PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE Determinazione n. 500/SA del 15.10.2012
Oggetto: Autoscuola “Sardegna” di Zanda Valerio e C. S.a.s., con sede secondaria in Giba, Via Principe di Piemonte, 150. Sospensione dell’attività.
Il Dirigente
Premesso che l’art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall’art.
105, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo al decentramento amministrativo agli enti locali, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha liberalizzato l’attività, e dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato alcuni aspetti inerenti l’esercizio dell’attività, attribuisce alle province la funzione relativa alla vigilanza amministrativa e tecnica sull’attività svolta dalle autoscuole;
Vista l’autorizzazione prot. n. 5490 del 24.02.2012, rilasciata a seguito di istanza presentata in data 21.02.2012, acquisita al protocollo al n. 5046, con la quale veniva concesso, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.M. n. 317/95, che il Sig. Valerio Michele Zanda, socio amministratore dell’autoscuola in oggetto, svolgesse temporaneamente, per un periodo di tre mesi, la funzione di istruttore presso la sede secondaria dell’autoscuola “Sardegna”, sita in Giba, Via Principe di Piemonte, 150;
Vista l’autorizzazione prot. n. 14580 del 31.05.2012, con la quale veniva concessa, al su citato titolare, un’ulteriore proroga di tre mesi per lo svolgimento della funzione di istruttore supplente, in quanto con istanza del 22.05.2012 avente prot. n. 13968 comunicava di non potere inserire, per difficoltà di reperimento l’istruttore mancante;
Considerato che, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, questa Provincia ha comunicato, con lettera raccomandata prot. n. 25356 del 01.10.2012, ricevuta dall’interessato in data 03.10.2012, l’avvio del procedimento di sospensione dell’attività, senza che il medesimo abbia presentato deduzioni, ne abbia fatto richiesta per l’audizione personale, ai sensi della citata norma;
Visto l’art. 123, comma 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare l’art. 107:
DETERMINA
-Di sospendere l’attività della sede secondaria dell’autoscuola “Sardegna”, sita nel Comune di Giba, Via Principe di Piemonte, 150, per un periodo di un mese, entro cui il titolare, Sig. Valerio Michele Zanda, dovrà integrare l’istruttore mancante, pena la revoca dell’esercizio dell’attività.
Determinazione n. 500/SA del 15.10.2012 pag. 2 di 2
-Di notificare al Sig. Valerio Michele Zanda, socio amministratore dell’autoscuola “Sardegna di Zanda Valerio Michele e C. S.a.s., con sede legale nel Comune di Carbonia, Via Gramsci, 42, il presente provvedimento di interdizione temporanea dell’attività della sede secondaria in oggetto;
-Di comunicare, all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Cagliari, nonché al Distaccamento della Sezione di Polizia Stradale di Carbonia, al Comando Stazione Carabinieri di Giba e al Comune di Giba il presente provvedimento, ai fini dell’espletamento dei propri compiti istituzionali.
Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Congiu f.to