efficaci dalla data di decorrenza indicata nei singoli contratti, dalla stessa data prendono avvio le prestazioni contrattuali senza necessità di alcun ulteriore atto.

Art. 6 – OPERATORI

L’affidatario deve impiegare personale professionalmente qualificato e idoneo allo svolgimento dei servizi di cui ai lotti oggetto della presente procedura e in possesso, altresì, di adeguate competenze attinenti alle prestazioni richieste, nonché una comprovata esperienza maturata nell’ambito degli stessi servizi, come più specificamente dettagliato nei capitolati relativi a ciascun lotto (Allegati 2/A e 2/B).

I nominativi degli operatori individuati dall’offerente al momento della formulazione dell’offerta e risultanti dai curricula inseriti nella busta B “offerta tecnica” saranno indicati nei singoli contratti e non potranno essere sostituiti se non per giustificato motivo e previa espressa autorizzazione del Rup.

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L’affidatario riconosce all’Inail la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale che siano ritenute dall’Istituto non idonee alla corretta esecuzione dei singoli contratti.

L’esercizio da parte dell’Inail di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporta per l’Istituto onere alcuno.

In qualunque momento il personale impiegato dall’affidatario potrà essere sottoposto a verifiche da parte dell’Inail anche per ciò che concerne il possesso dei requisiti professionali prefissati nei capitolati tecnici specifici di ciascun lotto.

Art. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’affidatario di ciascun servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

Qualora a carico dell’affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso sarà a carico dell’affidatario, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare all’Inail dal comportamento dell’affidatario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, l’affidatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

Art. 8 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ

I servizi oggetto del presente capitolato sono sottoposti a verifiche di conformità da parte dei soggetti incaricati, allo scopo di certificare che le prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

L’affidatario deve predisporre un report mensile descrittivo delle attività svolte nel periodo di riferimento, comprensivo del numero delle ore svolte, degli operatori

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impegnati e del numero di utenti. Tale report deve essere consegnato entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo.

Le verifiche di conformità sono effettuate dai verificatori di conformità, i quali, in caso di esito positivo dei controlli, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del report mensile, redigono il certificato di verifica di conformità per il servizio reso e lo trasmettono al Rup.

In caso di esito negativo dei controlli in argomento, il verificatore informa il Rup il quale, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di tale comunicazione, formula al Ruac le contestazioni in relazione alla non conformità del servizio ai fini dell’applicazione delle penali (vedi art. 14 “Penali”).

In tale circostanza il Rup rilascia il certificato di verifica di conformità nel quale indica le difformità rilevate.

Art. 9 – CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, il Rup di ciascun servizio affidato, rilascia - entro il termine di 5 gg. lavorativi dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 8 - il certificato di pagamento, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura. In mancanza di tale comunicazione, l’affidatario, decorsi 20 giorni dall’invio del report mensile attestante l’attività svolta, può comunque emettere fattura.

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste dal capitolato d’oneri, dai capitolati tecnici specifici e dall’offerta tecnica, il Rup procede all’applicazione delle penali, come meglio descritte nel successivo art. 14, inviando al Ruac una nota di debito da far valere sull’importo della relativa fattura nonché, nelle ipotesi di cui all’art. 15 del presente capitolato, alla risoluzione del contratto.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 10 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo per ciascun servizio sarà corrisposto con cadenza mensile dal Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio e determinato sulla base dell’offerta economica presentata.

L’affidatario può emettere la fattura dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento nei termini indicati al precedente art. 9.

Le fatture dovranno essere inviate con cadenza mensile in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione al quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse, è il seguente: QI00FL.

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino rispettivamente i codici cig del lotto di

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riferimento (lotto 1 Cig 7448027251; Lotto 2 Cig 74480526F1) ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli accertamenti di cui ai comma 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.

Qualora, decorsi 10 giorni dal ricevimento del Report mensile l’Inail non abbia emesso il certificato di pagamento, e il fornitore abbia proceduto a emettere fattura prima dello scadere dei 20 giorni previsti all’art. 9, i 30 giorni per l’effettuazione del pagamento verranno comunque computati a partire dal 20° giorno successivo al ricevimento del Report.

Sull'importo del corrispettivo spettante all’affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, sarà trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5 bis del medesimo articolo, su ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’affidatario prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante dell’affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L’affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 10.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione).

Ai sensi del comma 6 dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, il pagamento dell’ultimo canone mensile è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo del medesimo canone maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere definitività di cui all’art. 102, comma 3 del citato decreto.

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ART. 11 – CONTROLLI DI QUALITA’

L’affidatario al termine di ogni anno contrattuale deve predisporre un report complessivo e riepilogativo delle attività svolte da consegnare al Servizio psicosociale contenente almeno i seguenti elementi:

- descrizione dettagliata dell’attività svolta;

- prospetto quantitativo degli utenti del servizio;

- analisi qualitativa;

- organizzazione del lavoro con particolare riferimento alle ore svolte e alla presenza degli operatori.

Il Servizio psicosociale si riserva di effettuare verifiche in itinere e finali anche tramite somministrazione di questionari di gradimento agli utenti.

Le suddette verifiche sono oggetto di valutazione congiunta tra il Servizio psicosociale del Centro protesi e il Ruac.

Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

L’affidatario per la sottoscrizione di ciascun contratto deve costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs.

n. 50 del 2016 per quella provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del d.lgs. n.

50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

La garanzia dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Istituto beneficiario, con la quale verrà attestato l’adempimento di tutti gli impegni nascenti dal

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contratto, nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall’esecuzione del contratto stesso e, comunque, per tutta la durata del periodo di garanzia legale o della estensione temporale offerta dall’affidatario.

L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail, pena la risoluzione del contratto, di cui al successivo art.15.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito con le modalità di cui all’art.

103, comma 5 del d.lgs. 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell’ultimo certificato di pagamento.

Art. 13 - SUBAPPALTO

L’affidatario può affidare in subappalto i servizi di ciascun contratto, previa autorizzazione dell’Inail, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n.

50/2016, purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti generali e speciali in quota previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento del lotto;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.

L’affidatario deposita il contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso l’Inail almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo del d.lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

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Gli eventuali contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. 105, comma 13, del d.lgs.

50/2016. In caso di non correttezza contributiva si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.

Art. 14 – PENALI

L’aggiudicatario si impegna ad assicurare i livelli minimi dei servizi richiesti nel presente Capitolato e nei Capitolati tecnici specifici dei singoli lotti.

La mancata presentazione in servizio dell’operatore fisso e la mancata sostituzione con l’operatore supplente entro il giorno stesso comporta l’applicazione di una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale complessivo.

Il mancato svolgimento del servizio protrattosi per oltre un’ora rispetto agli orari previsti nei singoli capitolati speciali eventualmente migliorativi nell’offerta tecnica comporta l’applicazione di una penale nella misura giornaliera dell’0,3 per mille dell’importo contrattuale.

L’importo delle eventuali penali è comunicato dal committente mediante apposita nota di debito da allegare al certificato di pagamento e viene decurtato dall’importo della relativa fattura.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. art. 15 successivo).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.

15.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla stazione appaltante, il diritto all’applicazione della penale.

Le penali sopra descritte sono cumulabili fra loro e saranno addebitate, salvo risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n.

50 del 2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

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a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;

d) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art. 14).

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’affidatario medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento dei servizi di cui ai singoli lotti.

Art. 16 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs.

159 del 2011, l’Inail può recedere dal contratto, in qualunque tempo, con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi erogati, oltre al decimo dell’importo di quelli non eseguiti, calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

Art. 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al contratto d’appalto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 19 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del codice civile e del d.lgs. n. 50 del 2016.

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